N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 - 24 marzo 2006

Ordinanza del 24 marzo 2006 emessa dal Giudice di pace di Taranto nel
procedimento  civile  promosso  da  Pedone Maria contro Prefettura di
Taranto

Circolazione  stradale  -  Sanzioni amministrative per violazioni del
  codice  della  strada - Emanazione delle ordinanze di ingiunzione -
  Attribuzione   del   relativo   potere  al  Prefetto,  anziche'  al
  Presidente  della  Giunta  regionale - Contrasto con i principi e i
  criteri  direttivi posti dalla legge 22 marzo 2001, n. 85 - Eccesso
  di delega - Riproposizione di questione gia' decisa con l'ordinanza
  n. 43 del 2006.
- Legge  1°  agosto  2003,  n. 214, art. 1 [rectius: decreto-legge 27
  giugno  2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1°
  agosto  2003,  n. 214,  art. 4, comma 1-quinquies], che aggiunge il
  comma  1-bis all'art. 204 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile
  1992, n. 285).
- Costituzione,  art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d),
  della legge delega 22 marzo 2001, n. 85.
(GU n.39 del 17-9-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel ricorso R.G. n. 2976/
2003,  proposto  da  Pedone  Maria,  rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Cigliola del Foro di Taranto;
   Contro   Prefettura  di  Taranto  (ora  Ufficio  territoriale  del
Governo),  in  persona  del  Prefetto  in  carica, per l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione  -  prot.  66/RIC/2003  -  del Prefetto di
Taranto  del 31 gennaio 2003 (notificata il 14 aprile 2003), emessa a
seguito  del  rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente in data
21   novembre   2002,   in   merito   al   verbale  di  contestazione
n. 004215/P/02  del  21  luglio  2002 ed in ordine al pagamento della
sanzione  amministrativa  ex  lege  n. 689/1981  di  € 69,16, in
violazione  dell'art.  7/1  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice  della strada), cosi' contestato dalla Polizia
municipale  di  Taranto  il 21 luglio 2002, perche' il conducente del
veicolo  sanzionato  «sostava nonostante la segnaletica lo vietasse»;
circostanza  questa  contestata  con la prova fotografica prodotta in
giudizio dall'opponente;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di  costituzione  in giudizio, da cui risulta la
mancata comparizione della Prefettura di Taranto;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Udito per la ricorrente 1'avv. Cigliola, fa rilevare:
     che  l'art.  1  della  legge-delega  del  22  marzo  2001, n. 85
(Gazzetta  Ufficiale,  serie  gen. n. 76 del 31 marzo 2001) statuisce
che  «Il  Governo  e' delegato ad adottare ... un decreto legislativo
recante  disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni ...»; 2. Il Governo e' altresi' delegato ad
adottare,  anche  con  separati  decreti  legislativi,  nei termini e
secondo  le  procedure  di  cui  al comma 1, nonche' nel rispetto dei
principi  e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni
per  integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada
con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche'
disposizioni di carattere transitorio;
     che  l'art.  2  della legge delega di cui sopra statuisce che «I
decreti  legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli
obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici,  sociali  ed  ambientali derivanti dal traffico veicolare,
nonche'  di  fluidita'  della circolazione anche mediante utilizzo di
nuove   tecnologie,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:  ... d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai
prefetti  vengano  attribuite  al presidente della giunta regionale o
delle  province  autonome,  fatte  salve  le  esigenze  di  ordine  e
sicurezza pubblica;
     che  l'art.  6  della citata legge-delega n. 85/2001 afferma che
entro  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Governo  puo'  adottare  uno  o  piu' decreti legislativi recanti
disposizioni  integrative e correttive dei decreti legislativi di cui
all'articolo  1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'art. 2.»;
     che,  pertanto,  veniva emesso il decreto legislativo 15 gennaio
2002,  n. 9,  inerente  le «Disposizioni integrative e correttive del
nuovo  codice  della strada a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
22 marzo 2001, n. 85»;
     che   detto   decreto  legislativo  n. 9/2002  era  soggetto  ad
integrazioni con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214;
     che  l'art.  14,  comma  3  della  legge  23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei ministri) cosi' recita: «Se la delega legislativa
si  riferisce  ad  una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di
separata  disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti».
   Ebbene,  sulla  base  di  tali  argomentazioni giuridiche, si deve
sottolineare  nella fattispecie considerata un vero e proprio eccesso
di  delega  perpetrato in violazione dell'art. 76 della Costituzione,
quando,  contrariamente  al disposto di cui al citato art. 2, lettera
d)  della legge n. 85/2001 (affidamento delle funzioni ordinatorie al
Presidente  della giunta regionale in luogo del prefetto), all'art. 1
della  legge 1° agosto 2003, n. 214 (di conversione del decreto-legge
27  giugno  2003  ,  n. 151), si prevede che «all'art. 4: ... dopo il
comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti:  1-quinquies: Dopo il comma 1
dell'art.  204  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni,  sono  inseriti  i  seguenti:  1-bis.  ...
Decorsi  detti  termini  senza che sia stata adottata l'ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto».
   Il  legislatore,  quindi,  nell'emanare  la  legge n. 214/2003, ha
completamente disatteso la legge-delega n. 81/2001, nel continuare ad
affidare  al prefetto, e non al presidente della giunta regionale, il
potere  di  ordinanza (nella specie l'ordinanza-ingiunzione), tenendo
presente  che  costituiscono  ordini  ovvero rientrano nella potesta'
ordinatoria  le  sanzioni, le ordinanze, i calmieri, gli accertamenti
tributari, ecc. (vedi Sandulli, Diritto Amministrativo), a fronte del
fatto che le regole di sussidiarieta', differenziazione, completezza,
omogeneita', responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, distinguono senza dubbio le funzioni
del  prefetto  da  quelle  del presidente della giunta regionale, nel
rispetto dell'art. 5 della Costituzione.
   Pertanto, nel caso di specie, non essendo le ordinanze-ingiunzioni
del prefetto ordinanze che attengono ad esigenze specifiche di ordine
e  sicurezza  pubblica  (ma,  di contro, attengono al pagamento della
sanzione ovvero al recupero del credito vantato), nonche' ad esigenze
di  protezione  civile,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992,   n. 225,   si   devono  considerare  rilevanti  le  menzionate
argomentazioni,  ai  fini  dell'accoglimento o meno del ricorso posto
dinanzi  a  questo  giudice,  non essendo manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge del
1°  agosto  2003 , n. 214 (di conversione del decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151),  in  violazione  dell'art. 76 della Costituzione e in
riferimento  all'art.  2,  comma  1, lettera d) della legge-delega 22
marzo  2001, n. 85, nella parte in cui, richiamandosi all' art. 4 del
citato decreto-legge n. 151/2003, ed inserendo in detto articolo dopo
il  comma  1)  1'1-quinquies,  in cui si afferma che «Dopo il comma 1
dell'art.  204  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni, sono inseriti: "1-bis) I termini di cui ai
commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 del presente articolo sono
perentori  e  si  cumulano  tra  loro ai fini della considerazione di
tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini  senza  che  sia  stata adottata l'ordinanza del prefetto, il
ricorso  di  intende accolto"», attribuisce ancora al prefetto, e non
al   presidente  della  giunta  regionale  (nel  caso  di  specie  la
competenza spetterebbe al Presidente della Regione Puglia), il potere
di emanare ordinanze.
   Va ricordato che, ai sensi dell'art. 208 c.d.s., «I proventi delle
sanzioni   amministrative  pecuniarie  per  violazioni  previste  dal
presente  codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano
accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  dello  Stato ... I
proventi  stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando
le  violazioni  siano  accertate  da  funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente,  delle  regioni, delle province e dei comuni», e che
tra  le  funzioni  di  polizia amministrativa locale, attribuite alla
legislazione  esclusiva  regionale (art. 117, primo comma, lettera h)
della Costituzione), rientra il servizio di polizia municipale di cui
all'art. 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, atteso il
riconoscimento di cui all'art. 12, lettera e) del decreto legislativo
30  aprile 1992, n. 285 e l'autonomia di tale servizio ai sensi della
legge 7 aprile 1986, n. 65.
   Va,  altresi', ricordato che l'art. 119 Cost. affida ai comuni, le
province,   le   citta'   metropolitane   e  le  regioni  l'autonomia
finanziaria  di  entrata e di spesa, e che il terzo comma dell'art. 4
della  Carta  europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il
15  ottobre  1985  (ratificata  dall'Italia  con la legge 30 dicembre
1989,  n. 439),  statuisce  che  «l'esercizio  delle  responsabilita'
pubbliche  deve,  in  linea di massima, incombere di preferenza sulle
autorita' piu' vicine ai cittadini».
   Pertanto,  visto il possibile contrasto delle leggi richiamate con
l'art.   76  della  Costituzione,  gli  atti  devono  essere  rimessi
immediatamente  alla  Corte ed, in attesa della decisione di essa, il
giudizio deve essere sospeso.
                             P.  Q.  M.
   Riservata  ogni  decisione  in  rito,  sul  merito  e nelle spese,
sospende  il  giudizio  ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  1  della  legge  1 agosto 2003, n. 214, di
conversione  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nella parte in
cui,  richiamandosi  all'art.  4  del  decreto-legge  27 giugno 2003,
n. 151   ,   e   inserendo   dopo  il  comma  1)  di  detto  articolo
l'1-quinquies,  attribuisce  al  prefetto,  e non al presidente della
giunta  regionale,  il  potere  di  emettere  ordinanza, in relazione
all'art.  76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1,
lettera d) della legge 22 marzo 2001, n. 85.
   Ordina   alla   cancelleria   di   procedere   con   urgenza  alla
notificazione  della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche' ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Cosi' deciso in Taranto, il 20 marzo 2006.
                      Il giudice di pace: Russo