N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile - 27 maggio 2008
Ordinanza del 27 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Wind Farm S.r.l. ed altra contro Regione Basilicata ed altro Ambiente (tutela dell') - Regione Basilicata - Procedura per la costruzione di impianti eolici - Previsione fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) del divieto di autorizzazione degli impianti non rientranti nei limiti e non conformi alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 26 giugno 2001, n. 220 - Violazione dei principi di uguaglianza, di liberta' d'iniziativa economica privata, di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia. - Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, comma terzo.(GU n.39 del 17-9-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 280 del 2007, proposto dalla Wind Farrn S.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla Cooperativa
agrituristica del Vulture a r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Enrico
Follieri ed Ilde Follieri, come da mandato a margine del ricorso, con
domicilio eletto in Potenza, via Nazario Sauro n. 23 presso lo studio
legale dell'avv. Marino Bellizzi;
Contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta
Pisani, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo del giudizio, con domicilio eletto in Potenza, via Anzio
presso l'Ufficio legale dell'Ente; Comune di Ripacandida, in persona
del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donato
Traficante, come da mandato a margine della memoria di costituzione
ed in virtu' della del. G.M. n. 75 dell'11 settembre 2007, con
domicilio eletto in Potenza, via Bertazzoni n. 7 presso lo studio
legale dell'avv. Coluzzi, il quale ha chiesto l'accoglimento del
ricorso proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa
agrituristica del Vulture a r.l.; per l'annullamento della del. G.R.
n. 607 del 4 maggio 2007, con la quale la Regione Basilicata ha
negato alla Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l. il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione
ed esercizio di un parco eolico sulle Colline denominate La
Trasonella, Serra Corrado e Serra del Sorbo del Comune di
Ripacandida.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata e del Comune
di Ripacandida, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa agrituristica del
Vulture a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott.
Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
F a t t o
In data 2 aprile 2004 la Cooperativa agrituristica del Vulture a
r.l. presentava alla Regione Basilicata una domanda di autorizzazione
alla costruzione di un Parco eolico nel territorio del Comune di
Ripacandida, sui terreni di proprieta' della stessa Cooperativa
agrituristica ricorrente foglio di mappa n. 36, particelle nn. 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 43, 123, 124, 125 e 126, foglio di mappa
n. 37, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, siti nella
Zona verde e/o agricola del Comune di Ripacandida sulle Colline
denominate La Trasonella, Serra Corrado e Serra del Sorbo (in una
localita' distante 3,5 Km. dal centro abitato di Ripacandida e 1,2
Km. dal centro abitato di Scalera, Frazione del Comune di Filiano),
che prevedeva l'installazione di 27 aerogeneratori di potenza
nominale 1000-1500 Kw per una potenza complessiva di 40,50 MW;
All'epoca era vigente l'atto di indirizzo teso al corretto
inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del.
G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva
che:
1) doveva essere prodotta la seguente documentazione: progetto
definitivo, certificazione di conformita' ed idoneita' degli
areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta
paesaggistico (in caso di vincolo paesistico), nulla osta Forze
armate (in caso di servitu' militare), progetto di dismissione
dell'impianto eolico munito di idonee garanzie e Studio di Impatto
Ambientale con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al
rumore, al rischio di incidenti, all'impatto percettivo ed al
patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale;
2) gli impianti eolici non potevano essere realizzati presso i
seguenti siti:
a) aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di
altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
b) aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di
chirotteri;
c) aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da
flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come
valichi, gole montane, estuari e zone umide;
d) aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto;
e) zone A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco
nazionale del Pollino;
f) zone classificate dai Piani paesistici di valore percettivo
naturalistico eccezionale ed elevato;
f) aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di
una fascia di rispetto di 1 km;
g) fasce costiere ionica e tirrenica;
h) ambito urbano;
i) aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della
Soprintendenza;
l) oasi del WWF e riserve statali e regionali;
m) le seguenti aree del paesaggio agrario antico: Daunia
interna (caratterizzata da testimonianze archeologiche tra il
Neolitico e l'eta' Romana), Murgia Materana (caratterizzata da
insediamenti rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale
e Collina Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di
eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea
della costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle
del Sauro (ricadente nei territori comunali di Guardia Perticara e
Armento), Grumentina (caratterizzata da forme di centurizzazione di
eta' repubblicana) e Tirrenica (caratterizzata da ritrovamenti e
testimonianze archeologiche di notevole entita);
Con determinazione dirigente Ufficio compatibilita' ambientale del
Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata n. 57 del
9 febbraio 2004 la Cooperativa agrituristica ricorrente otteneva per
tale progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge regionale
n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni) dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente all'ottemperanza
di alcune prescrizioni e «fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed
i nulla osta degli altri Enti competenti», in quanto:
1) l'area non era soggetta a vincoli urbanistici o
paesaggistico, ne' a limitazione di tipo ambientale o di carattere
geologico-geotecnico, non superava gli standards di qualita'
ambientale previsti dalla normativa europea (densita' demografica,
interferenze con paesaggi importanti dal punto di vista storico e/o
culturale) e non interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette;
2) il progetto risultava conforme ai vigenti strumenti
urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze
di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;
In data 16 novembre 2004 la Cooperativa agrituristica ricorrente
otteneva dal Dipartimento prevenzione dell'AUSL n. 1 di Venosa il
parere sanitario favorevole alla realizzazione del predetto Parco
eolico;
In data 2 dicembre 2004 l'Ufficio geologico ed attivita'
estrattive della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole;
Con determinazione n. 1304 del 10 dicembre 2004 il dirigente
dell'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata
approvava il progetto esecutivo di tale Parco eolico;
Con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 (pubblicata nel
Bollettino ufficiale Regionale del 22 dicembre 2004) la Regione
Basilicata approvava un nuovo atto di indirizzo per il corretto
inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in
sostituzione del precedente atto di indirizzo, approvato con del.
G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; quest'ultimo atto di indirizzo
prevedeva:
1) l'obbligo di allegare, oltre alla documentazione gia'
indicata dalla precedente del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, uno
studio anemologico di durata «non meno di un anno», la carta delle
interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e notturne
dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e
l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei
venti dominanti;
2) con riferimento ai siti, dove non potevano essere realizzati
gli impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze:
a) veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che
nelle pareti rocciose, anche nelle zone umide delle aree di
nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli
rari ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso
anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree;
b) il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso
ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate
da popolazioni di chirotteri e ad una fascia di 2 km dalle aree di
corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti
di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole
montane, estuari e zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve
statali e regionali;
c) oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto
fusto, l'incompatibilita' assoluta con gli impianti eolici veniva
sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate;
d) veniva statuito il divieto di installazione di impianti
eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici regionali e nei
parchi nazionali e regionali (il precedente atto di indirizzo,
approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedeva
soltanto il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A
dei parchi nazionali e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale
del Pollino e nelle zone classificate dai Piani Paesistici di valore
percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);
e) veniva aumentata la fascia di rispetto delle aree
archeologiche e delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;
f) veniva previsto che gli impianti eolici non potevano essere
installati, oltre che nell'ambito urbano e nelle aree soggette a
vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza, anche per una
fascia di rispetto di 2 km dalle aree soggette a vincolo
paesaggistico e dal centro abitato e/o dalle aree edificabili dei
vigenti strumenti urbanistici ed anche di 500 m da ogni singola
abitazione;
g) veniva pure stabilito che gli impianti eolici non potevano
essere realizzati, oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica,
anche per una profondita' minima di 10 km dalla costa ionica e di 5
km dalla costa tirrenica, che aumentava a 10 km per tutte le aree
visibili;
h) venivano confermati i divieti di installazioni di impianti
eolici nelle aree del paesaggio agrario antico, gia' indicate nella
precedente del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedendo una piu'
precisa delimitazione di tali aree e l'aumento della fascia di
rispetto da 10 km a 15 km dalla linea della costa con riferimento
alla fascia ionica coincidente con le colonie greche;
3) venivano previsti i seguenti nuovi siti di divieto di
installazione degli impianti eolici:
a) corridoi di transito per grossi mammiferi (lupo);
b) siti di importanza comunitaria, comprensivi di una fascia di
rispetto di 5 km;
c) zone di protezione speciale, comprensive di una fascia di
rispetto di 10 km;
d) aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe artificiali,
comprensive di una fascia di rispetto di 2 km dalle sponde;
e) aree per una profondita' di 2 km per ciascun lato e
ricadenti in aree visibili dalle strade e ferrovie per una fascia
compresa tra 2 km e 5 km dalla rete viaria principale (cioe'
autostrada Salerno-Reggio Calabria, raccordo autostradale
Potenza-autostrada Salerno-Reggio Calabria, strada statale n. 106
Jonica, Bradanica, Basentana, Agrina, Sinnica, Potenza-Melfi,
Ferrandina-Matera, Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e dalla linea
ferroviaria e le aree per una profondita' di 300 m per ciascun lato
con riferimento a tutte le altre strade statali e provinciali;
f) il divieto di realizzare elettrodotti aerei per il
collegamento dell'impianto eolico alla rete di energia elettrica e di
realizzare impianti eolici nel caso di mancanza di un'idonea
viabilita' esistente di accesso al sito;
g) luoghi di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, cattedrali e
Castelli, comprensivi di una fascia di rispetto di 2 km;
h) aree calanchive, comprensive di una fascia di rispetto di 5
km;
i) aree, indicate a rischio «Medio», «Elevato» e «Molto
Elevato» nei Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico, redatti
dalle competenti Autorita' di Bacino;
l) aree con pendenza superiore al 45%;
4) venivano disciplinate in dettaglio le fasi della
progettazione; della realizzazione (la quale risultava subordinata
all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio
compatibilita' ambientale della Regione), dell'esercizio e della
dismissione degli impianti eolici;
5) veniva puntualizzato che le norme di tale atto di indirizzo
in commento, relative alla disciplina della documentazione da
allegare, dei siti di incompatibilita' assoluta e della fase di
progettazione, si applicavano anche ai progetti di impianti eolici,
per i quali alla data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre 2004 non si era ancora conclusa la procedura di screening o
nel caso di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex
legge n. 47/1998 non era stato ancora emanato il parere dal Comitato
tecnico regionale per l'ambiente; mentre le norme, relative alla
disciplina delle fasi della realizzazione, dell'esercizio e della
dismissione, si applicavano ai progetti di impianti eolici, per i
quali alla data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004 non era ancora stato approvato da parte dell'Ufficio
compatibilita' ambientale il progetto esecutivo; poiche', come sopra
detto, per il Parco eolico in commento la Cooperativa agrituristica
del Vulture a r.l. aveva gia' ottenuto l'esenzione dalla procedura di
Valutazione di impatto ambientale e l'approvazione del progetto
esecutivo tutte le disposizioni previste dalla citata del. G.R.
n. 2920 del 13 dicembre 2004 non si applicava al Parco eolico in
esame;
In data 14 dicembre 2004 l'Esercito esprimeva parere favorevole
sul predetto progetto di Parco eolico;
Con nota prot. n. 119 dell'11 gennaio 2005 l'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia per l'Italia meridionale
del Ministero delle attivita' produttive rilasciava il nulla osta per
la realizzazione del cavidotto interrato di collegamento tra il Parco
eolico e la stazione elettrica. ubicata nella localita' Serra
Busceglie, secondo un tracciato indicato dall'ENEL con nota del 20
ottobre 2003 ed accettato dalla Cooperativa agrituristica ricorrente
(al riguardo va precisato che gia' con nota del 17 gennaio 2005 il
dirigente dell'Ufficio risorse naturali in agricoltura aveva gia'
espresso parere favorevole alla realizzazione di tale cavidotto, dopo
aver acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Vulture Alto
Bradano);
In data 31 marzo 2005 l'Aeronautica Militare esprimeva parere
favorevole sul predetto progetto di Parco eolico;
In data 5 settembre 2005 la Cooperativa agrituristica ricorrente
stipulava con il Comune di Ripacandida una convenzione, con la quale
il predetto Comune concedeva alla Cooperativa agrituristica
ricorrente per un periodo di 25 anni rinnovabili il diritto di
realizzare e gestire il suddetto Parco eolico per la somma una tantum
di 5.000,00 € e per un canone annuo pari all'1,5% dell'importo
di energia elettrica fatturato;
In data 20 settembre 2005 l'Ispettorato territoriale della Puglia
e della Basilicata del Ministero delle comunicazioni rilasciava il
nulla osta per la costruzione del citato Parco eolico;
In data 17 gennaio 2006 il Comune di Ripacandida rilasciava alla
Cooperativa agrituristica ricorrente il permesso di costruire, per la
realizzazione del predetto Parco eolico;
In data 9 febbraio 2006 il dirigente dell'Ufficio foreste e tutela
del territorio della Regione Basilicata rilasciava l'autorizzazione
ex art. 7, r.d. n. 3267/1923 relativa al vincolo idrogeologico per la
realizzazione del suddetto cavidotto interrato di collegamento tra il
Parco eolico e la stazione elettrica ubicata nella localita' Serra
Busceglie;
In data 24 febbraio 2006 il dirigente dell'Ufficio urbanistica e
tutela del paesaggio esprimeva parere favorevole alla realizzazione
della predetta linea elettrica interrata;
In data 24 febbraio 2006 l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
rilasciava il nulla osta per la costruzione del Parco eolico di cui
e' causa;
In data 14 aprile 2006 il Soprintendente per i beni archeologici
della Basilicata esprimeva parere favorevole alla realizzazione del
predetto cavidotto interrato di collegamento tra il Parco eolico e la
stazione elettrica ubicata nella localita' Serra Busceglie;
In data 19 aprile 2006 la Direzione manutenzione di Bari delle
Ferrovie dello Stato esprimeva parere favorevole sul predetto
progetto di Parco eolico;
In data 24 maggio 2006 la Provincia di Potenza esprimeva parere
favorevole sul predetto progetto di Parco eolico;
In data 27 giugno 2006 il dirigente dell'Ufficio infrastrutture
della Regione Basilicata autorizzava la Cooperativa ricorrente a
costruire il predetto cavidotto sotterraneo di collegamento tra il
Parco eoli-co e la stazione dell'ENEL, sita nella localita' Serra
Busceglie;
Intanto, con istanza del 24 gennaio 2006 la Cooperativa
agrituristica ricorrente aveva chiesto alla Regione Basilicata il
rilascio dell'autorizzazione unica regionale ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003 per la realizzazione del suddetto Parco eolico;
Con atto del 14 novembre 2006 la Cooperativa agrituristica del
Vulture a r.l. cedeva alla Wind Farm S.r.l. i diritti e le
autorizzazioni ottenute per la realizzazione del Parco eolico in
esame;
Successivamente la Regione Basilicata emanava la l.r. n. 9 del 26
aprile 2007 (pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 27
aprile 2007 ed entrata in vigore ai sensi dell'art. 7 di tale legge
regionale il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
regionale) con la finalita' di disciplinare («nell'ambito dei
principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi
internazionali ed in applicazione dell'art, 417, commi 3 e 4, della
Costituzione») le autorizzazioni per la costruzione e l'avvio di
impianti per la produzione di energia nelle more dell'approvazione
del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (cfr. art. 1),
la quale statuiva che:
1) doveva essere approvato il Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale (PIEAR), il quale doveva essere sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica (cfr. art. 2);
2) eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e
19 febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata
esclusivamente ad usi pubblici, gli «impianti di minieolico con
potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per
un numero di massimo di 5 aerogeneratori» e la sostituzione e/o la
conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»), fino all'approvazione del predetto PIEAR non potevano
essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e
non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001» (cfr. art. 3);
3) la Giunta regionale poteva subordinare il rilascio
dell'autorizzazione a fini energetici «a un accordo relativo
all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilita'
ambientale, territoriale e socio-economica dell'attuazione del
progetto» (art. 4);
4) dovevano essere sottoposti alla fase di verifica (screening)
o, se ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione di Impatto
Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento, costituiti da uno o piu'
aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 Kw o
con potenza nominale complessiva superiore a 50 Kw se ricadenti in
aree naturali protette (cfr. art. 5), mentre il testo precedente
prevedeva la soggezione alla fase di verifica (screening) per tutti i
progetti di impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento (il comma 2 dell'art. 5, l.r. n. 9/2007 ha
anche aggiunto la lett. l) al punto 2 dell'Allegato B della l.r.
n. 47/1998, stabilendo che dovevano essere sottoposti alla fase di
verifica (screening) o, se ricadenti in aree naturali protette, a
Valutazione di Impatto Ambientale tutti i progetti di impianti di
produzione di energia mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici
(esclusi quelli relativi a dispositivi di sicurezza, di illuminazione
ed integrati in altri manufatti anche preesistenti, che occupino
un'area inferiore a 2.000 mq. o un'area inferiore a 1.000 mq., se
ricadenti in aree naturali protette);
5) «le procedure autorizzative in atto che non» avevano
«concluso il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere
«sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e
paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui
alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004», la quale, come sopra
detto, aveva sostituito il precedente atto di indirizzo per il
coretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale,
approvato con la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002 (cfr. art. 6);
Pertanto, con del. n. 607 del 4 maggio 2007 (trasmessa alla
societa' ricorrente con nota del 25 maggio 2007, ricevuta dalla
ricorrente il 28 maggio 2007) la Giunta regionale, dopo aver
richiamato la del. G.R. n. 11/1998 (di individuazione degli atti di
competenza della Giunta regionale), l'art 12, comma 10, d.lgs.
n. 387/2003 (che prevede l'emanazione di specifiche linee guida), il
Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001 (il quale prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di
crescita delle potenze degli impianti eolici), l'art. 4 e la lettera
g) del punto 2 dell'Allegato B della l.r. n. 47/1998 (cosi' come
modificata dall'art. 5 della l.r. n. 47/1998) ed il parere tecnico,
reso dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata
(con il quale veniva attestato che:
a) l'insieme degli impianti eolici in funzione e di quelli
autorizzati ammontava in totale a 193,53 MW, per cui risultava
superato il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano
Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001;
b) il sito prescelto per l'insediamento del Parco eolico di cui
e' causa si trovava a 1,2 km dal centro abitato di Scalera, Frazione
del Comune di Filano), esprimeva il diniego al rilascio
dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione
e l'esercizio del suddetto Parco eolico in commento, in quanto:
1) ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 9/2007, eccetto gli
«impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva
non superiore a 100 Kw e per un numero di massimo di 5
aerogeneratori» e la sostituzione e/o la conversione degli impianti
gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»), fino
all'approvazione del PIEAR non potevano essere autorizzati «tutti gli
impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle
procedure ed alle valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale
della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»;
2) ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 9/2007 «le procedure
autorizzative in atto che non» avevano «concluso il procedimento per
l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione
di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto
dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004»;
Con il presente ricorso (notificato il 14/16 luglio 2007) sia la
Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l. che la Wind Farm S.r.l.
hanno impugnato la predetta del. G.R. n. 607 del 4 maggio 2007,
deducendo, la violazione dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, degli
artt. 20 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l.
n. 35/2005 conv. nella legge n. 80/2005) e 21-nonies, legge
n. 241/1990, dell'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007, del Piano
Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001, del principio del tempus regit actum e l'eccesso
di potere per errore e travisamento dei fatti; si e' costituita in
giudizio la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l'infondatezza
del ricorso; si e' costituito in giudizio pure il Comune di
Ripacandida, il quale ha pero' chiesto l'accoglimento del ricorso
proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa agrituristica del
Vulture a r.l.;
Con ordinanza n. 233 del 12 settembre 2007 questo Tribunale ha
respinto l'istanza di provvedimento cautelare; tale ordinanza
cautelare e' stata riformata dalla V sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 6067 del 20 novembre 2007.
All'udienza pubblica del 3 aprile 2008 il ricorso in epigrafe
passava in decisione.
D i r i t t o
Con separata sentenza parziale n. 218/08 del 21 maggio 2008 il
Collegio ha respinto il primo, il secondo ed il quarto dei motivi di
impugnazione del ricorso.
Al riguardo brevemente si riassume che:
1) con il primo motivo del presente ricorso e' stata dedotta la
violazione dell'art. 20, legge n. 241/1990 (nel testo modificato
dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella legge
n. 80/2005) e dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, piu' precisamente e'
stata chiesta la declaratoria dell'accertamento che sull'istanza del
26 gennaio 2006, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione
unica regionale di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, in data 25
luglio 2006 si era formato il silenzio assenso ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 20, legge n. 241/1990 (nel testo
modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella
legge n. 80/2005) e 12 s.lgs. n. 387/2003; tale censura con la
predetta Sentenza Parziale e' stata respinta, in quanto:
a) la fattispecie in esame, poiche' implica anche valutazioni,
attinenti all'ambiente ed al patrimonio paesaggistico, rientra
nell'ambito delle eccezioni previste dal comma 4 dello stesso art.
20, legge n. 241/1990;
b) pur tenendo conto di quanto statuito da codesta Corte
costituzionale con la sentenza n. 364 del 9 novembre 2006, la
fattispecie della costruzione e dell'esercizio degli impianti di
energia elettrica, alimentati dalla fonte rinnovabile del vento, non
puo' essere inquadrata in modo assorbente e/o esaustivo (cioe' senza
ulteriori specificazioni) nella materia di competenza legislativa
concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», attesocche' la realizzazione
degli impianti di energia eolica, come prescritto dall'art. 12, comma
3, d.lgs. n. 387/2003, deve rispettare la normativa vigente in
materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico: infatti, nell'ambito della Conferenza
di servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4, d.lsg. n. 387/2003 vanno
valutati anche gli interessi pubblici della tutela dell'ambiente e
della tutela del paesaggio;
c) percio', il termine massimo di centottanta giorni per la
conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12,
comma 4, d.lgs. n. 387/2003, sebbene costituisce un principio
fondamentale; attinente alla predetta materia ex art. 117, terzo
comma, Cost. «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», non puo' determinare la formazione del silenzio
assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge n. 241/1990 (nel testo
modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella
legge n. 80/2005), in quanto il successivo comma 4 dello stesso art.
20, legge n. 241/1990 precisa che il silenzio assenso non si forma
con riferimento agli atti ed ai procedimenti, riguardanti l'ambiente
ed il paesaggio;
d) e' stata disattesa anche la tesi delle ricorrenti, secondo
cui il progetto di Parco eolico di cui e' causa aveva gia' ottenuto
il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, attesocche':
d1) nella specie il procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
non si era ancora concluso con l'emanazione di un provvedimento
espresso di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della l.r.
n. 9/2007;
d2) dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003
l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili va
obbligatoriamente rilasciata «a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate» (tenuto conto
che il rilascio di tale autorizzazione incide su una pluralita' di
interessi pubblici, alla cui tutela risultano preposte diverse
amministrazioni, come per es. quello urbanistico, quello
paesaggistico-ambientale, quello del risparmio energetico, ecc.), per
cui dopo tale data tutti i provvedimenti amministrativi, necessari
per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica
mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili (come per es. il
permesso di costruire, il nulla osta paesaggistico, la valutazione di
impatto ambientale, ecc.), devono necessariamente essere acquisiti
nell'ambito di un'apposita Conferenza di servizi, dove la decisione
del rilascio dell'autorizzazione unica deve scaturire dall'esame
contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
d3) conseguentemente, dopo l'entrata in vigore dell'art. 12,
d.lgs. n. 387/2003 non puo' piu' essere consentito il rilascio
autonomo da parte delle relative amministrazioni dei singoli
provvedimenti, necessari per la costruzione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile, in quanto risulta evidente che una
cosa e' che ogni amministrazione rilascia singolarmente e
separatamente il proprio provvedimento di competenza ed una cosa e'
che tutte le amministrazioni interessate esaminano contestualmente
l'istanza, finalizzata alla costruzione di un impianto di produzione
di energia da fonte rinnovabile, ascoltando le valutazioni delle
altre amministrazioni interessate, poiche' si evince chiaramente che
le diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o
del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
mediante apposita Conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni
interessate potrebbero condurre ad un esito diverso;
d4) comunque, l'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003
prescrive l'obbligatorieta' del rilascio dell'autorizzazione unica
tramite Conferenza di servizi, obbligatorieta' peraltro che risulta
piu' coerente con il principio costituzionale del buon andamento
della pubblica amministrazione, poiche' la decisione viene assunta in
seguito ad un'istruttoria piu' completa ed approfondita e percio' in
modo piu' consapevole;
d5) pertanto, e' stato ritenuto che nella fattispecie in esame
non potessero avere alcun rilievo giuridico tutti i provvedimenti e/o
gli atti autorizzatoti, gia' conseguiti prima del 24 gennaio 2006,
cioe' prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e comunque al di fuori della Conferenza
di servizi, prescritta dall'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003;
2) con il secondo motivo e' stata dedotta la violazione del principio
del tempus regit actum e dell'art. 21-nonies, legge n. 241/1990, in
quanto la l.r. n. 9/207 era entrata in vigore dopo la formazione del
silenzio assenso ex art. 20, legge n. 241/1990 (nel testo modificato
dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv. nella legge
n. 80/2005) e, percio', se il provvedimento impugnato doveva essere
qualificato come un provvedimento di annullamento del silenzio
assenso formatosi il 25 luglio 2006, risultava sfornito dei
presupposti previsti dall'art. 21-nonies, legge n. 241/1990
(interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della
legalita' violata, prevalente sull'interesse privato confliggente,
tenendo conto del tempo decorso dalla formazione del silenzio
assenso); anche tale censura e' stata respinta con la suddetta
sentenza parziale, in quanto per le considerazioni sopra esposte
nella fattispecie in esame non si era formato alcun silenzio assenso,
sebbene fosse decorso il termine di centottanta giorni ex art. 12,
comma 4, d.lgs. n. 387/2003, e l'amministrazione resistente non
poteva non tener conto delle nuove norme giuridiche, nel frattempo
entrate in vigore, fatta salva la possibilita' delle societa'
ricorrenti di chiedere il risarcimento del cd. danno da ritardo (cfr.
C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 7 del 15 settembre 2005), per cui il
provvedimento impugnato di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003 non costituiva esercizio del potere di
autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, legge
n. 241/1990;
3) con il quarto motivo e' stata dedotta ancora una volta la
violazione del principio del tempus regit actum, in quanto
nell'ambito del procedimento, finalizzato alla realizzazione del
Parco eolico in esame, si era gia' compiuta la fase istruttoria ed
erano stati acquisiti i provvedimenti e pareri delle altre
amministrazioni (come riconosciuto dallo stesso provvedimento
impugnato), per cui, poiche' gli artt. 5 e 6 della l.r. n. 9/2007 si
riferiscono soltanto alla fase istruttoria, tali nuove norme non
potevano essere applicate al procedimento amministrativo di cui e'
causa, il quale aveva gia' concluso la fase i-struttoria; . ma anche
tale censura con la citata sentenza parziale e' stata disattesa, in
quanto il procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 non si era
ancora formalmente concluso e, poiche' nel frattempo era entrata in
vigore la l.r. n. 9/2007, la Regione non poteva non tener conto delle
nuove norme giuridiche.
Pertanto, al Collegio era rimasto da esaminare il terzo motivo di
ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 3,
comma 1, l.r. n. 9/2007, del Piano Energetico Regionale della
Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001 e
l'eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, in quanto il
Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R.
n. 220 del 26 giugno 2001 non prevedeva limiti di produzione per gli
impianti di energia eolica, ma conteneva soltanto delle previsioni di
carattere programmatico, per cui il riferimento a tale P.E.R.,
contenuto nell'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 risultava
inconferente.
Poiche' pero' il predetto art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 ha reso
vincolanti le suddette previsioni di carattere programmatico,
con-tenute nel Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato
con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, questo tribunale ritiene con
la presente ordinanza di sollevare d'ufficio la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 per contrasto
con gli artt. 3, 41, comma 1, 97, comma 1, e 117, comma 3, della
Costituzione.
Al riguardo va chiarito che questo tribunale in sede cautelare
(cioe' nella Camera di consiglio del 12 settembre 2007) aveva
interpretato il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 nel
senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, gia' presentate prima del 27 aprile 2007 cioe' prima
dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007 (l'art. 7, comma 1, della
l.r. n. 9/2007 ha statuito che tale legge regionale «entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione» e la l.r. n. 9/2007 e' stata pubblicata nel B.U.R. del 27
aprile 2007), si applicavano soltanto l'atto di indirizzo per il
corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale,
approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, anche se prima
del 13 dicembre 2004 avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla
Valutazione di Impatto Ambientale e/o la Valutazione di Impatto
Ambientale, ma non erano ancora stati realizzati; mentre l'art. 3,
l.r. n. 9/2007, nella parte in cui stabiliva che fino
all'approvazione del futuro Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (PIEAR) non potevano essere autorizzati «gli impianti che
non rientrino nei limiti ..... di cui al Piano Energetico Regionale
della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»,
avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle istanze di autorizzazione ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003, presentate dopo l'entrata in vigore
della l.r. n. 9/2007, tenendo conto della circostanza che al momento
dell'emanazione della legge regionale era gia' stato abbondantemente
superato il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano
Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, come si evinceva anche dal parere del responsabile dell'Ufficio
energia, richiamato dall'impugnata del. G.R. n. 607 del 4 maggio
2007; inoltre, le ricorrenti non avevano evidenziato che il sito
prescelto ricadeva in uno di quelli, ritenuti assolutamente
incompatibili per l'insediamento di impianti eolici. Ma nella Camera
di consiglio, successiva all'udienza pubblica del 3 aprile 2008, il
Collegio, tenuto conto anche del contenuto dell'impugnata del. G.R.
n. 607 del 4 maggio 2007, nella quale l'unico espresso motivo
specificato, ostativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12,
d.lgs. n. 387/2003, e' il superamento del limite stabilito dal Piano
Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, ha rilevato:
1) il tassativo tenore letterale dell'art. 3, comma 1, l.r.
n. 9/2007, il quale statuisce che «non e' consentita l'autorizzazione
di tutti gli impianti» (e percio' anche di quelli, per i quali era
gia' stata presentata la domanda di autorizzazione prima del 27
aprile 2007, anche se prima del 13 dicembre 2004 avevano gia'
ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la
Valutazione di Impatto Ambientale) «che non rientrino nei limiti
..... di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato
con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001», per cui nella specie non
poteva essere applicato il costante insegnamento della Corte
costituzionale, secondo cui il giudice a quo deve scegliere tra le
varie interpretazioni di una norma quella piu' aderente alla
Costituzione e rimettere la questione alla Corte costituzionale solo
in assenza di una chiave di lettura conforme al dettato
costituzionale;
2) l'art. 6, l.r. n. 9/2007 si limita a statuire che «le
procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso il
procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte
alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo
quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920
del 13 dicembre 2004». Pertanto, questo Tribunale amministrativo
regionaleha ritenuto che il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r.
n. 9/2007 dovesse essere, in aderenza al fondamentale canone
ermeneutico dell'interpretazione letterale, piu' correttamente
interpretato nel senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12,
d.lgs. n. 387/2003, gia' presentate prima del 27 aprile 2007 (cioe'
prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007), anche se prima
del 13 dicembre 2004 (cioe' prima dell'adozione del vigente atto di
indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004) avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto
Ambientale e/o la Valutazione di Impatto Ambientale, andavano
applicati sia il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito dal
Piano Energetico Regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001, sia tutte le disposizione contenute nelle vigenti Linee
Guida, approvate con la citata del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004.
La suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
l.r. n. 9/2007 risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento
che, essendo stati giudicati infondati gli altri tre motivi di
impugnazione, e tenuto conto della circostanza che, come sopra detto,
l'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 ha reso vincolanti le suddette
previsioni di carattere programmatico, contenute nel Piano Energetico
Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001, il terzo motivo del ricorso puo' essere accolto soltanto
se il predetto art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 viene dichiarato
costituzionalmente illegittimo da codesta Corte costituzionale.
Tale questione di legittimita' costituzionale non risulta nemmeno
manifestamente infondata, in quanto l'art. 3 della l.r. n. 9/2007
statuisce che, eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio
2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata
esclusivamente ad usi pubblici, gli «impianti di minieolico con
potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per
un numero di massimo di 5 aerogeneratori» e la sostituzione e/o la
conversione degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»), fino all'approvazione del nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (PEIAR) non possono essere
autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non
siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001»: al riguardo va evidenziato che il vigente Piano
Energetico Regionale, approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita delle
potenze degli impianti eolici, mentre attualmente l'insieme degli
impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammonta in totale
a 193,53 MW, per cui, essendo stata superata la suddetta soglia di
128 MW, ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 nella Regione Basilicata
non possono piu' essere rilasciate autorizzazioni ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003 fino all'approvazione del nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (PEIAR), previsto e disciplinato
dall'art. 2, l.r. n. 9/2007.
Secondo il Collegio tale art. 3, l.r. n. 9/1997 contrasta con gli
arti 3, 41, comma 1, 117, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione.
Al riguardo si evidenzia che con riferimento ad una norma
regio-nale di contenuto analogo (art. 1, comma 1, l.r. Puglia
n. 9/2005) codesta Corte costituzionale ha statuito che:
1) la normativa che disciplina il procedimento di autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di produzione di energia,
alimentati da fonti rinnovabili, come quella ricavata dalla
sfruttamento del vento, attiene alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», rientrante ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione nella competenza legislativa
concorrente dello Stato e delle regioni, per cui spetta alla legge
statale stabilire i principi fondamentali di tale materia;
2) tra i principi fondamentali di tale materia risulta compreso
quello fissato dall'art. 12, comma 4, ultimo periodo, d.lgs.
n. 387/2003, secondo cui «il termine massimo per la conclusione del
procedimento non puo' comunque essere superiore a centottanta
giorni», in quanto «tale disposizione risulta ispirata alle regole
della semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro
un termine definito del procedimento autorizzativi» in commento;
3) pertanto, nonostante la Regione Puglia aveva nelle more gia'
adottato un regolamento che determinava i criteri di valutazione
ambientale per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di
impianti eolici, codesta Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, l.r. Puglia
n. 9/2005, nella parte in cui sospendeva fino all'approvazione del
Piano Energetico Ambientale Regionale e comunque fino al 30 giugno
2006 le istanze di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli
di «piccola taglia») presentate dopo il 31 maggio 2005, in quanto
tale norma regionale si poneva in contrasto con il predetto art. 12,
comma 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 387/2003, poiche' la suddetta
sospensione risultava superiore al termine fissato dal Legislatore
nazionale di centottanta giorni. A maggior ragione risulta
incostituzionale l'art. 3, l.r. Basilicata n. 9/2007, il quale non
prevede nemmeno un termine entro il quale sara' emanato il nuovo
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.
Tale illegittima sospensione delle autorizzazioni alla
realizzazione di impianti eolici nella Regione Basilicata viola anche
il principio costituzionale della liberta' dell'iniziativa economica
privata, sancito dall'art. 41, comma 1, della Costituzione, in quanto
blocca per un tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni
uniche ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per l'insediamento di nuovi
impianti eolici e pertanto inibisce lo svolgimento dell'attivita'
economica alle imprese, operanti nel settore dell'energia eolica.
A parere del Collegio il predetto art. 3, l.r. n. 9/2007 in
commento contrasta anche con il principio di ragionevolezza delle
leggi, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (cd. eccesso di
potere legislativo), ed il principio del buon andamento
dell'Amministrazione ex art. 97, comma 1, della Costituzione,
attesocche' la Regione Basilicata ha istituito un blocco
generalizzato del rilascio di altre e nuove autorizzazioni uniche ex
art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per l'insediamento di impianti eolici,
senza prevedere alcuna misura di salvaguardia per quelle istanze,
come quella in esame, gia' presentate da molto tempo e che si
trovavano in uno stato di avanzata istruttoria, e senza aver
effettuato un'adeguata comparazione tra gli interessi pubblici,
sottesi al maggior sfruttamento dell'energia derivante da fonti
rinnovabili (previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, tesa a
promuovere la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti
rinnovabili), meno inquinante ed i contrapposti interessi pubblici
della salvaguardia del paesaggio e della tutela dall'inquinamento
acustico.
Tenuto conto che nella fattispecie in esame il sito prescelto per
l'insediamento del Parco eolico di cui e' causa si trova a 1,2 km dal
centro abitato di Scalera, Frazione del Comune di Filiano (come
evidenziato nel parere tecnico, reso dal responsabile dell'Ufficio
Energia della Regione Basilicata, richiamato nell'impugnata del. G.R.
n. 607 del 4 maggio 2007), e che nell'impugnata del. G.R. n. 607 del
4 maggio 2007 viene fatto esplicito riferimento anche all'art. 6,
l.r. n. 9/2007, anche dopo la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 ed il successivo
accoglimento del ricorso in epigrafe, la Regione Basilicata,
rimanendo in vigore l'art. 6, l.r. n. 9/2007 e «legificate» Linee
Guida approvate con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, potrebbe
lo stesso respingere l'istanza di autorizzazione ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, oggetto della controversia in esame, in quanto la citata
nell'impugnata del. G.R. n. 607 del 4 maggio 2007 tra i siti,
ritenuti assolutamente incompatibili per l'insediamento di impianti
eolici, rientrano anche gli ambiti urbani comprensivi «di una fascia
di rispetto di 2 km» da qualsiasi «centro abitato e/o dalle aree
edificabili comprese nei vigenti strumenti urbanistici». Pertanto, si
Ritiene opportuno segnalate, ai fini dell'applicazione dell'art. 27,
legge n. 87/1953, anche la sospetta illegittimita' costituzionale
dell'art. 6 della l.r. n. 9 del 26 aprile 2007 in combinato disposto
con la delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920 del 13
dicembre 2004, recante approvazione dell'atto di indirizzo per il
corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale,
in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, gia' sollevata da questo tribunale con ordinanze nn.
104 e 105 del 14 aprile 2008 con riferimento alla diversa fattispecie
delle fasce di rispetto di 5 km dal perimetro dei Siti di Importanza
Comunitaria e di 10 km dalle Zone di Protezione Speciale.
Infatti, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge cost.
n. 3/2001, affida alla competenza legislativa esclusiva statale la
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; mentre
il seguente comma 3 dello stesso art. 117 cost. statuisce la
competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nelle
materie del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali». Codesta Corte, pur tenendo conto che la
tutela dell'ambiente costituisce una materia e/o un valore
trasversale in ordine alla quale possono manifestarsi anche
competenze regionali relative alle cura di interessi funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali (cfr. Corte
costituzionale, sentenze n. 259 del 22 luglio 2004, n. 222 del 24
giugno 2003 e n. 407 del 26 luglio 2002) ha ripetutamente avvertito
(cfr. da ultimo e per tutte Corte costituzionale, sent. n. 367 del 24
ottobre/7 novembre 2007) che la tutela ambientale e paesaggistica,
gravando su un bene complesso ed unitario, da considerare alla
stregua di valore primario ed assoluto, rientra nella competenza
esclusiva dello Stato e, come tale, «precede e comunque costituisce
un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla
competenza concorrente delle regioni in materia di governo del
territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In
sostanza vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici
diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo
Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato alle
Regioni». Il momento di composizione degli interessi indicati nella
riportata pronuncia della Corte e' stato individuato dal Legislatore
nell'art. 12, comma 10, del citato d.lgs. n. 387/2003, a norma del
quale «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3.» (volto al rilascio
dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili) «Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali
linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti».
Tale norma non sembra lasciare apprezzabili dubbi interpretativi
circa l'univoca scelta legislativa di affidare esclusivamente alla
Conferenza unificata Stato-regioni l'adozione delle linee guida per
il corretto inserimento (in modo specifico) degli impianti eolici,
solo in attuazione delle quali, pertanto, le regioni possono
procedere alla individuazione di aree e siti (ritenuti) inidonei alla
installazione di «specifiche tipologie di impianti». Mentre, con
l'atto di indirizzo approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004 e «legificato»" con l'art. 6, legge n. 9/2007, la Regione
Basilicata ha, in difetto delle linee guida nazionali, individuato
una serie di «elementi che rendono assolutamente incompatibili gli
impianti eolici» (cfr. lettera B dell'atto di indirizzo), impedendo
l'installazione di detti impianti su larga parte del territorio
regionale.
Pare, quindi, al Collegio che, in assenza delle linee guida di
competenza della Conferenza unificata, una singola regione non possa,
autonomamente, adottarne di proprie, senza in tal modo incidere in
via diretta su ambiti materiali (tutela del paesaggio e
dell'ambiente), la cui tutela e' affidata, dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello
Stato. Al riguardo va pure rilevato che con l'emanazione dell'art. 6,
legge n. 9/2007 il Legislatore regionale non si e' neppure
preoccupato di inserire una clausola di cedevolezza, recante
previsione della cessazione dell'efficacia delle disposizioni dettate
con Patto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre 2004, a seguito dell'entrata in vigore delle linee guida di
competenza della Conferenza unificata di cui al richiamato art. 12,
comma 10, d.lgs. n. 387/2003.
In ogni caso, il Collegio, come sopra detto, ritiene che, nelle
more dell'adozione delle linee guida da parte della Conferenza
unificata, il solo spazio di intervento affidato alla competenza
regionale in tema di corretto inserimento degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili (tra
cui quella eolica) nel paesaggio e' quello che si esercita,
nell'ambito di ciascun procedimento autorizzativo, attraverso le
ordinarie valutazioni da effettuarsi in applicazione delle norme di
legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (come
la vigente l.r. n. 47/1998). Tali dubbi di legittimita',
costituzionale non sono fugati dall'integrazione apportata al comma
10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 dall'art. 2, comma 158, della
legge n. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), con la quale sono
stati aggiunti i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali». Con tale
integrazione il Legislatore si e' limitato a prendere atto di un dato
storico e cioe' che, nelle more dell'adozione delle linee guida da
parte della Conferenza unificata, (talune) regioni hanno
autonomamente adottato proprie discipline in materia di inserimento
degli impianti (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio,
stabilendo, conseguentemente, che le regioni debbano adeguare le
rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro
un termine perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano
applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale.
Cio' non vale a rendere conforme al parametro costituzionale qui
considerato la disciplina adottata dalla Regione Basilicata, perche',
ad avviso del Collegio, la sede propria (ed unica) nella quale gli
interessi implicati devono trovare composizione e' quella della
Conferenza unificata; il che non esclude, secondo quanto in
precedenza osservato, che, nell'ambito di ciascun procedimento volto
al rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti
eolici, la regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione
di im-patto ambientale, nel rispetto della normativa dettata dalla
richiamata l.r. n. 47/1998.
Il suddetto art. 6, l.r. n. 9/2007 risulta in contrasto anche cpn
l'art. 3 della Costituzione, in quanto il Collegio, pur tenendo conto
dell'inquinamento acustico derivante dagli impianti eolici, dubita
della ragionevolezza delle seguenti specifiche disposizioni contenute
nell'atto di indirizzo regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del
13 dicembre 20045, che vietano l'installazione di impianti eolici:
1) oltre che nelle aree di nidificazione e di caccia dei rapaci
di pregio o di altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose e
zone umide, anche nelle aree circostanti per una fascia di rispetto
di 5 km;
2) oltre che nelle aree prossime a grotte utilizzate da
popolazioni di chirotteri, anche nelle aree contigue per una fascia
di rispetto di 5 km;
3) oltre che nelle aree di corridoio per l'avifauna migratoria,
interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed
autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide, nelle
oasi del WWF e nelle riserve statali e regionali, anche nelle aree
circostanti per una fascia di rispetto di 2 km;
4) in tutte le aree comprese nei Piani Paesistici Regionali e
nei Parchi nazionali e regionali (il precedente atto di indirizzo,
approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedeva
soltanto il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A
dei parchi nazionali e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale
del Pollino e nelle zone classificate dai Piani Paesistici di valore
percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);
5) l'aumento della fascia di rispetto delle aree archeologiche e
delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;
6) oltre che nell'ambito urbano e nelle aree soggette a vincolo
paesaggistico da parte della Soprintendenza, anche per una fascia di
rispetto di 2 km dalle aree soggette a vincolo paesaggistico e dal
centro abitato e/o dalle aree edificabili dei vigenti strumenti
urbanistici ed anche per una fascia di rispetto di 500 m da ogni
singola abitazione;
7) oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica, anche per
una profondita' minima di 10 km dalla costa ionica e di 5 km dalla
costa tirrenica, che aumenta a 10 km per tutte le aree visibili;
8) l'aumento della fascia di rispetto da 1 km a 15 km dalla
linea della costa con riferimento alla fascia ionica coincidente con
le colonie greche;
9) oltre che nei Siti di Importanza Comunitaria, anche nelle
aree circostanti per una fascia di rispetto di 5 km;
10) oltre che nelle Zone di Protezione Speciale, anche nelle
aree contigue per una fascia di rispetto di 10 km;
11) oltre che nelle aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe
artificiali, anche nelle aree adiacenti per una fascia di rispetto di
2 km dalle sponde;
12) nelle aree per una profondita' di 2 km per ciascun lato e
ricadenti in aree visibili dalle strade e ferrovie per una fascia
compresa tra 2 km e 5 km della rete viaria principale (cioe'
Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Raccordo autostradale
Potenza-Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Strada Statale n. 106
Jonica, Bradanica, Basentana, Agrina, Sinnica, Potenza-Melfi,
Ferrandina-Matera, Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e della linea
ferroviaria e nelle aree per una profondita' di 300 m. per ciascun
lato con riferimento a tutte le altre Strade Statali e Provinciali;
13) oltre che nei luoghi di pellegrinaggio, monasteri, abbazie,
cattedrali e castelli, anche nelle aree circostanti per una fascia di
rispetto di 2 km;
14) oltre che nelle aree calanchive, anche nelle aree contigue
per una fascia di rispetto di 5 km.
In particolare, tenuto conto che il sito prescelto dalla societa'
ricor-rente per la realizzazione del parco eolico si trova a 1,2 km
dal centro abitato di Scalera, frazione del Comune di Filiano, non si
intravede alcuna ragionevole giustificazione con riferimento alla
circostanza che il divieto di installazione degli impianti eolici
debba essere esteso al di fuori dei centri abitati per una fascia di
rispetto di 2 km, in contrasto con la normativa comunitaria e
nazionale, tesa a promuovere la produzione di energia elettrica a
mezzo di fonti rinnovabili, all'interno di un territorio, quale
quello della Regione Basilicata, la cui superficie non e'
particolarmente estesa.
Per completezza, sempre ai fini dell'applicazione dell'art. 27,
legge n. 87/1953, va segnalato che anche l'art. 4, comma 3, l.r.
n. 9/2007, prevedendo che la giunta regionale possa subordinare il
rilascio dell'autorizzazione a fini energetici «a un accordo relativo
all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilita'
ambientale, territoriale e socioeconomica dell'attuazione del
progetto», risulta contrastante con l'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 e
percio' tale norma risulta sospetta di incostituzionalita' per
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., attesocche' il sesto
comma di quest'ultima norma statuisce che l'autorizzazione unica
regionale (disciplinata da tale norma) «non puo' essere subordinata,
ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province».
Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale, in attesa della soluzione da parte della medesima
Corte costituzionale delle suddette solevate questioni di
legittimita' costituzionale.
P. Q. M.
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l.r.
n. 9/2007, in relazione agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost.
n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dispone la sospensione del
giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina altresi' che, a cura della segreteria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della
Giunta regionale della Basilicata, nonche' comunicata al Presidente
del Consiglio regionale della Basilicata.
Cosi' deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 3
aprile 2008.
Il Presidente: Camozzi
L'estensore: Mastrantuono