N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2008
Ordinanza del 3 aprile 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Gianola Mario contro Prefetto di Sondrio Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160. - Costituzione, art. 3.(GU n.39 del 17-9-2008 )
IL GIUDICE DI PACE
Rilevato che il 22 febbraio 2008, alle ore 19,55, in localita'
Rogolo (SO), la Polizia Locale del Comune di Morbegno (SO) accertava
a carico di Gianola Mario il reato di cui all'art. 186, secondo comma
del C.d.S. per essersi posto alla guida della sua autovettura targata
BK 418 KZ, in stato di ebbrezza;
Rilevato che in data 4 marzo 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma del C.d.S. per la durata di anni uno a
decorrere dal giorno del ritiro 3 febbraio 2008;
Rilevato che la sanzione e' stata comminata a seguito di
accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Gianola Mario si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che
pero' non si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di
legittimita' costituzionale;
Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
O s s e r v a
Come e' noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500 a 10000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi
sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche' il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo
d'illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si
sottopongono perche' grazie al loro stato economico potranno essere
liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della
patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
La disparita' di trattamento fra coloro che si sottopongono
all'alcol test e coloro, che magari sono considerati per
sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.
P. Q. M.
Solleva la questione di legittimita' costituzionale del novellato
art. 186 (C.d.S.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei
termini e nelle ragioni sopra esposte.
Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde
trattasi.
Sospende il presente procedimento.
Manda alla cancelleria perche' trasmetta gli atti alla Corte
costituzionale.
Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della
Provincia di Sondrio, nonche' al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.
Morbegno, addi' 3 aprile 2008
Il giudice di pace: Terzolo