N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto - 4 settembre 2008
depositato in cancelleria il 4 settembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Norme della Regione Emilia Romagna - Servizio idrico - Assunzione da parte della Regione dei compiti di individuazione della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato e di redazione del piano economico e del piano finanziario - Contrasto con la normativa nazionale che riserva le competenze medesime allo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente. - Legge della Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, art. 28, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, comma 2, e 161, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Emilia Romagna - Servizio idrico - Costituzione di una nuova struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale - Contrasto con la normativa nazionale che non prevede l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa, riservata alla competenza statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente. - Legge della Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, art. 28, comma 7. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, comma 2, e 161, comma 4.(GU n.44 del 22-10-2008 )
Impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 30
giugno 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008 recante
«Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni», ai sensi
dell'art. 127 Cost., deliberata dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 28 agosto 2008.
Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 propone impugnativa per l'illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della
Giunta pro tempore, della legge regionale n. 10 del 30 giugno 2008,
pubblicata in B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008, recante «Misure per
il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni», in base ai seguenti
M o t i v i
1) L'art. 28, comma 2, prevede da parte della Regione
«l'individuazione della tariffa di riferimento», che costituisce il
corrispettivo del servizio idrico integrato e la redazione, da parte
di questa, del piano economico e del piano finanziario. L'art. 154
del d.lgs n. 152/2006, al comma 2, prevede che «il Ministero
dell'ambiente e della tutela del del territorio, ... definisce con
decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa
relativa ai servizi idrici...» con successiva determinazione della
tariffa da parte dell'Autorita' d'ambito «al fine della
predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1,
lettera c)» (comma 4). Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con
delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di
cui al citato art. 154. Da cio' si evince la riserva statale sulla
determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico
integrato, che costituisce la base della tariffa determinata
dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara per la scelta del
gestore del servizio idrico integrato, nonche' della redazione del
piano economico e di quello finanziario, che costituiscono il
presupposto alla determinazione di tale tariffa.
Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel contrastare con
la citata normativa statale, viola la competenza statale in materia
di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera e) Cost., in quanto la tariffa di riferimento
garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il
territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a
promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato», la quale impone che
la scelta del contraente avvenga all'esito di specifiche procedure di
gara (Corte cost. n. 401 del 2007). Le regioni sono solamente
coinvolte nel procedimento amministrativo relativo alla
determinazione della tariffa di riferimento, per il tramite della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, e del Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI).
La norma viola altresi' l'articolo 117, secondo comma, lettera s)
Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia
dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento
concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte
a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica
che devono garantire uniformita' su tutto il territorio nazionale.
Per le medesime motivazioni e' censurabile l'articolo 28, comma 7,
che prevede da parte della regione la costituzione di una nuova
«struttura organizzativa il cui costo di funzionamento e' a carico
delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta
regionale». Tale previsione si pone in contrasto con la citata
normativa statale, di cui al citato d.lgs. n. 152/2006, che non
prevede l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo
nella determinazione della tariffa, che e' riservata alla competenza
statale, alterando la concorrenza e dando origine a meccanismi
competitivi disomogenei sul territorio nazionale.
P. Q. M.
Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della legge indicata in epigrafe.
Roma, addi' 28 agosto 2008
L'Avvocato dello Stato: Massimo Mari