N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2008 (della Provincia autonoma di Trento) Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Modifica del comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 con l'aggiunta del periodo «Le concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata» - Incidenza della modifica normativa sulla concessione di S. Floriano d'Egna, a scavalco fra i territori delle Province di Trento e Bolzano, gia' amministrata dalla Provincia di Trento - Pendenza del conflitto di attribuzione n. 1 del 2008 proposto dalla Provincia di Trento avverso la Provincia di Bolzano per atti amministrativi da questa adottati con riferimento alla concessione di S. Floriano d'Egna - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta lesione, mediante adozione di legge a valore provvedimentale riferibile alla sola fattispecie dell'impianto di S. Floriano d'Egna, della unica e necessariamente unitaria competenza spettante alla Amministrazione provinciale di Trento, ostacolo al corretto esercizio della competenza medesima - Denunciata violazione delle prerogative costituzionalmente garantite della Provincia di Trento, contrasto con i principi e i criteri fissati dalla normativa di attuazione dello statuto speciale, violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 13, modificativo del comma 4 dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7. - Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, n. 9, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 14; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289.(GU n.39 del 17-9-2008 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento,
piazza Dante n. 15, in persona del Presidente legale rappresentante
pro tempore, sig. Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa per procura
speciale autenticata dall'ufficiale rogante n. di raccolta 37768 e
n. di rep. 26967 in data 29 luglio 2008, che si trascrive
integralmente in calce, dal prof. avv. Franco Mastragostino,
dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via
Confalonieri n. 5, giusta delibera G.P. reg. n. 1918 del 25 luglio
2008;
Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente
pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale in
parte qua dell'art.13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori
e altre disposizioni), pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della
Regione Trentino-Alto Adige n. 26/141 del 24 giugno 2008, che
riguarda la «Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,
recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno
finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"», con il quale e' stato
aggiunto al comma 4 dell'art. 19 della l.p. n. 7/2006, avente ad
oggetto: «Disposizioni in materia di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico», il seguente periodo: «Le
concessioni che interessino un'altra regione o provincia autonoma
sono rilasciate d'intesa con la regione o provincia interessata». E
cio' per violazione degli articoli 8, 9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 e ss.mm. (Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) e delle relative Norme di attuazione e, in particolare, per
violazione/elusione dell'art.14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, del
d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. 11 novembre
1999, n. 463, del d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289, nonche' degli
articoli 117 e 118 Costituzione, anche in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche'
per violazione dei principi di buon andamento e di leale
collaborazione.
Premesso in fatto
Occorre ricostruire il contesto entro il quale la disposizione
impugnata e' stata collocata. Esso riguarda l'ambito delle competenze
attribuite alle province autonome attinenti alle concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, settore nel quale ha
recentemente assunto peculiare rilievo l'attivita' amministrativa
procedimentale diretta a disciplinare il rinnovo, la proroga, ovvero
il rilascio di nuove concessioni, in relazione ai rapporti concessori
scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 (si tratta, fra
l'altro, delle piu' importanti concessioni Enel) e rispetto ai quali
occorreva avviare i relativi procedimenti nel quinquennio antecedente
(e, quindi, entro il 31 dicembre 2005).
Preliminarmente e' bene ricordare che le province autonome hanno
via via acquisito attribuzioni e competenze, gia' di pertinenza dello
Stato, sia in materia di produzione di energia, che con specifico
riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
Lo statuto di autonomia aveva gia' attribuito alla potesta'
legislativa primaria delle Province autonome tutte le competenze in
materia ambientale (articoli 8 e 16 Sta.) e alla potesta' legislativa
concorrente l'utilizzazione delle acque pubbliche (articoli 9 n. 9 e
10 Sta.). Le successive Norme di attuazione dello statuto hanno di
seguito contribuito a conferire alle province un complesso organico
di beni e di funzioni riconducibili all'ambiente e alla tutela e
utilizzo delle acque pubbliche, nonche' a disporre il trasferimento
dei beni del demanio idrico.
Con il d.P.R. n. 235/1977 e' stato, altresi', disposto il
trasferimento alle stesse delle funzioni statali in materia di
energia, funzioni poi ampliate con il d.lgs. n. 463/1999, che ha
conferito alle province anche la delega all'esercizio delle funzioni
statali in materia di grandi derivazioni, ivi comprese le funzioni
amministrative afferenti alle concessioni. Da ultimo, con la nuova
Normativa di attuazione, approvata con il d.lgs n. 289/2006, anche in
ragione della competenza legislativa concorrente acquisita dalle
regioni ordinarie e dalle province autonome in materia di produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia, per effetto della riforma del
Titolo V, e' stato definitivamente consacrato, in capo alle province
autonome, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni gia'
esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, con la conseguenza che esse sono disciplinate con
legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali delle leggi
dello Stato.
In esecuzione delle Norme di attuazione statutaria, nella
Provincia di Trento e' stata emanata una copiosa legislazione
provinciale. Per quello che qui interessa tale legislazione ha
dovuto, in primo luogo, affrontare il problema del rinnovo delle
concessioni dei grandi impianti di produzione di energia elettrica,
sorte in capo ad Enel S.p.a.
Preme ricordare che, a livello nazionale, con l'emanazione del
d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, c.d. «decreto Bersani» sull'energia, e'
venuto meno il monopolio statale in materia energetica e, di
conseguenza, e' stato posto il termine di trenta anni dalla data del
medesimo decreto per la scadenza di tutte le concessioni
idroelettriche dell'Enel.
Per le concessioni ricadenti in territorio trentino, invece, il
comma 15 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal
d.lgs n. 463/1999 (di attuazione, quest'ultimo, del decreto Bersani),
discostandosi parzialmente dalla analoga disposizione del decreto
n. 79/1999 ha stabilito che: «le concessioni rilasciate all'Enel
S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010
rilasciate alle aziende o societa' di enti locali per grandi
derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero
sono prorogate alla medesima data».
A tale riguardo, l'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come
introdotto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463/1999, al comma 6 ha
previsto, di conseguenza, che: «almeno cinque anni prima della
scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati
requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla provincia
competente il rilascio della medesima concessione a condizione che
presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della
potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e
risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di
pertinenza».
Con riferimento al procedimento per il rilascio delle nuove
concessioni, l'art. 1-bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, come
modificato dalla l.p. n. 17/2005, ha disposto, poi, al comma 1-bis
che: «le domande previste dal comma 6 dell'art. 1-bis del d.P.R.
n. 235/1977 con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31
dicembre 2010, sono presentate entro il 31 dicembre 2005»; al comma
1-ter che: «le domande di rinnovo previste dal comma 12 ... sono
presentate entro il 31 dicembre 2005. Al comma 1-quater che: "entro
il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria
deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto
anno successivo..." provvedendo "alla pubblicazione nel sito Internet
della provincia e nella GUCE di un avviso recante, fra l'altro,... a)
l'elencazione distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche
concessioni in scadenza nel quinquennio successivo"».
Fra tali concessioni in scadenza, successivamente individuate in
un apposito allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di
Trento n. 2695 in data 16 dicembre 2005, e' indicata anche la
concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di S.
Floriano d'Egna, di cui e' attuale titolare Enel S.p.a., che riguarda
un impianto posto a «scavalco» fra i territori delle due Province di
Trento e di Bolzano.
Ora, la competenza in ordine al predetto impianto, per tutto
quanto attiene alla gestione della concessione di grande derivazione
ad esso inerente, e' sempre stata ritenuta sussistente in capo alla
Provincia autonoma di Trento. Cio' sul presupposto che la fattispecie
delle concessioni poste a scavalco tra le due province autonome e'
chiaramente regolata dalla specifica Norma di attuazione statutaria
contenuta all'interno del d.P.R. n. 381/1974 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia
di urbanistica ed opere pubbliche), il cui art. 14, primo comma,
cosi' recita: «... ai fini della applicazione delle disposizioni
concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche,
si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio
ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel
caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu'
concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa
stessa» (il comma e' stato cosi' modificato dal d.lgs. n. 463/1999,
che ha espressamente disciplinato, a fronte delle accresciute
competenze delle due province in materia di energia, le concessioni
di grandi derivazioni).
Nel caso di San Floriano, infatti, e' pacifico che, data la
tipologia dell'impianto, logicamente considerata in funzione delle
caratteristiche costruttive del sistema di derivazione delle acque,
laddove la risorsa idrica, vale a dire il bacino idrografico del
fiume Avisio, che viene utilizzata per la produzione di energia e il
lago artificiale di Stramentizzo che, per effetto della derivazione
si forma, si trovano pressoche' integralmente nel territorio
trentino, si applichi il criterio del «massimo rigurgito a monte
della presa», nonostante l'opera di presa ricada nel territorio della
Provincia di Bolzano, mentre la traversa (diga) e' a meta' fra i due
territori. Piu' precisamente, il bacino dell'Avisio e' di km 939,58,
dei quali km 920,16 compresi nella Provincia di Trento ed il suo
corso e' pari a km 91,47, di cui km 88,12 interamente in territorio
trentino, mentre km 3,35 sono condivisi fra le due province, in
corrispondenza del confine tra i territori amministrativi del Comune
di Anterivo (Provincia di Bolzano) e dei Comuni di Castello Molina di
Fiemme e di Valfloriana (Provincia di Trento).
In tal modo, il criterio e' sempre stato inteso anche dalla
Provincia di Bolzano ed applicato dallo stesso concessionario Enel
S.p.a., che, in considerazione del disposto di cui all'art. 1-bis,
comma 15 del d.P.R. n. 235/1977, sopra cit., era nelle condizioni e
in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di rinnovo
della sopra richiamata concessione, che infatti ha presentato,
correttamente indirizzandola alla Provincia autonoma di Trento.
Sta di fatto che in occasione dell'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti al procedimento di rinnovo/rilascio della
nuova concessione si e' aperto un conflitto con la Provincia di
Bolzano.
Quest'ultima, infatti, ha iniziato a porre in essere comportamenti
e ad assumere provvedimenti sempre piu' espressivi della volonta' di
agire - sul presupposto di essere titolare del demanio idrico e
competente per le funzioni in materia di energia e di concessioni di
grandi derivazioni, ai sensi del d.lgs. n. 463/1999 - quale
amministrazione titolare ovvero titolare pro-quota anche della
concessione a scavalco di San Floriano, disconoscendo la linearita'
interpretativa del criterio per la individuazione della provincia
competente, fissato dall'art.14 del d.P.R. n. 381/1974 e ss.mm. sopra
ricordato e assumendo determinazioni in ordine alla regolazione del
rinnovo della concessione, che sono invasive della unica e
necessariamente unitaria competenza spettante alla Amministrazione
provinciale di Trento.
Segnatamente, la Provincia di Bolzano, sulla base della propria
disciplina stabilita con la legge provinciale n. 1/2005, come
sostituita dalla l.p. n. 7/2006, completamente differente rispetto a
quella vigente nella Provincia di Trento (laddove in luogo del
rinnovo si prevede che, alla scadenza delle concessioni, si possano
presentare nuove domande, corredate dei progetti di massima delle
opere da eseguire per l'utilizzo delle acque, da esaminare secondo le
procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto
n. 1775/1933, con preferenza per quella domanda che presenti la piu'
razionale utilizzazione della risorsa idrica e il migliore utilizzo
delle fonti in relazione all'uso), pubblicava nel Bollettino
ufficiale n. 8 parte III in data 24 febbraio 2006, un avviso
contenente l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati
alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
Nell'elenco, con riferimento all'impianto di San Floriano, si
informava che la Societa' SEL S.p.a. (Societa' Elettrica Altoatesina,
partecipata al 90% dalla stessa Provincia di Bolzano) aveva
presentato domanda di rinnovo (rectius di nuova concessione) ai sensi
dell'art. 1-bis comma 6 del d.P.R. n. 235/1977 e dell'art. 1 della
l.p. n. 1/2005 «per la parte spettante alla Provincia di Bolzano -
23778 kw - 1/3 della potenza nominale di concessione» (pur
sottolineandosi il valore meramente ricognitivo dell'elenco delle
domande presentate, senza alcuna valutazione da parte
dell'Amministrazione circa la loro ammissibilita).
Indi, con successiva deliberazione della Giunta provinciale
n. 4025 del 26 novembre 2007, la Provincia di Bolzano adottava, anche
con riferimento alla concessione attinente all'impianto di S.
Floriano d'Egra, il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 25
del regio decreto n. 1775/1933, essa (assumendo conseguentemente una
posizione ben piu' chiara circa la ritenuta ammissibilita' della
suddetta domanda) comunicava di esercitare la facolta', consentita
alle amministrazioni concedenti dal r.d. n. 1775/1933, di
preannunciare ai concessionari uscenti di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico l'intenzione della provincia medesima di immettersi,
alla loro scadenza, nel possesso dei beni relativi a dette
concessioni.
Siffatto provvedimento, nella misura in cui rappresenta il chiaro
esercizio di una facolta' riservata alla amministrazione titolare del
bene e dei rapporti che ad esso afferiscono e che, alla luce del
preciso ed inequivoco criterio espresso dal legislatore per
individuare l'Ente territoriale a cui sono affidate le funzioni
relative alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ad uso
idroelettrico, nei casi di concessioni costituite su beni «a
scavalco» della linea di confine, spetta, dunque, esclusivamente ed
unitariamente alla Provincia di Trento, e' stato da quest'ultima
tempestivamente contrastato mediante impugnazione per conflitto di
attribuzione, in quanto provvedimento immediatamente lesivo ed
invasivo delle competenze costituzionalmente riconosciute alla
Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 22
gennaio 2008, tuttora pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte
costituzionale al n. 1/08 Reg. Confl., contestando, sulla base di
adeguate risultanze tecniche documentali, la totale infondatezza in
fatto e in diritto della pretesa di esercizio della competenza da
parte della Provincia di Bolzano.
L'ultimo e recente atto della vicenda e' rappresentato dalla
approvazione, da parte della Provincia di Bolzano, di una modifica
legislativa che, come si dira', assume nel contesto sopra descritto,
una valenza non casuale ed, anzi, di conferma dell'atteggiamento
ostativo ed invasivo gia' posto in essere.
Con l'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 10 giugno 2008,
n. 4, e' stato, infatti, aggiunto al comma 4 dell'art. l9 della legge
provinciale 20 luglio 2006, n. 7, un ulteriore periodo del seguente
tenore «Le concessioni che interessino un'altra regione o provincia
autonoma sono rilasciate d'intesa con la regione o provincia
interessata». Tale disposizione, inserita nel contesto della norma
(art. 19), che specificamente riguarda la regolamentazione del
rilascio/rinnovo/subentro di concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico, vigente nel territorio della Provincia di
Bolzano parrebbe inequivocabilmente condurre al riconoscimento del
potere concessorio in capo a quest'ultima, salvo intesa, quale che
sia il grado di interesse rivestito dall'impianto per la regione o la
provincia interessata e, quindi, di un potere determinativo
suscettibile, per gli impianti a scavalco per i quali la Normativa di
attuazione attribuisce tale potere ad una regione o provincia
finitima, di produrre un ostacolo al corretto e legittimo esercizio
della funzione, oltre alla lesione delle prerogative
costituzionalmente garantite in capo a queste ultime.
Poiche' la norma riguarda specificamente l'impianto di S. Floriano
d'Egna, che costituisce l'unico impianto di grande derivazione a
scopo idroelettrico a scavalco fra le due province autonome la
questione riveste peculiare importanza, sia per la consistenza
dell'impianto stesso e della concessione di cui si discute, anche con
riferimento alle legittime aspettative del concessionario uscente,
sia per l'assetto delle competenze e degli interessi istituzionali
coinvolti nei rapporti fra le due province. Su cio' si fonda
l'interesse della Provincia autonoma di Trento, la quale, pertanto,
ritiene di dover contrastare la disposizione legislativa della
Provincia di Bolzano citata in epigrafe, evidenziandone la
illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di
D i r i t t o
1) Violazione degli articoli 8, 9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 e ss.mm. (Statuto speciale del Trentino A.A.) e delle
relative Norme di attuazione, in particolare per falsa ed erronea
interpretazione, nonche' per elusione del disposto di cui all'art. 14
del d.P.R. n. 381/1974. Violazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,
come modificato dal d.lgs. n. 463/1999 e del d.lgs. 7 novembre 2006,
n. 289, nonche' degli articoli 117 e 118 Cost., anche in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, sotto il
profilo della invasione delle competenze costituzionalmente garantite
alla Provincia autonoma di Trento, nonche' violazione dei principi di
buon andamento e di leale collaborazione.
Il nuovo comma, inserito all'interno della disciplina delle
concessioni di grandi derivazioni vigente nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano (nuovo periodo del comma 4 dell'art.
19, l.p. Bolzano n. 7/2006, che ha sostituito la l.p. n. 1/2005) non
puo' che riguardare la specifica regolamentazione prevista per gli
impianti del territorio di quella provincia. Tuttavia, come si e'
dato conto nella rappresentazione in fatto, non e' per nulla chiaro
il disegno perseguito e non e' malizioso pensare che la Provincia
autonoma di Bolzano, anche a fronte della circostanza che l'unico
impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco
dei territori delle due Province autonome e', appunto, quello di San
Floriano d'Egna, abbia voluto introdurre, «mascherandola» come
disciplina generale sul rilascio/rinnovo delle concessioni
riguardanti il proprio territorio, una disposizione a valore
provvedimentale onde applicarla al caso di specie: essendo una norma
a fattispecie individuale, essa non pone un criterio generale e
astratto a guida della successiva azione amministrativa, ma e' gia'
una dichiarazione di volonta' dell'amministrazione provinciale che
concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui rivendica
implicitamente la competenza, nel tentativo di legittimare la sua
potesta' amministrativa in ordine alla regolazione del titolo
concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di una nuova
concessione, ai sensi di quanto previsto dalla l.p. n. 7/2006,
vigente in quella provincia ed in contrasto con i principi e i
criteri fissati dalla Normativa d'attuazione. Il che e' suscettibile
di costituire un ostacolo all'esercizio della competenza sulla
predetta concessione a scavalco da parte della Provincia di Trento.
Competenza che quest'ultima ritiene fondatamente come a se' spettante
(previa acquisizione, ovviamente, dell'intesa con la provincia
finitima), in base al chiaro criterio interpretativo stabilito dalla
Norme di attuazione fin dal 1974, come aggiornato, poi, dalle
successive Norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 463/1999, a
seguito delle accresciute competenze in materia di produzione e
distribuzione di energia, e che essa sta difendendo in tutte le sedi,
sia innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale, che innanzi alle
giurisdizioni di merito competenti.
Perche' una cosa si desume da tale intervento legislativo: 1) o la
Provincia di Bolzano vuole sovvertire l'ordine delle competenze, o
meglio i criteri per individuare quale sia la provincia autonoma
competente «a tutti gli effetti» per quanto concerne il rilascio
delle concessioni di grandi derivazioni, nei casi di impianti a
scavalco (rectius: della concessione inerente all'impianto di S.
Floriano d'Egna), come precisato dalla stessa disposizione di
attuazione, art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, ed evidentemente tale
sovvertimento non e' ammissibile mediante una legge provinciale; 2)
oppure essa sta cercando di introdurre - in modo altrettanto
inammissibile, per palese violazione delle norme e dei principi
costituzionali sopra citati - un doppio regime per gli impianti a
scavalco (rectius: per l'impianto di S. Floriano d'Egna, sul
presupposto che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in data
24 febbraio 2006, quest'ultimo sarebbe di spettanza della Provincia
di Bolzano per 1/3 della potenza nominale di concessione),
sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio.
E' da ritenere, cioe', che la Provincia di Bolzano, in linea con i
comportamenti gia' manifestati sulla vicenda della concessione di San
Floriano, abbia - attraverso l'ampio e generico riferimento alle
concessioni che interessano il territorio di altra regione o
provincia - inteso inserire nell'ambito della norma che e' volta a
disciplinare il rilascio/rinnovo delle concessioni da parte della
stessa provincia, tutte le concessioni a scavalco, in tal modo
proponendosi di affermare in ogni caso la propria competenza,
frapponendo ostacoli alla regolazione dei rapporti che ineriscono
alle concessioni di grandi derivazioni (rectius: alla concessione di
S. Floriano d'Egna), a prescindere dal titolo di legittimazione
riconosciuto dalla Normativa di attuazione.
In base alla Norma di attuazione statutaria, di cui all'art. 14
del d.P.R. n. 381/1974, nel testo aggiornato dal d.lgs. n. 463/1999,
la cui solidita' e conformita' ai principi costituzionali di riparto
delle competenze fra le due province, in ragione del buon andamento
dell'azione amministrativa, sono del tutto acquisite, e' possibile
individuare, in maniera univoca per gli impianti posti sul confine
dei due territori, la provincia destinataria della competenza, a
fronte della piu' comprensibile esigenza di identificare un unico
soggetto legittimato al rilascio della concessione, non essendo
ovviamente ipotizzabile un differente assetto che abbia a fondarsi su
un dato normativo di fonte provinciale, ma neppure il frazionamento
nella titolarita' della concessione. L'unitarieta' della concessione
e', cioe', un dato oggettivo ed incontrovertibile, in quanto riferita
ad un complesso unitario di beni, che occorre siano gestititi da
un'unica amministrazione, essendo comunque irragionevole, oltre che
tecnicamente improponibile, che essa possa essere suddivisa pro-quota
o assoggettata ad un doppio regime, in ragione della porzione
dell'impianto a scavalco rientrante nel territorio di ciascuna
provincia. Con l'effetto che la pretesa applicazione della norma
condurrebbe ad una probabile situazione di paralisi gravemente lesiva
dei rilevanti interessi pubblici in gioco.
Diversa e', invece, la questione della ripartizione, fra le due
Province di Trento e di Bolzano, dei proventi e/o dei benefici
economici derivanti dallo sfruttamento della risorsa, ossia la
produzione di energia, che risulta disciplinata secondo una
percentuale predefinita, in ragione, rispettivamente, di 2/3 e di
1/3, dal secondo comma dell'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, laddove
non e' la concessione o la gestione amministrativa della concessione
ad essere frazionata ma, appunto, il beneficio economico che se ne
ricava, secondo un criterio che rispetta, in proporzione,
l'interessamento dei territori di entrambe le province dalla
derivazione dal Torrente Avisio.
D'altronde, con l'affermazione della unitarieta' della concessione
e dell'unicita' del soggetto pubblico deputato al rilascio della
concessione, non puo' dirsi pretermesso il profilo della comunanza di
interessi con la provincia confinante, interessi connessi alla
ricaduta dell'esercizio della concessione sul territorio di altra
provincia, sotto il profilo ambientale, sociale, economico,
paesaggistico, che qui non si vogliono certo negare o sminuire.
La compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e
province era gia' stata espressamente considerata, allorche' l'art. 5
dello stesso d.P.R. n. 381/1974, nel disciplinare il Piano generale
delle acque pubbliche, previsto dall'art. 14 dello statuto speciale
di autonomia, ha imposto l'adozione di opportuni strumenti di
raccordo, al fine di armonizzare gli interessi comuni agli enti
territoriali, il cui territorio ricada in bacini idrografici di
rilievo nazionale (e si ricorda che la derivazione idroelettrica di
San Floriano e' compresa nel bacino di interesse nazionale
dell'Adige). Ora, questo obbligo e' stato attuato mediante l'art. 36
delle Norme di attuazione del Piano generale delle acque pubbliche,
approvato dalla Commissione paritetica Stato-Provincia di Trento,
previo protocollo d'intesa dell'agosto 2002, sottoscritto anche dalla
Provincia di Bolzano e dalle altre regioni interessate, reso
esecutivo con d.P.R. 26 febbraio 2006, assumendo come base di
riferimento quanto previsto dall'art. 1, comma 4 (che precisa come le
forme di raccordo interregionale previste dalle stesse Norme di
attuazione riguardino anche «la Provincia autonoma di Bolzano») e
dall'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974 sopra ricordato, nonche' quanto
disposto dalle sentenze di codesta Corte costituzionale n. 353 del
2001, riguardante proprio l'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974 e
n. 133/2005 (riguardante i rapporti con la confinante Regione
Veneto), in ordine alla necessita' di garantire la partecipazione
equilibrata di tutti i soggetti dotati di interessi giuridicamente
rilevanti sul piano costituzionale, allorche' siano coinvolti
situazioni comuni.
E' proprio in ragione di queste finalita' che l'art. 36 del Piano
generale delle acque ha previsto che: «La Provincia [di Trento]
esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio di leale
collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti,
promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme
vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali e di
coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la
derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione
hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico,
nonche' degli interessi e della sicurezza delle popolazioni
coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali,
patrimoniali e finanziari, nonche' di vigilanza connessi con
l'utilizzazione delle acque pubbliche, e sono dirette a garantire
l'unitarieta' dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli
interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione».
L'applicazione del principio di leale collaborazione, in base a
tale disposizione, che la Provincia di Trento ha non solo formalmente
richiamato, ma dal quale non intende prescindere, consentira' a tale
amministrazione di esercitare le funzioni amministrative con riguardo
alla concessione di San Floriano, nel pieno rispetto delle norme e
senza dare luogo ad alcun conflitto con la Provincia di Bolzano.
Ovviamente con riferimento agli ambiti di interesse comune rispetto
ai quali sia definibile l'accordo, che non involgono, certo, la
stessa determinazione della competenza sulla titolarita' della
concessione.
Quanto sopra precisato in ordine alla messa in campo di forme di
raccordo fra le due province, va cioe' coniugato con l'elemento della
competenza come determinata secondo i criteri stabiliti dalle Norme
di attuazione dello statuto (art.14 d.P.R. n. 381/1974). L'ambito di
applicazione del suddetto art. 36, infatti, non riguarda
l'individuazione dell'Ente competente per l'istruttoria e
l'emanazione dei provvedimenti inerenti la gestione della concessione
di grande derivazione a scopo idroelettrico, che si ritiene essere la
Provincia di Trento per tutto quanto sopra esposto e in base al piu'
volte citato art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, ma bensi' le procedure e
le modalita' attraverso le quali la potesta' amministrativa viene
esercitata, nel rispetto del principio della leale collaborazione e
del giusto procedimento.
Se questo e' il corretto quadro di riferimento, e' allora evidente
che la modifica legislativa adottata dalla Provincia di Bolzano, nel
senso di sottoporre ad intesa con la Provincia di Trento il rilascio
da parte della prima delle concessioni di grandi derivazioni «che
interessino il territorio di altra Provincia», a prescindere, per di
piu' con specifico ed esclusivo riferimento (quanto meno nei rapporti
fra le due province autonome) all'impianto di S. Floriano d'Egna, e'
una rivendicazione implicita di competenza chiaramente ostativa al
corretto esercizio delle medesime competenze in materia da parte
della Provincia di Trento e in tale prospettiva e' quindi lesiva
delle attribuzioni costituzionalmente garantite dallo statuto
speciale di autonomia e dalle Norme di attuazione dello statuto
evidenziate in epigrafe, oltre che degli articoli 117, terzo comma
Cost., applicabile alle province autonome ai sensi dell'art. 10 della
legge costituzionale n. 3/2001, per le parti in cui siano previste
forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite alle stesse
con lo statuto speciale e 118 Cost., per quanto concerne le funzioni
amministrative, assicurate nel caso delle province ai fini del loro
esercizio unitario, nonche' contrastante con i principi di buon
andamento e di leale collaborazione, essendo evidente che attraverso
tale disposizione la Provincia di Bolzano contravviene, anziche'
promuovere, ogni adeguata forma di leale e trasparente
collaborazione.
P. Q. M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia accertare e
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui
all'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno
2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre
disposizioni), pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 24 giugno
2008, che riguarda la «Modifica della legge provinciale 20 luglio
2006, n. 7, recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento
del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per
l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"» con il quale e'
stato aggiunto al comma 4 dell'art. 19 della l.p. n. 7/2006, avente
ad oggetto: «Disposizioni in materia di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico», nella parte in cui estende la
disciplina alle «concessioni che interessino un'altra provincia
autonoma interessata».
Si deposita:
1)
Copia della disposizione di legge provinciale impugnata;
2) Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento
reg. n. 1918 in data 25 luglio 2008 di promozione del ricorso e di
conferimento del mandato;
3)
P
rocura speciale n. di racc. 37768 e n. di rep. 26967 rilasciata in
data 29 luglio 2008.
Bologna - Roma, addi' 29 luglio 2008
Prof. Avv. Franco Mastrangeli - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi
Manzi