N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 2007
Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile promosso da F.F. contro Ministero delle salute Sanita' pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Attribuzione ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contagiata a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del principio di uguaglianza per disparita' di trattamento di situazioni omogenee con riguardo ai soggetti contagiati da HIV e da epatite a seguito di somministrazione di sangue e agli operatori sanitari che abbiano contratto l'una o l'altra infezione in occasione e durante il servizio - Lesione del principio di tutela della salute e della garanzia assistenziale. - Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.(GU n.39 del 17-9-2008 )
IL TRIBUNALE
Nella causa degli affari contenziosi civili in epigrafe indicata,
promossa da: F. F. rappresentato e difeso dagli avv. Antonino
Paleologo e Ermanno Zancla presso il cui studio, in Palermo, viale
Leonardo Da Vinci n. 65, ha eletto domicilio, contro Ministero della
sanita' in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale per
legge domicilia in Palermo, nella via A. De Gasperi n. 81,
all'udienza del 15 novembre 2007, ha dato lettura della seguente
ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
I n f a t t o
Con ricorso depositato il 31 maggio 2004, F. F. Premesso:
di essere stato sottoposto il 4 novembre 1983 a somministrazione
di siero antitetanico per in via intramuscolare;
che nel marzo 2000 gli era stata diagnosticata una «cirrosi
epatica HCV correlata», contratta a seguito della predetta
somministrazione di immunoglobulina umana;
di aver avanzato in data 3 aprile 2001 richiesta di indennizzo
ex legge n. 210/1992 per la patologia sofferta;
che la Commissione medica ospedaliera competente non aveva
riconosciuto il nesso casuale tra la somministrazione
dell'immunoglobulina e la patologia HCV correlata;
di aver proposto ricorso amministrativo avverso il detto
provvedimento, rimasto inevaso, agiva in giudizio contro il Ministero
della salute al fine di ottenere l'indennizzo richiesto con
decorrenza dal 3 aprile 2001, oltre rivalutazione ed interessi fino
al saldo.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero della salute,
tardivamente costituitosi in giudizio, negava la fondatezza della
domanda ex adverso proposta, evidenziando l'assenza di nesso di
casualita' tra la somministrazione di emoderivato dedotta in ricorso
e la patologia di cui risulta affetto il Francofonte ed in via
subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, confutava il
diritto del ricorrente ad ottenere rivalutazione e interessi sui
ratei arretrati maturati.
Disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare l'eventuale
nesso di causalita' tra la somministrazione del serio antitetanico
avvenuta nel 1983 e l'epatite HCV correlata sofferta dal ricorrente,
il ricorrente, preso atto dell'esito favorevole dell'accertamento
peritale, con note depositate il 12 gennaio 2007 evidenziava, sotto
diversi profili, il contrasto dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210
del 1992 nella parte in cui esclude l'indennizzo de quo ai soggetti
contagiati da epatite a seguito di somministrazione di emoderivati,
con gli artt. 2, 3, 32, 38 della Costituzione.
I n d i r i t t o
Cio' Premesso, il giudice solleva, sulla conforme istanza di parte
ricorrente, la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 2
della legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nella parte in cui non
prevede il diritto all'indennizzo di cui al comma 1, in favore di
coloro che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di
derivati del sangue, limitando il dato normativo il diritto
all'indennizzo «anche ai soggetti che risultino contagiati da
infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue ed suoi
derivati».
La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto
che, indubbiamente, dall'accoglimento della rilevata questione di
costituzionalita' dipende l'accoglimento della domanda nel merito.
il Ministero convenuto ha invero limitato la propria difesa alla
dedotta assenza di nesso di causalita' tra la somministrazione di
immunoglobuline subita dal ricorrente nel 1983 e l'infezione da virus
HCV allo stesso diagnosticata nel corso dell'anno 2000, sicche',
essendo stata accertata in sede istruttoria la sussistenza del detto
nesso eziologico, non sussistono ulteriori eccezioni da esaminare
ostative all'accoglimento del ricorso.
Il c.t.u. dott. G. M., al quale e' stato affidato l'incarico di
accertare l'eventuale nesso causale tra la malattia sofferta dal
ricorrente, cirrosi epatica HCV correlata, e la somministrazione di
siero antitetanico subita nel 1983, ha infatti concluso
l'accertamento sottolineando «... non essendo presenti nel paziente
ulteriori possibili fonti di contagio, appare del tutto plausibile
che l'infezione da virus epatico C sia stata trasmessa mediante la
somministrazione di immunoglobuline umane specifiche subita nel
1983».
Il consulente ha, poi, confutato la valutazione del caso espressa
dalla Commissione medica ospedaliera competente, che aveva espresso
il giudizio «NON esiste nesso causale tra la somministrazione di
emoderivati e l'infermita' "cirrosi epatica HCV" in quanto non
esistono in letteratura medica casi di infezione epatica dopo
somministrazione per via intramuscolo di emoderivati», evidenziando,
in primo luogo da un punto di vista scientifico, la possibilita' di
trasmissione del virus attraverso la somministrazione di emoderivati
e richiamando un case report, pubblicato su rivista scientifica, in
cui veniva descritto un caso di contagio da HCV successivo a
sieroprofilassi antitetanica.
Spiegato che le immunoglobuline antitetano vengono ottenute
mediante un complesso meccanismo di filtrazione di sangue umano, il
dott. Migliore ha poi evidenziato che nel 1983, data della
somministrazione richiamata in ricorso, non era stato ancora rilevato
l'agente patogeno-Virus dell'epatite C, identificato solo nel 1989,
sicche' allora lo screening per anticorpo HCV del sangue da
utilizzare per l'antitetanica non era ancora possibile, cosi'
rendendo elevate le possibilita' di contagio.
Per le dette ragioni, accertato il nesso di causalita' tra
l'epatite sofferta dal ricorrente e la somministrazione di siero
antitetanico con immunoglobulina umana, qualora l'indennizzo di cui
al comma 1 dell'art. 1 della legge richiamata fosse estensibile anche
ai soggetti che risultano contagiati da epatiti a seguito di
somministrazione di derivati del sangue, nulla osterebbe
all'accoglimento della domanda.
La norma citata peraltro, diversamente da come auspicato da parte
ricorrente, non consente l'interpretazione estensiva idonea ad
includere tra gli aventi diritto all'indennizzo anche i danneggiati
da epatite contratte per somministrazione, dovendosi condividere
l'esegesi della suprema Corte secondo cui (cfr. Cass., sez. L.,
sentenza n. 12946 del 16 giugno 2005) il titolo della legge
(«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati») non puo' valere ed estendere la
tutela al di la' delle ipotesi specificamente descritte nei primi tre
commi dell'art. 1.
Cio' premesso, secondo il giudicante la questione di
costituzionalita' nella norma indicata e' altresi' da valutarsi non
manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38
della Costituzione.
Come pacifico nella giurisprudenza della suprema Corte di
cassazione, l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210
del 1992, ha natura assistenziale in senso lato (riconducibile agli
articoli 2 e 38 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato
in ragione del dovere di solidarieta' sociale che sullo stesso grava.
Inoltre, la prestazione indennitaria di cui si e' fatto carico lo
Stato e' altresi' correlata all'obbligo di tutela del diritto alla
salute previsto dall'art. 32 Cost., che la Costituzione riconosce
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita'.
Orbene, con la legge n. 210 del 1992, che disciplina l'indennizzo
ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati, anche a seguito dei ripetuti interventi della Corte
costituzionale (in particolare sentenza n. 476/2002), sono state
sostanzialmente assimilate la situazione dei soggetti danneggiati da
HIV con quelli danneggiati da epatite, estendendo l'indennizzo
previsto per i primi anche agli altri ad eccezione che per l'ipotesi
per cui e' causa.
Invero, sottolineato che dal combinato disposto dei commi 1, 2 (a
seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza
n. 476/2002) hanno diritto all'indennizzo de quo tutti i soggetti
contagiati sia da HIV che da epatite a seguito di somministrazione di
sangue (emotrasfusione di cui al comma 3), nonche' gli operatori
sanitari che hanno contratto l'una o l'altra l'infezione, in
occasione e durante il servizio, entrando in contatto con sangue
infetto e altresi', solamente i contagiati da HIV, e non anche i
contagiati da epatite, esclusivamente nel caso di somministrazione di
emoderivati, appare plausibile il contrasto della norma con il
principio di eguaglianza costituzionale.
In altre parole, la mancata previsione del diritto all'indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da danni di tipo irreversibile da
epatite solo nell'ipotesi in cui il contagio sia avvenuto per
somministrazione di emoderivato, determina una grave disparita' di
trattamento di costoro rispetto coloro che per le medesime ragioni
hanno contratto l'HIV.
Detta disparita' di trattamento e' poi particolarmente
ingiustificata tenuto conto del fatto che sussistono strette analogie
tra l'infezione da HIV e quella da HCV, in quanto entrambe
caratterizzate da prognosi sfavorevole e causate da agenti virali
trasmissibili attraverso il sangue e/o fluidi biologici e proprio
detta analogia pare, infatti, sottendere la scelta del legislatore di
prevedere l'indennizzo de quo per entrambe le patologie.
L'assenza di tutela per la categoria predetta sembra quindi porsi
in contrasto con gli art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale
disparita' di trattamento di identiche situazioni di fatto, nonche'
con gli artt. 2, 32 e 38 della costituzione poiche' non sussistono
prima facie ragioni per cui la tutela della salute, e con essa
l'assistenza sociale correlata, dovrebbero essere diversamente
orientate solo nell'ipotesi de quo, con riferimento ai danneggiati da
epatite o da HIV.
Parafrasando quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nel
giudizio di costituzionalita' del medesimo articolo di legge di cui
oggi si deduce l'incostituzionalita', nella parte in cui non
estendeva il detto indennizzo anche agli operatori sanitari che, in
occasione del servizio e durante il medesimo avessero riportato danni
permanenti, conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto
con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da
epatite, va sottolineato che la ragione indennitaria, che giustifica
le misure a vantaggio delle categorie previste, vale allo stesso modo
per la categoria di soggetti non prevista e dunque esclusa, sicche',
non si comprende, se non come una dimenticanza del legislatore,
perche' il danneggiato a seguito di somministrazione di emoderivato,
nei casi indicati, sia ammesso al beneficio quando si abbia a che
fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso
legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha considerati
equivalenti, ai fini' dell'indennizzo, quando esse risultano
contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.
P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210
deI 25 febbraio 1992 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non
prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche ai
soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti
contagiate a seguito di somministrazione di derivati del sangue;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il giudizio in corso;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Palermo, addi' 15 novembre 2007
Il giudice: Barone