N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio - 19 giugno 2008
del 2 luglio 2008 emessa dal Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sull'appello proposto da Cigna Maria Concetta contro I.N.P.D.A.P. Previdenza - Dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro e di altri fondi o casse, indicati dall'art. 1 della legge n. 177/1976 - Ricongiunzione di periodi di iscrizione ad altre gestioni previdenziali (nella specie Cassa nazionale di previdenza architetti) - Applicazione, per la determinazione della riserva matematica, prevista nel comma 2 dell'art. 2 della legge censurata, dei coefficienti piu' favorevoli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con d.m. del 27 gennaio 1964 anziche' di quelli contenuti nel d.m. 19 febbraio 1981 - Mancata previsone - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento da parte dell'ente erogatore di situazioni identiche in base alla gestione di provenienza del dipendente pubblico. - Legge 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 15-10-2008 )
LA CORTE DEI CONTI
Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 77/A/2008/Ord. nel
giudizio d'appello, iscritto al n. 2616/AC, promosso dalla sig.ra
Cigna Maria Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Tinaglia, presso il cui studio in Palermo, via Santuario di Cruillas
n. 8, e' elettivamente domiciliata, contro l'INDAP per la riforma
della sentenza del giudice unico delle pensioni n. 2053/2007 del 26
giugno-31 luglio 2007.
Visti gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella Camera di consiglio del 19 giugno 2008 il relatore,
cons. Giuseppe Cozzo, l'avv. Francesco Tinaglia e il rappresentante
dell'INPDAP.
F a t t o
La sig.ra Cigna Maria Concetta, docente negli istituti statali di
istruzione secondaria di secondo grado collocata in pensione a
decorrere del 1° settembre 2002, ha impugnato il provvedimento
dell'INPDAP n. PA 02 7 2002 2A dell'8 luglio 2002, con il quale e'
stato determinato, applicando le tabelle di cui al decreto del
Ministro del lavoro 19 febbraio 1981 (in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 129 del 13 maggio 1981), il pagamento del
contributo di € 21.700,15, da corrispondere in 11 rate mensili
(€ 1.999,15), per la ricongiunzione, sensi della legge 5 marzo
1990, n. 45, di precedenti periodi assicurativi intrattenuti presso
la Cassa nazionale di previdenza architetti. La ricorrente, in
particolare, rilevato che l'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299,
stabilisce, per i soli dipendenti pubblici con trattamento
pensionistico a carico dello Stato, che per la determinazione della
riserva matematica di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, si
applichino i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13
della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto del Ministro
del lavoro del 27 gennaio 1964 (in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. n. 65 del 13 marzo 1964), ha eccepito la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
n. 45 del 1990 - nella specie applicabile - nella parte non prevede
l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 299 del 1980, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Con la sentenza impugnata il giudice unico delle pensioni,
ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale alla luce della sentenza della Corte costituzionale
n. 61 del 1999, ha respinto il ricorso.
La sig.ra Cigna ha proposto appello avverso tate decisione,
riproponendo sostanzialmente le domande e le questioni poste nel
corso del giudizio di primo grado.
L'INPDAP ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
D i r i t t o
L'art. 1 della legge n. 29 del 1979 stabilisce che al lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme
obbligatorie di' previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta',
ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere,
in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopra
citate forme previdenziali mediante l'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e la costituzione in «quest'ultima delle
corrispondenti posizioni assicurative. La stessa facolta' puo' essere
esercitata dai lavoratori autonomi che possano far valere, all'atto
della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni
immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla
predetta assicurazione generale obbligatoria.
Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e
chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono
tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della
differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo
della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle
di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'art. 2
della stessa legge prevede, al comma 3, il pagamento di un contributo
a carico del richiedente che e' pari al 50% della differenza tra
l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva
matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui
all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel cui ultimo comma e'
disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle
tabelle che saranno all'uopo determinate variate, quando occorra, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'art. 4
della legge n. 299 del 1980, infine, statuisce che a tutti i
dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli
ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro e altri fondi o casse, indicati nell'art. 1
della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai
sensi della legge n. 29 del 1979, siano applicati, per la
determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3
dell'art. 2 della stessa legge, i coefficienti contenuti nelle
tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati
con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
Il Ministro del lavoro, con decreto 19 febbraio 1981, ha approvato
nuove tabelle in sostituzione di quelle di cui al decreto
ministeriale del 27 gennaio 1964. In relazione alle disposizioni ora
richiamate la giurisprudenza contabile ha assunto un orientamento
costante e univoco, costituente diritto vivente; secondo cui il
rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 299 del 1980 al decreto
ministeriale del 27 gennaio 1964 ha carattere statico, cori
conseguente applicazione delle relative tariffe, piu' favorevoli per
dipendenti, a tutti i soggetti destinatari detta legge n. 29 del
1979.
L'art. 1 della legge n. 45 del 1990 prevede anche la facolta' di
chiedere la ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, di
tutti i periodi d contribuzione maturati presso forme obbligatorie di
previdenza per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente
o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. A
tal fine, ai sensi del successivo art. 2, comma 2, la gestione presso
la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative
pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza
tra la riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura
assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme
versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del
comma 1.
Queste ultime disposizioni, diversamente dalle precedenti, non
contengono il rinvio espresso alle tabelle di cui al decreto
ministeriale del 27 gennaio 1964 e, percio', mentre nel caso del
lavoratore dipendente, pubblico o privato, che i sia o sia stato
iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS
o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta
assicurazione, la riserva matematica e' determinata, in base all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicando le tabelle
previste dal d.m. 27 gennaio 1964, nel caso del lavoratore,
dipendente o autonomo, che sia stato iscritto nel corso della sua
vita lavorativa presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi
professionisti, in base allo stesso art. 13 delta legge 12 agosto
1962, n. 1338, la riserva matematica e' determinata applicando le
meno favorevoli tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981.
L'I.N. P.D.A.P., nel calcolo dell'onere di ricongiunzione dei
periodi assicurativi intrattenuti dalla sig.ra Cigna con la Cassa
nazionale di previdenza architetti, in attuazione degli artt. 1 e 2
della legge n. 45 del 1990, ha applicato le meno favorevoli tabelle
previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 febbraio 1981.
L'appello della sig.ra Cigna dovrebbe essere rigettato poiche',
mancando nell'art. 2 della legge n. 45 del 1990 il rinvio alle
tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, nei suoi confronti trovano
applicazione le tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981.
Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in riferimento all'art.
3 Cost., nella parte in cui non prevedono che a tutti i dipendenti
pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti
dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro e altri fondi o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29
aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 45, siano applicati, per la determinazione
della riserva matematica prevista nel comma 2 dell'art. 2 della
stessa legge, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art.
13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto
ministeriale del 27 gennaio 1964. Questione che la sezione ritiene
non manifestamente infondata per le seguenti ragioni.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 1999, ha, tra
l'altro, dichiarata infondata la questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella
parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente
previdenziale di destinazione l'intera riserva matematica al netto
del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo cosi' una i
disciplina disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2,
terzo comma, della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei
lavoratori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS l'onere
della riserva matematica nella piu' modesta misura del 50 per cento.
In quella occasione, il Giudice delle leggi ha osservato che
l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della
ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dagli artt. 1,
terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, non puo'
considerarsi costituzionalmente imposta e che l'incomparabilita'
delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni
previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze
lavorative e contributive differenti, non consente un intervento da
parte del giudice della costituzionalita' delle leggi, volto a
configurare una ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa
da quella stabilita dal legislatore e regolata dagli artt. 1 e 2
della legge n. 45 del 1990.
Posto, dunque, che l'onere di ricongiunzione a carico del
dipendente resta quello stabilito dalle disposizioni vigenti,
tuttavia, ritiene il collegio che la previsione di un diverso
criterio di determinazione della riserva matematica nell'ambito del
medesimo ordinamento pensionistico sia in contrasto con il principio
costituzionale di uguaglianza. Infatti, la riserva matematica e'
volta a determinare la copertura assicurativa relativa al periodo
utile interessato dall'operazione di trasferimento dei contributi al
fine della liquidazione della pensione da parte dell'ente
cessionario. Tale copertura, pertanto, non puo' essere diversa a
seconda della gestione di provenienza del dipendente pubblico,
essendo destinata, a parita' di condizioni, alla liquidazione del
medesimo trattamento pensionistico da parte dello stesso ente.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo
1990, n. 45, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non
prevedono che a tutti dipendenti pubblici con trattamento
pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex
istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e altri fondi o
casse, indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che
chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45,
siano applicati, per la determinazione della riserva matematica
prevista nel comma 2 dell'art. 2 della stessa legge, coefficienti
contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del
1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della
segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente
il processo sino all'esito del giudizio incidentale di
costituzionalita'.
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata al presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e
sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Cosi' provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 19
giugno 2008.
Il Presidente: Sancetta