N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile - 29 giugno 2008
Ordinanza del 29 maggio 2008 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da Commercio Roberto Mario Sergio ed altra contro Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati anno 2006 ed altro. Elezioni - Norme per l'elezione alla Camera dei deputati - Decisioni emesse dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale concernenti esclusione di candidati o di liste dal procedimento elettorale - Impugnabilita' davanti al giudice amministrativo - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto di azione e difesa in giudizio e del principio di tutela giurisdizionale - Lesione del diritto all'elettorato passivo - Incidenza sul potere giurisdizionale - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, artt. 23 e 87. - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.39 del 17-9-2008 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale sul ricorso in appello n. 102 del 2008, proposto dal
sig. Roberto Mario Sergio Commercio, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Cordova n. 76,
presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana;
Contro l'Ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione
della Camera dei deputati anno 2006, insediato presso la suprema
Corte di cassazione, in persona del Presidente in carica, e l'Ufficio
centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati
anno 2006 per la Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna, insediato presso
la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente in carica,
entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via
Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati, con l'intervento
ad adiuvandum di «La Sinistra L'Arcobaleno» in persona dei legali
rappresentanti Sergio Bboccadutri, Guido Galardi, Marco Lion e
Roberto Soffriti, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.
Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Palermo, via
Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Ester Daina, per la
riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 2178/06 del 10
novembre 2006.
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio elettorale
centrale nazionale anno 2006 e dell'Ufficio elettorale centrale
circoscrizionale anno 2006, Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum de «La Sinistra
L'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti anche in proprio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani;
Uditi, altresi', l'avv. D. Sammartino, su delega dell'avv. A.
Vitale, per l'appellante, l'avv. dello Stato Tutino per le
amministrazioni appellate e l'avv. G. Pellegrino per gli
intervenienti;
Ritenuto in fatto
1. - Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I della Sezione
staccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo il ricorso proposto dal sig. Roberto Mario
Sergio Commercio, per l'annullamento:
del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo
verbale di esame di lista dei candidati, con cui l'Ufficio centrale
circoscrizionale di Bologna per l'elezione della Camera dei deputati,
Circoscrizione 11ª Emilia-Romagna, ha disposto la cancellazione,
dalla lista Forza Italia, del candidato Commercio Roberto Mario
Sergio in ragione della mancata presentazione del documento
contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura;
del provvedimento dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale
datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della
dichiarazione in occasione dell'audizione dei delegati di lista
prevista dall'art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Camera dei
deputati (D.P.R. n. 361 del 1957 e s.m.i.), e' stata confermata la
cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio dalla
lista Forza Italia;
del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, insediato presso la Corte suprema di
cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista
Forza Italia on. avv. Isabella Bertolini avverso la cancellazione del
candidato Commercio Roberto Mario Sergio;
di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o
comunque connesso a quelli espressamente impugnati.
Il giudice di primo grado, ribadendo il convincimento gia'
espresso nella decisione n. 629/2006 del 22 aprile 2006, ha ritenuto
che, nel sistema delineato dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sarebbe
rinvenibile un esplicito riparto delle attribuzioni, tra l'Ufficio
centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sulla
ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a
pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art.
87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del
giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su «posizioni giuridiche
fondamentali ... che hanno rilievo nella fase preparatoria delle
elezioni» analogamente al giudizio dell'Ufficio centrale per il
referendum istituito presso la Corte di cassazione dalla legge n. 352
del 1970 (cui e' riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura
giurisdizionale).
Su tale base e' stata esclusa (con l'appartenenza della questione
alla cognizione del giudice amministrativo) la configurabilita',
altresi', di un vuoto di tutela giurisdizionale ed e' stata
dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in sede di
discussione in pubblica udienza.
2. - Con l'appello in esame, il ricorrente in primo grado:
A) sottopone a censura il procedimento logico giuridico
attraverso cui il giudice di primo grado e' pervenuto alle proprie
conclusioni:
in ordine alla natura «paragiurisdizionale» (o ibrida) del
procedimento svolto davanti all'Ufficio elettorale centrale
nazionale;
in ordine alla sussistenza del lamentato vuoto di tutela
giurisdizionale, considerata anche, al riguardo, la presa di
posizione della Giunta per le elezioni per la Camera dei deputati,
che, espressasi (in composizione plenaria) nella seduta del 13
dicembre 2006, proprio con riferimento al ricorso dell'odierno
appellante, ha negato la propria competenza su di una questione che
riguarda atti preliminari del procedimento elettorale, concernente
soggetti esclusi;
B) ripropone la questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 22 e 23 T.U. di cui al d.P.R. n. 361/1957 per violazione degli
artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 113 Cost.;
C) propone nuovamente, nel merito, il complesso delle censure
dedotte in primo grado, assumendo, in conformita' all'originale
ricorso introduttivo, l'erronea interpretazione (da parte
dell'Ufficio circoscrizionale e di quello nazionale) della normativa
relativa alla presentazione ed ammissione di nuovi documenti (nella
specie, la dichiarazione di accettazione della candidatura, nella
lista Forza Italia, originariamente non allegata al certificato
elettorale per mero disguido materiale (perche' erroneamente allegata
ad altra documentazione elettorale relativa al Senato della
Repubblica e consegnata nella stessa sede in limite alla scadenza
dell'orario di presentazione) e tuttavia contenuta in documento con
data certa (in quanto rilasciata davanti a pubblico ufficiale addi' 6
marzo 2006), sollevando, in argomento, ulteriori dubbi di
legittimita' costituzionale;
D) conclude per l'accoglimento nel merito del ricorso di primo
grado, previo, occorrendo, rinvio alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale sollevata, ovvero al giudice
di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine
alle spese del giudizio.
3. - Intervenuti, nel giudizio di appello, ad adiuvandum, «La
Sinistra l'Arcobaleno» in persona dei legali rappresentanti in
carica, i quali hanno dichiarato di intervenire anche in proprio, e
costituitisi altresi', per resistere all'appello, gli Uffici
elettorali appellati, la causa e' stata chiamata alla pubblica
udienza del 2 aprile 2008 e trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. - Il problema della sussistenza della giurisdizione sulla
materia e' pregiudiziale ed assorbente.
2. - Il giudice di primo grado e' pervenuto alla soluzione
negativa attraverso una ricostruzione minuziosa e pregevole che,
pero' si discosta - salvo che per cio' che concerne la conclusione
relativa del difetto assoluto di giurisdizione - dall'orientamento
delle sezioni unite della suprema Corte di cassazione, in quanto
giunge ad affermare la compiutezza del sistema (e a negare, dunque,
negare la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale quanto
meno per quei soggetti per i quali si determini, in forza della
esclusione dal procedimento, un arresto procedimentale che precede la
fase stessa del procedimento elettorale in senso stretto) sulla base
della ritenuta natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) della
decisione emessa dall'Ufficio elettorale centrale nazionale sui
ricorsi degli interessati avverso l'esclusione.
Cio' in quanto l'organo stesso, in ragione della sua composizione,
della sua collocazione e delle funzioni decisorie assegnatigli
dall'ordinamento, si configurerebbe quale sezione specializzata della
suprema Corte di cassazione o, a tutto concedere, come organo
paragiurisdizionale atipico (soluzione, questa, negata dalla suprema
Corte di cassazione e dalla stessa Corte costituzionale).
3. - Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa non condivide il
procedimento logico attraverso cui il giudice di primo grado e'
pervenuto alle proprie conclusioni - in particolare per quanto
attiene la natura dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e degli
atti decisori dallo stesso emessi - ritiene di dovere prendere atto
linea interpretativa della Corte suprema di cassazione sulla materia
e, nel contempo, della definizione restrittiva dei poteri assegnati -
in tale ambito - dall'art. 66 Cost. e dall'art. 87 T.U. delle
elezioni della Camera, assunta di recente, in piu' riprese dalla
giunta delle elezioni presso la Camera dei deputati, e dall'omologo
organo presso il Senato, e ritiene che nell'assetto che ne deriva,
alla luce delle suddette interpretazioni, le disposizioni contenute
nell'art. 23 e 87 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui
non assicurano nessuna tutela giurisdizionale (quanto meno, con
connotati di effettivita) delle posizioni soggettive lese dai
provvedimenti di esclusione dal procedimento elettorale, emessi
dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, non si sottraggono al
sospetto di legittimita' costituzionale sollevato dall'appellante,
dal momento che lasciano scoperti una larga fascia di posizioni
soggettive costituzionalmente garantite, in violazione degli artt. 3,
51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma e 113 della
Costituzione, nonche' dell'art. 117 della stessa Costituzione
repubblicana nella parte in cui vincola lo Stato a legiferare nel
rispetto, oltre che della Costituzione, dell'ordinamento comunitario
e degli impegni assunti in ambito internazionale, in relazione
all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, attraverso cui deve intendersi
costituzionalizzato il principio della effettivita' della tutela
giurisdizionale.
Delle ragioni che sorreggono il suddetto dubbio di legittimita'
costituzionale sara' detto in appresso.
Immediatamente, deve essere, invece, precisato che la questione
(sollevata dall'appellante e, per quanto, dallo stesso non dedotto,
d'ufficio, da questo stesso consesso), assume rilievo nel presente
giudizio, per via della natura dell'interesse di cui e' lamentata
lesione, che deve annoverarsi nell'ambito delle posizioni di
interesse legittimo, secondo i criteri di ordinario riparto,
individuati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, nell'ambito
differente (ma analogo, per i profili che interessano tale aspetto)
delle elezioni amministrative (Cass., SS.UU., 6 febbraio 2006,
n. 2451; 4 maggio 2004, n. 8469; 22 gennaio 2002, n. 717; 27 gennaio
1999, n. 1), trattandosi di controversie relative alla fase
preparatoria delle operazioni elettorali ed alla esclusione di un
candidato da una delle liste ammesse alla competizione per vizi della
candidatura.
L'interesse all'impugnazione sussiste indipendentemente dalla fase
attuale di scioglimento delle Camere e della indizione dei nuovi
comizi elettorali, essendo in giuoco problematiche afferenti alla
effettivita' della tutela ed essendo, la sfera degli interessi
legittimi, suscettibile di riparazione, quanto meno sotto il profilo
del risarcimento del danno ingiusto, indipendentemente dalla
circostanza che la relativa domanda sia stata o meno azionata nel
presente giudizio (v. in fattispecie relativa ad elezioni nazionali
Cass. SS.UU. 22 marzo 1999, n. 172).
Dall'esame di ogni ulteriore questione il Consiglio deve
astenersi, in questo grado del giudizio, non essendo consentito
entrare nel merito delle censure dedotte in primo grado, riproposte
in appello e devolute, se del caso, in sede di rinvio, all'esame del
giudice di primo grado.
4. - Tanto premesso, occorre evidenziare l'erroneita' del
procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo
grado e' pervenuto alle proprie conclusioni in ordine alla
paragiurisdizionalita' dei provvedimenti dell'Ufficio elettorale
centrale nazionale e dello stesso organo.
L'accostamento fatto, nella sentenza impugnata, agli atti di
volontaria giurisdizione, non resiste alla considerazione che
presupposto essenziale, acciocche' possa parlarsi di volontaria
giurisdizione, non e' certamente che il soggetto o i soggetti
chiamati a costituire l'organo appartengano all'ordine giudiziario,
bensi' che sussista, a livello ordinamentale, la strutturazione
giurisdizionale della funzione assegnata.
In altri termini, occorre che la funzione sia assegnata in forza
della qualificazione giurisdizionale dell'organo, che l'art. 102
della Costituzione attribuisce al giudice (civile) in quanto operi
come imparziale attuatore della legge.
Al di fuori di tale investitura, allorche' il soggetto (o
l'organo) sia esso stesso investito della «cura» dell'interesse che
e' «causa» del provvedimento, lo stesso e' chiamato a svolgere
funzioni amministrative e gli atti da esso posti in essere non
possono qualificarsi altrimenti (neppure sub specie di atti di
volontaria giurisdizione).
Di cio' non dubita, del resto, la Corte suprema di cassazione (per
tutte, sentt. n. 2036 del 31 luglio 1967, n. 172 del 22 marzo 1999,
n. 8118 del 2 aprile 2006) le cui affermazioni in ordine al difetto
assoluto di giurisdizione poggia su ben altre ragioni, ovvero
sull'autodichia delle Camere e sulla interpretazione estensiva
dell'art. 87 del testo unico sulle elezioni della Camera (applicabile
anche alle elezioni del Senato), in relazione alla disposizione di'
cui al citato art. 66 Cost.
La verita' e' che il ricorso all'accostamento analogico ai
provvedimenti di volontaria giurisdizione appare piuttosto dettato
dalla esigenza di reperire, ad ogni costo elementi che giustifichino
l'ipotesi di chiusura del sistema, a fronte di un complesso normativo
che solo una interpretazione fortemente espansiva puo' indurre a
ritenere applicabile anche alla fase preparatoria del procedimento
elettorale.
Ed invero, proprio su tale aspetto sono di recente intervenute
determinazioni delle Giunte di Camera e Senato che hanno denegato
ogni cognizione sui provvedimenti di arresto procedimentale.
Nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006, la Giunta delle
elezioni per la Camera dei deputati, nel decidere (fra l'altro) sul
ricorso presentato dall'attuale appellante, avverso la sua esclusione
dalla lista «Forza Italia» (ovvero sul medesimo oggetto del presente
giudizio), si e' pronunciata nel senso che «La verifica dei titoli di
ammissione degli eletti esclude per definizione che nella stessa
possa ritenersi ricompresso anche il controllo sulle posizioni
soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno
affatto partecipato alla competizione elettorale. i vizi dedotti ...
riguardano, invece un momento della fase preliminare del procedimento
elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro
regolare presentazione e composizione) rimesso alla cognizione di
organi appositi e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva
base della votazione, se non sulla base di argomentazioni ipotetiche
in fatto o di considerazioni di mera legittimita' riguardanti il
procedimento che in nessuna misura incidono sui titoli di ammissione
degli eletti e che, per tali ragioni esulano del tutto dalla
competenza della Giunta delle elezioni». In considerazione di cio' la
Giunta ha archiviato, per manifesta inammissibilita', il ricorso del
sig. Commercio.
Nello stesso senso si e' pronunciata la Giunta delle elezioni e
delle immunita' parlamentari del Senato della Repubblica, nella
seduta del 26 febbraio 2008, nel decidere sul ricorso avverso
l'esclusione di un diverso candidato, da una delle liste per il
Senato, nel collegio della Lombardia (disposta dall'Ufficio
elettorale circoscrizionale e confermata dall'Ufficio elettorale
centrale nazionale presso la Corte di cassazione).
Peraltro, la giunta del Senato, muovendo da una approfondita
analisi storico/sistematica, che rende conto delle oscillazioni della
stessa giurisprudenza parlamentare fra orientamenti estensivi e
restrittivi del dettato costituzionale (art. 66) - nel dichiarare il
proprio difetto di competenza sulle questioni relative alla fase
preparatoria del procedimento elettorale, per la parte in cui
investono posizione di soggetti (o liste) esclusi - si e' spinta piu'
in la' dell'omologo organo della Camera dei deputati, ricercando la
«chiave» per la soluzione della questione e rinvenendola (sia pure
con formula dubitativa) nella linea indicata, dalla medesima Sezione
staccata di Catania del Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, nella sentenza 22 aprile 2006, n. 629, confermata,
successivamente, nella sentenza 2178/2006 oggetto del presente
giudizio di appello.
Viene dunque dato credito alla tesi della natura giurisdizionale
dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e della funzione
esercitata, e tuttavia, ne' la sentenza impugnata ne' i
pronunciamenti delle Giunte (di Camera e Senato) contengono argomenti
convincenti per avallare la natura giurisdizionale (o
paragiurisdizionale) dell'Ufficio in questione e dei suoi atti, in
aperto contrasto con le indicazioni della suprema Corte di
cassazione, ferma nel ritenere la natura amministrativa degli atti e
dell'Ufficio e nel negare che questo sia sezione specializzata della
Cassazione civile, piuttosto qualificandolo quale «organo delle
future Camere», di identica natura degli Uffici elettorali centrali
circoscrizionali, con esso istituiti non «per dichiarare od attuare
una volonta' di legge attraverso un procedimento in contraddittorio
fra piu' parti, bensi' per svolgere una attivita' diretta alla
soddisfazione di un interesse generale con la osservanza della legge»
(Cass., SS.UU., n. 2036 del 31 luglio 1967 e, nello stesso senso,
piu' recente, fra le tante, n. 8118 del 6 aprile 2006).
In piu', il giudice di primo grado - che, peraltro, non manca di
svolgere argomenti volti a contestare i dubbi di legittimita'
costituzionale sollevati dal ricorrente - sembra avere perso di vista
la difficolta', da un lato, di configurare, da punto di vista
organizzativo, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, quale sezione
specializzata della suprema Corte e, dall'altro, che ad attribuirvi
natura paragiurisdizionale atipica osta il parametro desunto
dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione che vieta
l'istituzione di giurisdizioni speciali.
In conclusione, salvo interventi legislativi che immutino la
configurazione giuridica delle funzioni, gli atti dell'Ufficio in
questione sono di natura amministrativa, e cio', tanto che riguardino
il procedimento in senso stretto quanto che si risolvano, nella fase
preparatoria, in un arresto procedimentale, senza che sul punto possa
avere efficacia vincolante il differente opinamento della Giunta del
Senato (espresso, peraltro, in forma dubitativa).
5. - Vincolante sembra invece, a questo consesso, sotto molteplici
aspetti, la presa di posizione assunta dalle Giunte delle due Camere,
nello spogliarsi, in linea generale, di ogni cognizione relativa alle
decisioni sugli atti preparatori dalle quali sia comunque derivata
l'esclusione del candidato (o della lista) dal procedimento.
La Giunta della Camera dei deputati, con la decisione di cui al
comunicato presidenziale del 20 marzo 2006, ha innanzitutto negato
che la Camera uscente potesse avere cognizione in ordine ad atti
preparatori del futuro procedimento elettorale.
L'argomento di chiusura adoperato, successivamente, con la
determinazione adottata nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006
(sostanzialmente fatta propria anche dalla Giunta delle elezioni e
delle immunita' del Senato nella seduta del 26 febbraio 2008) e' che,
ove la Giunta delle elezioni ritenesse di poter esaminare, nel
merito, un ricorso avverso la ricusazione di una lista o di un
singolo candidato, dovrebbe ammettersi conseguentemente «la
possibilita' di un suo accoglimento; dal che tuttavia non potrebbe in
ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di
ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata
partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili) se non quella -
palesemente estranea alle finalita' proprie della verifica dei poteri
- di provocare la ripetizione delle elezioni, non solo nella
circoscrizione interessata ma - tenuto conto del sistema, attualmente
vigente per la Camera, di calcolo e assegnazione dei seggi unificato
a livello nazionale - in tutte le circoscrizioni territoriali
italiane (ad eccezione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta) al
fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con i propri
candidati.
Invero, viene fatto di chiedersi quanto, in termini di autodichia,
il limite cosi' rinvenuto alle attribuzioni di ciascuna Giunta delle
elezioni possa ritenersi giuridicamente vincolante per l'interprete.
Lo e', certamente, in
p
unto di fatto, dal momento che la reiterazione, da parte della Corte
regolatrice, della affermazione relativa al difetto assoluto di
giurisdizione (sull'argomento della sostanziale tutela delle
posizioni soggettive rimessa alle stesse Camere, attraverso le Giunte
di rispettiva promanazione), e' destinata a rimanere mera petizione
di principio, che evidenzia, ma non risolve il problema della
irrimediabilita' (per assoluta mancanza di tutela) della lesione di
posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in una fase che,
esterna al procedimento in senso stretto, vede muoversi un organo
amministrativo (ancorche' autorevole e coperto da garanzia di
indipendenza ed eccellente professionalita', ma privo di poteri
giurisdizionali e politici), senza controllo alcuno sulla
legittimita' dei suoi atti, ne' da parte degli organi di giustizia
amministrativa (deputati, per legge, al controllo di legittimita),
ne' da parte dei rami del Parlamento di cui (per costruzione teorica)
sarebbe organo.
6. - Assume, a questo punto, rilievo l'orientamento gia' espresso,
in materia, da questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa
(proprio con ordinanza cautelare - n. 218 del 6 aprile 2006 - emessa
su appello avverso l'ordinanza che, in questo stesso giudizio, aveva
pronunciato il giudice di primo grado denegando la giurisdizione), la
natura amministrativa del provvedimento di esclusione dal
procedimento elettorale nazionale, dall'altro affermando la
giurisdizione, in materia, del giudice amministrativo.
E, tuttavia, questo consesso non puo' fingere di ignorare che, sul
punto della giurisdizione, univoco ed irremovibile e' l'orientamento
della suprema Corte di cassazione, ne' puo' lasciarsi sorreggere, nel
proprio convincimento, dall'isolata, recentissima adesione alla
propria tesi del Consiglio di Stato, (Cons. Stato, sez. V, ordinanza
n. 1774 del 1° aprile 2008, assunta alla vigilia della udienza di
trattazione del presente giudizio, tuttavia senza alcuna motivazione
del mutato orientamento se non il richiamo all'ordinanza di questo
Consiglio di giustizia, n. 218 del 6 aprile 2006, sopra citata).
Deve, al contrario, aderire alle indicazioni della suprema Corte,
e concludere nel senso della impossibilita' di rinvenire - nel
sistema stesso delineato dagli artt. 23 e 87 del T.U. n. 361 del 1957
- una disposizione, anche implicita, che assicuri, al candidato
escluso dal procedimento elettorale, un'azione a tutela della
posizione giuridica lesa dal provvedimento dell'Ufficio elettorale
centrale nazionale.
D'altra parte, l'univoco atteggiamento di chiusura a qualsiasi
revisione dei provvedimenti di tal genere, a proclamazione avvenuta e
nell'ambito del procedimento di cui all'art. 87 T.U, da parte delle
nuove Camere, finisce con l'escludere, di fatto, ogni tipo di
controllo (ovvero anche quello spettante alle Giunte sulla base del
citato articolo) nei riguardi dell'organo amministrativo, che si
trova, dunque ad operare in una posizione del tutto anomala.
E' lecito ritenere che le prese di posizioni delle due Giunte
delle elezioni, non possano assumere forza ed efficacia di
interpretazione autentica, e nulla esclude che Giunte di differenti
legislature assumano contrastanti posizioni interpretative: tuttavia,
gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva sono tali da
fare ritenere fortemente improbabili un mutamento di rotta.
Le indicazioni della suprema Corte sono dunque destinate a
rimanere lettera morta, dal momento che le Giunte si rifiutano di
prendere cognizione dei ricorsi (o meglio, reclami) avverso i
provvedimenti di esclusione emessi dall'Ufficio nazionale e non vi e'
un giudice che possa risolvere il problema, in quanto, fra l'altro,
quale che sia la tipologia del conflitto che, per tale verso, viene a
determinarsi, fra Cassazione e Giunte, non sembra che la Corte
costituzionale sia in qualche modo intenzionata a risolverlo (si veda
Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 23 marzo 2006).
Emerge, pertanto, nella sua reale consistenza, il vuoto di tutela
giurisdizionale nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il
candidato incorra in un arresto procedimentale che gli preclude la
partecipazione alla competizione elettorale.
Cio' avvalora il dubbio di illegittimita' costituzionale degli
artt. 23 e 87 del T.U. di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 per
violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo
comma, e 113 della Costituzione, nonche' dell'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali.
Ed infatti tali articoli, nella parte di interesse, ledono il
diritto di elettorato passivo (art. 51, primo comma, Cost.), in
relazione all'art. 24 della Costituzione, che garantisce a ciascun
cittadino la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi
legittimi.
La suddetta lesione e' irragionevole ed immotivata a fronte della
natura amministrativa dell'organo cui e' rimesso il potere di
determinare l'arresto procedimentale, e della differente posizione
nella quale vengono a trovarsi gli aspiranti a cariche elettive,
nell'ambito delle elezioni amministrative, con evidente violazione
degli art. 3, 103 e 113, dal momento che sottraggono al giudice
naturale il controllo sulla legittimita' della lesione dell'interesse
legittimo senza che di cio' si rinvenga giustificazione nella formula
dell'art. 66 Cost., la quale non ricomprende, nel proprio ambito, il
controllo sulle posizioni di soggettive esclusi per motivi
procedimentali.
Sotto differente profilo, le norme citate violano l'art. 117, che
impone al legislatore nazionale di operare nel rispetto (oltre che
della Costituzione, anche) dei vincoli derivanti dalle norme
comunitarie e dagli obblighi internazionali, con riferimento all'art.
6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali che imprime valore costituzionale all'esigenza di
effettivita' della tutela giurisdizionale.
7. - Il giudizio, pertanto, deve essere sospeso e gli atti devono
essere inviati alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla
questione di legittimita' costituzionale sopra formulata.
P. Q. M.
Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 ed
87 del d.P.R. 30 marzo 1 957, contenente approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati -
nella parte in cui non prevedono l'impugnabilita' davanti al giudice
amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale
centrale nazionale, aventi, per effetto, l'arresto della procedura, a
causa della definitiva esclusione del candidato o della lista dal
procedimento elettorale - per violazione degli artt. 3, 51, primo
comma, 24, primo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione,
nonche' dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Per l'effetto, rinviata ogni decisione in rito, nel merito ed in
relazione alle spese, sospende il presente giudizio di appello e
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina che a cura della segreteria di questo Consiglio, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 2 aprile
2008.
Il Presidente: Virgilio
L'estensore: Millemaggi Cogliani