N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 novembre 2007- 29 luglio 2008
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 (del Tribunale di Cagliari) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo della stampa e della televisione a carico dell'on. Guglielmo Rositani per le opinioni espresse nei confronti di Mauro Meli, all'epoca sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione Camera dei deputati del 2 febbraio 2005. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.38 del 10-9-2008 )
Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Daniela Amato sulla
richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero;
Visti gli atti del procedimento n. 2276/03 R.N. R. - 357/05 g.i.p,
nei confronti di: Rositani Guglielmo, nato Varapodio (RC) il 14
febbraio l938, imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 595
commi primo e terzo, c.p., 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30,
legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa e
della televisione) perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, nel corso di una conferenza stampa, comunicando
con piu' persone, offendeva la reputazione di Mauro Meli - all'epoca
dei fatti sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari - dichiarando
in tempi diversi, dapprima al pubblico dei giornalisti intervenuti e,
successivamente, in occasione di precisazioni rilasciate agli
operatori di alcune emittenti televisive presenti:
a) «... mafiosi i metodi di gestione di Meli ...»;
b) che «... in tutta Italia si parla di Cagliari come di un
paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici ...» e
che Meli ne e' il responsabile;
c) che Meli si sarebbe servito «... di metodi mafiosi e
truffaldini per favorire se' e i suoi amici ...»;
d) che «... dagli atti esaminati dalla Guardia di Finanza si
vede chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli
amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica ...»;
e) che il Meli e' «... responsabile di una gestione mafiosa e
corrotta ...»;
dichiarazioni poi riportate dal quotidiano «L'Unione Sarda» (suba),
dal quotidiano «La Nuova Sardegna» (sub b), dall'agenzia
giornalistica «Ansa» (subb), dalle emittenti televisive «Sardegna
Uno» (sub c), «Videolina» (sub d) e «T.C.S.» (sub e).
Delitto aggravato per essere il fatto stato commesso con i mezzi
della stampa e della televisione, nonche' per essere l'offesa
consistita anche (sub b, c, d) nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Commesso in Cagliari, nei giorni 3 e 4 marzo 2003.
O s s e r v a
1. - Il fatto.
A seguito di atto di querela presentato il 10 marzo 2003 da Mauro
Meli, all'epoca Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, il
Procuratore della Repubblica di Cagliari ha chiesto il rinvio a
giudizio del deputato on. Guglielmo Rositani per il delitto di
diffamazione sopra specificato.
L'accusa nei confronti dell'onorevole Rositani e' in particolare
fondata su una serie di dichiarazioni rese nel corso della conferenza
stampa che il 3 marzo 2003 fu organizzata presso la sala stampa del
Consiglio regionale della Sardegna da Antonello Liori, segretario
provinciale di Cagliari del partito «Alleanza nazionale», e da Cesare
Corda, consigliere regionale dello stesso partito.
Nel corso della conferenza stampa l'on. Rositani, deputato
anch'egli appartenente ad «Alleanza nazionale», dopo aver precisato
di aver aderito all'invito di partecipare all'incontro non in
qualita' di vice presidente della Commissione cultura della Camera
dei deputati, ma quale esponente del partito, dapprima davanti al
pubblico dei giornalisti intervenuti e, successivamente, in occasione
di precisazioni rilasciate ai giornalisti di alcune emittenti
televisive presenti, defini' «... mafiosi i metodi di gestione di
Meli ...» (la dichiarazione fu riportata dal quotidiano L'Unione
Sarda); affermo' che «... in tutta Italia si parla di Cagliari come
di un paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici
...», attribuendone al Meli la responsabilita' (la dichiarazione fu
riportata dal quotidiano la Nuova Sardegna e dall'agenzia
giornalistica Ansa); affermo' che il Meli si era servito «... di
metodi mafiosi e truffaldini per favorire se' e i suoi amici ...» (la
dichiarazione fu trasmessa dall'emittente televisiva Sardegna Uno) e
che «... dagli atti esaminati dalla Guardia di Finanza si vede
chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici
degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica ...» (la
dichiarazione fu trasmessa dall'emittente televisiva Videolina);
disse infine che il Meli era «... responsabile di una gestione
mafiosa e corrotta ...» (la dichiarazione fu trasmessa dall'emittente
televisiva T.C.S.).
2. - La delibera della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati con atto adottato dall'Assemblea il 2
febbraio 2005 (doc. IV-quater, n. 112), su proposta della giunta per
le autorizzazioni, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e'
in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art.
68, comma primo, Cost.
Secondo la relazione della giunta, le dichiarazioni rese in
occasione della citata conferenza stampa sarebbero infatti collegate
all'interrogazione a risposta immediata che l'on. Rositani aveva
depositato il 17 dicembre 2002 in commissione, con cui aveva chiesto
al Ministro per i beni e le attivita' culturali di inviare
un'ispezione per fare chiarezza sulle vicende amministrative e
contabili del Teatro lirico di Cagliari.
Il testo dell'interrogazione (n. 5-01510, del 17 dicembre 2002),
allegato alla deliberazione della giunta, e' il seguente:
Per sapere, premesso che:
il consiglio di amministrazione della fondazione della
fondazione del teatro lirico di Cagliari, scaduto il 22 giugno 2002,
e' stato precipitosamente convocato dal Presidente il giorno 7 agosto
2002 non solo per l'insediamento che riguarda esclusivamente la
verifica dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto dei suoi
componenti, ma anche per la nomina del sovrintendente;
il predetto consiglio e' stato convocato senza il rappresentante
della regione (secondo finanziatore dopo lo Stato) e con la presenza
di un rappresentante del comune gia' dimissionario, il quale,
stranamente si e' presentato all'atto della votazione per
ridimettersi il giorno dopo;
esiste un netto contrasto tra l'articolo 6, comma 5, dello
statuto della fondazione e l'articolo 2 del decreto legislativo 29
giugno 1966, n. 367. Difatti mentre lo Statuto prevede che «il
Consiglio e' validamente costituito quando siano in carica cinque dei
suoi componenti compreso il Presidente», il decreto legislativo
prevede «che il Consiglio opera con la nomina della maggioranza dei
suoi componenti»;
la nomina del Sovrintendente e', a parere degli interroganti,
tra la scorrettezza e l'illegittimita' in quanto 1'articolo 9 dello
Statuto prevede che tale nomina deve essere f atta non nella seduta
dell'insediamento, ma in quella successiva;
dai primi di ottobre 2002 la guardia di finanza e' in visita
presso gli uffici dei Sovrintendenti per una puntuale e precisa
verifica dei documenti contabili e contrattuali;
tale visita e' collegata ai deficit miliardari della fondazione
frutto di una gestione, ad avviso dell'interroganti, a dir poco
allegra e sconsiderata visti i rilievi di natura sostanziale e
formale sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999
e 2000 in data 8 luglio 2002;
se non ritenga opportuno inviare immediatamente un'ispezione
ministeriale per fare chiarezza sull'intera vicenda, al fine di
salvaguardare il denaro pubblico e di tutelare il buon nome del
Teatro di Cagliari e della musica italiana. (5-01510).
3. - L'insindacabilta' delle opinioni rese dal Parlamentare al di
fuori dell'esercizio delle sue funzioni secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale.
Si deve ritenere che nel caso specifico la Camera dei deputati
abbia erroneamente ritenuto esistente la prerogativa
dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato.
Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale, non e' infatti ravvisabile nel caso concreto la
relazione tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie rese extra
moenia dall'on. Rositani e l'atto parlamentare in questione, dalla
quale deriverebbe l'insindacabilita'; e pertanto devono ritenersi
insussistenti i presupposti di cui all'art. 68, primo comma, Cost.
E' noto che la Corte costituzionale, anche prima dell'entrata in
vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140, aveva ripetutamente
affermato che l'immunita' di cui all'art. 68, primo comma, Cost. -
non dovendosi risolvere in un «privilegio personale confliggente in
modo irrimediabile con principi costituzionali fondamentali e diritti
di altri soggetti» - non poteva comprendere ogni opinione comunque
espressa dal parlamentare, ma che rientravano «nella sfera
dell'insindacabilita», oltre a tutte le opinioni manifestate con atti
tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, anche attivita' non
tipizzate, da considerarsi «coperte» dalla garanzia di cui all'art.
68 quando si fossero esplicate mediante strumenti, atti e procedure
«innominati», comunque rientranti nel campo di applicazione del
diritto parlamentare, e che il membro del Parlamento e' in grado di
pone in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale
carica (v. Corte cost., 9 febbraio 2000, n. 56; Corte cost., 20
novembre 2002, n. 509; Corte cost., 4 giugno 2003, n. 219).
Per poter ricondurre le dichiarazioni rese extra moenia
nell'ambito delle «opinioni» per le quali opera la garanzia
costituzionale della irresponsabilita' non potevano bastare «ne' la
semplice comunanza di argomenti, ne' l'identita' del "contesto"
politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici
della funzione parlamentare», occorrendo, invece, «che la
dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attivita'
parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una
sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese
al di fuori dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche
svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di
queste ultime (Corte cost., 27 febbraio 2002, n. 52).
Dopo l'approvazione della legge 20 giugno 2003, n. 140 - il cui
art. 3, comma primo, ha previsto che l'art. 68 «si applica in ogni
caso per la presentazione di disegni o proposte di legge,
emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le
interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee
e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto
comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra
attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia
politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche
fuori del Parlamento» -, con la sentenza 7 aprile 2004, n. 120 la
Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita'
costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24, 68, primo comma, e 117 Cost., escludendo che essa abbia ampliato
l'ambito dell'immunita' garantita ai parlamentari dall'ari 68, primo
comma, quale era stata delineata dalla propria giurisprudenza. In
particolare, la Corte ha escluso che la norma abbia eliminato la
necessita' del «nesso funzionale» fra le opinioni espresse dal
parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e
l'esercizio di funzioni parlamentari, ed ha ribadito - richiamando in
particolare le sentenze nn. 10 e 11 dell'11 gennaio 2000 e la citata
n. 219 del 2003 - che tali opinioni rientrano nell'area
dell'insindacabilita' solo se costituiscano «divulgazione e
riproduzione» di attivita' parlamentari, pur non necessariamente
tipiche, e che possono considerarsi insindacabili quando «garanzia e
funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che,
reciprocamente, le definisce e giustifica» (v. sentenza n. 219/2003),
individuando in quel «nesso» «il presidio delle prerogative
parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti
fondamentali dei terzi lesi».
Tale orientamento e' stato ribadito dalle sentenze nn. 246/2004 e
298/2004, le quali, in sede di conflitto tra poteri dello Stato,
hanno affermato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003
«non altera il contenuto dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione» e' stata percio' ribadita la necessita', ai fini
dell'esistenza del «nesso funzionale», che le opinioni in esame
costituiscano «divulgazione e riproduzione» di attivita'
parlamentari; e, in particolare, la sentenza n. 298/2004 ha
ulteriormente sottolineato la necessita' di una «sostanziale
identita' di contenuti» tra l'opinione espressa nell'atto
parlamentare e l'esternazione che siffatta opinione divulghi.
L'elemento determinante individuato dalla Corte e' dunque
l'esistenza del nesso funzionale tra l'opinione espressa e
l'attivita' - non genericamente politica, bensi' parlamentare, anche
se le caratteristiche di quest'ultima, e di conseguenza quelle dello
stesso nesso funzionale, non possono essere rigorosamente definite in
astratto (v. Corte cost., 7 aprile 2004, n. 120).
Cosicche' si e' pervenuti ad affermare che non e' decisiva la
localizzazione dell'attivita' in questione all'interno o all'esterno
dei palazzi del Parlamento (intra o extra moenia) e che anche con
riferimento alla divulgazione delle opinioni espresse da
parlamentari, quel che rileva e' la sostanziale identita' di
contenuti fra l'opinione espressa in un atto tipico inteso nel senso
suindicato, e quindi caratterizzata dal nesso funzionale, ed il
messaggio che siffatta opinione divulga (v. Corte cost., 27 settembre
2004, n. 298 e Corte cost., 4 giugno 2003, n. 219, per le quali
l'immunita' si estende alla divulgazione di opinioni espresse in un
atto legato dal nesso funzionale con l'attivita' parlamentare).
Anche sulla scorta della completa rassegna ricavabile dalla
sentenza 15 novembre 2004, n. 347, cui la stessa Relazione presentata
alla Presidenza il 1 febbraio 2005 fa espresso richiamo, deve
ricordarsi che «la semplice comunanza di argomento fra la
dichiarazione. che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal
deputato o dal senatore in sede parlamentare non puo' bastare a
fondare l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde.
Tanto meno puo' bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto
genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca». E'
infatti necessaria l'identificabilita' della dichiarazione stessa
quale espressione di attivita' parlamentare e in particolare occorre
la «riproduzione» all'esterno delle Camere di dichiarazioni rese in
sede parlamentare.
Tale riproduzione e' insindacabile solo ove «si riscontri
l'identita' sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede
parlamentare e quella manifestata nella sede esterna» (sentenza n. 10
del 2000).
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale
sinteticamente richiamata, dunque, cio' che il parlamentare dice ed
esprime fuori del Parlamento tramite i mezzi di comunicazione o in
occasione di dibattiti pubblici non rientra di per se' nell'ambito
dell'art. 68 Cost. quando vi sia una generica comunanza di argomento
tra le dichiarazioni rese pubblicamente e le opinioni espresse in
Parlamento, ma solo quando le prime siano «sostanzialmente
riproduttive» delle seconde.
4. - Le ragioni del conflitto.
Facendo applicazione nel caso concreto dei principi esposti, si
deve osservare che l'interrogazione del deputato Rositani menzionata
nella relazione della giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari, diversamente da quanto ritenuto dalla Camera di
appartenenza, non puo' supportare adeguatamente la dichiarazione di
insindacabilita'.
Emerge invero dal raffronto tra il testo dell'interrogazione
parlamentare e le dichiarazioni oggetto del procedimento, rese
dall'on. Rositani in occasione della conferenza stampa e
successivamente ai diversi giornalisti intervenuti, che queste ultime
in massima parte non riproducevano ne' il contenuto testuale, ne' lo
spirito dell'attivita' parlamentare.
Nel corso dell'attivita' parlamentare, infatti, il Rositani aveva
lamentato l'irregolare convocazione del consiglio di amministrazione
della Fondazione del teatro lirico da parte del presidente per la
nomina del sovrintendente - che, a parere suo e del cofirmatario era
avvenuta «tra la scorrettezza e l'illegittimita', in quanto
l'articolo 9 dello Statuto prevede che tale nomina deve essere fatta
non nella seduta dell'insediamento, ma in quella successiva» - e
aveva fatto presente che «dai primi di ottobre 2002 la guardia di
finanza e' in visita presso gli uffici dei Sovrintendenti per una
puntuale e precisa verifica dei documenti contabili e contrattuali»,
sottolineando che «la visita e' collegata ai deficit miliardari della
fondazione frutto di una gestione, ad avviso dell'interroganti, a dir
poco allegra e sconsiderata visti i rilievi di natura sostanziale e
formale sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999
e 2000 in data 8 luglio 2002»; il deputato aveva quindi concluso
rivolgendo al Ministro l'interrogazione se «non ritenga opportuno
inviare immediatamente un'ispezione ministeriale per fare chiarezza
sull'intera vicenda, al fine di salvaguardare il denaro pubblico e di
tutelare il buon nome del Teatro di Cagliari e della musica
italiana».
Soltanto riguardo alle accuse di natura lato sensu contabile
rivolte al sovrintendente Meli - relative al fatto che «dagli atti
esaminati dalla Guardia di Finanza si vede chiaramente che qui ci
sono interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno
ad inserirsi nel costo della musica» - puo' condividersi
l'osservazione della giunta secondo cui esse «non sono altro che la
proiezione esterna del contenuto dell'atto ispettivo».
Ma di tutt'altro contenuto e connotate da diverso sostanziale
significato offensivo rispetto a quell'atto sono le dichiarazioni
attraverso le quali, come detto, il deputato defini' «mafiosi» i
metodi di gestione del Meli, gli attribui' la responsabilita' del
fatto che «in tutta Italia» si parlasse di Cagliari come di «un paese
dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici», lo accuso'
di usare «metodi mafiosi e truffaldini per favorire se' e i suoi
amici» ed ancora di essere «responsabile di una gestione mafiosa e
corrotta».
Tali ultime dichiarazioni infatti esulano dai confini
dell'interrogazione e assumono autonomo significato offensivo del
tutto indipendente dall'attivita' parlamentare svolta dall'on.
Rositani, consistendo - nell'ambito di una soltanto generica
comunanza di argomento - in un attacco diretto a colpire sul piano
personale la figura morale del Meli, con la chiara finalita' di
attribuirgli indeterminate condotte gestionali corrotte e
clientelari, adombrandone, se non l'appartenenza ad organizzazioni
mafiose, quantomeno l'utilizzazione dei metodi che quelle
organizzazioni connotano.
Non si ravvisa dunque quel nesso tra l'atto parlamentare tipico e
le dichiarazioni diffamatorie oggetto della contestazione d'accusa
che, come si e' detto, costituisce il presupposto della guarentigia
prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.
P. Q. M.
Chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta alla
Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali e' in corso il
procedimento penale a carico del deputato Guglielmo Rositani
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, Cost., con conseguente annullamento della delibera del 2
febbraio 2005.
Cagliari, addi' 21 novembre 2007
Il giudice: Amato
Avvertenza
L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con
ordinanza n. 141/2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 22 del 21 maggio 2008.