AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2008 

Aggiornamento  del prezzo medio del combustibile convenzionale per la
determinazione del costo evitato di combustibile di cui al titolo II,
punto  2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione ARG/elt 154/08).
(GU n.262 del 8-11-2008)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 ottobre 2008;
  Visti:
    la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica;
    la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 settembre 1992;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 4 agosto 1994;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 24 gennaio 1997;
    il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 24 giugno
2002;  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 23 marzo
2005;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile  1992,  n.  6,  come modificato e integrato dal decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994  (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione
di accompagnamento;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/1999, come modificata
e   integrata   e   la   relativa   relazione  tecnica  (di  seguito:
deliberazione n. 52/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  8 giugno 1999, n. 81/1999 e la
relativa relazione tecnica;
    deliberazione  n. 2002, n. 195/2002 (di seguito: la deliberazione
dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione
n. 195/02);
    la  deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, come
modificata ed integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05; la
deliberazione dell'Autorita' 3 luglio 2006, n. 137/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006 n. 171/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/2006 (di
seguito: deliberazione n. 249/06);
    la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2007, n. 205/07;
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 241/07; la
deliberazione dell'Autorita' 15 ottobre 2007, n. 260/07;
    la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 49/08);
    le  decisioni  della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale n. 1275/2008 e seguenti;
    il  documento per la consultazione 28 maggio 2008, n. 14/2008, in
materia  di revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel
mercato   al   dettaglio   del   gas   naturale   e  di  criteri  per
l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura (di seguito:
DCO 14/08) e le osservazioni pervenute;
    il  documento  per  la  consultazione 26 giugno 2008, n. 23/2008,
relativo  all'aggiornamento,  per  l'anno  2008, del prezzo medio del
combustibile  convenzionale  nel costo evitato di combustibile di cui
al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: DCO
23/08) e le relative osservazioni pervenute;
  Considerato che:
    con  deliberazione  n.  249/2006,  l'Autorita' ha quantificato il
valore di acconto, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile
convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile
di  cui  al  Titolo  Il, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/1992 (di
seguito: CEC);
    con  deliberazione  ARG/elt 49/08, l'Autorita' ha quantificato il
valore  di  conguaglio  del  prezzo  di  cui al precedente alinea per
l'anno 2007;
    il   punto   4   della  deliberazione  n.  249/2006  prevede  che
l'Autorita'  aggiorni  il  valore  del CEC per gli anni successivi al
2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del
gas  naturale  e  del  livello  di  apertura  concorrenziale sul lato
dell'offerta;
    l'art.  2,  comma 141,  della  legge n. 244/2007, precisa che, ai
sensi  dell'art.  3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a
far  data  dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano
ai  fini  dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui
al  titolo  II,  punto  7, lettera b), del provvedimento del Comitato
interministeriale  dei  prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   109  del  12 maggio  1992,  e  successive
modificazioni,   e'   determinato   dall'Autorita',   tenendo   conto
dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;
    il  Consiglio di Stato con le decisioni n. 1275/08 e seguenti, ha
evidenziato, tra l'altro, che:
      a) «il     potere    esercitato    dall'Autorita'    ai    fini
dell'aggiornamento del CEC era gia' sussistente alla data di adozione
della deliberazione n. 249/2006 (15 novembre 2006)»;
      b) «la  disposizione  di cui all'art. 2, comma 141, della legge
n.   244/2007  puo',  quindi,  essere  intesa  come  norma  meramente
ricognitiva  del citato potere gia' esistente, con cui il legislatore
ha  inteso  da  un  lato  confermare la possibilita' di aggiornare il
prezzo  del  gas  ai  fmi della determinazione del CEC e, sotto altro
profilo, ha espressamente legato la determinazione del prezzo del gas
all'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando
un ulteriore parametro di riferimento all'Autorita»;
      c) «il   riferimento  all'effettiva  struttura  dei  costi  nel
mercato,  da  un  lato, si applichera' alle successive determinazioni
dell'Autorita'  e,  dall'altro  lato,  e' comunque compatibile con la
deliberazione   n.   249/2006,  con  cui  l'Autorita'  ha  richiamato
l'assenza  di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo
del   gas,  e  non  all'effettiva  struttura  del  costo,  tenuta  in
considerazione   nel  sistema  di  computo  elaborato,  espressamente
diretto  ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con
l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale»;
  Considerato che:
    con il DCO 14/08, l'Autorita' ha rilevato, tra l'altro, che:
      attualmente nel contesto italiano l'offerta sul mercato del gas
e'  ancora  approvvigionata  prevalentemente  da parte dell'operatore
dominante  attraverso  l'utilizzo prevalente di contratti take or pay
di  lungo periodo e che tale situazione dipende anche dal processo di
liberalizzazione  e  di  apertura  del  mercato  che  si  sta  ancora
realizzando in Italia;
      l'assenza,  in  Italia,  di  un  borsa liquida del gas naturale
comporta,   tra   l'altro,  che  non  sia  di  fatto  disponibile  un
riferimento  di prezzo all'ingrosso significativo e trasparente della
materia  prima  gas;  riferimento  che potrebbe essere utilizzato per
determinare  il  valore  di  mercato  dei costi di approvvigionamento
all'ingrosso,  nonche'  per  gli  aggiornamenti  del  prezzo  del gas
naturale per il CEC;
    con  il  DCO  23/08,  l'Autorita',  in  considerazione  di quanto
esposto  nei  precedenti alinea, ha proposto di confermare per l'anno
2008   la   metodologia  di  aggiornamento  del  CEC  prevista  dalla
deliberazione n. 249/2006, limitandosi ad apportare alcuni interventi
di  carattere  puramente manutentivo per tenere conto dell'evoluzione
del  quadro  normativo,  in particolare tenendo conto delle modifiche
che  verranno  apportate  sulla base delle proposte contenute nel DCO
14/08;
    con  il DCO 14/08, l'Autorita' ha infatti proposto di modificare,
a partire da ottobre 2008, alcune delle vigenti disposizioni relative
alle  condizioni  economiche  di  fornitura  del  gas, tra i quali si
richiamano:
      la  coerenza  con  i  prezzi all'ingrosso, che si sostanzia nel
trasferimento  di segnali di prezzo il piu' possibile commisurati con
la   dinamica  di  aggiornamento  del  valore  del  gas  nel  mercato
all'ingrosso   nazionale   nei  diversi  periodi  temporali,  nonche'
all'andamento del medesimo valore nei mercati internazionali;
      la  copertura  dei costi di approvvigionamento, che si realizza
attraverso  la  garanzia  di  copertura  dei  costi  sostenuti  dagli
esercenti  la  vendita  per l'acquisto di gas destinato ai clienti in
tutela,  cioe' oggetto delle condizioni economiche di fornitura. Cio'
avviene  anche  attraverso  meccanismi  che ricalchino, in media, gli
algoritmi di calcolo presenti nei contratti di approvvigionamento;
    le  osservazioni  pervenute  dagli  operatori  al DCO 23/08 hanno
messo  in  evidenza  che i titolari delle convenzioni sottoscritte ai
sensi  del  provvedimento  Cip  n.  6/1992  ritengono  opportuno, tra
l'altro:
      a) che,  ai  fini  del  calcolo  del  CEC,  il riferimento alla
struttura  dei costi del mercato del gas naturale sia coerente con il
prezzo del gas per il mercato termoelettrico e al suo adeguamento nel
tempo;
      b) disporre di riferimenti normativi certi e stabili nel tempo,
al  fine  di poter effettuare la pianificazione economico-finanziaria
delle  rispettive  societa',  anche  attraverso adeguati strumenti di
copertura del rischio;
    ad  oggi  l'Autorita' non ha ancora assunto decisioni in esito al
DCO 14/08 e che, pertanto, le proposte di revisione in esso contenute
non possano essere recepite nel presente provvedimento.
  Ritenuto opportuno:
    aggiornare il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini
della  determinazione  del CEC, a partire dall'anno 2008, confermando
la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/06;
    prevedere che il suddetto aggiornamento si effettui:
      a) utilizzando  il prezzo medio del combustibile convenzionale,
espresso  in  cEuro/mc,  che risulti coerente con l'attuale struttura
dei costi del mercato del gas naturale per le utenze termoelettriche;
      b) applicando  in  maniera  non  discriminatoria  le condizioni
economiche  dei servizi regolati dall'Autorita' alle forniture di gas
naturale   per   le  utenze  termoelettriche  che  producono  energia
elettrica nell'ambito del provvedimento Cip n. 6/92;
      c) mantenendo   inalterati   i  valori  del  consumo  specifico
(espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/1992 e dalla
deliberazione n. 81/99;
    prevedere  che la componente convenzionale relativa al valore del
gas  naturale  sia calcolata secondo le stesse modalita' previste con
la deliberazione n. 249/06:
      aumentando  la  frequenza  di  aggiornamento  da  trimestrale a
mensile;
      utilizzando,  ai  fini  del  calcolo  dell'indice I di cui alla
deliberazione  n.  249/2006,  le  medie  mensili delle quotazioni dei
prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente
tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
      eliminando,  ai  fini  del presente provvedimento, la soglia di
invarianza di cui all'art. 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99;
      aggiornando,  con le modalita' di cui ai precedenti tre alinea,
nonche'  con  i  criteri  di  cui  al  punto  2  dell'Allegato A alla
deliberazione  n.  195/02,  il valore di 12,76 cEuro/mc fissato dalla
deliberazione n. 249/2006, con riferimento al mese di ottobre 2004;
      utilizzando,  per  ciascun  anno,  la  media  dei dodici valori
mensili risultanti;
    prevedere  che  la  componente  relativa  al  trasporto  del  gas
naturale  sia  calcolata  relativamente  all'impianto di riferimento,
tenendo   conto  anche  degli  effetti,  sulla  capacita'  impegnata,
derivanti dalla variabilita' delle condizioni climatiche e del potere
calorifico del gas naturale;
    effettuare  valutazioni circa gli effetti che deriverebbero dalla
discontinuita'  dei  prelievi  di  gas naturale da parte delle utenze
termoelettriche,  ai fini di valutare l'insorgenza di eventuali costi
di sbilanciamento;
    prevedere  che  il  valore  del  prezzo  medio  del  combustibile
convenzionale  nel  CEC, ai fini del conguaglio per ciascun anno, sia
aggiornato  secondo  quanto  indicato  nei  precedenti  alinea, fermi
restando   i   termini   temporali   di  aggiornamento  previsti  dal
provvedimento Cip n. 6/92;
                              Delibera:
  1.  a  partire dall'anno 2008, il CEC e' determinato confermando la
metodologia   prevista   dalla  deliberazione  n.  249/2006,  con  le
modificazioni di cui ai seguenti punti 2, 3 e 4;
  2. ai  fini della quantificazione del prezzo medio del combustibile
convenzionale del CEC, la metodologia prevista dalla deliberazione n.
249/2006  tiene  conto  delle  caratteristiche della fornitura di gas
naturale per le utenze termoelettriche;
  3.   ai   fini   di  cui  al  precedente  punto  2,  la  componente
convenzionale relativa al valore del gas naturale e' calcolata:
    a) aumentando  la  frequenza  di  aggiornamento  da trimestrale a
mensile;
    b) utilizzando,  ai  fini  del calcolo dell'indice It di cui alla
deliberazione  n.  249/2006,  le  medie  mensili delle quotazioni dei
prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente
tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
    c) eliminando,  ai  fini del presente provvedimento, la soglia di
invarianza di cui all'art. 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99;
    d) aggiornando, con le modalita' di cui ai precedenti tre alinea,
nonche'  con  i  criteri  di  cui  al  punto  2  dell'Allegato A alla
deliberazione  n. 195/2002, il valore di 12,76 cEuro/mc fissato dalla
deliberazione n. 249/2006, con riferimento al mese di ottobre 2004;
    e) utilizzando,  per  ciascun  anno,  la  media dei dodici valori
mensili risultanti;
  4. ai  fini di cui al precedente punto 2, la componente relativa al
trasporto  del gas naturale e' calcolata tenendo conto degli effetti,
sulla   capacita'   impegnata,  derivanti  dalla  variabilita'  delle
condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
  5. il  valore  della  componente  relativa  al  trasporto  del  gas
naturale  per  l'anno  2008  e'  determinato  dall'Autorita' entro il
5 dicembre 2008;
  6. il Direttore della direzione mercati dell'autorita':
    a) effettua una valutazione degli effetti che deriverebbero dalla
discontinuita'  dei  prelievi  di  gas naturale da parte delle utenze
termoelettriche,  ai fini di valutare l'insorgenza di eventuali costi
di sbilanciamento;
    b) monitora  il  grado  di  concentrazione  del  mercato  del gas
naturale   ed   il   livello  di  apertura  concorrenziale  sul  lato
dell'offerta  e  segnala  alle  autorita'  le  eventuali  esigenze di
aggiornamento del presente provvedimento;
  7.  La  presente  deliberazione  e'  trasmessa  al  Ministro  dello
sviluppo  economico,  alla  societa'  gestore  dei  servizi elettrici
S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
    8. Il   presente   provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita'.energia.it),  ed  entra  in  vigore  a
decorrere dalla data di prima pubblicazione.
    Milano, 21 ottobre 2008
                                                 Il presidente: Ortis