N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 - 24 marzo 2006
Ordinanza del 24 marzo 2006 emessa dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile promosso da Pedone Maria contro Prefettura di Taranto Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Emanazione delle ordinanze di ingiunzione - Attribuzione del relativo potere al Prefetto, anziche' al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con i principi e i criteri direttivi posti dalla legge 22 marzo 2001, n. 85 - Eccesso di delega - Riproposizione di questione gia' decisa con l'ordinanza n. 43 del 2006. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1 [rectius: decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1-quinquies], che aggiunge il comma 1-bis all'art. 204 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge delega 22 marzo 2001, n. 85.(GU n.39 del 17-9-2008 )
IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso R.G. n. 2976/
2003, proposto da Pedone Maria, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cigliola del Foro di Taranto;
Contro Prefettura di Taranto (ora Ufficio territoriale del
Governo), in persona del Prefetto in carica, per l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione - prot. 66/RIC/2003 - del Prefetto di
Taranto del 31 gennaio 2003 (notificata il 14 aprile 2003), emessa a
seguito del rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente in data
21 novembre 2002, in merito al verbale di contestazione
n. 004215/P/02 del 21 luglio 2002 ed in ordine al pagamento della
sanzione amministrativa ex lege n. 689/1981 di € 69,16, in
violazione dell'art. 7/1 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' contestato dalla Polizia
municipale di Taranto il 21 luglio 2002, perche' il conducente del
veicolo sanzionato «sostava nonostante la segnaletica lo vietasse»;
circostanza questa contestata con la prova fotografica prodotta in
giudizio dall'opponente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, da cui risulta la
mancata comparizione della Prefettura di Taranto;
Visti gli atti tutti di causa;
Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Udito per la ricorrente 1'avv. Cigliola, fa rilevare:
che l'art. 1 della legge-delega del 22 marzo 2001, n. 85
(Gazzetta Ufficiale, serie gen. n. 76 del 31 marzo 2001) statuisce
che «Il Governo e' delegato ad adottare ... un decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ...»; 2. Il Governo e' altresi' delegato ad
adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e
secondo le procedure di cui al comma 1, nonche' nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni
per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada
con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche'
disposizioni di carattere transitorio;
che l'art. 2 della legge delega di cui sopra statuisce che «I
decreti legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli
obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare,
nonche' di fluidita' della circolazione anche mediante utilizzo di
nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi: ... d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai
prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o
delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e
sicurezza pubblica;
che l'art. 6 della citata legge-delega n. 85/2001 afferma che
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'art. 2.»;
che, pertanto, veniva emesso il decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, inerente le «Disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
22 marzo 2001, n. 85»;
che detto decreto legislativo n. 9/2002 era soggetto ad
integrazioni con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214;
che l'art. 14, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Se la delega legislativa
si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di
separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti».
Ebbene, sulla base di tali argomentazioni giuridiche, si deve
sottolineare nella fattispecie considerata un vero e proprio eccesso
di delega perpetrato in violazione dell'art. 76 della Costituzione,
quando, contrariamente al disposto di cui al citato art. 2, lettera
d) della legge n. 85/2001 (affidamento delle funzioni ordinatorie al
Presidente della giunta regionale in luogo del prefetto), all'art. 1
della legge 1° agosto 2003, n. 214 (di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003 , n. 151), si prevede che «all'art. 4: ... dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti: 1-quinquies: Dopo il comma 1
dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 1-bis. ...
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto».
Il legislatore, quindi, nell'emanare la legge n. 214/2003, ha
completamente disatteso la legge-delega n. 81/2001, nel continuare ad
affidare al prefetto, e non al presidente della giunta regionale, il
potere di ordinanza (nella specie l'ordinanza-ingiunzione), tenendo
presente che costituiscono ordini ovvero rientrano nella potesta'
ordinatoria le sanzioni, le ordinanze, i calmieri, gli accertamenti
tributari, ecc. (vedi Sandulli, Diritto Amministrativo), a fronte del
fatto che le regole di sussidiarieta', differenziazione, completezza,
omogeneita', responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, distinguono senza dubbio le funzioni
del prefetto da quelle del presidente della giunta regionale, nel
rispetto dell'art. 5 della Costituzione.
Pertanto, nel caso di specie, non essendo le ordinanze-ingiunzioni
del prefetto ordinanze che attengono ad esigenze specifiche di ordine
e sicurezza pubblica (ma, di contro, attengono al pagamento della
sanzione ovvero al recupero del credito vantato), nonche' ad esigenze
di protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, si devono considerare rilevanti le menzionate
argomentazioni, ai fini dell'accoglimento o meno del ricorso posto
dinanzi a questo giudice, non essendo manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge del
1° agosto 2003 , n. 214 (di conversione del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151), in violazione dell'art. 76 della Costituzione e in
riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge-delega 22
marzo 2001, n. 85, nella parte in cui, richiamandosi all' art. 4 del
citato decreto-legge n. 151/2003, ed inserendo in detto articolo dopo
il comma 1) 1'1-quinquies, in cui si afferma che «Dopo il comma 1
dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono inseriti: "1-bis) I termini di cui ai
commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 del presente articolo sono
perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il
ricorso di intende accolto"», attribuisce ancora al prefetto, e non
al presidente della giunta regionale (nel caso di specie la
competenza spetterebbe al Presidente della Regione Puglia), il potere
di emanare ordinanze.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 208 c.d.s., «I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato ... I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni», e che
tra le funzioni di polizia amministrativa locale, attribuite alla
legislazione esclusiva regionale (art. 117, primo comma, lettera h)
della Costituzione), rientra il servizio di polizia municipale di cui
all'art. 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, atteso il
riconoscimento di cui all'art. 12, lettera e) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e l'autonomia di tale servizio ai sensi della
legge 7 aprile 1986, n. 65.
Va, altresi', ricordato che l'art. 119 Cost. affida ai comuni, le
province, le citta' metropolitane e le regioni l'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, e che il terzo comma dell'art. 4
della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il
15 ottobre 1985 (ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre
1989, n. 439), statuisce che «l'esercizio delle responsabilita'
pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle
autorita' piu' vicine ai cittadini».
Pertanto, visto il possibile contrasto delle leggi richiamate con
l'art. 76 della Costituzione, gli atti devono essere rimessi
immediatamente alla Corte ed, in attesa della decisione di essa, il
giudizio deve essere sospeso.
P. Q. M.
Riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese,
sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nella parte in
cui, richiamandosi all'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151 , e inserendo dopo il comma 1) di detto articolo
l'1-quinquies, attribuisce al prefetto, e non al presidente della
giunta regionale, il potere di emettere ordinanza, in relazione
all'art. 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1,
lettera d) della legge 22 marzo 2001, n. 85.
Ordina alla cancelleria di procedere con urgenza alla
notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Taranto, il 20 marzo 2006.
Il giudice di pace: Russo