N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 - 21 maggio 2008
Ordinanza del 21 maggio 2008 emessa dalla Corte militare d'appello - Sezione distaccata di Verona nel procedimento penale militare a carico di Chierchia Michele Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con i principi della ragionevole durata dei procedimenti e della parita' delle parti - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 26/2007, 320/2007 e 85/2008. - Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 112.(GU n.39 del 17-9-2008 )
LA CORTE MILITARE DI APPELLO
Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento a carico di:
Chierchia Michele nato a Gragnano (Napoli) il 4 novembre 1979 (atto
600 p.l.s.A), ivi residente in via Mandrio n. 8, C.le Magg. Sc. EI,
libero, in seguito all'appello proposto dal p.m. in data 7 novembre
2007 avverso la sentenza n. 37/07 emessa il 5 ottobre 2007 dal G.u.p.
presso il Tribunale militare di Verona con la quale per il reato di
«Diserzione aggravata e truffa militare pluriaggravata, in
continuazione» (artt. 81 cpv. c.p.; 148 n. 2, 234 c.c. 1 e 2, 47 n. 2
c.p.m.p.) veniva dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato
di truffa militare plunagg. cont., nonche' per il reato di diserzione
aggr. cont. relativo ai periodi di assenza dal 22 maggio 2006 al 7
agosto 2006, dal 29 agosto 2006 al 31 agosto 2006, dal 28 dicembre
2006 al 9 gennaio 2007, perche' risulta che i fatti non sussistono.
La Corte, riunita in camera di consiglio nell'udienza del 19
maggio 2008, nel procedimento penale a carico di Chierchia Michele,
nato il 4 novembre 1979 a Gragnano (NA), imputato del reato di
«diserzione aggravata e truffa militare pluriaggravata, in
continuazione» (artt. 81 cpv. c.p.; 148 n. 2, 234 commi 1 e 2, 47
n. 2 c.p.m.p.), ha pronunciato la seguente ordinanza.
Sentito il pubblico ministero, che ha sollevato, depositando
memoria scritta, la questione di legittimita' costituzionale, per
violazione degli articoli 3, primo comma, e 111, secondo comma della
Costituzione, della norma contenuta nell'articolo 428 del codice di
procedura penale, quale modificata dall'articolo 4 della legge 20
febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui ha soppresso il diritto del
pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non
luogo a procedere;
Sentito il difensore dell'imputato, che ha chiesto la declaratoria
di inammissibilita' dell'appello ed in subordine ha dichiarato di
rimettersi alla decisione della Corte;
Osserva in fatto ed in diritto
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Il presente giudizio di gravame trae origine dall'appello
tempestivamente presentato dalla Procura militare di Verona avverso
la sentenza, emessa in data 5 ottobre 2007 e depositata il successivo
20 ottobre dello stesso anno, con la quale il G.u.p. presso il
Tribunale militare di Verona ha dichiarato il non luogo a procedere
nei confronti di Chierchia Michele, imputato del reato di «diserzione
aggravata e truffa militare pluriaggravata, in continuazione», con la
formula del fatto non sussiste.
Nel contesto dell'atto di appello, provvisto di tutti gli
intrinseci requisiti di ammissibilita', viene sollevata la questione
di legittimita' costituzionale della norma, per violazione degli
articoli 3, primo comma, e 111, secondo comma e 112 della
Costituzione, contenuta nell'articolo 428 del codice di rito penale,
la quale, nella formulazione conseguente all'entrata in vigore della
legge 20 febbraio 2006 - e segnatamente dell'articolo 4 - , ha
previsto il ricorso per cassazione come unico rimedio contro la
sentenza di non luogo a procedere, cosi' inderogabilmente escludendo
la proponibilita', prima consentita, dell'appello avanti al giudice
di secondo grado.
In conformita' a quanto disposto dal codice di rito questa Corte,
ove non condividesse le censure di illegittimita' costituzionale
prospettate dai rappresentanti dell'accusa, sia negli atti di gravame
che nella presente udienza, avrebbe a disposizione la seguente
alternativa: o dichiarare la inammissibilita' dell'impugnazione, in
quanto presentata contro provvedimento non appellabile; oppure
convertire l'appello in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti
al giudice competente al suo esame.
Di conseguenza appare evidente la rilevanza della prospettata
questione di legittimita' costituzionale, in ragione del fatto che la
possibilita' di trattare il procedimento nell'ambito del presente
giudizio di appello e' preclusa proprio della nuova formulazione
dell'articolo 428, di cui entrambi i rappresentanti della pubblica
accusa hanno denunciato il contrasto con gli articoli 3, comma 2, e
111, comma 2, e 112 della Costituzione.
Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
Ritiene la Corte che siano da condividere i rilievi e le
osservazioni contenuti negli atti di appello e ribaditi nella memoria
presentata dal rappresentante della procura generale nel presente
giudizio camerale, a sostegno del prospettato dubbio di legittimita'
costituzionale in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 428
c.p.p. In particolare e' da condividersi l'assunto che la nuova norma
sui limiti oggettivi alla impugnabilita' della sentenza di non luogo
a procedere sia in contrasto con le seguenti disposizioni della Carta
costituzionale:
a) il comma 1 dell'art. 3, istitutivo del principio di
eguaglianza e costituente - sub specie di parametro di
«ragionevolezza» - il termine di raffronto fondamentale ai fini della
valutazione della legittimita' costituzionale del suddetto art. 428;
b) il comma 2 dell'art. 111 (introdotto ex art. 1 della legge
cost. 23 novembre 1999, n. 2), contenente la norma secondo cui «Ogni
processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di
parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata»;
c) l'articolo 112, che prescrive la regola per cui, nel nostro
ordinamento «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale».
Sul contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione si evidenzia
sotto una duplice prospettiva: innanzitutto sotto forma di
irragionevolezza della disciplina, in quanto essa si innesta su di un
quadro normativo che, grazie alle fondamentali sentenze della Corte
costituzionale n. 26 e 320 del 2007 (vedi nota 1) , garantisce al
pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze
di assoluzione pronunciate sia in esito ad un dibattimento che a
conclusione di un rito abbreviato.
Di conseguenza la preclusione disposta dalla norma di cui
all'articolo 428 viene a perdere ogni ragionevolezza e fondamento
giustificativo, posto che nega al rappresentante della pubblica
accusa, nella fondamentale fase in cui viene formulata la domanda di
giudizio, il potere di richiedere quel completo riesame di merito che
viene allo stesso riconosciuto nelle ulteriori fasi del processo.
Ritiene questo Giudice, in particolare, che la norma in esame
costituisca un elemento di forte turbativa ed incoerenza nel contesto
della complessiva disciplina del potere di appello, in quanto priva
il rappresentante della pubblica accusa della possibilita' di
segnalare e far correggere gli eventuali vizi della sentenza di non
luogo a procedere e trasforma quest'ultima in una sostanziale pietra
tombale, che preclude ogni ulteriore confronto dialettico sul merito
dell'accusa e rende possibile il solo rimedio del ricorso per
cassazione, i cui peculiari connotati non consentono una adeguata
disamina della totalita' dei vizi che possono inficiare il merito
della decisione.
Il novellato art. 428 c.p.p., nella parte in cui consente il solo
rimedio del ricorso per cassazione e non prevede piu' l'appello del
p.m. contro la sentenza di non luogo a procedere del GUP, contrasta
anzitutto con il parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che,
secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, funge da limite
alla discrezionalita' del Legislatore, facendo si' che le scelte di
questi, per quanto tendenzialmente del tutto libere nei fini, siano
sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza (cfr., ex multis,
Corte cost., 20 luglio 1994, n. 324).
Nel caso di specie non risulta soddisfatto proprio il requisito
della ragionevolezza, per la determinante ragione che si impedisce al
pubblico ministero di coltivare l'esercizio dell'azione penale
nell'ambito della sequenza procedimentale che ancora si frappone al
giudizio dibattimentale e gli si impone di esperire un mezzo di
impugnativa (il ricorso per cassazione) che, oltre a quanto si
osservera' in seguito, non appare fisiologicamente coerente con il
tipo di valutazione che deve sovrintendere alla decisione di rinvio a
giudizio ed appare poco adatto a contrastare efficacemente la
sentenza con la quale il giudice a quo si sia espresso in ordine
all'insostenibilita' dell'accusa in giudizio.
In tal modo si compromette la possibilita' che il pubblico
ministero chieda ad un ulteriore giudice di esaminare le risultanze
processuali nella totalita' del loro significato e della loro
consistenza e si opera una non ragionevole discriminazione tra quanto
previsto per i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e
quanto previsto per i diversi procedimenti a citazione diretta, dove
la domanda di giudizio del pubblico ministero trova l'immediato
riscontro della fissazione della udienza dibattimentale, non e'
minimamente esposta al rischio di essere prematuramente bloccata nei
suoi atti di concreto e doveroso esercizio ed e' altresi' garantita,
nell'attuale contesto normativo e grazie alle sentenze della Corte
costituzionale n. 26 e 320 del 2007, dalla possibilita' di un appello
avverso la decisione conclusiva del giudizio di primo grado.
L'intera sequenza di rimedi impugnatori sopra indicata viene del
tutto paralizzata nel caso di procedimenti che richiedano l'udienza
preliminare; di quei procedimenti, cioe', che concernono i reati piu'
gravi ed in relazione ai quali appare ancora di certo piu' acuta e
pressante la esigenza di un riesame del merito della imputazione, per
evitare che gli errori compiuti nella verifica della domanda di
giudizio producano conseguenze irreversibili e impediscano la piena
attuazione del diritto positivo e l'adeguato riscontro degli
interessi della comunita' e della persona offesa.
Sul contrasto con i principi della ragionevole durata dei
procedimenti e della parita' delle parti.
Ritiene la Corte che la nuova disciplina sia in contrasto anche
con la norma costituzionale che impone di predisporre quanto
necessario ad assicurare la ragionevole durata del procedimenti (art.
111, secondo comma, Cost.) e garantire pari possibilita' operative
alle parti processuali, in ragione degli obiettivi coessenziali al
rispettivo ruolo e in considerazione delle specifiche caratteristiche
delle singole fasi processuali.
La proponibilita' avverso la sentenza di non luogo a procedere del
solo ricorso per cassazione, infatti, non consente al pubblico
ministero (il quale non condivida la decisione del g.u.p. di bloccare
l'esercizio dell'azione penale) di tutelare, efficacemente e in tempi
congrui, la funzione del processo penale, che, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, e' strumento destinato
all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative
responsabilita' (cfr. Corte cost., 2 novembre 1998, n. 361).
Va sul punto condiviso il rilievo del p.g.m., contenuto nella
memoria scritta presentata alla presente udienza, secondo cui la
violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., ascrivibile alla
nuova formulazione dell'art. 428 c.p.p., e' duplice, palesandosi sia
come vulnus arrecato al principio di parita', coram iudice, delle
parti (pubblica e privata) del processo; sia come vulnus arrecato al
principio di ragionevole durata dei tempi di svolgimento del processo
medesimo.
Invero, e' difficile non ammettere che nei procedimenti in cui e'
prevista l'udienza preliminare - ossia nella totalita' dei casi, per
quanto riguarda gli organi della giurisdizione militare (davanti a
cui non trovano applicazione le disposizioni del Libro VIII del
codice di rito sul procedimento davanti al Tribunale in composizione
monocratica) -, si verifichi, a causa del riformato art. 428 c.p.p.,
un ingiustificato ed irragionevole «sbilanciamento» delle parti in
relazione alle conseguenze del provvedimento conclusivo.
Infatti, mentre per l'imputato il piu' sfavorevole degli esiti e'
rappresentato dal rinvio a giudizio davanti al suo giudice naturale,
ossia un atto meramente interlocutorio, per l'accusa l'eventuale
pronuncia ex art. 425 c.p.p. comporta il pressoche' definitivo
«affossamento» delle ragioni pubblicistiche sottese all'esercizio
dell'azione penale; esercizio -si badi - non intrapreso dal
requirente sulla base di una scelta discrezionale, il cui fallimento
possa essere in certa misura ascritto a sua «imprudenza»
professionale, ma adottato in ossequio a un preciso dovere
costituzionalmente imposto.
Le condizioni paritarie, di cui parla il secondo comma dell'art.
111 della Carta fondamentale, infatti, non possono non significare
anche ragionevole parita' di posizioni davanti al provvedimento
conclusivo della fase, da valutare in un ottica prospettica e dando
il giusto significato alla non impugnabilita' del rinvio a giudizio,
che e' misura di carattere interlocutorio e non preclude in alcun
modo che l'imputato possa far valere in seguito le sue doglianze sul
merito del provvedimento che concluda il processo di primo grado.
Inoltre vale la pena di rilevare, per inciso, che
l'inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere incide
negativamente anche sulla sfera giuridica dell'imputato, posto che
nell'attuale sistema normativo non e' consentito al pubblico
ministero di appellare le suddette sentenze neanche nell'interesse
del soggetto sottoposto a processo penale. E cio' determina
un'ulteriore incongruita' del sistema, alla luce di quanto statuito
dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008 Con
la sentenza n. 85 del 2008, (vedi nota 2) unitario, ma abbraccia
ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli
interessi morali e giuridici del prosciolto. A fianco di decisioni
ampiamente liberatorie - quelle pronunciate con le formule "il fatto
non sussiste'' e l'"imputato non lo ha commesso'' - detta categoria
comprende, difatti, sentenze che, pur non applicando una pena,
comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale
riconoscimento della responsabilita' dell'imputato o, comunque,
l'attribuzione del fatto all'imputato medesimo. Paradigmatiche le
fattispecie oggetto dei giudizi a quibus: dichiarazione di estinzione
del reato per prescrizione (nel regime anteriore alla legge 5
dicembre 2005, n. 251), conseguente al riconoscimento di circostanze
attenuanti; proscioglimento per cause di non punibilita' legate a
condotte o accadimenti post factum; proscioglimento per concessione
del perdono giudiziale; quest'ultimo, in particolare, si traduce -
per conmiunis opinio - in una vera e propria affermazione di
colpevolezza, non seguita dall'irrogazione della pena (peraltro con
effetti preclusivi della reiterazione del beneficio: art. 169, quarto
comma, cod. pen.).». che ha ripristinato la facolta' per l'imputato
di appellare quelle sentenze di proscioglimento dibattimentale le
quali, pur non applicando una pena, comportino - in diverse forme e
gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilita'
dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato
medesimo (in particolare, il proscioglimento per cause di non
punibilita' legate a condotte o accadimenti post factum).
L'anomalia eliminata dalla sentenza di cui sopra, infatti,
continua a contrassegnare le sentenze di non luogo a procedere,
tendenzialmente assoggettate ad uno statuto unitario ed
indifferenziato di inappellabilita' e che possono essere emesse anche
per la sussistenza di cause sopravvenute di non punibilita' o per la
sussistenza di cause di estinzione del reato (sono, infatti, precluse
solo nella marginale ipotesi in cui dalle medesime consegua la
applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca).
La sostanziale inadeguatezza del nuovo strumento di impugnazione (
ricorso per cassazione), infine, emerge non appena si consideri che
esso, ancorche' contemplato dal sistema previgente, non aveva quasi
mai ricevuto applicazione, in quanto poco congeniale alla quasi
generalita' delle censure che venivano mosse alla sentenze di non
luogo a procedere e che vedevano nell'appello il tipico e naturale
strumento di impiego e reazione.
Divenuta regola quella che era l'eccezione, non ci si puo' esimere
dall'interrogarsi circa la congruita' costituzionale del mezzo
rispetto al fine, che - come prima - non puo' che essere quello di
ottenere che venga rimosso il non condiviso ostacolo all'esercizio
dell'azione penale rappresentato dal proscioglimento del g.u.p. ed
ottenere che la res iudicanda sia sottoposta all'esame del giudice
del dibattimento.
Il novellato testo dell'art. 428 c.p.p., inoltre, pur riconoscendo
la facolta' di ricorrere per cassazione anche al Procuratore della
Repubblica [comma 1, lett. a)] e alla persona offesa costituita parte
civile (comma 2, seconda parte), tace sui provvedimenti assumibili da
parte della Corte suprema, limitandosi a precisare che questa «decide
(...) in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127»
(comma 3).
Nel silenzio della legge, non sembra vi sia spazio per spingersi
oltre quelli che, nel sistema quo ante, venivano ritenuti i soli
possibili esiti del giudizio di cassazione:
il rigetto dell'impugnazione, con la consequenziale conferma
tout-court della decisione;
la rettifica della formula terminativa in ipotesi di
proscioglimento pronunciato dal g.u.p. con una causale diversa da
quella emergente dalla motivazione (cfr. Cass. pen., sez. I, 13
dicembre 4991, Sassola, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 1, 77);
l'annullamento della sentenza impugnata.
Unanime era, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del
2006, l'opinione che escludeva la possibilita' per la Corte suprema
di emettere decreto ai sensi dell'art. 429 c.p.p.; ma altrettanto
deve ritenersi oggi, dal momento che appare francamente insostenibile
l'ipotesi che il giudice di legittimita' possa disporre il rinvio a
giudizio, provvedendo contestualmente alla formazione del fascicolo
per il dibattimento: oltre tutto, tale ultima incombenza va svolta
dal giudice «nel contraddittorio delle parti», e cio' mal si attaglia
al rito camerale «puro» ex art. 127 c.p.p. stabilito per il giudizio
di cassazione.
Quindi, tralasciando qui l'eventualita' di un «ritocco» della
causale del proscioglimento, l'unico esito configurabile in caso di
condivisione delle ragioni dell'impugnazione del p.m. da parte del
supremo Collegio e' quello di un annullamento con rinvio al giudice a
quo: il quale, pur cambiato nella persona, potra' pur sempre adottare
una diversa decisione liberatoria, a sua volta ricorribile per
cassazione secondo una sequenza che potrebbe - in teoria -
prolungarsi quasi all'infinito.
Ma se grave e' la ferita cagionata all'interesse della
parte-accusa - che pero' e' sempre interesse dell'ordinamento e mai
del singolo p.m., che ha l'obbligo, ex art. 112 Cost., di esercitare
l'azione penale - non meno grave e clamoroso e' il pregiudizio che
subisce la regola, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 111,
comma 2, seconda parte) della «ragionevole durata» del processo.
Non a caso, proprio con riferimento alla modifica dell'art. 428
c.p.p., nel messaggio del 20 gennaio 2006, con cui il Capo ha
rinviato alle Camere il disegno di legge originario sulla
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento (poi trasformato
nella legge che, in parte qua, in questa sede si contesta sotto il
profilo della legittimita' costituzionale), si legge:
«Un altro problema (...) e' quello che deriva dall'articolo 4
della legge, che modifica l'articolo 428 del codice di procedura
penate, trasferendo dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione
l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne derivera'
non soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di
cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di
non luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne
allunghera' inevitabilmente i tempi di definizione».
Sicche' appare scontata ed inevitabile la conclusione che la nuova
disciplina comprometta il principio della ragionevole durata del
processo e che cio' faccia in difetto di qualsivoglia ragione
giustificativa.
Ne deriva, di conseguenza, il ragionevole dubbio sulla
costituzionalita' della medesima, posto che al principio della
ragionevole durata del processo arrecano un indubbio vulnus «le norme
procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non
sorrette da alcuna logica esistenza, non essendo in altro modo
definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione
della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e
ne determinano i tempi» (Corte Cost., sentenza n. 148 del 12 aprile
2005 (4 aprile 2005).
Sul contrasto con il principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
L'esclusione dell'appello del p.m. avverso le sentenze di non
luogo a procedere appare, infine, contrastare anche con il canone
costituzionale sulla obbligatorieta' dell'azione penale.
La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha esplicitamente
riconosciuto nel potere di impugnazione del p.m. una delle
espressioni dell'obbligo di esercizio dell'azione penale consacrato
nell'articolo 112 Cost. ed affermato che non puo' ammettersi che la
normativa ordinaria sia congegnata in modo tale da vanificare il
complessivo assolvimento delle funzioni di accusa (Sentenze Corte
cost. n. 177/71 e 98/94).
L'importante principio affermato nelle citate sentenze, inoltre,
non risulta essere stato completamente neutralizzato dalle successive
decisioni con le quali il Giudice delle leggi ha espresso il
convincimento che non vi sia una diretta e generale correlazione tra
potere di impugnazione del p.m. e poteri inerenti all'esercizio
dell'azione penale (cfr. Corte cost., ordinanze nn. 421/2001,
347/2002 e 165/2003).
Le argomentazioni contenute in queste ultime decisioni, infatti,
riguardano il diverso scenario in cui l'azione penale era gia' stata
positivamente esercitata ed aveva altresi' messo capo ad una
pronuncia favorevole alle ragioni dell'accusa, posto che si trattava
di verificare se e quanta ragionevolezza fosse insita nella norma che
impediva al p.m. di proporre appello, principale e incidentale,
contro le sentenze di condanna emesse a conclusione del giudizio
abbreviato; cioe' nel contesto di un rito che perseguiva evidenti
obiettivi di semplificazione processuale ed in relazione ai quali
poteva considerarsi appagante un epilogo comunque coincidente con le
essenziali finalita' perseguite dalla pubblica accusa.
Nel caso di specie, per contro, si registra la previsione di un
limite oggettivo che concerne in misura diretta ed immediata proprio
fatto di esercizio dell'azione penale, che non ha realizzato il
divisato obiettivo del giudizio dibattimentale ed in relazione al
quale si preclude la possibilita' dell'appello.
Alla luce del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, in
altri termini, non si vede con quale coerenza «costituzionale» si
possa, per legge ordinaria, interdire al P.M. di richiedere al
superiore giudice di merito una diversa valutazione in ordine alla
non superfluita' del dibattimento.
E cio' soprattutto ove si consideri che la preclusione all'appello
concerne una sentenza di carattere processuale, emessa nell'ambito di
un giudizio essenzialmente cartolare ed in cui non ha avuto modo di
esplicarsi il principio del contraddittorio nella formazione della
prova.
E' convincimento della Corte, pertanto, che la disciplina
predisposta dal nuovo articolo 428 comporti un «salto»
logico-giuridico che non trova giustificazione nel vigente assetto
dei valori costituzionali.
Viene rimossa, infatti, la ragionevole disciplina apprestata dal
pregresso testo dell'articolo 428 c.p.p., caratterizzata dall'obbligo
dell'esercizio dell'azione penale e dalla facolta' di coltivare tale
obbligo pur dopo la pronuncia di non luogo a procedere del g.u.p.,
richiedendo alla Corte d'appello il rinvio a giudizio; ed al suo
posto se ne introduce una che altera la intrinseca coerenza della
complessiva normativa e sottrae all'organo di accusa uno dei
fondamentali presidi di puntuale ed integrale attuazione dell'obbligo
di esercitare l'azione penale, impedendogli di richiedere al giudice
superiore - di merito - la rimozione del pregiudizio arrecato
all'atto di esercizio dell'azione penale e la emissione di una
decisione conforme alla pretesa punitiva e di diretta ed immediata
estrinsecazione della medesima.
(1) Con la sentenza n. 26 del 2007, la Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittima - per contrasto con il principio di
parita' delle parti - la rimozione del potere di appello del pubblico
ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel
giudizio ordinario (rimozione sancita dall'art. 1 della legge n. 46
del 2006, tramite sostituzione dell'art. 593 cod. proc. pen.):
rilevando come l'asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato
che ne conseguiva - per il suo carattere radicale, generalizzato e
unilaterale - non potesse trovare adeguata giustificazione nelle
rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla
radice della riforma (vale a dire: l'assenta impossibilita' di
considerare colpevole «al di la' di ogni ragionevole dubbio»
l'imputato prosciolto in primo grado; l'esigenza di dare attuazione
alle previsioni di determinati atti internazionali; l'opportunita' di
evitare che la sentenza di proscioglimento, emessa da un giudice che
- come quello di primo grado - ha assistito alla formazione della
prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da altro
giudice che - come quello di appello - basa invece la sua decisione
su una prova prevalentemente scritta).Con la sentenza n. 320 del
2007, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2
della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art.
443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero
possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a
seguito di giudizio abbreviato. Nella motivazione della sentenza la
Corte ha osservato che «vale evidentemente, anche in rapporto alla
norma oggi censurata, quanto preliminarmente osservato dalla citata
sentenza n. 26 del 2007: e, cioe', che al di sotto dell'assimilazione
formale delle parti - "l'imputato e il pubblico ministero non possono
proporre appello contro le sentenze di proscioglimento'' (cosi' il
novellato art. 443, comma 1, cod. proc. pen.) - detta norma racchiude
"una dissimmetria radicale''». A differenza dell'imputato - il quale
resta abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua
responsabilita' - il pubblico ministero viene, infatti, totalmente
privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso
la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva.
Menomazione, questa, che non puo' ritenersi compensata
dall'ampliamento dei motivi del ricorso per cassazione,
parallelamente operato - peraltro a favore di entrambe le parti -
dall'art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006 (modificativo dell'art.
606, comma 1, cod. proc. pen.): giacche' - quale che sia l'effettiva
portata dei nuovi e piu' ampi casi del ricorso - il rimedio non
attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito
dall'appello.
(2) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento
relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola
ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova
prova e' decisiva. Nel corpo della motivazione si e' rilevato che «la
categoria delle sentenze di proscioglimento - che la riforma
assoggetta ad un regime uniforme, quanto alla sottrazione all'appello
dell'imputato - non costituisce un genus
P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come sostituito
dall'articolo 4 della legge n. 46/2006, in relazione ai parametri
costituzionali degli artt. 3, comma 1, 111, secondo comma, e 112
Cost;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il processo in corso nei confronti di
Chierchia Michele;
Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
notificata alle parti del presente processo e al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento della Repubblica.
Verona, addi' 19 maggio 2008
Il Presidente: Antonelli
Il consigliere estensore: Santoro