N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 30 maggio 2008
del 30 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Albanese Maria Pia contro Universita' degli studi di Messina Universita' - Professori universitari in posizione di fuori ruolo - Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo e anticipazione della collocazione in quiescenza - Applicabilita' della normativa censurata anche ai professori per i quali sia stato gia' disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' e violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.46 del 5-11-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 832 del 2008 proposto dalla prof.ssa Maria Pia Albanese, rappresentata e difesa dal prof. avv. Salvatore Raimondi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tamburello, in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145; Contro l'Universita' degli studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento previa misura cautelare: della nota rettorale prot. n. 8890 del 6 febbraio 2008, con la quale si comunica che in applicazione dell'art. 2, comma 434, legge n. 244 del 2007, la parte ricorrente cessera' anticipatamente dal servizio con effetto dal 1° novembre 2008; del decreto rettorale n. 841 del 13 marzo 2008, con il quale si stabilisce che la parte ricorrente «con effetto dal 1° novembre 2008 cessera' anticipatamente dal servizio»; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la camera di consiglio del giorno 8 maggio 2008 il consigliere Vincenzo Salamone; Uditi i difensori delle parti come da verbale di camera di consiglio; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso si chiede l'annullamento: della nota rettorale prot. n. 8890 del 6 febbraio 2008, con la quale si comunica che in applicazione dell'art. 2, comma 434, legge n. 244 del 2007, la parte ricorrente cessera' anticipatamente dal servizio con effetto dal 1° novembre 2008; del decreto rettorale n. 841 del 13 marzo 2008, con il quale si stabilisce che la parte ricorrente «con effetto dal 1° novembre 2008 cessera' anticipatamente dal servizio». Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2006 la causa e' passata in decisione. D i r i t t o Giusta il d.lgs. CPS. 26 ottobre 1947, n. 1251 «I professori universitari, compiuto il 70° anno di eta', assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno (art. 1, primo comma). Le cattedre e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facolta' provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalita' stabilite dalle disposizioni medesime (art. 1, secondo comma). «Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il 75° anno di eta', i professori predetti vengono collocati a riposo» (art. 1, terzo comma). Il professore fuori ruolo conserva le prerogative accademiche inerenti allo stato di professori di ruolo con l'integrale trattamento economico ad esso relativo (art. 1, quarto comma). Il professore fuori ruolo «e' tenuto a svolgere attivita' scientifica e didattica secondo modalita' che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorita' accademiche, avuto riguardo alle disponibilita' degli istituti e dei mezzi e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali» (art. 2). Detta disciplina veniva confermata dalla legge 18 marzo 1958, n. 311 (recante «Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari»), la quale stabilisce che ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. Lo stesso articolo stabilisce che i professori fuori ruolo possono essere eletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo se si tratta della carica di preside, mentre per l'ufficio del rettore il professore fuori ruolo puo' continuare fino alla scadenza del triennio per il quale e' stato eletto. Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, con la quale veniva data delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, veniva stabilito, tra i criteri direttivi, all'art. 12, lett. p), che per i professori ordinari che sarebbero stati inquadrati in ruolo a seguito di concorsi successivi a quelli banditi alla data di entrata in vigore della legge, il collocamento fuori ruolo decorresse dal compimento del 65° anno di eta' e il pensionamento cinque anni dopo, mentre per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge e per quelli che sarebbero stati inquadrati a seguito di concorsi gia' banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo dopo il compimento del 65° anno di eta' sarebbe stato disposto soltanto a domanda. In sede di esercizio della delega, con d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in conformita' al rammentato criterio direttivo, veniva stabilito il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari al compimento del 65° anno di eta' e il collocamento a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo (art. 19). Ma, relativamente ai professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980 e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data, veniva stabilito che sarebbero stati applicate «le norme gia' vigenti», salvala richiesta anticipata di collocamento fuori ruolo (art. 110). Con legge 7 aprile 1990, n. 239, veniva stabilito che il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'art. 19, d.P.R. n. 382 del 1980 «e' opzionale, fermo restando il collocamento a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 70° anno di eta». La disposizione non riguardava i professori gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980 o inquadrati in ruolo a seguito del concorso bandito entro tale data, per i quali rimaneva ferma la disposizione di cui all'art. 110, d.P.R. n. 382 del 1980. Con l'art. 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, veniva data facolta' ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - compresi i professori universitari - di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti del collocamento a riposo. Con legge 28 dicembre 1995, n. 549, la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari veniva ridotta a tre anni, sia per quanto concerne coloro i quali ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 19, d.P.R. n. 382 del 1980, vale a dire vincitori di concorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980, sia per quanto concerne coloro i quali beneficiano della disposizione transitoria di cui all'art. 110 dello stesso d.P.R., sicche' questi ultimi, tra i quali rientra il ricorrente, venivano collocati fuori ruolo, con il prolungamento del biennio, a 72 anni ed in quiescenza a 75. Con la legge 4 novembre 2005, n. 230, il collocamento a riposo dei professori (sia ordinari che associati) nominati secondo le disposizioni della legge stessa, veniva previsto al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il 70° anno di eta', ivi compreso il biennio di cui all'art. 16, d.lgs. n. 503 del 1992. Ed inoltre veniva abolito il collocamento fuori ruolo (art. 1, comma 17). Ma, relativamente ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge, veniva fatto salvo «lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento» (art. 1, comma Infine, con la legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 434 si stabilisce che il periodo di fuori ruolo dei professori universitari, decorrere dal 1° gennaio 2008, e' ridotto a due anni accademici, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e' ridotto ad un anno accademico, e a decorrere dal 1° gennaio 2010 e' abolito. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la richiamata normativa non puo' ritenersi applicabile solo per il futuro, con esclusione dall'applicazione della stessa dei soggetti gia' in precedenza collocati fuori ruolo. Chiarissimo appare, infatti, il disposto dell'art. 2, comma 434, peraltro richiamato espressamente dall'amm.ne nei provvedimenti oggetto di impugnazione. Dispone l'art. 2, comma 434: «A decorrere dal 1° gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e' ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico». Appare evidente, dalla semplice lettura della norma, che il legislatore abbia inteso disporre, anche per coloro che avessero gia' ottenuto il fuori ruolo, il progressivo collocamento a riposo anticipato, e cio', tra l'altro, in piena coerenza con la ratio della normativa che mira alla progressiva e totale abolizione dell'istituto del «fuori ruolo». Recita infatti l'ultima parte del richiamato comma 434: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e' definitivamente abolito ...». Da qui l'inconsistenza delle prime due censure di gravame e la rilevanza ai fini della decisione della domanda cautelare e del merito dell'eccezione di costituzionalita' dell'art. 2, comma 434, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Non potendosi condividere l'interpretazione sopra sostenuta, per cui deve ritenersi l'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007 applicabile (come ha ritenuto l'Universita' resistente) anche ai professori per i quali, come per il ricorrente, sia stato disposto, con formale provvedimento amministrativo, il collocamento fuori ruolo alla fine dell'anno accademico nel quale si raggiungano i 72 anni di eta' ed il collocamento in quiescenza alla fine dell'anno accademico nel quale si raggiungano i 75 anni di eta', la disposizione potrebbe essere in contrasto con i principi di ragionevolezza, di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il precetto legislativo, infatti, si rivelerebbe un regolamento irrazionale ed arbitrario che comporterebbe il travolgimento della situazione sostanziale posta in essere da un formale provvedimento amministrativo adottato alla stregua della disciplina a tale momento vigente, e frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte cost. n. 349 del 1985, n. 36 del 1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988, n. 311 del 1995, n. 390 del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del 1999, n. 446 del 2002). Il collocamento a riposo anticipato dell'interessato e di coloro i quali si trovano nella sua stessa situazione, contrasta in primo luogo, per le ragioni appena dette, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Contrasta inoltre con il principio di eguaglianza sancito dallo stesso art. 3 in quanto verrebbe a comportare un eguale trattamento di situazioni non uguali - tali non essendo coloro per i quali l'Universita' di appartenenza non abbia ancora adottato alcun provvedimento e coloro per i quali e' stato adottato il provvedimento. Contrasta infine con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. in quanto il ricorrente si vedrebbe costretto - con pregiudizio per l'interesse superiore degli studi - ad interrompere i programmi di ricerca che ragionevolmente contava di concludere nel triennio del fuori ruolo, ed i progetti di crescita e di affermazione dei suoi allievi. Non puo' essere trascurato al riguardo che compito fondamentale del professore universitario, oltre all'attivita' scientifica ed all'attivita' didattica, e' la formazione di giovani studiosi, che avviene inizialmente attraverso i dottorati di ricerca, ai quali sovente fanno seguito gli assegni di studio biennali e quadriennali ed altri analoghi strumenti (borse di studio in Italia ed adottato alla stregua della disciplina a tale momento vigente, e frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte cost. n. 349 del 1985, n. 36 del 1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988, n. 311 del 1995, n. 390 del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del 1999, n. 446 del 2002).
P. Q. M. Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' delle norme di cui all'art. 2, comma 434, legge n. 244 del 2007 - nella parte in cui troverebbe applicazione anche per i professori per i quali sia stato gia' disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Conseguentemente solleva la questione di legittimita' costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Catania, nella Camera di consiglio del giorno 8 maggio 2008. Il Presidente: Leo L'estensore: Salamone