N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile - 27 maggio 2008

Ordinanza  del  27  maggio  2008  emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Basilicata sul ricorso proposto da Wind Farm S.r.l.
ed altra contro Regione Basilicata ed altro

Ambiente  (tutela  dell')  -  Regione  Basilicata  - Procedura per la
  costruzione  di  impianti eolici - Previsione fino all'approvazione
  del  Piano  Energetico  Ambientale Regionale (PIEAR) del divieto di
  autorizzazione  degli  impianti  non  rientranti  nei  limiti e non
  conformi  alle  valutazioni  di  cui  al Piano Energetico regionale
  della   Basilicata   approvato   con  Deliberazione  del  Consiglio
  regionale  26  giugno  2001,  n. 220  -  Violazione dei principi di
  uguaglianza,  di  liberta'  d'iniziativa economica privata, di buon
  andamento  della pubblica amministrazione - Violazione dei principi
  fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 3.
- Costituzione,  artt.  3,  41,  primo comma, 97, primo comma, e 117,
  comma terzo.
(GU n.39 del 17-9-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale 280 del 2007, proposto dalla Wind Farrn S.r.l., in
persona  del  legale  rappresentante pro tempore, e dalla Cooperativa
agrituristica   del   Vulture   a   r.l.,   in   persona  del  legale
rappresentante  pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Enrico
Follieri ed Ilde Follieri, come da mandato a margine del ricorso, con
domicilio eletto in Potenza, via Nazario Sauro n. 23 presso lo studio
legale dell'avv. Marino Bellizzi;
   Contro  Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  rappresentata  e difesa dall'avv. Nicoletta
Pisani,  come  da  mandato in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo del giudizio, con domicilio eletto in Potenza, via Anzio
presso  l'Ufficio legale dell'Ente; Comune di Ripacandida, in persona
del  sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e difeso dall'avv. Donato
Traficante,  come  da mandato a margine della memoria di costituzione
ed  in  virtu'  della  del.  G.M.  n. 75  dell'11 settembre 2007, con
domicilio  eletto  in  Potenza,  via Bertazzoni n. 7 presso lo studio
legale  dell'avv.  Coluzzi,  il  quale  ha chiesto l'accoglimento del
ricorso   proposto   dalla  Wind  Farm  S.r.l.  e  dalla  Cooperativa
agrituristica  del Vulture a r.l.; per l'annullamento della del. G.R.
n. 607  del  4  maggio  2007,  con  la quale la Regione Basilicata ha
negato  alla Cooperativa agrituristica del Vulture a r.l. il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione
ed   esercizio  di  un  parco  eolico  sulle  Colline  denominate  La
Trasonella,   Serra   Corrado   e  Serra  del  Sorbo  del  Comune  di
Ripacandida.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata e del Comune
di  Ripacandida,  il  quale  ha  chiesto  l'accoglimento  del ricorso
proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa agrituristica del
Vulture a r.l.;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott.
Pasquale   Mastrantuono  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale;
                              F a t t o
   In  data  2 aprile 2004 la Cooperativa agrituristica del Vulture a
r.l. presentava alla Regione Basilicata una domanda di autorizzazione
alla  costruzione  di  un  Parco  eolico nel territorio del Comune di
Ripacandida,  sui  terreni  di  proprieta'  della  stessa Cooperativa
agrituristica  ricorrente  foglio  di mappa n. 36, particelle nn. 17,
18,  19, 20, 21, 22, 23, 25, 43, 123, 124, 125 e 126, foglio di mappa
n. 37,  particelle  nn.  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, siti nella
Zona  verde  e/o  agricola  del  Comune  di Ripacandida sulle Colline
denominate  La  Trasonella,  Serra  Corrado e Serra del Sorbo (in una
localita'  distante  3,5  Km. dal centro abitato di Ripacandida e 1,2
Km.  dal  centro abitato di Scalera, Frazione del Comune di Filiano),
che   prevedeva  l'installazione  di  27  aerogeneratori  di  potenza
nominale 1000-1500 Kw per una potenza complessiva di 40,50 MW;
   All'epoca  era  vigente  l'atto  di  indirizzo  teso  al  corretto
inserimento  nel  paesaggio degli impianti eolici, approvato con del.
G.R.  n. 1138  del  24  giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva
che:
     1)  doveva  essere prodotta la seguente documentazione: progetto
definitivo,   certificazione   di   conformita'  ed  idoneita'  degli
areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta
paesaggistico  (in  caso  di  vincolo  paesistico),  nulla osta Forze
armate  (in  caso  di  servitu'  militare),  progetto  di dismissione
dell'impianto  eolico  munito  di idonee garanzie e Studio di Impatto
Ambientale  con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al
rumore,  al  rischio  di  incidenti,  all'impatto  percettivo  ed  al
patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale;
     2)  gli  impianti eolici non potevano essere realizzati presso i
seguenti siti:
      a)  aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di
altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
      b)   aree  prossime  a  grotte  utilizzate  da  popolazioni  di
chirotteri;
      c)  aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da
flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come
valichi, gole montane, estuari e zone umide;
      d) aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto;
      e)  zone  A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco
nazionale del Pollino;
      f)  zone classificate dai Piani paesistici di valore percettivo
naturalistico eccezionale ed elevato;
      f) aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di
una fascia di rispetto di 1 km;
      g) fasce costiere ionica e tirrenica;
      h) ambito urbano;
      i)  aree  soggette  a  vincolo  paesaggistico  da  parte  della
Soprintendenza;
      l) oasi del WWF e riserve statali e regionali;
      m)  le  seguenti  aree  del  paesaggio  agrario  antico: Daunia
interna   (caratterizzata   da  testimonianze  archeologiche  tra  il
Neolitico  e  l'eta'  Romana),  Murgia  Materana  (caratterizzata  da
insediamenti  rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale
e  Collina  Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di
eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea
della  costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle
del  Sauro  (ricadente  nei territori comunali di Guardia Perticara e
Armento),  Grumentina  (caratterizzata da forme di centurizzazione di
eta'  repubblicana)  e  Tirrenica  (caratterizzata  da ritrovamenti e
testimonianze archeologiche di notevole entita);
   Con determinazione dirigente Ufficio compatibilita' ambientale del
Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata n. 57 del
9  febbraio 2004 la Cooperativa agrituristica ricorrente otteneva per
tale  progetto  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  1,  legge regionale
n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni) dalla procedura di
Valutazione  di Impatto Ambientale, subordinatamente all'ottemperanza
di  alcune prescrizioni e «fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed
i nulla osta degli altri Enti competenti», in quanto:
     1)   l'area   non   era   soggetta   a   vincoli  urbanistici  o
paesaggistico,  ne'  a  limitazione di tipo ambientale o di carattere
geologico-geotecnico,   non   superava   gli  standards  di  qualita'
ambientale  previsti  dalla  normativa europea (densita' demografica,
interferenze  con  paesaggi importanti dal punto di vista storico e/o
culturale) e non interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette;
     2)   il   progetto   risultava  conforme  ai  vigenti  strumenti
urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze
di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;
   In  data  16 novembre 2004 la Cooperativa agrituristica ricorrente
otteneva  dal  Dipartimento  prevenzione  dell'AUSL n. 1 di Venosa il
parere  sanitario  favorevole  alla  realizzazione del predetto Parco
eolico;
   In   data   2  dicembre  2004  l'Ufficio  geologico  ed  attivita'
estrattive della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole;
   Con  determinazione  n. 1304  del  10  dicembre  2004 il dirigente
dell'Ufficio   compatibilita'  ambientale  della  Regione  Basilicata
approvava il progetto esecutivo di tale Parco eolico;
   Con  del.  G.R.  n. 2920  del  13  dicembre  2004  (pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  Regionale  del  22  dicembre  2004) la Regione
Basilicata  approvava  un  nuovo  atto  di  indirizzo per il corretto
inserimento  degli  impianti  eolici  sul  territorio  regionale,  in
sostituzione  del  precedente  atto  di indirizzo, approvato con del.
G.R.  n. 1138  del  24  giugno  2002;  quest'ultimo atto di indirizzo
prevedeva:
     1)   l'obbligo  di  allegare,  oltre  alla  documentazione  gia'
indicata  dalla  precedente del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, uno
studio  anemologico  di  durata «non meno di un anno», la carta delle
interferenze  visive,  lo  studio  delle migrazioni diurne e notturne
dell'avifauna   durante   il   periodo  primaverile  ed  autunnale  e
l'indicazione  cartografica  in  scala  adeguata  della direzione dei
venti dominanti;
     2)  con riferimento ai siti, dove non potevano essere realizzati
gli impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze:
      a) veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che
nelle   pareti  rocciose,  anche  nelle  zone  umide  delle  aree  di
nidificazione  e  di  caccia  dei rapaci di pregio o di altri uccelli
rari  ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso
anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree;
      b) il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso
ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate
da  popolazioni  di  chirotteri e ad una fascia di 2 km dalle aree di
corridoio  per  l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti
di  uccelli  nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole
montane,  estuari  e  zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve
statali e regionali;
      c) oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto
fusto,  l'incompatibilita'  assoluta  con  gli impianti eolici veniva
sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate;
      d)  veniva  statuito  il  divieto  di installazione di impianti
eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici regionali e nei
parchi  nazionali  e  regionali  (il  precedente  atto  di indirizzo,
approvato  con  del.  G.R.  n. 1138  del  24  giugno  2002, prevedeva
soltanto  il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A
dei  parchi  nazionali  e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale
del  Pollino e nelle zone classificate dai Piani Paesistici di valore
percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);
      e)   veniva   aumentata   la  fascia  di  rispetto  delle  aree
archeologiche e delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;
      f)  veniva previsto che gli impianti eolici non potevano essere
installati,  oltre  che  nell'ambito  urbano  e nelle aree soggette a
vincolo  paesaggistico  da  parte della Soprintendenza, anche per una
fascia   di   rispetto   di  2  km  dalle  aree  soggette  a  vincolo
paesaggistico  e  dal  centro  abitato e/o dalle aree edificabili dei
vigenti  strumenti  urbanistici  ed  anche  di  500 m da ogni singola
abitazione;
      g)  veniva  pure stabilito che gli impianti eolici non potevano
essere realizzati, oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica,
anche  per  una profondita' minima di 10 km dalla costa ionica e di 5
km  dalla  costa  tirrenica,  che aumentava a 10 km per tutte le aree
visibili;
      h)  venivano  confermati i divieti di installazioni di impianti
eolici  nelle  aree del paesaggio agrario antico, gia' indicate nella
precedente  del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedendo una piu'
precisa  delimitazione  di  tali  aree  e  l'aumento  della fascia di
rispetto  da  10  km  a 15 km dalla linea della costa con riferimento
alla fascia ionica coincidente con le colonie greche;
     3)  venivano  previsti  i  seguenti  nuovi  siti  di  divieto di
installazione degli impianti eolici:
      a) corridoi di transito per grossi mammiferi (lupo);
      b) siti di importanza comunitaria, comprensivi di una fascia di
rispetto di 5 km;
      c)  zone  di  protezione speciale, comprensive di una fascia di
rispetto di 10 km;
      d)  aree  fluviali,  zone  umide,  lacuali e dighe artificiali,
comprensive di una fascia di rispetto di 2 km dalle sponde;
      e)  aree  per  una  profondita'  di  2  km  per  ciascun lato e
ricadenti  in  aree  visibili  dalle strade e ferrovie per una fascia
compresa  tra  2  km  e  5  km  dalla  rete  viaria principale (cioe'
autostrada    Salerno-Reggio    Calabria,    raccordo    autostradale
Potenza-autostrada  Salerno-Reggio  Calabria,  strada  statale n. 106
Jonica,   Bradanica,   Basentana,   Agrina,  Sinnica,  Potenza-Melfi,
Ferrandina-Matera,  Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e dalla linea
ferroviaria  e  le aree per una profondita' di 300 m per ciascun lato
con riferimento a tutte le altre strade statali e provinciali;
      f)   il   divieto  di  realizzare  elettrodotti  aerei  per  il
collegamento dell'impianto eolico alla rete di energia elettrica e di
realizzare   impianti  eolici  nel  caso  di  mancanza  di  un'idonea
viabilita' esistente di accesso al sito;
      g)  luoghi  di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, cattedrali e
Castelli, comprensivi di una fascia di rispetto di 2 km;
      h)  aree calanchive, comprensive di una fascia di rispetto di 5
km;
      i)  aree,  indicate  a  rischio  «Medio»,  «Elevato»  e  «Molto
Elevato»  nei  Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico, redatti
dalle competenti Autorita' di Bacino;
      l) aree con pendenza superiore al 45%;
     4)   venivano   disciplinate   in   dettaglio   le   fasi  della
progettazione;  della  realizzazione  (la quale risultava subordinata
all'approvazione   del   progetto  esecutivo  da  parte  dell'Ufficio
compatibilita'  ambientale  della  Regione),  dell'esercizio  e della
dismissione degli impianti eolici;
     5)  veniva  puntualizzato che le norme di tale atto di indirizzo
in   commento,  relative  alla  disciplina  della  documentazione  da
allegare,  dei  siti  di  incompatibilita'  assoluta  e della fase di
progettazione,  si  applicavano anche ai progetti di impianti eolici,
per  i  quali  alla  data  di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre  2004 non si era ancora conclusa la procedura di screening o
nel  caso  di  procedimento  di  Valutazione di Impatto Ambientale ex
legge  n. 47/1998 non era stato ancora emanato il parere dal Comitato
tecnico  regionale  per  l'ambiente;  mentre  le norme, relative alla
disciplina  delle  fasi  della  realizzazione, dell'esercizio e della
dismissione,  si  applicavano  ai  progetti di impianti eolici, per i
quali  alla  data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004   non   era   ancora   stato  approvato  da  parte  dell'Ufficio
compatibilita'  ambientale il progetto esecutivo; poiche', come sopra
detto,  per  il Parco eolico in commento la Cooperativa agrituristica
del Vulture a r.l. aveva gia' ottenuto l'esenzione dalla procedura di
Valutazione  di  impatto  ambientale  e  l'approvazione  del progetto
esecutivo  tutte  le  disposizioni  previste  dalla  citata del. G.R.
n. 2920  del  13  dicembre  2004  non si applicava al Parco eolico in
esame;
   In  data  14  dicembre 2004 l'Esercito esprimeva parere favorevole
sul predetto progetto di Parco eolico;
   Con  nota  prot.  n. 119  dell'11 gennaio 2005 l'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia per l'Italia meridionale
del Ministero delle attivita' produttive rilasciava il nulla osta per
la realizzazione del cavidotto interrato di collegamento tra il Parco
eolico  e  la  stazione  elettrica.  ubicata  nella  localita'  Serra
Busceglie,  secondo  un  tracciato indicato dall'ENEL con nota del 20
ottobre  2003 ed accettato dalla Cooperativa agrituristica ricorrente
(al  riguardo  va  precisato che gia' con nota del 17 gennaio 2005 il
dirigente  dell'Ufficio  risorse  naturali  in agricoltura aveva gia'
espresso parere favorevole alla realizzazione di tale cavidotto, dopo
aver  acquisito  il  parere  del  Consorzio  di Bonifica Vulture Alto
Bradano);
   In  data  31  marzo  2005  l'Aeronautica Militare esprimeva parere
favorevole sul predetto progetto di Parco eolico;
   In  data  5 settembre 2005 la Cooperativa agrituristica ricorrente
stipulava  con il Comune di Ripacandida una convenzione, con la quale
il   predetto   Comune   concedeva   alla  Cooperativa  agrituristica
ricorrente  per  un  periodo  di  25  anni  rinnovabili il diritto di
realizzare e gestire il suddetto Parco eolico per la somma una tantum
di  5.000,00  € e per un canone annuo pari all'1,5% dell'importo
di energia elettrica fatturato;
   In  data 20 settembre 2005 l'Ispettorato territoriale della Puglia
e  della  Basilicata  del Ministero delle comunicazioni rilasciava il
nulla osta per la costruzione del citato Parco eolico;
   In  data  17 gennaio 2006 il Comune di Ripacandida rilasciava alla
Cooperativa agrituristica ricorrente il permesso di costruire, per la
realizzazione del predetto Parco eolico;
   In data 9 febbraio 2006 il dirigente dell'Ufficio foreste e tutela
del  territorio  della Regione Basilicata rilasciava l'autorizzazione
ex art. 7, r.d. n. 3267/1923 relativa al vincolo idrogeologico per la
realizzazione del suddetto cavidotto interrato di collegamento tra il
Parco  eolico  e  la stazione elettrica ubicata nella localita' Serra
Busceglie;
   In  data  24 febbraio 2006 il dirigente dell'Ufficio urbanistica e
tutela  del  paesaggio esprimeva parere favorevole alla realizzazione
della predetta linea elettrica interrata;
   In  data  24 febbraio 2006 l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
rilasciava  il  nulla osta per la costruzione del Parco eolico di cui
e' causa;
   In  data  14 aprile 2006 il Soprintendente per i beni archeologici
della  Basilicata  esprimeva parere favorevole alla realizzazione del
predetto cavidotto interrato di collegamento tra il Parco eolico e la
stazione elettrica ubicata nella localita' Serra Busceglie;
   In  data  19  aprile  2006 la Direzione manutenzione di Bari delle
Ferrovie   dello  Stato  esprimeva  parere  favorevole  sul  predetto
progetto di Parco eolico;
   In  data  24  maggio 2006 la Provincia di Potenza esprimeva parere
favorevole sul predetto progetto di Parco eolico;
   In  data  27  giugno 2006 il dirigente dell'Ufficio infrastrutture
della  Regione  Basilicata  autorizzava  la  Cooperativa ricorrente a
costruire  il  predetto  cavidotto sotterraneo di collegamento tra il
Parco  eoli-co  e  la  stazione dell'ENEL, sita nella localita' Serra
Busceglie;
   Intanto,   con   istanza   del  24  gennaio  2006  la  Cooperativa
agrituristica  ricorrente  aveva  chiesto  alla Regione Basilicata il
rilascio  dell'autorizzazione  unica  regionale  ex  art.  12, d.lgs.
n. 387/2003 per la realizzazione del suddetto Parco eolico;
   Con  atto  del  14  novembre 2006 la Cooperativa agrituristica del
Vulture  a  r.l.  cedeva  alla  Wind  Farm  S.r.l.  i  diritti  e  le
autorizzazioni  ottenute  per  la  realizzazione  del Parco eolico in
esame;
   Successivamente  la Regione Basilicata emanava la l.r. n. 9 del 26
aprile  2007  (pubblicata  nel  Bollettino ufficiale regionale del 27
aprile  2007  ed entrata in vigore ai sensi dell'art. 7 di tale legge
regionale  il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
regionale)   con  la  finalita'  di  disciplinare  («nell'ambito  dei
principi   derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  dagli  obblighi
internazionali  ed  in applicazione dell'art, 417, commi 3 e 4, della
Costituzione»)  le  autorizzazioni  per  la  costruzione e l'avvio di
impianti  per  la  produzione di energia nelle more dell'approvazione
del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (cfr. art. 1),
la quale statuiva che:
     1)  doveva  essere  approvato  il  Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale  Regionale  (PIEAR),  il  quale doveva essere sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica (cfr. art. 2);
     2) eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e
19   febbraio   2007  e  quelli  la  cui  produzione  e'  finalizzata
esclusivamente  ad  usi  pubblici,  gli  «impianti  di minieolico con
potenza  nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per
un  numero  di  massimo di 5 aerogeneratori» e la sostituzione e/o la
conversione  degli  impianti  gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»),  fino all'approvazione del predetto PIEAR non potevano
essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e
non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico  Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001» (cfr. art. 3);
     3)   la   Giunta   regionale   poteva  subordinare  il  rilascio
dell'autorizzazione   a   fini  energetici  «a  un  accordo  relativo
all'esecuzione   di   un  programma  di  misure  di  compensazione  e
riequilibrio  ambientale,  al  fine  di  assicurare la sostenibilita'
ambientale,   territoriale   e  socio-economica  dell'attuazione  del
progetto» (art. 4);
     4)  dovevano essere sottoposti alla fase di verifica (screening)
o,  se  ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione di Impatto
Ambientale  tutti  i  progetti  di  impianti di produzione di energia
mediante  lo  sfruttamento  del  vento,  costituiti  da  uno  o  piu'
aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 Kw o
con  potenza  nominale  complessiva superiore a 50 Kw se ricadenti in
aree  naturali  protette  (cfr.  art.  5), mentre il testo precedente
prevedeva la soggezione alla fase di verifica (screening) per tutti i
progetti   di   impianti   di   produzione  di  energia  mediante  lo
sfruttamento  del  vento  (il  comma 2 dell'art. 5, l.r. n. 9/2007 ha
anche  aggiunto  la  lett.  l)  al punto 2 dell'Allegato B della l.r.
n. 47/1998,  stabilendo  che  dovevano essere sottoposti alla fase di
verifica  (screening)  o,  se  ricadenti in aree naturali protette, a
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  tutti i progetti di impianti di
produzione  di  energia  mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici
(esclusi quelli relativi a dispositivi di sicurezza, di illuminazione
ed  integrati  in  altri  manufatti  anche preesistenti, che occupino
un'area  inferiore  a  2.000  mq. o un'area inferiore a 1.000 mq., se
ricadenti in aree naturali protette);
     5)   «le  procedure  autorizzative  in  atto  che  non»  avevano
«concluso il procedimento per l'autorizzazione unica» dovevano essere
«sottoposte   alla   valutazione   di   sostenibilita'  ambientale  e
paesaggistica  secondo  quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui
alla  del.  G.R.  n. 2920 del 13 dicembre 2004», la quale, come sopra
detto,  aveva  sostituito  il  precedente  atto  di  indirizzo per il
coretto  insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale,
approvato con la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002 (cfr. art. 6);
   Pertanto,  con  del.  n. 607  del  4  maggio  2007 (trasmessa alla
societa'  ricorrente  con  nota  del  25  maggio 2007, ricevuta dalla
ricorrente  il  28  maggio  2007)  la  Giunta  regionale,  dopo  aver
richiamato  la  del. G.R. n. 11/1998 (di individuazione degli atti di
competenza  della  Giunta  regionale),  l'art  12,  comma  10, d.lgs.
n. 387/2003  (che prevede l'emanazione di specifiche linee guida), il
Piano  Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001 (il quale prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di
crescita  delle potenze degli impianti eolici), l'art. 4 e la lettera
g)  del  punto  2  dell'Allegato  B della l.r. n. 47/1998 (cosi' come
modificata  dall'art.  5 della l.r. n. 47/1998) ed il parere tecnico,
reso  dal  responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata
(con il quale veniva attestato che:
     a)  l'insieme  degli  impianti  eolici  in  funzione e di quelli
autorizzati  ammontava  in  totale  a  193,53  MW,  per cui risultava
superato  il  limite  di  128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano
Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001;
     b)  il sito prescelto per l'insediamento del Parco eolico di cui
e'  causa si trovava a 1,2 km dal centro abitato di Scalera, Frazione
del   Comune   di   Filano),   esprimeva   il   diniego  al  rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione
e l'esercizio del suddetto Parco eolico in commento, in quanto:
      1)  ai  sensi  dell'art.  3  della  l.r. n. 9/2007, eccetto gli
«impianti  di  minieolico con potenza nominale installata complessiva
non   superiore   a   100  Kw  e  per  un  numero  di  massimo  di  5
aerogeneratori»  e  la sostituzione e/o la conversione degli impianti
gia'  realizzati  alla data di entrata in vigore della presente legge
regionale   («nei  limiti  della  potenza  gia'  autorizzata»),  fino
all'approvazione del PIEAR non potevano essere autorizzati «tutti gli
impianti  che  non  rientrino  nei  limiti  e non siano conformi alle
procedure  ed  alle  valutazioni di cui al Piano Energetico Regionale
della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»;
      2)  ai  sensi  dell'art.  6  della l.r. n. 9/2007 «le procedure
autorizzative  in atto che non» avevano «concluso il procedimento per
l'autorizzazione  unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione
di  sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto
dall'atto  di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004»;
   Con  il  presente ricorso (notificato il 14/16 luglio 2007) sia la
Cooperativa  agrituristica del Vulture a r.l. che la Wind Farm S.r.l.
hanno  impugnato  la  predetta  del.  G.R.  n. 607 del 4 maggio 2007,
deducendo,  la  violazione  dell'art.  12,  d.lgs. n. 387/2003, degli
artt.  20  (nel  testo  modificato  dall'art.  3,  comma  6-ter, d.l.
n. 35/2005   conv.   nella   legge  n. 80/2005)  e  21-nonies,  legge
n. 241/1990,   dell'art.  3,  comma  1,  l.r.  n. 9/2007,  del  Piano
Energetico  Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del  26 giugno 2001, del principio del tempus regit actum e l'eccesso
di  potere  per  errore e travisamento dei fatti; si e' costituita in
giudizio  la Regione Basilicata, la quale ha sostenuto l'infondatezza
del  ricorso;  si  e'  costituito  in  giudizio  pure  il  Comune  di
Ripacandida,  il  quale  ha  pero' chiesto l'accoglimento del ricorso
proposto dalla Wind Farm S.r.l. e dalla Cooperativa agrituristica del
Vulture a r.l.;
   Con  ordinanza  n. 233  del  12 settembre 2007 questo Tribunale ha
respinto   l'istanza   di  provvedimento  cautelare;  tale  ordinanza
cautelare  e'  stata riformata dalla V sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 6067 del 20 novembre 2007.
   All'udienza  pubblica  del  3  aprile  2008 il ricorso in epigrafe
passava in decisione.
                            D i r i t t o
   Con  separata  sentenza  parziale  n. 218/08 del 21 maggio 2008 il
Collegio  ha respinto il primo, il secondo ed il quarto dei motivi di
impugnazione del ricorso.
   Al riguardo brevemente si riassume che:
     1)  con il primo motivo del presente ricorso e' stata dedotta la
violazione  dell'art.  20,  legge  n. 241/1990  (nel testo modificato
dall'art.   3,   comma  6-ter,  d.l.  n. 35/2005  conv.  nella  legge
n. 80/2005)  e dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, piu' precisamente e'
stata  chiesta la declaratoria dell'accertamento che sull'istanza del
26  gennaio  2006,  volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione
unica  regionale  di  cui  all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, in data 25
luglio 2006 si era formato il silenzio assenso ai sensi del combinato
disposto   di  cui  agli  artt.  20,  legge  n. 241/1990  (nel  testo
modificato  dall'art.  3,  comma  6-ter,  d.l. n. 35/2005 conv. nella
legge  n. 80/2005)  e  12  s.lgs.  n. 387/2003;  tale  censura con la
predetta Sentenza Parziale e' stata respinta, in quanto:
      a)  la fattispecie in esame, poiche' implica anche valutazioni,
attinenti   all'ambiente  ed  al  patrimonio  paesaggistico,  rientra
nell'ambito  delle  eccezioni  previste dal comma 4 dello stesso art.
20, legge n. 241/1990;
      b)  pur  tenendo  conto  di  quanto  statuito  da codesta Corte
costituzionale  con  la  sentenza  n. 364  del  9  novembre  2006, la
fattispecie  della  costruzione  e  dell'esercizio  degli impianti di
energia  elettrica, alimentati dalla fonte rinnovabile del vento, non
puo'  essere inquadrata in modo assorbente e/o esaustivo (cioe' senza
ulteriori  specificazioni)  nella  materia  di competenza legislativa
concorrente  ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione, trasporto e
distribuzione  nazionale  dell'energia», attesocche' la realizzazione
degli impianti di energia eolica, come prescritto dall'art. 12, comma
3,  d.lgs.  n. 387/2003,  deve  rispettare  la  normativa  vigente in
materia  di  tutela  dell'ambiente  e  di  tutela del paesaggio e del
patrimonio  storico-artistico:  infatti, nell'ambito della Conferenza
di  servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4, d.lsg. n. 387/2003 vanno
valutati  anche  gli  interessi pubblici della tutela dell'ambiente e
della tutela del paesaggio;
      c)  percio',  il  termine  massimo di centottanta giorni per la
conclusione  del  procedimento  di  autorizzazione  unica ex art. 12,
comma   4,  d.lgs.  n. 387/2003,  sebbene  costituisce  un  principio
fondamentale;  attinente  alla  predetta  materia  ex art. 117, terzo
comma,   Cost.   «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia»,  non  puo'  determinare  la  formazione  del  silenzio
assenso  ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge n. 241/1990 (nel testo
modificato  dall'art.  3,  comma  6-ter,  d.l. n. 35/2005 conv. nella
legge  n. 80/2005), in quanto il successivo comma 4 dello stesso art.
20,  legge  n. 241/1990  precisa che il silenzio assenso non si forma
con  riferimento agli atti ed ai procedimenti, riguardanti l'ambiente
ed il paesaggio;
      d)  e'  stata disattesa anche la tesi delle ricorrenti, secondo
cui  il  progetto di Parco eolico di cui e' causa aveva gia' ottenuto
il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, attesocche':
      d1) nella specie il procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
non  si  era  ancora  concluso  con  l'emanazione di un provvedimento
espresso  di  autorizzazione  prima dell'entrata in vigore della l.r.
n. 9/2007;
      d2)  dopo  l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003
l'autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio di impianti di
produzione  di  energia  elettrica alimentata da fonti rinnovabili va
obbligatoriamente  rilasciata «a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate» (tenuto conto
che  il  rilascio  di tale autorizzazione incide su una pluralita' di
interessi  pubblici,  alla  cui  tutela  risultano  preposte  diverse
amministrazioni,    come   per   es.   quello   urbanistico,   quello
paesaggistico-ambientale, quello del risparmio energetico, ecc.), per
cui  dopo  tale  data tutti i provvedimenti amministrativi, necessari
per  la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica
mediante  lo  sfruttamento  di  fonti  rinnovabili  (come  per es. il
permesso di costruire, il nulla osta paesaggistico, la valutazione di
impatto  ambientale,  ecc.),  devono necessariamente essere acquisiti
nell'ambito  di  un'apposita Conferenza di servizi, dove la decisione
del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  deve  scaturire dall'esame
contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
      d3)  conseguentemente,  dopo  l'entrata in vigore dell'art. 12,
d.lgs.  n. 387/2003  non  puo'  piu'  essere  consentito  il rilascio
autonomo   da   parte  delle  relative  amministrazioni  dei  singoli
provvedimenti, necessari per la costruzione di impianti di produzione
di  energia  da fonte rinnovabile, in quanto risulta evidente che una
cosa   e'   che   ogni   amministrazione   rilascia  singolarmente  e
separatamente  il  proprio provvedimento di competenza ed una cosa e'
che  tutte  le  amministrazioni interessate esaminano contestualmente
l'istanza,  finalizzata alla costruzione di un impianto di produzione
di  energia  da  fonte  rinnovabile,  ascoltando le valutazioni delle
altre  amministrazioni interessate, poiche' si evince chiaramente che
le  diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o
del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
mediante  apposita Conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni
interessate potrebbero condurre ad un esito diverso;
      d4)  comunque,  l'art.  12,  commi  3  e  4, d.lgs. n. 387/2003
prescrive  l'obbligatorieta'  del  rilascio dell'autorizzazione unica
tramite  Conferenza  di servizi, obbligatorieta' peraltro che risulta
piu'  coerente  con  il  principio  costituzionale del buon andamento
della pubblica amministrazione, poiche' la decisione viene assunta in
seguito  ad un'istruttoria piu' completa ed approfondita e percio' in
modo piu' consapevole;
      d5)  pertanto, e' stato ritenuto che nella fattispecie in esame
non potessero avere alcun rilievo giuridico tutti i provvedimenti e/o
gli  atti  autorizzatoti,  gia' conseguiti prima del 24 gennaio 2006,
cioe'  prima  della  presentazione  dell'istanza di autorizzazione ex
art.  12, d.lgs. n. 387/2003, e comunque al di fuori della Conferenza
di servizi, prescritta dall'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003;
2) con il secondo motivo e' stata dedotta la violazione del principio
del  tempus  regit actum e dell'art. 21-nonies, legge n. 241/1990, in
quanto  la l.r. n. 9/207 era entrata in vigore dopo la formazione del
silenzio  assenso ex art. 20, legge n. 241/1990 (nel testo modificato
dall'art.   3,   comma  6-ter,  d.l.  n. 35/2005  conv.  nella  legge
n. 80/2005)  e,  percio', se il provvedimento impugnato doveva essere
qualificato  come  un  provvedimento  di  annullamento  del  silenzio
assenso   formatosi   il  25  luglio  2006,  risultava  sfornito  dei
presupposti   previsti   dall'art.   21-nonies,   legge   n. 241/1990
(interesse  pubblico  specifico  diverso  dal  mero  ripristino della
legalita'  violata,  prevalente  sull'interesse privato confliggente,
tenendo  conto  del  tempo  decorso  dalla  formazione  del  silenzio
assenso);  anche  tale  censura  e'  stata  respinta  con la suddetta
sentenza  parziale,  in  quanto  per  le considerazioni sopra esposte
nella fattispecie in esame non si era formato alcun silenzio assenso,
sebbene  fosse  decorso  il termine di centottanta giorni ex art. 12,
comma  4,  d.lgs.  n. 387/2003,  e  l'amministrazione  resistente non
poteva  non  tener  conto delle nuove norme giuridiche, nel frattempo
entrate  in  vigore,  fatta  salva  la  possibilita'  delle  societa'
ricorrenti di chiedere il risarcimento del cd. danno da ritardo (cfr.
C.d.S.  Ad.  Plen.  Sent.  n. 7  del  15  settembre 2005), per cui il
provvedimento impugnato di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex
art.  12,  d.lgs.  n. 387/2003 non costituiva esercizio del potere di
autotutela  ai  sensi  degli  artt.  21-quinquies  e 21-nonies, legge
n. 241/1990;
     3)  con  il  quarto  motivo e' stata dedotta ancora una volta la
violazione   del   principio   del  tempus  regit  actum,  in  quanto
nell'ambito  del  procedimento,  finalizzato  alla  realizzazione del
Parco  eolico  in  esame, si era gia' compiuta la fase istruttoria ed
erano   stati   acquisiti   i  provvedimenti  e  pareri  delle  altre
amministrazioni   (come   riconosciuto   dallo  stesso  provvedimento
impugnato),  per cui, poiche' gli artt. 5 e 6 della l.r. n. 9/2007 si
riferiscono  soltanto  alla  fase  istruttoria,  tali nuove norme non
potevano  essere  applicate  al procedimento amministrativo di cui e'
causa,  il quale aveva gia' concluso la fase i-struttoria; . ma anche
tale  censura  con la citata sentenza parziale e' stata disattesa, in
quanto  il  procedimento  ex  art.  12, d.lgs. n. 387/2003 non si era
ancora  formalmente  concluso e, poiche' nel frattempo era entrata in
vigore la l.r. n. 9/2007, la Regione non poteva non tener conto delle
nuove norme giuridiche.
   Pertanto,  al Collegio era rimasto da esaminare il terzo motivo di
ricorso,  con  il  quale era stata dedotta la violazione dell'art. 3,
comma  1,  l.r.  n. 9/2007,  del  Piano  Energetico  Regionale  della
Basilicata  approvato  con  del.  C.R.  n. 220  del  26 giugno 2001 e
l'eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, in quanto il
Piano  Energetico  Regionale della Basilicata approvato con del. C.R.
n. 220  del 26 giugno 2001 non prevedeva limiti di produzione per gli
impianti di energia eolica, ma conteneva soltanto delle previsioni di
carattere  programmatico,  per  cui  il  riferimento  a  tale P.E.R.,
contenuto   nell'art.   3,   comma   1,   l.r.   n. 9/2007  risultava
inconferente.
   Poiche'  pero' il predetto art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007 ha reso
vincolanti   le   suddette  previsioni  di  carattere  programmatico,
con-tenute  nel Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato
con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, questo tribunale ritiene con
la   presente  ordinanza  di  sollevare  d'ufficio  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 per contrasto
con  gli  artt.  3,  41,  comma 1, 97, comma 1, e 117, comma 3, della
Costituzione.
   Al  riguardo  va  chiarito  che questo tribunale in sede cautelare
(cioe'  nella  Camera  di  consiglio  del  12  settembre  2007) aveva
interpretato il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 nel
senso   che  alle  domande  di  autorizzazione  ex  art.  12,  d.lgs.
n. 387/2003,  gia'  presentate  prima  del 27 aprile 2007 cioe' prima
dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007 (l'art. 7, comma 1, della
l.r.  n. 9/2007 ha statuito che tale legge regionale «entra in vigore
il  giorno  della  sua  pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della
Regione»  e  la  l.r. n. 9/2007 e' stata pubblicata nel B.U.R. del 27
aprile  2007),  si  applicavano  soltanto  l'atto di indirizzo per il
corretto  inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale,
approvato  con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, anche se prima
del   13  dicembre  2004  avevano  gia'  ottenuto  l'esenzione  dalla
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e/o  la  Valutazione di Impatto
Ambientale,  ma  non  erano ancora stati realizzati; mentre l'art. 3,
l.r.   n. 9/2007,   nella   parte   in   cui   stabiliva   che   fino
all'approvazione  del futuro Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale  (PIEAR)  non potevano essere autorizzati «gli impianti che
non  rientrino  nei limiti ..... di cui al Piano Energetico Regionale
della  Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»,
avrebbe  dovuto applicarsi soltanto alle istanze di autorizzazione ex
art.  12,  d.lgs.  n. 387/2003,  presentate  dopo l'entrata in vigore
della  l.r. n. 9/2007, tenendo conto della circostanza che al momento
dell'emanazione  della legge regionale era gia' stato abbondantemente
superato  il  limite  di  128 MW a tutto il 2010, stabilito dal Piano
Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, come si evinceva anche dal parere del responsabile dell'Ufficio
energia,  richiamato  dall'impugnata  del.  G.R.  n. 607 del 4 maggio
2007;  inoltre,  le  ricorrenti  non  avevano evidenziato che il sito
prescelto   ricadeva   in   uno  di  quelli,  ritenuti  assolutamente
incompatibili  per l'insediamento di impianti eolici. Ma nella Camera
di  consiglio,  successiva all'udienza pubblica del 3 aprile 2008, il
Collegio,  tenuto  conto anche del contenuto dell'impugnata del. G.R.
n. 607  del  4  maggio  2007,  nella  quale  l'unico  espresso motivo
specificato,  ostativo  al  rilascio  dell'autorizzazione ex art. 12,
d.lgs.  n. 387/2003, e' il superamento del limite stabilito dal Piano
Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, ha rilevato:
     1)  il  tassativo  tenore  letterale  dell'art. 3, comma 1, l.r.
n. 9/2007, il quale statuisce che «non e' consentita l'autorizzazione
di  tutti  gli  impianti» (e percio' anche di quelli, per i quali era
gia'  stata  presentata  la  domanda  di  autorizzazione prima del 27
aprile  2007,  anche  se  prima  del  13  dicembre  2004 avevano gia'
ottenuto  l'esenzione  dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la
Valutazione  di  Impatto  Ambientale)  «che  non rientrino nei limiti
..... di cui al Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato
con  del.  C.R.  n. 220 del 26 giugno 2001», per cui nella specie non
poteva   essere   applicato  il  costante  insegnamento  della  Corte
costituzionale,  secondo  cui  il giudice a quo deve scegliere tra le
varie   interpretazioni  di  una  norma  quella  piu'  aderente  alla
Costituzione  e rimettere la questione alla Corte costituzionale solo
in   assenza   di   una   chiave   di  lettura  conforme  al  dettato
costituzionale;
     2)  l'art.  6,  l.r.  n. 9/2007  si  limita  a  statuire che «le
procedure  autorizzative  in  atto  che  non»  avevano  «concluso  il
procedimento  per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte
alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo
quanto  previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920
del  13  dicembre  2004».  Pertanto,  questo Tribunale amministrativo
regionaleha  ritenuto  che il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r.
n. 9/2007   dovesse   essere,  in  aderenza  al  fondamentale  canone
ermeneutico   dell'interpretazione   letterale,   piu'  correttamente
interpretato nel senso che alle domande di autorizzazione ex art. 12,
d.lgs.  n. 387/2003,  gia' presentate prima del 27 aprile 2007 (cioe'
prima  dell'entrata  in  vigore della l.r. n. 9/2007), anche se prima
del  13  dicembre 2004 (cioe' prima dell'adozione del vigente atto di
indirizzo  per  il  corretto  insediamento  degli impianti eolici sul
territorio regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004)  avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto
Ambientale   e/o  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  andavano
applicati  sia  il  limite  di  128 MW a tutto il 2010, stabilito dal
Piano  Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26
giugno  2001, sia tutte le disposizione contenute nelle vigenti Linee
Guida,  approvate  con  la  citata  del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004.
   La  suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
l.r.  n. 9/2007  risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento
che,  essendo  stati  giudicati  infondati  gli  altri  tre motivi di
impugnazione, e tenuto conto della circostanza che, come sopra detto,
l'art.  3,  comma  1,  l.r.  n. 9/2007 ha reso vincolanti le suddette
previsioni di carattere programmatico, contenute nel Piano Energetico
Regionale  della  Basilicata  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001, il terzo motivo del ricorso puo' essere accolto soltanto
se  il  predetto  art.  3,  comma  1, l.r. n. 9/2007 viene dichiarato
costituzionalmente illegittimo da codesta Corte costituzionale.
   Tale  questione di legittimita' costituzionale non risulta nemmeno
manifestamente  infondata,  in  quanto  l'art. 3 della l.r. n. 9/2007
statuisce che, eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio
2006  e  19  febbraio  2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata
esclusivamente  ad  usi  pubblici,  gli  «impianti  di minieolico con
potenza  nominale installata complessiva non superiore a 100 Kw e per
un  numero  di  massimo di 5 aerogeneratori» e la sostituzione e/o la
conversione  degli  impianti  gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»),  fino  all'approvazione  del  nuovo Piano di Indirizzo
Energetico   Ambientale   Regionale   (PEIAR)   non   possono  essere
autorizzati  «tutti  gli  impianti che non rientrino nei limiti e non
siano  conformi  alle  procedure  ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico  Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del  26 giugno 2001»: al riguardo va evidenziato che il vigente Piano
Energetico  Regionale,  approvato  con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001,  prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita delle
potenze  degli  impianti  eolici,  mentre attualmente l'insieme degli
impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammonta in totale
a  193,53  MW,  per cui, essendo stata superata la suddetta soglia di
128 MW, ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 nella Regione Basilicata
non  possono piu' essere rilasciate autorizzazioni ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003  fino  all'approvazione  del  nuovo  Piano  di  Indirizzo
Energetico  Ambientale  Regionale  (PEIAR),  previsto  e disciplinato
dall'art. 2, l.r. n. 9/2007.
   Secondo  il Collegio tale art. 3, l.r. n. 9/1997 contrasta con gli
arti 3, 41, comma 1, 117, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione.
   Al  riguardo  si  evidenzia  che  con  riferimento  ad  una  norma
regio-nale  di  contenuto  analogo  (art.  1,  comma  1,  l.r. Puglia
n. 9/2005) codesta Corte costituzionale ha statuito che:
     1) la normativa che disciplina il procedimento di autorizzazione
alla   realizzazione   degli   impianti  di  produzione  di  energia,
alimentati   da   fonti   rinnovabili,  come  quella  ricavata  dalla
sfruttamento del vento, attiene alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione  nazionale dell'energia», rientrante ai sensi dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione nella competenza legislativa
concorrente  dello  Stato  e delle regioni, per cui spetta alla legge
statale stabilire i principi fondamentali di tale materia;
     2)  tra i principi fondamentali di tale materia risulta compreso
quello   fissato  dall'art.  12,  comma  4,  ultimo  periodo,  d.lgs.
n. 387/2003,  secondo  cui «il termine massimo per la conclusione del
procedimento   non  puo'  comunque  essere  superiore  a  centottanta
giorni»,  in  quanto  «tale disposizione risulta ispirata alle regole
della semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in
modo  uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro
un termine definito del procedimento autorizzativi» in commento;
     3)  pertanto, nonostante la Regione Puglia aveva nelle more gia'
adottato  un  regolamento  che  determinava  i criteri di valutazione
ambientale  per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di
impianti   eolici,   codesta   Corte   costituzionale  ha  dichiarato
costituzionalmente   illegittimo  l'art.  1,  comma  1,  l.r.  Puglia
n. 9/2005,  nella  parte  in cui sospendeva fino all'approvazione del
Piano  Energetico  Ambientale  Regionale e comunque fino al 30 giugno
2006  le  istanze di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli
di  «piccola  taglia»)  presentate  dopo il 31 maggio 2005, in quanto
tale  norma regionale si poneva in contrasto con il predetto art. 12,
comma  4,  ultimo  periodo,  d.lgs.  n. 387/2003, poiche' la suddetta
sospensione  risultava  superiore  al termine fissato dal Legislatore
nazionale   di   centottanta   giorni.   A  maggior  ragione  risulta
incostituzionale  l'art.  3,  l.r. Basilicata n. 9/2007, il quale non
prevede  nemmeno  un  termine  entro  il quale sara' emanato il nuovo
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.
   Tale    illegittima    sospensione   delle   autorizzazioni   alla
realizzazione di impianti eolici nella Regione Basilicata viola anche
il  principio costituzionale della liberta' dell'iniziativa economica
privata, sancito dall'art. 41, comma 1, della Costituzione, in quanto
blocca per un tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni
uniche  ex  art.  12,  d.lgs. n. 387/2003 per l'insediamento di nuovi
impianti  eolici  e  pertanto  inibisce lo svolgimento dell'attivita'
economica alle imprese, operanti nel settore dell'energia eolica.
   A  parere  del  Collegio  il  predetto  art.  3, l.r. n. 9/2007 in
commento  contrasta  anche  con  il principio di ragionevolezza delle
leggi,  desumibile  dall'art.  3  della  Costituzione (cd. eccesso di
potere   legislativo),   ed   il   principio   del   buon   andamento
dell'Amministrazione   ex  art.  97,  comma  1,  della  Costituzione,
attesocche'   la   Regione   Basilicata   ha   istituito   un  blocco
generalizzato  del rilascio di altre e nuove autorizzazioni uniche ex
art.  12,  d.lgs.  n. 387/2003 per l'insediamento di impianti eolici,
senza  prevedere  alcuna  misura  di salvaguardia per quelle istanze,
come  quella  in  esame,  gia'  presentate  da  molto  tempo e che si
trovavano  in  uno  stato  di  avanzata  istruttoria,  e  senza  aver
effettuato  un'adeguata  comparazione  tra  gli  interessi  pubblici,
sottesi  al  maggior  sfruttamento  dell'energia  derivante  da fonti
rinnovabili (previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, tesa a
promuovere  la  produzione  di  energia  elettrica  a  mezzo di fonti
rinnovabili),  meno  inquinante  ed i contrapposti interessi pubblici
della  salvaguardia  del  paesaggio  e della tutela dall'inquinamento
acustico.
   Tenuto  conto che nella fattispecie in esame il sito prescelto per
l'insediamento del Parco eolico di cui e' causa si trova a 1,2 km dal
centro  abitato  di  Scalera,  Frazione  del  Comune di Filiano (come
evidenziato  nel  parere  tecnico, reso dal responsabile dell'Ufficio
Energia della Regione Basilicata, richiamato nell'impugnata del. G.R.
n. 607  del 4 maggio 2007), e che nell'impugnata del. G.R. n. 607 del
4  maggio  2007  viene  fatto esplicito riferimento anche all'art. 6,
l.r.   n. 9/2007,  anche  dopo  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale   dell'art.   3,   l.r.  n. 9/2007  ed  il  successivo
accoglimento   del   ricorso  in  epigrafe,  la  Regione  Basilicata,
rimanendo  in  vigore  l'art.  6, l.r. n. 9/2007 e «legificate» Linee
Guida  approvate con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, potrebbe
lo  stesso  respingere l'istanza di autorizzazione ex art. 12, d.lgs.
n. 387/2003, oggetto della controversia in esame, in quanto la citata
nell'impugnata  del.  G.R.  n. 607  del  4  maggio  2007  tra i siti,
ritenuti  assolutamente  incompatibili per l'insediamento di impianti
eolici,  rientrano anche gli ambiti urbani comprensivi «di una fascia
di  rispetto  di  2  km»  da qualsiasi «centro abitato e/o dalle aree
edificabili comprese nei vigenti strumenti urbanistici». Pertanto, si
Ritiene  opportuno segnalate, ai fini dell'applicazione dell'art. 27,
legge  n. 87/1953,  anche  la  sospetta illegittimita' costituzionale
dell'art.  6 della l.r. n. 9 del 26 aprile 2007 in combinato disposto
con  la  delibera  di  Giunta  regionale di Basilicata n. 2920 del 13
dicembre  2004,  recante  approvazione  dell'atto di indirizzo per il
corretto  inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale,
in  relazione  agli  artt.  3 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione,  gia'  sollevata  da questo tribunale con ordinanze nn.
104 e 105 del 14 aprile 2008 con riferimento alla diversa fattispecie
delle  fasce di rispetto di 5 km dal perimetro dei Siti di Importanza
Comunitaria e di 10 km dalle Zone di Protezione Speciale.
   Infatti,   l'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s),  della
Costituzione,  nel  testo  introdotto  dall'art.  3 della legge cost.
n. 3/2001,  affida  alla  competenza legislativa esclusiva statale la
«tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; mentre
il  seguente  comma  3  dello  stesso  art.  117  cost.  statuisce la
competenza  legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nelle
materie del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni
culturali  ed  ambientali».  Codesta  Corte, pur tenendo conto che la
tutela   dell'ambiente   costituisce   una   materia  e/o  un  valore
trasversale   in   ordine   alla  quale  possono  manifestarsi  anche
competenze  regionali  relative alle cura di interessi funzionalmente
collegati    con   quelli   propriamente   ambientali   (cfr.   Corte
costituzionale,  sentenze  n. 259  del  22 luglio 2004, n. 222 del 24
giugno  2003  e n. 407 del 26 luglio 2002) ha ripetutamente avvertito
(cfr. da ultimo e per tutte Corte costituzionale, sent. n. 367 del 24
ottobre/7  novembre  2007) che  la tutela ambientale e paesaggistica,
gravando  su  un  bene  complesso  ed  unitario,  da considerare alla
stregua  di  valore  primario  ed  assoluto, rientra nella competenza
esclusiva  dello  Stato e, come tale, «precede e comunque costituisce
un  limite  alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla
competenza  concorrente  delle  regioni  in  materia  di  governo del
territorio  e  di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In
sostanza  vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici
diversi:  quello  alla  conservazione  del  paesaggio,  affidato allo
Stato,   e  quello  alla  fruizione  del  territorio,  affidato  alle
Regioni».  Il  momento di composizione degli interessi indicati nella
riportata  pronuncia della Corte e' stato individuato dal Legislatore
nell'art.  12,  comma  10, del citato d.lgs. n. 387/2003, a norma del
quale  «in  Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento del
procedimento    di    cui   al   comma   3.»   (volto   al   rilascio
dell'autorizzazione  unica  per  la  costruzione  e l'esercizio degli
impianti  di  produzione  dell'energia  elettrica alimentati da fonti
rinnovabili)  «Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,  ad
assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti, con specifico
riguardo  agli  impianti  eolici nel paesaggio. In attuazione di tali
linee  guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti».
   Tale  norma  non sembra lasciare apprezzabili dubbi interpretativi
circa  l'univoca  scelta  legislativa di affidare esclusivamente alla
Conferenza  unificata  Stato-regioni l'adozione delle linee guida per
il  corretto  inserimento  (in modo specifico) degli impianti eolici,
solo   in  attuazione  delle  quali,  pertanto,  le  regioni  possono
procedere alla individuazione di aree e siti (ritenuti) inidonei alla
installazione  di  «specifiche  tipologie  di  impianti». Mentre, con
l'atto  di  indirizzo approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004  e  «legificato»"  con  l'art.  6,  legge  n. 9/2007, la Regione
Basilicata  ha,  in  difetto delle linee guida nazionali, individuato
una  serie  di  «elementi che rendono assolutamente incompatibili gli
impianti  eolici»  (cfr. lettera B dell'atto di indirizzo), impedendo
l'installazione  di  detti  impianti  su  larga  parte del territorio
regionale.
   Pare,  quindi,  al  Collegio  che, in assenza delle linee guida di
competenza della Conferenza unificata, una singola regione non possa,
autonomamente,  adottarne  di  proprie, senza in tal modo incidere in
via   diretta   su   ambiti   materiali   (tutela   del  paesaggio  e
dell'ambiente),  la  cui  tutela  e' affidata, dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello
Stato. Al riguardo va pure rilevato che con l'emanazione dell'art. 6,
legge   n. 9/2007   il   Legislatore  regionale  non  si  e'  neppure
preoccupato   di   inserire  una  clausola  di  cedevolezza,  recante
previsione della cessazione dell'efficacia delle disposizioni dettate
con  Patto  di  indirizzo,  approvato  con  del.  G.R. n. 2920 del 13
dicembre  2004, a seguito dell'entrata in vigore delle linee guida di
competenza  della  Conferenza unificata di cui al richiamato art. 12,
comma 10, d.lgs. n. 387/2003.
   In  ogni  caso,  il Collegio, come sopra detto, ritiene che, nelle
more  dell'adozione  delle  linee  guida  da  parte  della Conferenza
unificata,  il  solo  spazio  di  intervento affidato alla competenza
regionale   in   tema  di  corretto  inserimento  degli  impianti  di
produzione  di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili (tra
cui   quella  eolica)  nel  paesaggio  e'  quello  che  si  esercita,
nell'ambito  di  ciascun  procedimento  autorizzativo,  attraverso le
ordinarie  valutazioni  da effettuarsi in applicazione delle norme di
legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (come
la   vigente   l.r.   n. 47/1998).   Tali   dubbi   di  legittimita',
costituzionale  non  sono fugati dall'integrazione apportata al comma
10  dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 dall'art. 2, comma 158, della
legge  n. 244/2007  (c.d.  Legge Finanziaria 2008), con la quale sono
stati aggiunti i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee  guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il predetto
termine,   si   applicano   le   linee  guida  nazionali».  Con  tale
integrazione il Legislatore si e' limitato a prendere atto di un dato
storico  e  cioe'  che, nelle more dell'adozione delle linee guida da
parte    della   Conferenza   unificata,   (talune)   regioni   hanno
autonomamente  adottato  proprie discipline in materia di inserimento
degli  impianti  (e,  segnatamente,  di quelli eolici) nel paesaggio,
stabilendo,  conseguentemente,  che  le  regioni  debbano adeguare le
rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro
un  termine  perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano
applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale.
Cio'  non  vale  a  rendere  conforme al parametro costituzionale qui
considerato la disciplina adottata dalla Regione Basilicata, perche',
ad  avviso  del  Collegio, la sede propria (ed unica) nella quale gli
interessi  implicati  devono  trovare  composizione  e'  quella della
Conferenza   unificata;   il  che  non  esclude,  secondo  quanto  in
precedenza  osservato, che, nell'ambito di ciascun procedimento volto
al rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti
eolici, la regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione
di  im-patto  ambientale,  nel rispetto della normativa dettata dalla
richiamata l.r. n. 47/1998.
   Il  suddetto art. 6, l.r. n. 9/2007 risulta in contrasto anche cpn
l'art. 3 della Costituzione, in quanto il Collegio, pur tenendo conto
dell'inquinamento  acustico  derivante  dagli impianti eolici, dubita
della ragionevolezza delle seguenti specifiche disposizioni contenute
nell'atto di indirizzo regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del
13 dicembre 20045, che vietano l'installazione di impianti eolici:
     1)  oltre che nelle aree di nidificazione e di caccia dei rapaci
di  pregio  o  di altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose e
zone  umide,  anche nelle aree circostanti per una fascia di rispetto
di 5 km;
     2)  oltre  che  nelle  aree  prossime  a  grotte  utilizzate  da
popolazioni  di  chirotteri, anche nelle aree contigue per una fascia
di rispetto di 5 km;
     3)  oltre che nelle aree di corridoio per l'avifauna migratoria,
interessate  da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed
autunnali,  come  valichi,  gole montane, estuari e zone umide, nelle
oasi  del  WWF  e nelle riserve statali e regionali, anche nelle aree
circostanti per una fascia di rispetto di 2 km;
     4)  in  tutte  le aree comprese nei Piani Paesistici Regionali e
nei  Parchi  nazionali  e regionali (il precedente atto di indirizzo,
approvato  con  del.  G.R.  n. 1138  del  24  giugno  2002, prevedeva
soltanto  il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A
dei  parchi  nazionali  e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale
del  Pollino e nelle zone classificate dai Piani Paesistici di valore
percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);
     5) l'aumento della fascia di rispetto delle aree archeologiche e
delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;
     6)  oltre che nell'ambito urbano e nelle aree soggette a vincolo
paesaggistico  da parte della Soprintendenza, anche per una fascia di
rispetto  di  2  km dalle aree soggette a vincolo paesaggistico e dal
centro  abitato  e/o  dalle  aree  edificabili  dei vigenti strumenti
urbanistici  ed  anche  per  una  fascia di rispetto di 500 m da ogni
singola abitazione;
     7)  oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica, anche per
una  profondita'  minima  di 10 km dalla costa ionica e di 5 km dalla
costa tirrenica, che aumenta a 10 km per tutte le aree visibili;
     8)  l'aumento  della  fascia  di  rispetto da 1 km a 15 km dalla
linea  della costa con riferimento alla fascia ionica coincidente con
le colonie greche;

     9)  oltre  che  nei  Siti di Importanza Comunitaria, anche nelle
aree circostanti per una fascia di rispetto di 5 km;
     10)  oltre  che  nelle  Zone di Protezione Speciale, anche nelle
aree contigue per una fascia di rispetto di 10 km;
     11)  oltre  che nelle aree fluviali, zone umide, lacuali e dighe
artificiali, anche nelle aree adiacenti per una fascia di rispetto di
2 km dalle sponde;
     12)  nelle  aree  per una profondita' di 2 km per ciascun lato e
ricadenti  in  aree  visibili  dalle strade e ferrovie per una fascia
compresa  tra  2  km  e  5  km  della  rete  viaria principale (cioe'
Autostrada    Salerno-Reggio    Calabria,    Raccordo    autostradale
Potenza-Autostrada  Salerno-Reggio  Calabria,  Strada  Statale n. 106
Jonica,   Bradanica,   Basentana,   Agrina,  Sinnica,  Potenza-Melfi,
Ferrandina-Matera,  Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e della linea
ferroviaria  e  nelle  aree per una profondita' di 300 m. per ciascun
lato con riferimento a tutte le altre Strade Statali e Provinciali;
     13)  oltre che nei luoghi di pellegrinaggio, monasteri, abbazie,
cattedrali e castelli, anche nelle aree circostanti per una fascia di
rispetto di 2 km;
     14)  oltre  che nelle aree calanchive, anche nelle aree contigue
per una fascia di rispetto di 5 km.
   In  particolare, tenuto conto che il sito prescelto dalla societa'
ricor-rente  per  la realizzazione del parco eolico si trova a 1,2 km
dal centro abitato di Scalera, frazione del Comune di Filiano, non si
intravede  alcuna  ragionevole  giustificazione  con riferimento alla
circostanza  che  il  divieto  di installazione degli impianti eolici
debba  essere esteso al di fuori dei centri abitati per una fascia di
rispetto  di  2  km,  in  contrasto  con  la  normativa comunitaria e
nazionale,  tesa  a  promuovere  la produzione di energia elettrica a
mezzo  di  fonti  rinnovabili,  all'interno  di  un territorio, quale
quello   della   Regione   Basilicata,   la  cui  superficie  non  e'
particolarmente estesa.
   Per  completezza,  sempre  ai fini dell'applicazione dell'art. 27,
legge  n. 87/1953,  va  segnalato  che  anche l'art. 4, comma 3, l.r.
n. 9/2007,  prevedendo  che  la giunta regionale possa subordinare il
rilascio dell'autorizzazione a fini energetici «a un accordo relativo
all'esecuzione   di   un  programma  di  misure  di  compensazione  e
riequilibrio  ambientale,  al  fine  di  assicurare la sostenibilita'
ambientale,   territoriale   e   socioeconomica  dell'attuazione  del
progetto»,  risulta  contrastante con l'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 e
percio'  tale  norma  risulta  sospetta  di  incostituzionalita'  per
contrasto  con  l'art.  117, terzo comma, Cost., attesocche' il sesto
comma  di  quest'ultima  norma  statuisce  che l'autorizzazione unica
regionale  (disciplinata da tale norma) «non puo' essere subordinata,
ne'  prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province».
   Il  giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale,  in  attesa  della  soluzione da parte della medesima
Corte   costituzionale   delle   suddette   solevate   questioni   di
legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della l.r.
n. 9/2007,  in  relazione  agli  artt.  3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  della legge cost.
n. 1/1948  e  23  della  legge n. 87/1953, dispone la sospensione del
giudizio  ed  ordina  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
   Ordina   altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
ordinanza  sia  notificata alle parti in causa ed al Presidente della
Giunta  regionale  della Basilicata, nonche' comunicata al Presidente
del Consiglio regionale della Basilicata.
   Cosi'  deciso  in  Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 3
aprile 2008.
                       Il Presidente: Camozzi
                                            L'estensore: Mastrantuono