REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2008, n. 21 

  Modifiche    alla   legge   regionale 29   agosto   1994,   n.   38
(Valorizzazione e promozione del volontariato).
(GU n.42 del 18-10-2008)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del
                           10 luglio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma 3  dell'art.  11 della legge
regionale  29  agosto  1994,  n.  38 (Valorizzazione e promozione del
volontariato), e' inserita la seguente:
   «c-bis)   individuazione   delle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte  nel  registro  regionale  del  volontariato  da proporre al
presidente  del  Consiglio  regionale per la nomina prevista all'art.
13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo
speciale  per  il  volontariato  di  cui  all'art.  15 della legge n.
266/1991.».
   2.  Il  comma  3  dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1994 e'
sostituito dal seguente:
   «3. Il presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla
legge  regionale  23  marzo  1995,  n. 39 (Criteri e disciplina delle
nomine  ed  incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti
tra  la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del
Comitato  di  gestione  del fondo speciale per il volontariato di cui
all'art.  15  della  legge  n. 266/1991, quattro rappresentanti delle
organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro  regionale,
maggiormente  presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in
una  rosa  di  almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio
regionale  del  volontariato.  Tali  componenti non possono ricoprire
cariche  negli  organi  direttivi  dei  centri  di  servizio previsti
all'art. 15 della legge n. 266/1991.».
   3.  Dopo  il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1994
e' aggiunto il seguente:
   «4-bis.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale, o suo delegato,
rappresenta  la  Regione  nel comitato di gestione del fondo speciale
per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 2 luglio 2008
                               BRESSO