N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 30 maggio 2008

del  30  maggio  2008  emessa  dal Tribunale amministrativo regionale
della  Sicilia  - Sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da
Albanese Maria Pia contro Universita' degli studi di Messina

Universita'  -  Professori universitari in posizione di fuori ruolo -
  Prevista riduzione del periodo di fuori ruolo e anticipazione della
  collocazione   in   quiescenza  -  Applicabilita'  della  normativa
  censurata  anche  ai professori per i quali sia stato gia' disposto
  con  formale  provvedimento  amministrativo  il  collocamento fuori
  ruolo  - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita'
  e  violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento
  -   Incidenza  sul  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 434.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.46 del 5-11-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 832 del 2008
proposto  dalla  prof.ssa  Maria Pia Albanese, rappresentata e difesa
dal  prof.  avv. Salvatore Raimondi, elettivamente domiciliato presso
lo  studio  dell'avv.  Giuseppe  Tamburello,  in  Catania,  via Mons.
Ventimiglia n. 145;
   Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Messina,  in  persona del
Rettore  pro tempore, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato  di  Catania,  domiciliataria, per l'annullamento previa misura
cautelare:
     della  nota  rettorale prot. n. 8890 del 6 febbraio 2008, con la
quale  si  comunica che in applicazione dell'art. 2, comma 434, legge
n. 244  del  2007,  la  parte ricorrente cessera' anticipatamente dal
servizio con effetto dal 1° novembre 2008;
     del  decreto rettorale n. 841 del 13 marzo 2008, con il quale si
stabilisce  che la parte ricorrente «con effetto dal 1° novembre 2008
cessera' anticipatamente dal servizio»;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Amministrazione
resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato  relatore per la camera di consiglio del giorno 8 maggio
2008 il consigliere Vincenzo Salamone;
   Uditi  i  difensori  delle  parti  come  da  verbale  di camera di
consiglio;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                              F a t t o
   Con il ricorso si chiede l'annullamento:
     della  nota  rettorale prot. n. 8890 del 6 febbraio 2008, con la
quale  si  comunica che in applicazione dell'art. 2, comma 434, legge
n. 244  del  2007,  la  parte ricorrente cessera' anticipatamente dal
servizio con effetto dal 1° novembre 2008;
     del  decreto rettorale n. 841 del 13 marzo 2008, con il quale si
stabilisce  che la parte ricorrente «con effetto dal 1° novembre 2008
cessera' anticipatamente dal servizio».
   Si  e'  costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
   Alla  pubblica  udienza  del  giorno  11  maggio  2006 la causa e'
passata in decisione.
                            D i r i t t o
   Giusta  il  d.lgs.  CPS.  26  ottobre  1947, n. 1251 «I professori
universitari,  compiuto il 70° anno di eta', assumono la qualifica di
professori  fuori  ruolo  fino  a  tutto l'anno accademico durante il
quale compiono il 75° anno (art. 1, primo comma).
   Le  cattedre  e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti
ai  sensi  e  per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facolta'
provvederanno   all'insegnamento  nelle  forme  e  con  le  modalita'
stabilite dalle disposizioni medesime (art. 1, secondo comma).
   «Con  l'inizio  dell'anno  accademico  successivo  a quello in cui
hanno  compiuto  il  75°  anno di eta', i professori predetti vengono
collocati a riposo» (art. 1, terzo comma).
   Il  professore  fuori  ruolo  conserva  le prerogative accademiche
inerenti   allo   stato   di  professori  di  ruolo  con  l'integrale
trattamento economico ad esso relativo (art. 1, quarto comma).
   Il   professore  fuori  ruolo  «e'  tenuto  a  svolgere  attivita'
scientifica e didattica secondo modalita' che saranno determinate con
provvedimento  del  Ministro  per la pubblica istruzione, su proposta
delle   competenti   autorita'   accademiche,   avuto  riguardo  alle
disponibilita' degli istituti e dei mezzi e specialmente in relazione
alle esigenze delle ricerche sperimentali» (art. 2).
   Detta  disciplina  veniva  confermata  dalla  legge 18 marzo 1958,
n. 311  (recante  «Norme  sullo  stato  giuridico  ed  economico  dei
professori  universitari»),  la  quale  stabilisce  che ai fini della
determinazione  del  numero  legale  richiesto per la validita' delle
adunanze  del  corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene
conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Lo  stesso  articolo  stabilisce che i professori fuori ruolo possono
essere  eletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano
all'atto  del  collocamento  a  riposo  se  si tratta della carica di
preside,  mentre  per l'ufficio del rettore il professore fuori ruolo
puo' continuare fino alla scadenza del triennio per il quale e' stato
eletto.
   Con  la  legge  21  febbraio 1980, n. 28, con la quale veniva data
delega  al  Governo per il riordinamento della docenza universitaria,
veniva stabilito, tra i criteri direttivi, all'art. 12, lett. p), che
per  i  professori ordinari che sarebbero stati inquadrati in ruolo a
seguito  di concorsi successivi a quelli banditi alla data di entrata
in  vigore  della  legge,  il collocamento fuori ruolo decorresse dal
compimento  del 65° anno di eta' e il pensionamento cinque anni dopo,
mentre  per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in
vigore  della  legge  e  per  quelli che sarebbero stati inquadrati a
seguito  di  concorsi  gia' banditi alla stessa data, il collocamento
fuori  ruolo  dopo  il  compimento del 65° anno di eta' sarebbe stato
disposto soltanto a domanda.
   In  sede  di  esercizio  della  delega, con d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382,  in  conformita'  al  rammentato  criterio  direttivo, veniva
stabilito  il  collocamento  fuori  ruolo  dei professori ordinari al
compimento  del  65°  anno  di eta' e il collocamento a riposo cinque
anni dopo il collocamento fuori ruolo (art. 19). Ma, relativamente ai
professori  ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della
legge  n. 28  del  1980  e  a  quelli  nominati in ruolo a seguito di
concorsi  gia'  banditi  alla  medesima  data,  veniva  stabilito che
sarebbero  stati applicate «le norme gia' vigenti», salvala richiesta
anticipata di collocamento fuori ruolo (art. 110).
   Con   legge  7  aprile  1990,  n. 239,  veniva  stabilito  che  il
collocamento  fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui
all'art.  19, d.P.R. n. 382 del 1980 «e' opzionale, fermo restando il
collocamento  a  riposo all'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del 70° anno di eta».
   La  disposizione non riguardava i professori gia' in servizio alla
data  di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980 o inquadrati in
ruolo  a  seguito  del  concorso bandito entro tale data, per i quali
rimaneva ferma la disposizione di cui all'art. 110, d.P.R. n. 382 del
1980.
   Con  l'art.  16,  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 503, veniva data
facolta'  ai  dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non
economici  -  compresi  i  professori  universitari - di permanere in
servizio  per  un  periodo  massimo  di un biennio oltre i limiti del
collocamento a riposo.
   Con  legge  28  dicembre  1995, n. 549, la durata del collocamento
fuori  ruolo  dei  professori universitari veniva ridotta a tre anni,
sia  per  quanto concerne coloro i quali ricadono nell'ipotesi di cui
all'art.  19,  d.P.R.  n. 382  del  1980,  vale  a  dire vincitori di
concorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 28 del 1980,
sia per quanto concerne coloro i quali beneficiano della disposizione
transitoria  di  cui all'art. 110 dello stesso d.P.R., sicche' questi
ultimi,  tra  i quali rientra il ricorrente, venivano collocati fuori
ruolo, con il prolungamento del biennio, a 72 anni ed in quiescenza a
75.
   Con la legge 4 novembre 2005, n. 230, il collocamento a riposo dei
professori   (sia   ordinari   che  associati)  nominati  secondo  le
disposizioni della legge stessa, veniva previsto al termine dell'anno
accademico nel quale si e' compiuto il 70° anno di eta', ivi compreso
il  biennio  di  cui  all'art. 16, d.lgs. n. 503 del 1992. Ed inoltre
veniva  abolito  il  collocamento fuori ruolo (art. 1, comma 17). Ma,
relativamente  ai  professori  in  servizio  alla  data di entrata in
vigore  della  legge,  veniva  fatto  salvo  «lo stato giuridico e il
trattamento  economico  in  godimento»  (art. 1, comma Infine, con la
legge  finanziaria  2008,  24  dicembre 2007, n. 244, al comma 434 si
stabilisce che il periodo di fuori ruolo dei professori universitari,
decorrere  dal  1°  gennaio 2008, e' ridotto a due anni accademici, a
decorrere  dal  1° gennaio 2009 e' ridotto ad un anno accademico, e a
decorrere dal 1° gennaio 2010 e' abolito.
   Contrariamente   a   quanto  affermato  da  parte  ricorrente,  la
richiamata  normativa  non  puo'  ritenersi  applicabile  solo per il
futuro,  con  esclusione  dall'applicazione della stessa dei soggetti
gia'   in  precedenza  collocati  fuori  ruolo.  Chiarissimo  appare,
infatti,  il  disposto  dell'art.  2,  comma 434, peraltro richiamato
espressamente dall'amm.ne nei provvedimenti oggetto di impugnazione.
   Dispone  l'art.  2, comma 434: «A decorrere dal 1° gennaio 2008 il
periodo  di  fuori  ruolo  dei  professori universitari precedente la
quiescenza  e'  ridotto  a  due  anni  accademici  e  coloro che alla
medesima  data  sono  in  servizio  come  professori  nel  terzo anno
accademico  fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno
accademico». Appare evidente, dalla semplice lettura della norma, che
il  legislatore  abbia inteso disporre, anche per coloro che avessero
gia'  ottenuto  il  fuori ruolo, il progressivo collocamento a riposo
anticipato, e cio', tra l'altro, in piena coerenza con la ratio della
normativa che mira alla progressiva e totale abolizione dell'istituto
del «fuori ruolo».
   Recita  infatti  l'ultima  parte  del  richiamato  comma  434:  «A
decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  il  periodo  di  fuori  ruolo dei
professori  universitari  precedente la quiescenza e' definitivamente
abolito ...».
   Da  qui  l'inconsistenza  delle  prime due censure di gravame e la
rilevanza  ai  fini  della  decisione  della  domanda cautelare e del
merito  dell'eccezione  di  costituzionalita' dell'art. 2, comma 434,
legge  24  dicembre  2007, n. 244, per contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost.
   Non  potendosi  condividere l'interpretazione sopra sostenuta, per
cui  deve  ritenersi l'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007
applicabile  (come  ha  ritenuto  l'Universita'  resistente) anche ai
professori  per  i quali, come per il ricorrente, sia stato disposto,
con formale provvedimento amministrativo, il collocamento fuori ruolo
alla  fine dell'anno accademico nel quale si raggiungano i 72 anni di
eta'  ed il collocamento in quiescenza alla fine dell'anno accademico
nel  quale si raggiungano i 75 anni di eta', la disposizione potrebbe
essere   in   contrasto   con   i   principi  di  ragionevolezza,  di
imparzialita'  e di buon andamento dell'amministrazione sanciti dagli
artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Il  precetto  legislativo,  infatti, si rivelerebbe un regolamento
irrazionale  ed  arbitrario  che comporterebbe il travolgimento della
situazione  sostanziale  posta  in essere da un formale provvedimento
amministrativo  adottato alla stregua della disciplina a tale momento
vigente, e frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza
giuridica,  elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte cost.
n. 349  del  1985,  n. 36 del 1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988,
n. 311  del  1995, n. 390 del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del 1999,
n. 446 del 2002).
   Il collocamento a riposo anticipato dell'interessato e di coloro i
quali  si  trovano  nella  sua  stessa situazione, contrasta in primo
luogo,   per   le   ragioni   appena   dette,  con  il  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
   Contrasta  inoltre  con  il principio di eguaglianza sancito dallo
stesso  art.  3 in quanto verrebbe a comportare un eguale trattamento
di  situazioni  non  uguali  -  tali  non  essendo coloro per i quali
l'Universita'   di  appartenenza  non  abbia  ancora  adottato  alcun
provvedimento   e   coloro   per   i   quali  e'  stato  adottato  il
provvedimento.
   Contrasta  infine  con  il  principio  di  buon  andamento  di cui
all'art. 97 Cost. in quanto il ricorrente si vedrebbe costretto - con
pregiudizio per l'interesse superiore degli studi - ad interrompere i
programmi  di  ricerca  che ragionevolmente contava di concludere nel
triennio del fuori ruolo, ed i progetti di crescita e di affermazione
dei  suoi allievi. Non puo' essere trascurato al riguardo che compito
fondamentale   del   professore  universitario,  oltre  all'attivita'
scientifica  ed  all'attivita' didattica, e' la formazione di giovani
studiosi, che avviene inizialmente attraverso i dottorati di ricerca,
ai  quali  sovente  fanno  seguito  gli  assegni di studio biennali e
quadriennali  ed  altri analoghi strumenti (borse di studio in Italia
ed  adottato  alla stregua della disciplina a tale momento vigente, e
frusterebbe l'affidamento dell'interessato nella sicurezza giuridica,
elemento  fondamentale dello stato di diritto (Corte cost. n. 349 del
1985,  n. 36  del  1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988, n. 311 del
1995,  n. 390  del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del 1999, n. 446 del
2002).
P. Q. M.
   Dichiara  rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente  infondata,  nei  termini  di  cui  in motivazione, la
questione  di  costituzionalita' delle norme di cui all'art. 2, comma
434,   legge  n. 244  del  2007  -  nella  parte  in  cui  troverebbe
applicazione  anche  per  i  professori  per  i  quali sia stato gia'
disposto  con  formale  provvedimento  amministrativo il collocamento
fuori ruolo - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Conseguentemente    solleva    la    questione   di   legittimita'
costituzionale  della  norma citata per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione.
   Sospende  il  presente giudizio e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
   Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di
consiglio  utile  successiva  alla  restituzione  degli atti da parte
della Corte costituzionale.
   Manda  alla  segreteria  di  provvedere  alla  notificazione della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei  ministri  ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
   Cosi'  deciso  in  Catania, nella Camera di consiglio del giorno 8
maggio 2008.
                         Il Presidente: Leo
                                                L'estensore: Salamone