Cancellazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.(GU n.261 del 7-11-2008)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
Viste la richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volte a ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale;
Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 30 settembre 2008, ha
preso atto delle richieste di cancellazione, dal relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal
decreto del Presidente dellaRepubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varieta', iscritte al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2008
Il direttore generale: Blasi
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Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.