N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2008

del  5  giugno  2008 emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa
per  la  Regione  Siciliana sull'appello proposto dal Ministero della
giustizia ed altri contro Buscema Luca

Professioni  -  Avvocato  e  procuratore  -  Esami per l'abilitazione
  professionale  -  Candidati  ammessi  alle prove orali a seguito di
  sentenza  del  TAR da cui derivi l'obbligo per l'amministrazione di
  rivalutare  le  prove  scritte  -  Previsto  conseguimento  ad ogni
  effetto dell'abilitazione nel caso di superamento delle prove orali
  -  Denunciata  violazione  dei  principi  del  giusto processo, del
  diritto  al  contraddittorio,  del  principio del giudice naturale,
  delle  garanzie  della tutela giurisdizionale e del doppio grado di
  giurisdizione  -  Riferimento all'ordinanza della Corte n. 312/2007
  di manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza di questione
  analoga,  ritenuta  dal  giudice  rimettente  non  estensibile alla
  fattispecie.
- Decreto-legge   30  giugno  2005,  n. 115,  art.  4,  comma  2-bis,
  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione,  artt.  3,  primo  comma, 24, 25, 101, comma secondo,
  103,  104,  primo  comma, 111, comma secondo, 113, comma secondo, e
  125.
(GU n.44 del 22-10-2008 )
  IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
   Ha  pronunciato  in sede giurisdizionale la seguente ordinanza sul
ricorso  in appello n. 3/2008, proposto da Ministero della giustizia,
in persona del Ministro pro tempore, Commissione centrale per l'esame
di avvocato - sessione 2005 - presso il Ministero della giustizia, in
persona   del  Presidente  pro  tempore  e  Commissione  per  l'esame
d'abilitazione  all'esercizio  della  professione  forense  presso la
Corte  di  appello  di  Messina  per l'anno 2006-2007, in persona del
Presidente    pro   tempore,   ex   lege   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  presso  i cui uffici in
Palermo, via A. De Gasperi n. 81 sono per legge domiciliati;
   Contro  Buscema  Luca,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Carmelo
Brigiglio,  elettivamente  domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste
n. 89,  presso  Alessandra Allotta, per la riforma della sentenza del
Tribunale  amministrativo  regionaleper la Sicilia - Sezione staccata
di Catania (sez. IV) - n. 1327 del 27 luglio 2007, e per la reiezione
del ricorso di primo grado.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;
   Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
   Visti gli atti tutti del giudizio;
   Relatore,   alla  Camera  di  consiglio  del  2  aprile  2008,  il
consigliere Antonino Corsaro;
   Uditi altresi' l'avv. dello Stato Dell'Aira per le amministrazioni
appellanti e l'avv. C. Briguglio per l'appellato;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Con  la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionaleper
la  Sicilia,  Sezione  staccata  di  Catania - decidendo la causa nel
merito con succinta motivazione nella camera di consiglio fissata per
l'esame  dell'istanza  cautelare, ai sensi dell'art. 26 della legge 6
dicembre  1971,  n. 1034  -  ha accolto il ricorso proposto dal dott.
Luca  Buscema  e  ha annullato il provvedimento della Commissione per
gli  esami  di avvocato, sessione 2006, presso la Corte di appello di
Messina,  con  cui  egli  e'  stato  dichiarato non idoneo alle prove
scritte   e   non  e'  stato  ammesso  a  sostenere  le  prove  orali
dell'abilitazione  all'esercizio della professione forense, in quanto
ai  suoi  elaborati  sono  stati attribuiti i punteggi di 28/50 nella
prova  di  diritto  civile  e di 20/50 nella prova di redazione di un
atto giudiziario.
   La  sentenza  di  prime  cure,  annullando  gli atti impugnati, ha
altresi'  stabilito  «l'obbligo  per l'amministrazione di valutare ex
novo  gli  elaborati scritti del ricorrente conformandosi ai principi
di  diritto  enucleati  dal  Collegio,  e che tale valutazione dovra'
essere  effettuata  dalla  Commissione  per  gli esami di avvocato di
L'Aquila,  con  l'osservanza  di  ogni  modalita'  utile  a garantire
l'anonimato  degli  elaborati,  e, in ogni caso, con una composizione
diversa rispetto a quella della sottocommissione che ha effettuato la
prima  valutazione»;  e  ha  dettato  anche ulteriori prescrizioni di
dettaglio   circa   le   modalita'   da   seguirsi  nella  prescritta
ricorrezione degli stessi elaborati.
   Avverso tale sentenza, pubblicata il 27 luglio 2007, ha interposto
appello  il  Ministero  della  giustizia  con  atto  notificato  il 7
dicembre 2007 e depositato presso questo Consiglio il 2 gennaio 2008.
   Le  amministrazioni  appellanti  hanno  altresi'  chiesto,  in via
incidentale,   la   sospensione  della  esecutivita'  della  sentenza
gravata.
   E'  stata  conseguentemente  fissata la Camera di consiglio del 30
gennaio 2008.
   Prima di tale data, e' accaduto che:
     1)  in  esecuzione  della  sentenza di primo grado, esecutiva ex
art. 31 della legge n. 1034 del 1971, la Commissione istituita presso
la  Corte  di  appello  di  L'Aquila ha ricorretto, secondo i criteri
fissati   dal  T.a.r.,  gli  elaborati  del  ricorrente,  attribuendo
punteggi non inferiori a quelli richiesti per l'ammissione alla prova
orale;
     2)  conseguentemente,  l'interessato e' stato ammesso alla prova
orale,  che ha sostenuto a Messina, con esito positivo, il 22 gennaio
2008;
     3)  il  23  gennaio  2008,  egli,  sulla base del certificato di
idoneita'  rilasciatogli  in pari data, si e' iscritto all'Albo degli
avvocati della stessa Messina.
   Invocando,  fra  l'altro, l'applicazione dell'art. 4, comma 2-bis,
del  d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa
legge   di   conversione  17  agosto  2005,  n. 168,  il  30  gennaio
2008 l'appellato  si e' costituito nel giudizio di appello, chiedendo
il rigetto o la declaratoria di inammissibilita' del gravame.
   In  esito  alla  Camera  di  consiglio  del  30  gennaio 2008, con
ordinanza 4 febbraio 2008, n. 86, previa interinale sospensione degli
effetti   della   sentenza  gravata,  questo  Consiglio  ha  disposto
acquisirsi    ulteriore    documentazione,    rinviando   l'ulteriore
trattazione  della  causa  alla  successiva Camera di consiglio del 2
aprile 2008.
   Ivi,  con  ordinanza  15  aprile  2008, n. 320, e' stato reiterato
l'interinale accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia
della    sentenza    gravata   sino   all'esito   del   giudizio   di
costituzionalita'  che  viene sollevato con la presente ordinanza; in
dettaglio,  si  e'  «ritenuto  che con separata ordinanza in corso di
pubblicazione  e' stato deciso di rimettere alla Corte costituzionale
l'esame  e  la  decisione  di  alcune  questioni di costituzionalita'
relative  al  comma  2-bis dell'art. 4 del d.l. n. 115/2005 nel testo
aggiunto  dalla  legge  di  conversione  n. 168/2005; che peraltro la
proposizione  di  questioni  di  costituzionalita'  non  impedisce la
adozione  di  misure  cautelari  interinali  (Corte  cost.  444/1990,
367/1991)  e  che  la  decisione  cautelare  definitiva potra' quindi
essere  assunta all'esito del predetto giudizio; che nelle more della
decisione  della  Corte  costituzionale  e  nel  bilanciamento  degli
interessi  appare  prevalente quello di cui e' portatrice la pubblica
amministrazione appellante».
   La  rimessione  alla  Corte costituzionale viene dunque effettuata
con  la presente ordinanza, come preannunciato dalla citata ordinanza
n. 320 del 2008.
                            D i r i t t o
   1.  -  Si  premette  che  questo  Consiglio, gia' con ordinanza 28
luglio  2006,  n. 479,  aveva  sollevato  «questione  di legittimita'
costituzionale  del  comma 2-bis dell'art. 4 del d.l. 30 giugno 2005,
n. 115,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  17 agosto 2005,
n. 168,  per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma,
104, primo comma, 111, secondo comma e 113».
   Senonche' la Corte costituzionale - per una specifica peculiarita'
di quel ricorso - con ordinanza 20 luglio 2007, n. 312, ha dichiarato
«la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale»  per  irrilevanza  nel  giudizio a quo, in quanto «il
giudice  remittente  non  e'  chiamato  ad  applicare la disposizione
censurata».
   Giova  sinteticamente  ricordare quale fosse la peculiare vicenda,
tralasciata  dall'ordinanza  di  rimessione,  che  rendeva  (solo) in
quello specifico caso irrilevante la questione proposta.
   La  vicenda  processuale cautelare - che traeva origine da un caso
di  c.d.  turismo  cautelare (o forum shopping), in cui un ricorso di
competenza  del  Tribunale  amministrativo  regionaleper  la Sicilia,
Sezione  staccata  di  Catania  era stato trattato, in sospensiva, da
quello  per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria - si era
svolta,  in  quel  caso, anteriormente all'entrata in vigore del cit.
d.l. n. 115/2005.
   Con  ordinanza 16 luglio 2003, n. 442, il Tribunale amministrativo
regionaleper  la  Calabria aveva ordinato la ricorrezione delle prove
scritte dell'esame di abilitazione svolto dal ricorrente, che solo in
esito a cio' era riuscito a superare la prova.
   Tuttavia,  tale  ordinanza  cautelare  era  stata  successivamente
annullata  dal  Consiglio di Stato, con l'ordinanza 18 novembre 2003,
n. 5106.
   Va  rilevato  che  l'esito di quel giudizio cautelare non si baso'
sul  citato art. 4, comma 2-bis, non ancora vigente esso, altrimenti,
a prove medio tempore superate, avrebbe precluso in radice la riforma
dell'ordinanza  cautelare,  impedendone  la  cognizione al giudice di
ultimo grado.
   La  pronuncia  cautelare  di appello - in assenza di una norma che
imponesse  di  dichiarare  la cessazione della materia del contendere
quale effetto della concessione di un provvedimento cautelare e della
sua  (obbligatoria)  esecuzione - in totale riforma dell'ordinanza di
primo grado aveva dunque respinto l'istanza cautelare del ricorrente,
altresi'  dichiarando  la «conseguente caducazione di tutti gli atti»
adottati  in  esecuzione della ordinanza del Tribunale amministrativo
regionaleCalabria, Sezione staccata di Reggio Calabria.
   Come  e'  stato osservato dalla citata ordinanza della Corte cost.
n. 312  del 2007, l'integrale riforma in appello «ha fatto venir meno
gli  effetti  prodotti  da  tali  atti e, cioe', il superamento delle
prove  scritte,  l'ammissione  del  candidato  alla  prova orale e il
superamento di questa».
   Percio',  in  quello  specifico  caso,  la Corte costituzionale ha
constatato  che  «la  situazione che si prospetta al giudice a quo e'
quella,    precedente    all'ordinanza    cautelare   del   Tribunale
amministrativo  regionaleCalabria  16  luglio  2003,  nella  quale il
candidato  e' stato escluso, dopo la valutazione delle prove scritte,
dall'ammissione  alla  prova  orale»;  sicche',  «in presenza di tale
situazione,  il  giudice  remittente  non e' chiamato ad applicare la
disposizione  censurata, atteso che la caducazione dell'ordinanza del
Tribunale  amministrativo  regionaleCalabria  16 luglio 2003, nonche'
degli  atti  ad  essa conseguenti e dei loro effetti, ha cancellato i
presupposti  (la  rivalutazione  delle prove scritte effettuata dalla
Commissione  d'esame,  la  successiva  ammissione  del candidato alla
prova  orale  e  il  superamento  di questa) per l'applicazione della
disposizione censurata».
   2.  -  In  presenza di una ben diversa situazione processuale - in
cui  vi  e'  stata  una sentenza di accoglimento del ricorso di primo
grado,  con  la conseguente esecuzione che ha condotto all'iscrizione
dell'appellato  nell'albo  degli avvocati nel corso del secondo grado
del   giudizio,  e  prima  ancora  della  trattazione  della  domanda
incidentale  delle  amministrazioni  -  il  Collegio ritiene di dover
affermare   la   rilevanza  di  una  questione  di  costituzionalita'
sostanzialmente  corrispondente  a  quella  che  e'  stata dichiarata
inammissibile dalla Corte costituzionale.
   Infatti,  ove  si  faccia  applicazione  del  citato art. 4, comma
2-bis,  del  d.l. n. 115/2005 (per l'avvenuto superamento delle prove
d'esame,  disposto  in  sede  di  esecuzione della sentenza gravata),
andrebbe  respinta  la domanda cautelare formulata in via incidentale
dalle  amministrazioni,  per  carenza  del  requisito  del fumus boni
iuris,  in  quanto  sarebbe  altresi' improcedibile ex lege lo stesso
atto di appello.
   Infatti, il ricorrente che abbia beneficiato dell'esito favorevole
della  ricorrezione  si  sottrarrebbe -  proprio della norma di legge
della   cui  legittimita'  costituzionale  il  Collegio  dubita  -  a
qualsiasi   verifica,  anche  in  sede  di  cognizione  piena,  della
legittimita'  della  sentenza  di  primo grado che abbia dato origine
(altresi'  prescrivendone  le  modalita,  che  resterebbero parimenti
escluse da ogni vaglio) alla ripetizione delle prove d'esame.
   Sicche'   viene   paradossalmente   preclusa   alle   parti   ogni
possibilita'  di ottenere in grado di appello una pronuncia di merito
(tale  non  essendo  una  sentenza  di  improcedibilita' dell'appello
proposto  dalle  amministrazioni  soccombenti  in  primo grado) sulla
legittimita',  o  meno,  dell'ordine  di  ripetere la valutazione (e,
dunque, di quella ripetuta); nonche', in ultima analisi, sulla stessa
legittimita',  o  meno,  degli  atti  amministrativi impugnati con il
ricorso di primo grado.
   Sul  relativo  giudizio  cade,  infatti, la mannaia di una cessata
materia  del contendere (o di una improcedibilita) imposta per legge,
peraltro  in presenza di circostanze del tutto estrinseche rispetto a
quella  piena  verifica  della  legittimita' degli atti impugnati che
costituisce l'oggetto essenziale del giudizio amministrativo ed a cui
le  parti  (ossia ciascuna di esse) hanno parimenti diritto secondo i
principi  costituzionali  (di cui appresso) di pieno e libero accesso
alla  tutela  giurisdizionale  (e  al  relativo esito), di parita' di
posizione  formale  e  sostanziale,  di  eguale  trattamento dei casi
uguali   e  di  trattamento  ragionevolmente  diffenziato  di  quelli
diversi,  espressi  dagli  artt.  3, 24, 25, 101, 104, 111, 113 e 125
della Costituzione.
   Nel  successivo  sottoparagrafo, si ripropone tutto quello che era
gia'  stato  esposto da questo Consiglio nella cit. ord. n. 479/2006;
si  ritiene  che in cio' si possa ravvisare tuttora una molteplicita'
di argomenti a sostegno dell'eccezione di legittimita' costituzionale
sollevata con la presente ordinanza, concorrenti con quelle ulteriori
di cui si dira' oltre.
   2.1.  -  «La  cessazione  della materia del contendere puo' essere
dichiarata  solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso
conforme  all'interesse  del  ricorrente,  il provvedimento da questi
impugnato  (C.d.S.,  sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6225 e 19 ottobre
2004, n. 6747), mentre l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza di
interesse  puo' derivare, o da un mutamento della situazione di fatto
o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che
faccia  venire  meno  l'effetto  logico  del provvedimento impugnato,
ovvero   dall'adozione,   da   parte   dell'Amministrazione,   di  un
provvedimento,  che, idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in
gioco,  pur  senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del
ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilita' della
sentenza (C.d.S., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4397)».
   «Il  giudice  amministrativo  ha  sospeso  in  sede  cautelare gli
effetti  del  provvedimento  e  conseguentemente la Commissione si e'
adeguata  al  contenuto  dell'ordinanza  cautelare,  procedendo  alla
rivalutazione».
   «L'atto   conseguenziale,   con   cui  l'amministrazione  ha  dato
esecuzione   all'ordinanza   di   sospensione   degli   effetti   del
provvedimento,  non  comporta  la revoca dei precedente provvedimento
sospeso ed accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo».
   «Non pare quindi possa configurarsi l'improcedibilita' del ricorso
o la cessazione della materia del contendere».
   «Gli   atti   adottati   dalla   Commissione   per  sostituire  il
provvedimento,  non  esprimono  acquiescenza alla decisione del Ta.r.
Reggio  Calabria,  avendo,  il  Ministero  della  giustizia, proposto
gravame innanzi il Consiglio di Stato».
   «L'efficacia  di  tali atti dovrebbe, quindi, venire meno nel caso
di  eventuale  riforma  della  decisione di primo grado all'esito del
giudizio di merito».
   «La  giurisprudenza  ritiene  che  non importa acquiescenza l'aver
dato  esecuzione, anche spontanea, ad una sentenza esecutiva (C.C. 20
agosto 2004, n. 16460; C.d.S., sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6249)».
   «Atteso  l'obbligo  di  conformarsi, l'esecuzione di una ordinanza
cautelare  di tipo propulsivo non costituisce attivita' di autotutela
(annullamento  o  ritiro  del  provvedimento  impugnato)  e  non puo'
comportare  il  venir meno della res litigiosa (C.d.S., sez. IV, ord.
21 novembre 2003, nn. 7630 e 7634; C.d.S., 6 maggio 2004, n. 2797)».
   «La  rinnovata  valutazione  di  una  prova  d'esame  a seguito di
ordinanza  cautelare  non  puo'  produrre  altro  effetto  che quello
provvisorio  di  impedire  il protrarsi della lesione lamentata e che
ogni   ulteriore   effetto  a  carattere  definitivo  cui  aspira  il
ricorrente  non  puo'  che  conseguire  dalla pronuncia definitiva di
merito,  passata  in  giudicato,  che  elimini  del  tutto  dal mondo
giuridico il provvedimento impugnato».
   «Trattasi  di  provvedimento destinato a venire meno in virtu' del
c.d.  effetto  espansivo esterno della riforma della sentenza, di cui
al secondo comma dell'art. 336 c.p.c., espressione di un principio di
carattere  generale anche del processo amministrativo (Corte cost. 22
aprile 1991, n. 175)».
   «Nel  caso  in esame, non puo' sussistere dubbio alcuno, a parere,
del  Collegio,  sulla  esatta  qualificazione degli atti sopravvenuti
come  determinazioni  meramente esecutive del provvedimento cautelare
del  giudice  di  primo  grado,  che  non  rivestono autonoma valenza
sostanziale  e  non  appaiono  denotati  da  caratteri  tali da poter
condurre  a considerare le rinnovate valutazioni dell'amministrazione
come  un  quid  pluris  rispetto  alla  doverosa  esecuzione  in sede
cautelare del provvedimento medesimo anche esso cautelare».
   «Ai  fini  in  esame  e' ininfluente la circostanza che, a seguito
dell'esito  positivo della rinnovata valutazione, l'appellato sia poi
stato   ammesso  alle  prove  orali  e  che,  superatele,  abbia  poi
conseguito l'idoneita».
   «Invero  che  la  misura cautelare, non configura comunque mai una
radicale consumazione del potere amministrativo».
   «E'  vero  che  a seguito della pronuncia cautelare possono essere
posti  in  essere  dalla  p.a.  anche  ulteriori  atti che hanno come
presupposto  logico  e  giuridico  il nuovo provvedimento adottato in
esecuzione  dell'ordinanza  cautelare adottata in primo grado (C.d.S.
a.p.   n. 3/2003),   che   contemporaneamente,   tiene   luogo  della
valutazione positiva mancata e incide anche sulla efficacia dell'atto
impugnato  di produrre effetti giuridici (C.C., s.u., 24 giugno 2004,
n. 11750), ma e' altresi' vero che l'effetto caducante dell'eventuale
decisione  di  riforma  in  appello  si  estende comunque a tutti gli
ulteriori   atti   adottati   dall'amministrazione  a  seguito  della
sostituzione del provvedimento annullato in primo grado».
   «Occorre  inoltre  considerare  che nella specie l'amministrazione
non  ha  rinunciato  al  ricorso  ed  ha  proposto appello perche' ha
ritenuto  di  dovere  tutelare  la  par condicio degli esaminandi che
nella  sua  valutazione  sarebbe  stata  illegittimamente  violata se
alcuni   candidati   venissero   sottoposti  a  diverso  trattamento,
venissero sottratti alla propria commissione naturale, ed ottenessero
una dilazione di tempi».
   «La  richiesta  improcedibilita'  per cessazione della materia del
contendere  o per sopravvenuta carenza di interesse pertanto non puo'
essere  accolta,  di fronte alla chiara volonta' dell'amministrazione
di pervenire alla decisione nel merito».
   «In  definitiva,  va  escluso che in primo grado potesse ritenersi
sopravvenuta la cessazione della materia del contendere tra le parti,
o  che  in  questo  grado di giudizio possa ritenersi sussistente una
qualche  carenza di interesse del Ministero appellante alla decisione
dell'appello.  Va  percio'  accolto  il  motivo  di  appello, rivolto
avverso  la  statuizione  di  cessazione della materia del contendere
recata   dalla   sentenza   impugnata  e  respinte  le  eccezioni  di
improcedibilita'  o  inammissibilita'  dell'appello  per  carenza  di
interesse».
   «L'appellato  ... contesta le ragioni poste a base dell'avversario
appello  e  eccepisce,  in  particolare,  la  improcedibilita'  dello
stesso,  per  il  sopravvenire  del  d.l.  30  giugno  2005,  n. 115,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  17  agosto  2005, n. 168
(Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione), che all'articolo 4 (Elezioni degli
organi  degli  ordini  professionali  e  disposizioni  in  materia di
abilitazione  e di titolo professionale) cosi' statuisce: ... "2-bis.
Conseguono  ad  ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo
per  il  quale  concorrono  i  candidati,  in possesso dei titoli per
partecipare  al  concorso,  che  abbiano  superato  le  prove d'esame
scritte  ed  orali  previste  dal  bando,  anche se l'ammissione alle
medesime   o   la   ripetizione  della  valutazione  da  parte  della
commissione   sia   stata   operata   a   seguito   di  provvedimenti
giurisdizionali o di autotutela"».
   «Questo collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio... questione
di  legittimita'  costituzionale del comma 2-bis dell'art. 4 del d.l.
30  giugno  2005,  n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17
agosto  2005,  n. 168,  per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 101,
secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma e 113».
   ... «La  norma  introduce  ...  una  sostanziale equiparazione tra
giudizio   di   merito   e  giudizio  cautelare,  principio  peraltro
assolutamente  estraneo  al  giudizio  amministrativo,  come a quello
civile  e  penale.  Peraltro  di fronte alla lettera della norma, non
sarebbe   possibile   ricercare  altra  possibile  diversa  soluzione
conforme  a  Costituzione. Non sembra cioe' possibile fare ricorso ai
poteri  interpretativi  che la legge riconosce, specie in un contesto
in  cui, oltre alla ratio legis di consolidare comunque l'esito delle
prove,  si  appalesa  univoca  alla  lettura  la frase "provvedimenti
giurisdizionali".  Infine,  data  la  novita' della norma, neppure si
possono  ipotizzare  problemi  di  scelta  fra contrastanti indirizzi
giurisprudenziali allo stato inesistenti».
   «Va  quindi  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
sotto  i seguenti profili: 1. Violazione dell'art. 3 Cost. (principio
di eguaglianza)».
   «Con  1a  legge  cost.  23  novembre 1999, n. 2, e' stato inserito
nell'art.  111  della Costituzione, il principio del giusto processo,
stabilendo che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le  parti  in  condizioni  di  parita',  davanti a un giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"».
   «La  norma  tutela  i  diritti  della persona umana e definisce il
giudice  come  un  organo  del  processo,  inteso  come  strumento di
giustizia.  Infatti,  le  parti  hanno  il  diritto  di  agire  e  di
difendersi in ogni stato e grado del giudizio, il giudice deve essere
terzo  e  imparziale e deve giudicare nel contraddittorio delle parti
che  non  e',  come si era pensato, una componente del diritto (delle
parti)  alla  difesa,  ma  un  limite  al  potere  del  giudice, piu'
precisamente,  uno  «strumento operativo del giudice». La garanzia e'
data  dal  processo,  che  deve essere «giusto» e deve comprendere le
impugnazioni».
   «Viene  quindi  in  rilievo  il  pari  interesse  della  parte  ad
ottenerne il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di
riferimento,  ad  evitare  che,  ove il provvedimento sia in concreto
adottato in difformita' da detto schema, si abbia una ingiustificata,
e  non  altrimenti  rimediabile, violazione dell'iter processuale: la
misura:  cautelare, strumentale ad un'azione di merito avente un mero
contenuto  nella  norma,  se  avulsa  dal  giudizio stesso di merito,
comporta  la  violazione del principio di eguaglianza e del principio
di ragionevolezza (art. 3 Cost.)».
   «La  Corte  costituzionale  ha  affermato  che  e'  manifestamente
infondata   l'eccezione   di   illegittimita'   costituzionale,   per
violazione  dell'art.  3  Cost.,  della  inammissibilita' del ricorso
straordinario  per  cassazione,  a norma dell'art. 111 Cost., avverso
l'ordinanza  cautelare,  poiche'  essa riconosce la misura invocata e
attribuisce  a  tale  ordinanza  i  connotati di provvisorieta' e non
decisorieta'  propri del provvedimento cautelare, destinato a perdere
efficacia  a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre
effetti  di  diritto  sostanziale  e  processuale  con  autorita'  di
giudicato,  proprio  per  assicurare  una  maggiore garanzia a tutela
degli  interessi  delle  parti  (Corte costituzionale, 4 luglio 2002,
n. 312; 6 dicembre 2002, n. 525)».
   «La  norma  sospettata  di  illegittimita', sicuramente viola tali
parametri,  ne'  e'  stato  previsto,  con  la disciplina introdotta,
alcuno strumento di controllo».
   «Rientrerebbe nel potere discrezionale del legislatore valutare il
livello  di  tutela  da  attribuire  avverso  i provvedimenti che non
abbiano  la forma di sentenza o che dal loro contenuto non possano ad
essa essere assimilati per gli effetti di cui all'art. 111 Cost.».
   «Ne' la questione prospettata pone problemi di interpretazione del
sistema  normativo,  la  cui  soluzione  spetti  alla  giurisprudenza
comune,  inerendo  invero  ai  principi di inviolabilita' del diritto
costituzionale  alla  tutela  giudiziaria e di parita' spettanti alle
parti  processuali,  che  sono  riconducibili  agli  artt. 3, 24, 113
Cost.,  in  relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali».
   «Al  fine  di  conciliare il carattere accentrato del controllo di
costituzionalita'  delle leggi con il principio di effettivita' della
tutela  giurisdizionale, non puo' escludersi, quando gli interessi in
gioco  lo  richiedano,  una  forma  limitata di controllo diffuso che
consenta  la  concessione  del provvedimento di sospensione dell'atto
impugnato,  rinviando  alla fase di merito, al quale il provvedimento
cautelare  e'  strumentalmente  collegato,  il  controllo della Corte
costituzionale  con  effetti  erga  omnes  (Corte  costituzionale, 10
maggio 2002, n. 179)».
   «Infatti,  seppur  non sussiste alcun vincolo per il legislatore a
regolarne  il rapporto con il giudizio di merito e, in particolare, a
limitarne  la  liberta'  di  variamente  articolare  il  rapporto  di
strumentalita'  dei  provvedimenti interinali rispetto alla decisione
nel merito, non puo' essere eliminata del tutto».
   «Ne'   il   diverso   criterio   direttivo   della  rapidita'  del
procedimento cautelare, giustifica l'omogeneita' necessaria a rendere
comparabili  le  rispettive  discipline  ai  fini  dello scrutinio di
legittimita'    costituzionale   in   relazione   al   principio   di
eguaglianza».
   «La  misura  cautelare e' provvedimento esecutivo, ma non acquista
quella particolare stabilita' che deriva dal giudicato e, quindi, non
configura  una  radicale  consumazione  del potere amministrativo: la
teorizzazione  di  una  consumazione  del  potere amministrativo come
conseguenza dell'ordinanza sarebbe logicamente contraddittoria con la
riconosciuta  e  reciproca  influenza tra procedimento e processo, in
quanto  farebbe  venir  meno  in  radice  la  stessa  possibilita' di
orientare,    con    l'ordinanza   cautelare,   una   futura   azione
amministrativa che non sia interamente predeterminata nei contenuti».
   «Il  dovere di tutelare la par condicio degli esaminandi, verrebbe
meno   se  alcuni  candidati  usufruissero  di  diverso  trattamento,
venissero sottratti alla propria commissione naturale, ed ottenessero
una  dilazione  di  tempi,  attraverso la teorizzazione degli effetti
irreversibili  dell'ordinanza cautelare, violando cosi' il diritto di
eguaglianza».
   «2.   -   Violazione   degli  artt.  24  e  111  Cost.  (principio
dell'integrita' e tutela del contraddittorio)».
   «Deve    essere   assicurato   il   diritto   di   esercitare   il
contraddittorio,  in modo da contemperare l'esigenza di celerita' con
la  garanzia  dell'effettivita'  del contraddittorio, che puo' essere
assicurato  solo  attraverso  lo schema del processo complessivamente
considerato,  e  cio'  sia  nei  confronti  delle  parti  presenti in
giudizio, sia di eventuali terzi controinteressati».
   «Puo' anche configurarsi la dedotta violazione dell'art. 24 Cost.,
cosi'  come  dell'art.  111  Cost.,  in  quanto  l'applicazione senza
eccezioni  della  norma,  puo'  causare lesione all'evocato principio
della  parita'  delle  parti,  ne  costituisce  coerente  attuazione,
proprio al fine di impedire che il terzo possa trarre vantaggio dalla
scelta  di  intervenire  tardivamente,  e dell'art. 3 Cost., sotto il
profilo  della  irragionevolezza  della  norma  impugnata rispetto ai
rimedi approntati dagli art. 274, 344 e 404 c.p.c., giacche' siffatti
rimedi  non si sostituiscono ma si aggiungono alla facolta' del terzo
di  tutelare  il diritto in via ordinaria e la radicale eterogeneita'
di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro
e   rispetto   all'intervento   volontario)  rende  irragionevole  la
disciplina».
   «Nel  caso di procedure a numero chiuso, dato che viene trascurata
la   posizione  di  quei  concorrenti  che,  in  quanto  posposti  al
ricorrente  stesso,  non  trovano  posto nel novero dei vincitori pur
essendo  risultati  abili, altrettanto chiare non sono le conseguenze
processuali  di  questo  "conseguimento ad ogni effetto" del titolo o
dell'abilitazione del candidato che abbia ottenuto, per effetto della
sospensiva,   l'ammissione   con   riserva   alle  prove  concorsuali
successive».
   «La   Corte   ha  stabilito  che  il  processo  civile,  informato
all'operativita'  del principio dispositivo, si svolge su un piano di
parita' delle parti secondo il principio del contraddittorio e che il
convincimento   del   giudice   subisce   di   regola  la  mediazione
dell'impulso delle parti (Corte costituzionale nn. 326/1997, 51/1998,
e ordinanza n. 356 del 1997)».
   «Tali  principi,  ripetutamente  affermati  in  numerose pronunce,
riguardano  anche  quello  amministrativo  (ordinanze  nn.  126/1998,
304/1998,  168/2000,  220/2000,  167/2001)  e  si  ritiene che vadano
confermati  anche  nel  caso  in  esame, perche' la norma non solo li
viola   apertamente,   non   essendovi  identita'  tra  provvedimento
cautelare  e processo, ma viene mancare del tutto la cognizione piena
del processo di merito e l'eventuale possibilita' di un'impugnazione,
dal momento che il giudice del cautelare giudica in un processo non a
cognizione piena».
   «Va ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 427 del
1999  ha ritenuto infondata la q.l.c. dell'art. 19, commi 2 e 3, d.l.
25 marzo 1997, n. 67, conv. nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella
parte  in  cui  dispone  che il giudice amministrativo, puo' decidere
immediatamente  la  controversia,  ancorche'  sia  stato  chiamato  a
pronunciarsi   su   domanda   cautelare.  In  effetti  l'art.  19  e'
preordinato ad accelerare lo svolgimento dei processi amministrativi,
in  vista  soprattutto  dell'obbiettivo  di ridurre la durata a volte
eccessiva  dei  provvedimenti  cautelari  mentre  il  processo poteva
essere tempestivamente definito.
   Il  giudice  e'  tenuto  a verificare l'esistenza delle condizioni
indefettibili  per  l'emanazione  di  una  sentenza  o  decisione che
definiscano  il  giudizio;  tali  condizioni  sono  l'integrita'  del
contraddittorio,   la   completezza   delle   prove  necessarie,  gli
adempimenti  processuali per la tutela del diritto di difesa di tutte
le  parti.  La  definizione  della  lite importa il superamento della
domanda    cautelare    e    postula   un'effettiva completa   tutela
giurisdizionale,       solo       rispettando       le      superiori
condizioni indefettibili  che  rispondono  a fondamentali esigenze di
rilievo costituzionale».
   «Ma  la  norma  in  sospetto di illegittimita', pare introdurre un
nuovo  modello  procedimentale di processo che porta ad una decisione
con efficacia di giudicato non come esito di un giudizio a cognizione
piena,  nascente  come  variante  di un procedimento cautelare e alla
quale  il  legislatore  ha  avuto  cura  di imporre il rispetto delle
condizioni indefettibili del processo».
   «Il  potere  di operare la conversione del rito e' esercitabile ex
officio,   anche  in  caso  di  mancata  prestazione  dell'assenso  o
addirittura di manifestazione del dissenso delle parti, ovvero ove la
definizione  del  giudizio sopravvenga prima dei termini previsti per
la  costituzione  in  giudizio  e  per la produzione dei documenti da
parte della amministrazione, ma in presenza dei presupposti: 1) della
fissazione  della  camera di consiglio per la decisione della domanda
cautelare  entro  il  termine non abbreviato; 2) della integrita' del
contraddittorio;   3)   della   completezza  dell'istruttoria;  della
audizione  delle  parti  costituite (C.d.S., sez. IV, 22 giugno 2004,
n. 4487;  sez.  VI,  26 giugno 2001, n. 3463). Nulla di tutto cio' si
verifica   nel   caso   in  specie,  venendo  attribuita  valenza  di
"giudicato"   ad   un  provvedimento,  nella  specie  anche  travolto
dall'appello  cautelare,  che  resta  quindi privato della sua natura
collocazione  in  un  giudizio  finale a cognizione piena. Sebbene la
sentenza   n. 427   del   1999   non   abbia   riscontrato  dubbi  di
costituzionalita'  una volta rispettati i parametri di integrita' del
contraddittorio, completezza dell'istruttoria e tutti gli adempimenti
a  carico delle parti non pare invece che identica affermazione possa
essere fatta in riferimento alla norma in esame e pare invece possano
sussistere  dubbi  in  ordine  alla  conformita'  di essa ai principi
costituzionali  di  agli  artt.  24  e  111  Cost., non essendo stato
rispettato  ne'  l'inserimento  in procedimento comunque a cognizione
finale  piena ne' assicurato il rispetto dei parametri indicati dalla
Corte».
   «La  tutela ha il carattere della provvisorieta' dei provvedimenti
cautelari  anzi  la  stessa essenza caratterizza la efficacia sino al
provvedimento   definitivo   (merito),  assicurando  un  assestamento
provvisorio  della  lite,  esaurendo i loro effetti con la emanazione
della sentenza di merito».
   «Ne deriva che necessariamente, attesa la strumentalita', il thema
decidendum  del  processo  cautelare  si  distingue  dal  processo di
merito».
   «Il  ricorrente  individua  il contenuto del provvedimento potendo
anche mancare la collaborazione di tutti i soggetti e attivita' degli
stessi  nella  costruzione  del  processo  inteso  come rapporto e la
valutazione  del  giudice  puo'  essere  solo strumentale ai fini del
cautelare  altrimenti  si attuerebbe una duplicazione di giudizio con
1'anticipazione della fase del merito».
   «Ed  infatti  i  presupposti tipici della tutela cautelare sono il
fumus  boni  iuris  e  il  periculum  in  mora. Il giudice accerta la
probabilita'  dell'esistenza  del  diritto  mentre la esistenza viene
demandata al merito».
   «Il periculum in mora consiste nella probabilita' del danno per la
durata  del giudizio di merito, e secondo la nuova norma, venuto meno
il  giudizio  di  merito  verrebbe meno il presupposto. Probabilmente
viene meno anche il processo, venuto meno il doppio binario, non puo'
affermarsi  un  giustizialismo  di  tempestivita', giustificato da un
percorso procedimentale che attribuisce effetti interinali-definitivi
collegati  agli atti del procedimento ma scollegati dal giudicato che
sicuramente non e' sussumibile nel principio costituzionale di giusto
processo  (art.  111  Cost).  Una giustizia senza giusto processo non
porta ad una decisione giusta».
   «La   pronuncia   estintiva   del   giudizio   richiede   comunque
un'iniziativa  di  parte;  ed  in mancanza, non essendo configurabili
poteri  di  ufficio  in  ordine all'esistenza dei requisiti richiesti
dalla norma».
   «3.   -   Violazione   dell'art.   25   Cost.   (Principio   della
precostituzione del giudice naturale)».
   «Pare  anche  attinente  il  parametro  in riferimento all'art. 25
Cost., venendo in rilievo, la questione relativa alla precostituzione
del giudice».
   «Infatti  il  "giudice naturale precostituito per legge" e' quello
competente  in base agli ordinari criteri dettati dal codice di rito,
tra  i quali vi e' il foro stabilito per accordo delle parti ai sensi
dell'art.   28   c.p.c.,   accordo   che   puo'   realizzarsi   anche
successivamente    all'instaurazione    della   lite,   mediante   un
comportamento   concludente,   quale   la   mancata,  intempestiva  o
incompleta proposizione dell'eccezione di incompetenza».
   «Non puo' allora ritenersi costituzionalmente conforme al precetto
dell'art.   25   Cost.  la  norma  dell'art.  38  c.p.c.,  come  vive
nell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, in quanto
rende  sufficiente  l'accordo  di soltanto due delle parti in causa a
radicare   la  competenza  dinanzi  a  un  giudice  che  non  sarebbe
competente  in  base  agli  ordinari  criteri.  Se  l'art.  28 c.p.c.
individua  come  "giudice precostituito per legge" anche quello adito
su  accordo delle parti l'unico accordo, preventivo o successivo, non
in  contrasto  con  l'art.  25  Cost. e' quello tra tutte le parti in
causa».
   «Se  una sola delle parti, o un terzo controinteressato subisce un
processo  dinanzi  a  un  giudice diverso da quello individuato dalla
legge,    viene    distolta    dal   "giudice   naturale"   e   viene
irragionevolmente  limitata  nel proprio diritto di difesa, in quanto
non  le  e'  consentito  di  esplicare  attivita'  difensiva volta ad
ottenere  che il processo sia trattato dal giudice competente in base
agli  ordinari  criteri si ha una irragionevolezza della compressione
delle garanzie previste dagli artt. 24 e 25 Cost.».
   «Il  precetto  costituzionale  implica che il giudice debba essere
precostituito  secondo  criteri  generali ed astratti stabiliti dalla
legge,  ma  esclude che siffatti criteri possano essere formulati dal
legislatore  in  relazione  al  contenuto della domanda che la parte,
nella sua discrezionalita', decida di volta in volta di azionare».
   «Il  principio  di precostituzione per legge del giudice naturale,
di cui all'art. 25, primo comma Cost., non consente che la scelta del
giudice   resti   rimessa  ad  una  parte;  in  tema  di  riparto  di
giurisdizione  il  principio  del  giudice  naturale,  e'  rispettato
quando, la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere
della controversia».
   «Nel   caso   di   regolamento   di   competenza,   il   tribunale
amministrativo,  ove  ritenga  manifestamente  fondata l'eccezione di
incompetenza,  non puo' accogliere l'istanza cautelare presentata dal
ricorrente,  essendo  privo  di  potestas decidendi, essendo la causa
trasmigrata davanti al giudice che fin dall'origine era competente in
ordine  alla controversia sia per la tutela cautelare, sia per quella
di  merito, competenze che - in linea di principio - devono ritenersi
intimamente  connesse,  scindibili  solo  al  fine  di assicurare una
tutela interinale immediata e provvisoria, idonea a salvaguardare gli
effetti  della futura pronuncia, cautelare o di merito, a seconda dei
casi (Corte cost., 2 marzo 2005, n. 82)».
   «4.  -  Violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., in riferimento
all'impugnabilita' e al riesame».
   «La    norma   non   affronta   neppure   il   delicato   problema
dell'impugnabilita'  o  del riesame del provvedimento giurisdizionale
che  sembrerebbe  essere inimpugnabile una volta prodotti gli effetti
del superamento delle prove».
   «Si avrebbe una ordinanza sospensiva in un giudizio ancora in vita
che  non  e'  idonea  a  costituire  il giudicato, ma produce effetti
definitivi e quindi non e' impugnabile».
   «Si   avrebbe  una  situazione  di  immutabilita'  definitiva  non
accompagnata  dal  giudicato perche' non effetto di sentenza e quindi
insuscettibile di giudizio di ottemperanza».
   «Ed infatti, il giudizio di ottemperanza concerne sentenze passate
in   giudicato,  al  fine  di  evitare  che  l'amministrazione  possa
arbitrariamente   sottrarsi   alle  pronunce  giurisdizionali  (Corte
costituzionale, 25 marzo 2005, n. 122)».
   «Viene  a mancare alle parti la possibilita' del riesame, cioe' la
loro   impugnabilita',   che   sicuramente  lascia  il  dubbio  della
correttezza costituzionale, essendo venuto meno il giudizio di merito
che  garantiva  l'impugnabilita'  garantito  dall'art.  111 Cost. dal
momento  che  1'efficacia  era  condizionata alla instaurazione della
causa  di  merito,  essa non e' fonte di una statuizione definitiva e
decisoria  e,  dunque,  non  e' soggetta al ricorso straordinario per
cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.».
   «Ne'    puo'    ritenersi    che   il   legislatore,   nella   sua
discrezionalita',    possa    prevedere    l'impugnabilita',   ovvero
escluderla,  senza  che  tale  scelta, oltre che irragionevole, possa
comportare  lesione  dell'art.  24  Cost.,  dal  momento  che da essa
discende,    ove    non   fosse   consentita   l'impugnabilita',   un
potenzialmente  grave  ostacolo  all'esercizio  del diritto di azione
garantito  dal  medesimo  art.  24 Cost. (e in causa di irragionevole
durata del processo: art. 111, secondo comma Cost.)».
   «Nell'ipotesi  che la rivalutazione delle prove (riesame elaborati
interrogazione  e  formalita'  conclusive)  si  concluda  entro breve
tempo,  e'  chiaro  che  non  vi  e'  spazio  per  un appello avverso
l'ordinanza cautelare».
   «Ma,  questa  ipotesi contraddice il principio dell'appellabilita'
dei provvedimenti cautelari e introduce sicuramente una disparita' di
trattamento  rispetto  all'ipotesi  in  cui l'appello cautelare abbia
bloccato  in  tempo  la rivalutazione delle prove, non escludibile in
via di principio».
   «Diversamente  opinando, si dovrebbe ritenere che l'appello stesso
proposto  dinanzi  al  Consiglio di Stato, debba essere rigettato, al
fine   di   mantenere  in  vita  il  provvedimento  di  primo  grado,
verificandosi  l'effetto  estintivo,  come  per  il giudizio di primo
grado».
   «Nel  caso  che  non  si  concluda  la procedura di rivalutazione,
resterebbe  da  determinare  il  contenuto  il  giudizio  di  appello
cautelare».
   «Sembrerebbe  scontato, secondo i principi generali che il giudice
di  appello, debba accogliere tempestivamente l'appello e l'ordinanza
cautelare  impugnata ne risulterebbe caducata, con conseguente blocco
delle  operazioni concorsuali che fossero state nel frattempo avviate
in forza dell'ordinanza stessa».
   «La  non  garanzia  del  doppio  grado di giurisdizione (111 e 113
Cost.),  si porrebbe comunque in contrasto con i principi comunitari,
che  prevedono un doppio grado di giurisdizione, mirante a migliorare
la  tutela  giurisdizionale  dei singoli e a preservare la qualita' e
l'efficacia  della  tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico
comunitario (Corte giustizia CE, 17 dicembre 1998, n. 185)».
   3.  -  Tornando  a trattare piu' specificamente del caso odierno -
che  differisce  da  quello  teste' richiamato (oltre che per il gia'
ricordato  difetto  di  rilevanza, accertato dall'ord. di Corte cost.
n. 312/2006)  essenzialmente  perche'  in  quello  gia' devoluto alla
Corte  la  ripetizione  delle  prove  d'esame  era stata disposta con
ordinanza  cautelare;  mentre in quello odierno e' stata ordinata con
sentenza  di  merito,  resa  in  forma  semplificata  alla  camera di
consiglio  fissata  per  l'esame della domanda cautelare, ex art. 26,
legge n. 1034/1971, cit. - va sciolta, a questo punto, la riserva che
si   era   formulata   in  punto  di  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale che si va a sollevare.
   Non v'e' molto da dire in proposito.
   3.1. - Come e' noto e si e' gia' detto, il comma 2-bis dell'art. 4
del  d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (la cui rubrica, stante la norma che
qui   si  censura,  con  ironia  quasi  beffarda  afferma  di  recare
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della   pubblica  amministrazione»,  introducendo  invece  una  grave
«disfunzionalita»),   cosi'  dispone:  «Conseguono  ad  ogni  effetto
l'abilitazione  professionale  o  il titolo per il quale concorrono i
candidati,  in  possesso  dei titoli per partecipare al concorso, che
abbiano  superato  le  prove  d'esame  scritte  ed orali previste dal
bando,  anche  se  l'ammissione  alle medesime o la ripetizione della
valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di
provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».
   Poiche',  nel  caso  concretamente  qui  in esame, la ricorrezione
delle  prove  scritte,  in cui il candidato ricorrente in primo grado
non  aveva  conseguito  la  sufficienza,  e il successivo superamento
delle  prove  orali  sono  avvenuti  -  in  doverosa esecuzione della
sentenza  di  primo  grado, che e' provvisoriamente esecutiva ex art.
33,  legge  n. 1031/1971,  cit.  - la  proposizione  dell'appello  (7
dicembre  2007),  ma  prima  che  il giudice di secondo grado potesse
esaminare  il  gravame  anche  solo in fase cautelare, la vigenza del
cit.   comma   2-bis,   comportando   il   definitivo   conseguimento
dell'abilitazione  professionale  da  parte  del  ricorrente in prime
cure,  farebbe  cessare  ex  lege ogni interesse dell'amministrazione
appellante  alla  decisione  del  presente  appello, che ora dovrebbe
percio' essere dichiarato improcedibile.
   Per  completezza  di esame, si osserva che, quasi analogamente, se
il  superamento  delle prove fosse avvenuto - com'e' occorso in altri
casi  - nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la
stessa   presentazione  dell'appello  (in  certe  vicende  si  rileva
un'accelerazione    della    ricorrezione   che   potrebbe   apparire
sorprendente,  se  non  fosse  semplicemente desolante), la ricordata
definitivizzazione  degli  effetti  imposta  dal  cit.  comma  2-bis,
facendo   cessare  l'interesse  all'appello  ancor  prima  della  sua
proposizione, avrebbe reso il gravame tout court inammissibile.
   Ancora,  se (come nelle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 2 e
2.1) il superamento delle prove fosse avvenuto in base a un'ordinanza
cautelare  di primo grado, analoghe statuizioni di improcedibilita' o
di   inammissibilita'   andrebbero  riferite  all'appello  cautelare;
mentre, in modo ancor piu' sconcertante, sarebbe lo stesso ricorso di
primo  grado - ossia quello stesso atto processuale che, all'esito di
una  cognizione  solo  sommaria, era stato la causa del rinnovo della
valutazione  e  delle  prove  -  a divenire tout court improcedibile,
restando  definitivamente preclusa, in ogni sede, la formulazione del
giudizio  a  cognizione  piena  (che,  invece, dovrebbe costituire il
nucleo  essenziale e irrinunciabile della tutela giurisdizionale, cui
tutte  le  parti  e  dunque  anche  ciascuna di esse hanno un diritto
pieno, non sopprimibile dalla legge ordinaria).
   3.2.  -  Ebbene,  in  tutti  questi  casi  (che, complessivamente,
consentono  di  ribadire  l'irragionevolezza della ratio posta a base
del  comma  2-bis),  la  declaratoria di incostituzionalita' del cit.
comma  2-bis, manterrebbe sempre procedibile e ammissibile l'appello,
tanto  di merito quanto cautelare, nonche' lo stesso ricorso di primo
grado che non sia stato ancora deciso prima della ricorrezione.
   Con  piu'  specifico  riferimento  al  caso  qui  in esame, mentre
l'appello   in  trattazione  dovrebbe  essere  senz'altro  dichiarato
improcedibile,  per quanto si e' detto, nell'attuale vigenza del cit.
comma  2-bis,  viceversa  l'auspicato accoglimento della questione di
illegittimita'  costituzionale  sollevata  con  la presente ordinanza
manterrebbe   intatta  la  procedibilita'  del  gravame  in  esame  e
consentirebbe al Collegio di pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi
di  impugnazione  che  esso  propone;  renderebbe dunque possibile la
somministrazione  di una tutela giurisdizionale completa che, come si
dira'   meglio  oltre,  nel  giudizio  amministrativo  non  puo'  mai
esaurirsi nel solo giudizio davanti al giudice regionale, ex art. 125
cost. (cfr., sul punto, Corte cost. 1 febbraio 1982, n. 8).
   In  riferimento al caso di specie, dunque, non sembrano sussistere
dubbi   circa  la  rilevanza  nel  giudizio  a  quo  della  questione
sollevata;  infatti,  solo  in  caso di suo accoglimento il Consiglio
potrebbe    esimersi    dall'applicare   la   norma   sospettata   di
incostituzionale improcedibilita' dello stesso.
   4.  -  Una volta verificata la rilevanza della questione proposta,
e' a dirsi della sua non manifesta infondatezza.
   In  primo  luogo  - poiche' la norma puo' trovare applicazione sia
per  effetto di un'ordinanza cautelare (di primo o secondo grado) che
di una sentenza di merito di primo grado (com'e' nel caso di specie),
e   che   la  ripetizione  delle  prove  con  esito  favorevole  puo'
intervenire  sia  prima  che  dopo la proposizione del gravame, ma in
ambo  i  casi  senza  che  il  relativo  giudice  abbia  la materiale
possibilita'  di  conoscere, in sede cautelare o di merito, di esso -
si  reiterano  con  la  presente ordinanza tutte le censure che erano
state   proposte  con  l'ord.  28  luglio  2006,  n. 479,  di  questo
Consiglio, che la Corte costituzionale non pote' tuttavia prendere in
esame per la gia' ricordata ragione di rito.
   Tali censure sono quelle esposte nel superiore paragrafo 2.1.
   5.  -  La  norma  che  qui  si rimette (art. 4, comma 2-bis, cit.)
risulta  altresi'  in  contrasto con l'art. 125, secondo comma, della
Costituzione.
   Proprio  nell'odierna  vicenda,  il  cit. comma 2-bis impedisce in
radice  lo  svolgimento  del giudizio di appello, imponendone in rito
una  declaratoria  di  improcedibilita' quale conseguenza di un fatto
che  la  parte  appellante  non  avrebbe  potuto impedire, se non che
violando   la   legge   (art.   33,   legge   n. 1034/1971,  cit.)  e
verosimilmente commettendo altresi' il reato di cui all'art. 328 c.p.
   La  disposizione  sospettata  di  incostituzionalita'  renderebbe,
dunque, definitiva e inappellabile una sentenza del t.a.r.
   Siffatto    effetto,   a   ben   vedere,   si   verifica   (almeno
potenzialmente)  in  tutti  i  casi  di accoglimento in prime cure di
ricorsi  avverso  l'esito negativo degli esami e concorsi cui il cit.
comma  2-bis  si riferisce: infatti, tra il momento di deposito della
sentenza   di   accoglimento   (dalla  quale  deriva  un  obbligo  di
ricorrezione  immediata,  integrando essa un atto che «per ragioni di
giustizia ... deve essere compiuto senza ritardo» ex art. 328 c.p.) e
quello  di  proposizione  dell'appello (stanti gli incombenti pratici
che  questo presuppone), ovvero comunque quello in cui il gravame sia
effettivamente  preso  in  esame dal giudice (avuto riguardo ai tempi
occorrenti  per  la notifica, per il deposito nonche', concretamente,
per  la  fissazione e la trattazione dell'affare), trascorre di norma
un  tempo  maggiore (come dimostrato anche dalla vicenda in esame) di
quello  occorrente  per  la ripetizione delle prove e la formulazione
del relativo esito.
   Sicche'  la norma in esame finisce quasi sempre (ma basterebbe che
cio' accadesse talvolta, purche' non eccezionalmente) con il rendere,
nelle  materie e negli ambiti cui essa si riferisce, definitiva e non
sindacabile in appello la sentenza di accoglimento del t.a.r.
   I tribunali amministrativi regionali vengono percio' a operare, in
tali  ambiti,  come  giudici  di  unico grado, proprio in conseguenza
degli effetti della norma posta dal comma 2-bis in discorso.
   Orbene,  siffatta  evenienza  contrasta con il ricordato parametro
costituito  dall'art.  125, secondo comma, della Costituzione, che in
effetti  configura i tribunali amministrativi regionali quali «organi
di giustizia amministrativa di primo grado».
   In   nessun   caso   -   specifico   orientamento   dottrinale   e
giurisprudenziale  -  essi possono essere trasformati dal legislatore
ordinario in giudici di unico grado.
   In tal senso e' nitida e chiara anche l'interpretazione offerta da
Corte cost., 1 febbraio 1982, n. 8, che di seguito si ricorda.
   «E' invero, giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto
del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale (da
ultimo  sentenza  n. 62/1981),  ma nei casi che formano oggetto delle
ordinanze di cui in epigrafe la giurisprudenza stessa non puo' essere
applicata,   in   quanto   si  tratta  di  questioni  attinenti  alla
giurisdizione  amministrativa  la  quale  trova  nella  stessa  Carta
costituzionale una disciplina differenziata».
   «Infatti  l'art. 125, secondo comma, esplicitamente stabilisce che
i tribunali amministrativi da istituire (e poi istituiti con la legge
6  dicembre  1971,  n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali")  sono  giudici  di  primo  grado,  soggetti  pertanto  al
giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato».
   «Il che trova spiegazione nei caratteri propri della giurisdizione
amministrativa  ordinaria,  che verte particolarmente nella sfera del
pubblico  interesse  e  rende,  quindi,  opportuno  il  riesame delle
pronunce  dei  tribunali  di  primo  grado  da parte del Consiglio di
Stato,  che trovasi al vertice del complesso degli organi costituenti
la giurisdizione stessa».
   «Non  v'ha,  quindi, dubbio che nel settore in parola il principio
del doppio grado di giurisdizione abbia rilevanza costituzionale».
   «Il  problema  da  risolvere,  pertanto, e' quello di accertare se
questo  principio  copra  il  solo processo di merito ovvero anche il
processo   incidentale   cautelare,   consistente   nel  decidere  se
sussistano  gravi  ragioni  per  sospendere  la  esecuzione dell'atto
amministrativo   impugnato   dinanzi   al   Tribunale  amministrativo
regionalein attesa della pronuncia sul merito del gravame che acclara
definitivamente la legittimita' o meno di tale atto».
   «Ad  avviso  della  Corte  la  risposta  al  quesito  deve  essere
affermativa».
   «La  giurisprudenza  di questa Corte medesima (sentenze numeri 284
del  1974  e  227  del  1975), infatti, ha posto in luce il carattere
essenziale del procedimento cautelare e la intima compenetrazione sua
con il processo di merito nell'ambito della giustizia amministrativa,
nella  quale  maggiormente  si  avverte la necessita' di un istituto,
quale  appunto il procedimento cautelare, che consenta di anticipare,
sia  pure  a  titolo  provvisorio, l'effetto tipico del provvedimento
finale  del  giudice,  permettendo  che  questo  intervenga  re adhuc
integra   e   possa   consentire   in   concreto   la   soddisfazione
dell'interesse che risulti nel processo meritevole di tutela».
   «E'  del  resto noto che la pronuncia incidentale sulla domanda di
sospensione  della  esecuzione  dell'atto  amministrativo  impugnato,
quale che ne sia il contenuto, e' suscettibile di incidere in maniera
decisiva  sulle  conseguenze  delle pronunce di merito del giudice e,
quindi, anche se indirettamente, sulla tutela sostanziale delle parti
e  sugli  interessi  che entrano nel processo amministrativo, in modo
particolare sul pubblico interesse: la pronuncia incidentale, invero,
come   puo'   pregiudicare  (se  negativa)  l'interesse  del  privato
ricorrente, cosi', in non pochi casi (se positiva), puo' pregiudicare
la  soddisfazione  del  pubblico  interesse,  anche  se  di altissimo
rilievo,   che  l'atto  amministativo  impugnato  aveva  ritenuto  di
realizzare in un determinato modo».
   «Date queste premesse e considerando, quindi, la necessita' che le
opposte  posizioni  del  privato e della p.a. trovino la piu' piena e
completa  valutazione  da  parte  del  giudice  amministrativo, e' da
ritenere che il principio del doppio grado di giurisdizione, e quindi
la possibilita' di un riesame del provvedimento decisorio del giudice
di  primo  grado  da parte del Consiglio di Stato, trovi applicazione
anche nei riguardi del processo cautelare».
   «L'art.  125 Cost., d'altro canto, non contiene limitazione alcuna
dalla  quale  possa dedursi che esso si riferisca esclusivamente alle
pronunce di merito».
   «E'  vero,  poi,  che  l'art. 28 della legge n. 1034 del 1971, nel
trattare  dell'appello  menziona  esplicitamente solo le sentenze dei
tt.aa.rr.:  ma,  a  parte  la  considerazione che esso si porrebbe in
contrasto   con   la   citata   norma  costituzionale  ove  fosse  da
interpretare  restrittivamente,  sta  di  fatto che la giurisprudenza
amministrativa  ravvisa  tale  disposizione  come  relativa a tutti i
provvedimenti  di carattere decisorio del giudice di primo grado, fra
i  quali  e'  indubbiamente compresa la ordinanza che pone termine al
procedimento cautelare».
   5.1.  -  Giova  aggiungere  che,  per  i  fini  che qui vengono in
rilievo,   la   violazione   dell'art.   125,  secondo  comma,  della
Costituzione  sarebbe identicamente sussistita anche ove la Corte non
avesse ritenuto riferibile la costituzionalizzazione del doppio grado
del  giudizio  amministrativo  anche  al  processo  cautelare; qui si
censura  infatti  il cit. comma 2-bis per contrasto con il richiamato
parametro costituzionale in quanto impedisce al Consiglio di Stato di
conoscere nel merito dell'appello avverso una sentenza del t.a.r., il
che da luogo a una situazione di contrasto con l'art. 125 Cost. assai
piu'  grave ed eclatante di quella dichiarata con la cit. sentenza di
Corte cost. n. 8 del 1982.
   Si   precisa   infine,  per  mera  completezza,  che  i  pochi  ed
eccezionali  casi  in cui la legge configura (legittimamente) ipotesi
di giurisdizione amministrativa di unico grado (cfr. art. 37, secondo
e  terzo  comma  della  legge  n. 1034  del  1971) sono quelli in cui
l'unico  grado  di  giudizio si svolge davanti al Consiglio di Stato;
nel  rispetto,  dunque,  delle  prerogative  attribuite a tale organo
dall'art.  103  Cost.  (che  costituisce  un  ulteriore parametro che
concorre  a  comprovare  la  fonda-tezza della prospettata censura di
illegittimita'  costituzionale)  e  senza  alcuna  incidenza  su tali
vicende  del cit. art. 125 Cost., che impone al legislatore ordinario
di  non  configurare  il giudizio davanti al Tribunale amministrativo
regionalecome  di  unico grado, affinche' esso non sia svincolato dal
controllo  del  Consiglio  di  Stato (cfr. Corte cost., ord. 31 marzo
1988, n. 395).
   6.  -  Il  comma  2-bis  si rimette altresi' per contrasto con gli
artt. 3, 24, 25, 103, 111 e 113 della Costituzione.
   6.1. - In violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., la norma che
si   rimette   confligge   in   modo   radicale  con  i  principi  di
ragionevolezza  e  di  proporzionalita'  che  la giurisprudenza della
Corte   costituzionale   ha   enucleato   dal   ricordato   principio
fondamentale della Costituzione.
   Com'e  noto,  tali  principi postulano che la legge tratti in modo
uguale le situazioni eguali, nonche' disciplini in modi adeguatamente
e proporzionalmente differenziati le situazioni diverse.
   Orbene, pur nell'ambito di quella ragionevole indeterminatezza che
necessariamente  contraddistingue l'applicazione concreta di siffatti
principi,  sembrano in radice inammissibili gli effetti normativi che
il  cit. comma 2-bis implica, in esclusiva dipendenza dei tempi (piu'
o meno rapidi) con cui l'amministrazione dia esecuzione alla sentenza
(o  ordinanza)  del giudice amministrativo di primo grado, rispetto a
quelli  di  proposizione  e  decisione  dell'appello  (questi ultimi,
peraltro,  del  tutto  sottratti  alla  disponibilita'  delle  parti;
nonche',  al  di  la'  di  certi  limiti, perfino al giudice, perche'
dipendenti  da  situazioni  oggettive  e  incoercibili).  Secondo che
l'esecuzione  della  sentenza di primo grado sia compiuta piu' o meno
sollecitamente, la parte soccombente in prime cure potra' ottenere, o
meno, la decisione di merito sull'appello.
   Orbene,  trattandosi  all'evidenza  di  circostanze  di fatto solo
casualmente  diverse,  e' del tutto irragionevole e sproporzionato il
trattamento radicalmente opposto che - in termini di ammissibilita' e
procedibilita' dell'appello - deriva dall'applicazione del cit. comma
2-bis   a   due   situazioni   sostanzialmente  uguali,  quali  vanno
considerate  quelle in cui l'esecuzione della sentenza di primo grado
si completi prima, ovvero dopo, rispetto al momento in cui il giudice
di appello e' posto in grado di provvedere (in sede cautelare o anche
nel merito) sulla sentenza gravata.
   Che non si tratti di situazioni proporzionalmente diverse, cui sia
percio'  applicabile  un  trattamento normativo - ai ricordati fini -
adeguatamente  differenziato  e'  dimostrato, se non altro, dal fatto
che  la  generale  previsione di esecutivita' della sentenza di primo
grado   recata   dal   cit.  art.  33,  legge  n. 1034/1971  postula,
concettualmente  e  praticamente, la provvisorieta' di ogni attivita'
che  venga  posta  in  essere in forza di tale ultima norma, giacche'
essa  altrimenti  si  risolverebbe  in  un  banale grimaldello atto a
scardinare  la  stessa  impugnabilita'  delle  sentenze  e, con essa,
l'intero diritto processuale.
   Se  e'  vero che Corte cost. 6 febbraio 2007, n. 26, ha chiarito -
ma a diverso proposito - che «non contraddice, comunque, il principio
di   parita'  l'eventuale  differente  modulazione  dell'appello  ...
purche'  essa  avvenga  nel rispetto del canone della ragionevolezza,
con i corollari di adeguatezza e proporzionalita', che si sono a piu'
riprese  ricordati»,  e  che  «le eventuali menomazioni del potere di
impugnazione  ...  debbano  comunque  rappresentare  -  ai  fini  del
rispetto  del  principio di parita' - soluzioni normative sorrette da
una   ragionevole  giustificazione,  nei  termini  di  adeguatezza  e
proporzionalita' dianzi lumeggiati», cio' che in effetti, nel caso di
specie,  difetta  totalmente  e'  proprio  ogni  considerazione della
ragionevolezza,   adeguatezza  e  proporzionalita'  della  previsione
normativa che qui si rimette all'esame del Giudice delle leggi.
   Non e' dato cogliere, infatti, in che risieda la ragionevolezza di
una   norma   che   subordina   tout   court  l'ammissibilita'  o  la
procedibilita'  di  un gravame - volto a verificare, precisamente, la
corrispondenza,  o  meno, a diritto del provvedimento giurisdizionale
di  primo  grado  in  forza del quale e' stata operata la ripetizione
delle  prove  di  un esame - alla maggiore o minore velocita' con cui
tale  ripetizione  venga  portata a compimento, rispetto a quella con
cui   il  giudice  di  appello  riesca  a  provvedere  sulle  domande
propostegli dalle parti in causa.
   6.2.  -  In violazione dell'art. 24 Cost., la norma che si rimette
lede, per la parte pubblica, il diritto di difesa in grado di appello
nell'ambito del giudizio amministrativo.
   Anche  a  voler  ipoteticamente  prescindere (ma non si vede come)
dalla  gia'  riscontrata  (con  parole tratte da Corte cost. n. 8 del
1982,  cit.)  costituzionalizzazione del doppio grado di giudizio per
le sentenze dei tt.aa.rr., la violazione dell'art. 24, secondo comma,
cost.  sussisterebbe  egualmente  per  l'eclatante lesione che deriva
dalla  norma impugnata al diritto di difesa in grado di appello della
sola parte pubblica.
   Non  e' infatti ipotizzabile che, secundum eventum litis, una sola
parte venga privata del diritto di appello; laddove l'altra parte, se
non  avesse  ottenuto  in  prime  cure  l'utilita'  invocata, avrebbe
senz'altro  potuto  reiterare le proprie tesi davanti al Consiglio di
Stato.
   Si  e' gia' visto che la necessita' del «rispetto del principio di
parita'  delle  parti»  e'  stata  anche  posta  a  base - sebbene in
tutt'altro ambito rispetto a quello qui in esame - della declaratoria
di  illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio
2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di
procedura  penale,  esclude che il pubblico ministero possa appellare
contro   le   sentenze   di  proscioglimento,  resa  da  Corte  cost.
n. 26/2007, cit.
   6.3.  -  In  violazione  dell'art.  25  Cost. - anche in combinato
disposto con gli artt. 103 e 125 Cost., che individuano nel Consiglio
di  Stato  il  necessario  fulcro  della tutela giurisdizionale degli
interessi  legittimi  e  in  particolari materie indicate dalla legge
anche    dei    diritti   soggettivi   tra   cittadini   e   pubblica
amministrazione;  la quale tutela non puo' svolgersi, per volonta' di
una  sola  delle  parti in causa, esclusivamente davanti al Tribunale
amministrativo  regionale- la norma che si rimette distoglie la parte
pubblica  dal  suo  giudice  naturale precostituito per legge che, in
questa materia, e' in grado di appello il Consiglio di Stato.
   6.4.  -  In violazione dell'art. 111 Cost. la norma che si rimette
lede  il  principio  di  parita'  delle  parti nell'ambito del giusto
processo:  alla  stregua  di  quanto si e' gia' detto, il comma 2-bis
sottrae  alla  sola  parte pubblica - al di fuori di ogni criterio di
ragionevolezza - il diritto di sottoporre la statuizione (cautelare o
di merito) del giudice di prime cure che l'abbia vista soccombente al
giudice   di  appello;  laddove,  nel  caso  inverso,  consente  alla
controparte privata la normale appellabilita' di sentenze e ordinanze
che non abbiano accolto le sue domande.
   6.5.  - Infine, in violazione dell'art. 113, secondo comma, Cost.,
la  norma che si rimette lede il principio di non limitabilita' della
tutela  giurisdizionale  a  particolari  mezzi  di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
   Essa  infatti  preclude  l'impugnazione  (talora anche solo quella
cautelare,  e  comunque sempre quella di merito, secondo quanto si e'
gia'  detto)  della parte pubblica in relazione alla circostanza, del
tutto  estrinseca  e casuale, che sia stata piu' rapidamente eseguita
la  statuizione di primo grado (cautelare o anche di merito) rispetto
ai  tempi  occorrenti  per la pronuncia sull'appello; nonche' limita,
conseguentemente,  solo  alla  categoria  delle  sentenze e ordinanze
reiettive  delle  istanze  formulate  dalla parte ricorrente in primo
grado la piena e incondizionata appellabilita' delle statuizioni rese
dal giudice di prime cure.
   7.   -  In  conclusione,  il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di costituzionalita' di cui in
dispositivo, che pertanto, con la presente ordinanza, viene sollevata
e rimessa al vaglio del Giudice delle leggi.
   Il giudizio e' sospeso fino alla pronuncia di quest'ultimo.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
l'art.  23,  commi  3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  del  comma 2-bis dell'art. 4 del d.l. 30 giugno 2005,
n. 115,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  17 agosto 2005,
n. 168,   per   contrasto   con  gli  artt.  3,  24,  25,  103,  111,
secondo comma, 113 e 125, secondo comma della Costituzione, nei sensi
di cui in motivazione.
   Sospende   ogni   ulteriore   pronuncia  e  dispone  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  di  questo  Consiglio, la
presente   ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  sia  comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
     Cosi' deciso in Palermo, il 2 aprile 2008.
                       Il Presidente: Virgilio
                                                 L'estensore: Corsaro