N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 - 14 ottobre 2008

depositato  in  cancelleria  il  14  ottobre 2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

Appalti  pubblici  -  Norme della Provincia di Trento - Modificazioni
  alla  legge  provinciale n. 26/1993, in materia di lavori pubblici,
  alla   legge   provinciale   n. 6/1999,   in  materia  di  sostegno
  all'economia,  alla  legge  provinciale  n. 1/2008,  in  materia di
  urbanistica   -  Introduzione  di  varie  norme  che  hanno  esteso
  l'utilizzo  della  procedura  negoziata,  consentito  la  procedura
  negoziata  per  l'affidamento  delle concessioni, regolato con gara
  solo  le  sponsorizzazioni  relative  a  beni  culturali,  ampliato
  l'utilizzo  dell'accordo  quadro,  ristretto  la  concorrenza nelle
  procedure  ristrette  -  Contrasto  con  il  codice  dei  contratti
  pubblici  e  con le direttive comunitarie da esso attuate - Ricorso
  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della competenza esclusiva
  statale    nelle    materie   della   tutela   della   concorrenza,
  dell'ordinamento   civile,   della   giurisdizione  e  delle  norme
  processuali  e della giustizia amministrativa, della determinazione
  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni su tutto il territorio
  nazionale,   denunciata   violazione   dell'obbligo  statutario  di
  osservanza del diritto comunitario.
- Legge  della Provincia di Trento 24 luglio 2008, n. 10, artt. 1; 2;
  3;  4;  5;  6;  10;  15;  16;  17; 18; 20; 22, commi 5, 8, 12-bis e
  12-ter; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
  38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59;
  da 59 a 72; 73; 74; 79; da 79 a 90; 86; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97;
  98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 112,
  comma 2.
- Costituzione,  artt.  11, 117, commi primo e secondo, lett. e), l),
  m);  Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1, in
  relazione all'art. 4; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n.47 del 12-11-2008 )
   Ricorso  ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 97 dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
successive modificazioni e integrazioni) del Presidente del Consiglio
dei  ministri  pro  tempore,  rappresentato  e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
della  Provincia  in  carica  per  la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale   degli  articoli  di  seguito  indicati  della  legge
provinciale 24 luglio 2008, n. 10, recante «Modificazioni della legge
provinciale  10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici,
della  legge  provinciale  13  dicembre  1999,  n. 6,  in  materia di
sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1,
in  materia  di urbanistica» (pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U.
della  Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto
2008):  1, nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6, 7,
della l.p. n. 26/1993; 2; 3; 4, nella parte in cui modifica l'art. 2,
comma  2,  l.p.  n. 26/1993, 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lett. c); 17,
nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lett. b), c),
e),  f),  i),  k),  l),  m),  n),  o), p), q), r), s) e 3, della l.p.
n. 26/1993; 18, comma 1, lett. a); 20; 22, comma 1, lett. c), d), e);
23;  24,  nella  parte  in  cui  modifica  l'art.  22,  comma 3, l.p.
n. 26/1993;  25;  26;  27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lett. a);
34;  35;  36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 53; 55;
56;  57;  58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72;
73;  74;  79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93;
94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110;
111;  112,  comma  2, per violazione, nei limiti di seguito indicati,
degli  articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m),
della  Costituzione,  nonche'  dell'art.  8,  comma  1,  in relazione
all'articolo  4,  dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R.   31   agosto  1972,  n. 670  e  successive  modificazioni  e
integrazioni).
   1.  -  Con  la legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (pubblicata
nel  supplemento  n. 2  al  B.U. della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige  n. 32/I-II  del 5 agosto 2008) la Provincia autonoma di Trento
ha  novellato  la  legge  provinciale  10  settembre  1993, n. 26, in
materia  di  lavori  pubblici, la legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6,  in materia di sostegno dell'economia, e la legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica.
   2.  -  La  materia  oggetto  della  legge  si interseca con quella
disciplinata,  sul piano nazionale, dal decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163,  recante  codice  dei  contratti  pubblici, relativi a
lavori,  servizi  e forniture, e successive modifiche e integrazioni,
nonche'  con  quella  oggetto,  in  ambito  comunitario,  di numerose
direttive,  di  recente  raccolta  nella  direttiva 2004/17/CE del 31
marzo  2004  del  Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le
procedure  di  appalto  degli  enti  erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e
del   Consiglio,   relativa   al  coordinamento  delle  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi,  direttive  in  attuazione  delle  quali e' stato emanato il
predetto codice.
   Quest'ultimo,  in  relazione alle competenze legislative di Stato,
regioni  e  province  autonome  nella  materia  da esso disciplinata,
prevede  espressamente  (art.  4, comma 5), che «Le regioni a statuto
speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano adeguano la
propria  legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti
e nelle relative norme di attuazione.».
   Come  codesta  ecc.ma  Corte ha gia' avuto modo di rilevare (sent.
n. 401  del  23  novembre  2007), per la Provincia autonoma di Trento
opera,  a  tale riguardo, il meccanismo prefigurato dal d.lgs. n. 266
del  1992,  il  quale, nel dettare, tra l'altro, «Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige concernente il
rapporto   tra   atti   legislativi   statali  e  leggi  regionali  e
provinciali»,  dispone  (art.  2)  che  «la  legislazione regionale e
provinciale  deve  essere  adeguata  ai  principi e norme costituenti
limiti  indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati
da atti legislativi dello Stato».
   Lo  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670 e successive modificazioni e integrazioni) attribuisce,
a  sua  volta,  alle  Province  autonome, nelle quali tale regione si
articola,  la  potesta'  di  emanare  norme  legislative, in numerose
materie,  tra  le  quali  vengono  in  rilievo,  ai fini del presente
ricorso:
     tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico,  artistico e
popolare (art. 8, n. 3, st.);
     urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, st.);
     opere   di  prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per  calamita'
pubbliche (art. 8, n. 13, st.);
     viabilita',   acquedotti   e   lavori   pubblici   di  interesse
provinciale (art. 8, n. 17, st.).
   Si  tratta,  in  sostanza, di competenza legislativa in materia di
lavori  pubblici  di  interesse  provinciale, indicata sia in termini
generali, sia precisandola per talune tipologie di opere e attivita'.
   Lo  stesso  statuto  (art.  8,  comma  1), precisa che la potesta'
suddetta  deve  essere  esercitata «entro i limiti indicati dall'art.
4»:  quest'ultimo  fa,  a  sua  volta, riferimento, tra l'altro, alla
Costituzione,    ai   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica,  agli  obblighi  internazionali,  alle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica.
   3.  -  Con  riferimento  ai  suddetti  limiti la giurisprudenza di
codesta  ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di evidenziare, in relazione
a  materia  analoga  a  quella  oggetto  del presente ricorso ed alla
Provincia autonoma di Trento, che tra gli stessi rientra anche quello
di  prestare  puntuale  osservanza al diritto comunitario, precisando
che  «le direttive comunitarie... fungono da norme interposte atte ad
integrare  il  parametro  per  la  valutazione  di  conformita' della
normativa  regionale  (nel  caso  di  specie,  della  normativa della
Provincia  autonoma  di  Trento) all'ordinamento comunitario, in base
agli  artt.  117,  primo comma, e 11 Cost., quest'ultimo inteso quale
principio fondamentale» (sent. 18 luglio 2007, n. 269).
   Sotto  tale  profilo, svariate disposizioni della l.p. n. 10/2008,
sono in contrasto con le direttive sui pubblici appalti, e dunque con
l'art.  4  dello  statuto speciale, non rispettando l'obbligo di dare
puntuale esecuzione al diritto comunitario.
   Rinviando per il dettaglio a quanto si dira' sui singoli articoli,
giova sin da ora segnalare:
     la possibilita' (art. 1, l.p. n. 10/2008) di affidamento diretto
delle   opere   di   urbanizzazione   a   scomputo   degli  oneri  di
urbanizzazione negli appalti sotto soglia: tema oggetto di infrazione
comunitaria  nei  confronti  dello Stato italiano, che si e' adeguato
con il terzo decreto correttivo del d.lgs. n. 163/2006 (v. art. 122);
     il  mancato  rispetto  di  procedure  di  evidenza  pubblica per
l'affidamento  esterno  di  incarichi  di  collaudo  (art.  27,  l.p.
n. 10/2008),  che  ha  gia'  esposto lo Stato italiano a procedura di
infrazione  in  relazione  a  previgenti  analoghe norme statali, ora
adeguate al diritto comunitario;
     l'affidamento  dei  lavori, in caso di risoluzione del contratto
per  fallimento o grave inadempimento dell'originario aggiudicatario,
ai  soggetti  che  seguono  in  graduatoria,  alle condizioni da essi
offerte  nell'originaria  gara:  l'analoga  norma  statale ha formato
oggetto di procedura di infrazione comunitaria ed e' stata modificata
(art. 140, d.lgs. n. 163/2006).
   4.   -   Ancora,   con   riferimento   all'ambito   delle  riforme
economico-sociali,  codesta  Corte  ha  stabilito  che, anche dopo la
riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione, «il legislatore statale
conserva  quindi  il  potere  di  vincolare  la  potesta' legislativa
primaria  delle regioni speciali e delle province autonome attraverso
l'emanazione  di  leggi qualificabili come riforme economico-sociali,
con  la  conseguenza  che  le norme fondamentali contenute negli atti
legislativi  statali  emanati  in tali materie potranno continuare ad
imporsi  al  rispetto  delle  regioni speciali» (sentt. nn. 51/2006 e
447/2006).
   A  tale  riguardo  e' innegabile che le disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 163/2006, al pari di quelle inserite nella previgente legge
n. 109/1994,  rechino,  oltre  a  principi  generali dell'ordinamento
giuridico, norme fondamentali di riforma economico-sociale (sul punto
v.  sent.  n. 447/2006 cit.), come tali vincolanti per il legislatore
provinciale.
   Sotto  questo  profilo viene, ad esempio, in rilievo la scelta del
legislatore  statale  sottesa  a  molte  disposizioni  del codice dei
contratti   pubblici,  volta  a  dare  alla  concorrenza  una  tutela
rafforzata  e  maggiore  rispetto  allo  stesso  diritto comunitario,
mediante:  un  minor  numero  di  ipotesi  di procedura negoziata; il
divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle concessioni di
lavori;  l'estensione  dei  principi  del Trattato CE ai contratti di
sponsorizzazione;  la  tassativita' dei casi di utilizzo dell'accordo
quadro  per  gli  appalti  di  lavori;  una  maggiore  apertura  alla
concorrenza nelle procedure ristrette.
   Tali  scelte di fondo operate dal legislatore nazionale sono, come
si  vedra'  in dettaglio in relazione ai singoli articoli della legge
provinciale, sconfessate dalla Provincia di Trento, che ha:
     esteso l'utilizzo della procedura negoziata;
     consentito   la  procedura  negoziata  per  l'affidamento  delle
concessioni;
     regolato  con  gara  solo  le  sponsorizzazioni  relative a beni
culturali;
     ampliato 1'utilizzo dell'accordo quadro;
     ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette.
   5.   -  A  completamento  del  quadro  dei  limiti  costituzionali
all'esercizio  della  potesta'  legislativa  della Provincia autonoma
devono,  infine,  essere  ricordati  alcuni  ambiti appartenenti alla
competenza  legislativa  esclusiva  del  legislatore statale ai sensi
dell'art. 117, secondo comma Cost., quali quelli relativi alla tutela
della  concorrenza,  dell'ordinamento  civile,  della giurisdizione e
delle  norme processuali e della giustizia amministrativa, cosi' come
definiti  in  relazione  ai  contratti  pubblici  relativi  a lavori,
servizi  e  forniture,  dalle pronunce di codesta ecc.ma Corte, ed in
particolare    dalla    sent.    n. 401/2007    resa   in   relazione
all'impugnazione del d.lgs. n. 163/2006.
   A   tale   riguardo   deve,  innanzi  tutto,  ricordarsi,  che  la
giurisprudenza  di  codesta  Corte ha piu' volte statuito (sentt. nn.
536/2002  e  447/2006)  che,  nel  caso in cui una materia attribuita
dallo statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto
speciale  o  delle province autonome interferisca in tutto o in parte
con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.,
alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale
possa   incidere   sulla  materia  di  competenza  regionale  qualora
l'intervento  sia  volto  a  garantire standard minimi ed uniformi ed
introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili
ad  ambiti  riservati  alla competenza esclusiva dello Stato, con una
prevalenza  della  competenza  esclusiva  statale  su quella primaria
delle regioni speciali e delle province autonome.
   D'altra  parte occorre considerare che i suddetti ambiti materiali
non  rientrano  tra  quelli  attribuiti  dallo  Statuto speciale alla
competenza legislative regionale o provinciale e che, stante il ruolo
unificante  e di armonizzazione che compete alla legislazione statale
a   garanzia   dell'unita'  nazionale,  sarebbe  ben  strano  che  il
legislatore statale possa legiferare a tutela della concorrenza, e in
materia  di  ordinamento  civile e giustizia (materie peraltro sempre
piu'  permeate  dal  diritto  comunitario)  solo  nel rapporto con le
regioni  ordinarie, e non anche in quello con le regioni ad autonomia
speciale  (e province autonome) che, al pari di quelle ordinarie, non
hanno in siffatte materie alcuna competenza legislativa.
   Siffatta   impostazione   trova   conferma  nei  precedenti  della
giurisprudenza  di  codesta Corte, dai quali si desume che le materie
«tutela  della  concorrenza»  ed  «ordinamento  civile»  spettano  al
legislatore  statale anche nel rapporto con la competenza legislativa
di  regioni  a  statuto  speciale e province autonome (cfr., oltre ai
precedenti   gia'  citati,  sentt.  nn.  443/2007,  1/2008,  51/2008,
326/2008).
   6.  - Nel precisare i suddetti ambiti materiali con riferimento ai
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, codesta Corte
(sent.  n. 401/2007  cit.)  ha  evidenziato,  in  particolare, che la
materia «tutela della concorrenza»:
     1) ha «ambito» coincidente con la nozione comunitaria, inclusiva
sia  di  interventi  di  regolazione  e  ripristino  di un equilibrio
perduto,  sia di interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso
la  creazione  delle  condizioni  per  la  instaurazione  di  assetti
concorrenziali,  e  dunque  si  definisce  come  concorrenza «per» il
mercato (che impone la scelta del contraente con procedure di gara) e
concorrenza   "nel"   mercato  (attraverso  la  liberalizzazione  dei
mercati);
     2)  ha  natura "trasversale", non presentando i caratteri di una
materia  di  estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile
sui piu' diversi oggetti;
     3)  consente  al  legislatore  statale  di  dettare sia norme di
principio  che  norme  analitiche,  ma rispettando «i limiti interni»
costituiti  dai  canoni  di  ragionevolezza  e proporzionalita' delle
singole disposizioni rispetto alla finalita' perseguita.
   La   Corte   ha  poi  ritenuto  che  rientrassero  nell'intervento
normativo   di   competenza  del  legislatore  statale  astrattamente
riconducibile  a  tale  ambito  la  procedura  di  evidenza  pubblica
finalizzata alla scelta del contraente e la vigilanza sul mercato dei
contratti  pubblici,  sia  sopra  che  sotto  soglia  comunitaria, e,
segnatamente:   le   procedure  di  qualificazione  e  selezione  dei
concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili attinenti
all'organizzazione  amministrativa,  ed  esclusi,  in  particolare  i
criteri  di  scelta e d i nomina delle commissioni di gara; i criteri
di  aggiudicazione; i criteri di aggiudicazione che devono presiedere
all'attivita'  di  progettazione  e  alla  formazione  dei  piani  di
sicurezza;  i  poteri  di  vigilanza  sul  mercato  degli appalti; il
subappalto, precisando poi i singoli istituti disciplinati dal codice
dei  contratti  pubblici,  ascrivibili  in  dettaglio  alla  suddetta
materia. Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre precisato che, con
riguardo  all'attivita'  contrattuale della pubblica amministrazione,
e'  riconducibile alla materia costituzionale «ordinamento civile» la
fase  di  stipulazione  e  di  esecuzione  del  contratto,  in cui la
pubblica  amministrazione  agisce  in posizione paritaria con l'altro
contraente,   nell'esercizio  non  di  poteri  amministrativi  ma  di
autonomia    negoziale.    Sono    in    particolare    riconducibili
all'«ordinamento  civile»:  la  regola  della  tassativita'  dei tipi
contrattuali per la realizzazione di lavori (art. 53, comma 1, codice
n. 163/2006);   le   garanzie  di  esecuzione  ex  art.  113,  codice
n. 163/2006;  il  subappalto di cui all'art. 118, codice n. 163/2006;
la  direzione  dei  lavori (art. 130, codice n. 163/2006); le polizze
tipo  ex  art. 252, comma 6, codice n. 163/2006; le varianti in corso
d'opera (art. 132, codice n. 163/2006); il collaudo.
   7.   -   Sulla  base  di  queste  enunciazioni  codesta  Corte  ha
riconosciuto la legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del
d.lgs.  n. 163/2006,  nella  parte in cui qualifica come afferenti la
competenza  legislativa esclusiva del legislatore statale gli aspetti
della disciplina dei contratti pubblici in esso considerati.
   Nella  citata  sentenza,  la  Corte ha dichiarato inammissibile il
ricorso  proposto  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  avverso la
suddetta disposizione, per difetto di interesse, nella considerazione
della  «clausola  di  salvaguardia»  contenuta nel successivo art. 4,
comma  5  dello  stesso  codice (che fa riferimento all'obbligo delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di adeguare la
propria   legislazione  alle  disposizioni  del  codice  «secondo  le
disposizioni  contenute  negli  statuti  e  nelle  relative  norme di
attuazione»).
   Proprio  in  base  al  disposto  di  quest'ultima  norma  deve ora
ritenersi,  nel  valutare  la  legittimita' costituzionale della l.p.
impugnata,  che, e nel contesto normativo emergente dalle norme della
Costituzione  e  dello  statuto  speciale  (e delle relative norme di
attuazione),   le   disposizioni   della   stessa  legge  provinciale
contrastino  anche con l'enunciazione delle materie di competenza del
legislatore  statale contenuta nel citato art. 4, comma 3, del codice
dei  contratti,  in  quanto  la stessa esprime in modo riassuntivo ed
esplicativo   principi   desumibili   dal   suddetto  contesto,  come
interpretato dalla giurisprudenza di codesta Corte.
   8.  - In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono
ed  a  quelle di seguito enunciate, devono essere censurate e vengono
impugnate,  giusta  deliberazione  assunta in data 3 ottobre 2008 dal
Consiglio  dei ministri, per violazione degli articoli 11, 117, primo
e  secondo  comma,  lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonche'
dell'art.  8,  comma  1,  in  relazione all'articolo 4, dello Statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
successive  modificazioni  e  integrazioni), le seguenti disposizioni
della l.p. n. 10/2008.
   9.  -  L'art.  1,  comma 2, nel dettare l'ambito applicativo della
legge  in esame fa riferimento ai contratti di importo «inferiore», e
di  importo  «superiore» alla soglia comunitaria, dimenticando quelli
di  importo "pari" alla soglia comunitaria. Tale disposizione, eccede
dalle  competenze  statutarie  e contrasta con il vincolo del diritto
comunitario,  in  quanto  le  direttive  in  materia  si applicano ai
contratti di importo «pari o superiore» alla soglia comunitaria.
   E'  poi  incostituzionale  il  comma  4 che da' la definizione dei
contratti  misti,  trattandosi  di  profilo che rientra nella materia
«ordinamento civile».
   E' incostituzionale il comma 6 che reca una disciplina delle opere
a  scomputo degli oneri di urbanizzazione: da un lato per gli appalti
sopra  soglia  si  detta  un  regime di affidamento diverso da quello
fissato dall'art. 32, d.lgs. n. 163/2006; dall'altro lato si consente
la  trattativa  privata  per le opere a scomputo sotto soglia, il che
contrasta  con i principi del Trattato CE a tutela della concorrenza.
L'affidamento  diretto delle opere a scomputo sotto soglia ha formato
oggetto di procedura di infrazione comunitaria, che lo Stato italiano
ha   scongiurato   novellando,   con  il  terzo  decreto  legislativo
correttivo,  l'art.  122, codice n. 163/2006. Il comma 6 dell'art. 1,
l.p. n. 26/1993 e' pertanto incostituzionale in relazione all'art. 4,
statuto,  perche'  viola  gli  obblighi  internazionali  dello  Stato
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e perche' invade la materia
«tutela della concorrenza» riservata allo Stato.
   Per  le  stesse  ragioni  e'  incostituzionale  l'art. 1, comma 7,
relativo  ai  contratti  di  sponsorizzazione,  disciplinati solo con
riguardo  ai  lavori  relativi  a  beni  culturali,  con l'effetto di
legittimare  la  trattativa  privata  per  le  altre sponsorizzazioni
(diversamente  l'art.  26, codice n. 163/2006, impone il rispetto dei
principi del Trattato a tutela della concorrenza).
   10.  -  L'art.  2,  l.p.  n. 10/2008, introduce l'art. 1-bis, l.p.
n. 26/1993,   che   detta  i  principi  dell'attivita'  contrattuale,
ricalcando il comma 1 dell'art. 2, codice n. 163/2006.
   La norma e' in contrasto con l'art. 4, comma 3, anche in relazione
al comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, perche' spetta allo Stato dettare
i  principi generali della materia. Inoltre, la riproduzione dei soli
principi  recati  dall'art.  2,  comma  1, codice n. 163/2006, induce
all'interpretazione  secondo  cui non si applicano gli altri principi
dettati  nei  commi  2,  3,  e  4,  codice  n. 163/2006,  laddove  la
legislazione provinciale non puo' sottrarsi a tali principi.
   11.  -  L'art.  3,  l.p.  n. 10/2008, introduce l'art. 1-ter, l.p.
n. 26/1993,  e  reca  le  "definizioni"  dei tipi contrattuali, delle
procedure,    dei   soggetti,   delle   varianti,   ed   e'   percio'
incostituzionale,  in  tutti  i  suoi  commi,  perche' tocca istituti
rientranti  nelle  materie  «tutela della concorrenza» e «ordinamento
civile».
   Inoltre, i commi 5, 6, 8, e 13 sono incostituzionali anche perche'
riguardano  i  servizi  o  i  concorsi di progettazione, e dunque una
materia  che non rientra tra quelle di cui all'art. 11, statuto della
Regione T.A.A.
   12.  -  L'art.  4,  l.p.  n. 10/2008  sostituisce  l'art.  2, l.p.
n. 26/1993.  Esso e' incostituzionale in relazione al comma 2, che fa
riferimento  ai  soggetti  privati  che  affidano  lavori pubblici di
importo  superiore  a tre milioni di euro, finanziati dalla Provincia
in  misura  superiore  al  50%,  assoggettandoli  agli obblighi delle
stazioni appaltanti pubbliche. Il codice n. 163/2006 fissa la diversa
e  inferiore  soglia  di  un  milione  di euro, cosi' assicurando una
maggiore  tutela  della  concorrenza.  La  norma  provinciale invade,
pertanto,  la  materia  «tutela  della  concorrenza»:  avrebbe dovuto
limitarsi a richiamare la regola statale.
   13.  -  L'art.  5,  l.p.  n. 10/2008,  sostituisce  l'art. 3, l.p.
n. 26/1993, e stabilisce i criteri di determinazione del valore degli
appalti,  ricalcando  i commi da 1 a 7, codice n. 163/2006. La soglia
di  valore  attiene  alla  tutela  della  concorrenza,  in  quanto il
discrimine tra sopra e sotto soglia implica l'applicazione di diverse
regole. La norma e' pertanto incostituzionale.
   14.  -  L'art.  6,  l.p.  n. 10/2008, introduce l'art. 3-bis, l.p.
n. 26/1993,   che   reca   una  definizione  sconosciuta  al  diritto
comunitario e nazionale, di «lavori sequenziali», tenuti distinti dai
lavori in lotti, e che costituisce la giustificazione per affidamenti
a  trattativa privata fuori dai casi previsti dal diritto comunitario
e  dal  codice  n. 163/2006.  La norma invade la materia tutela della
concorrenza. L'art. 10, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 7-bis, l.p.
n. 26/1993,  che  disciplina  il  diritto  di  accesso e i divieti di
accesso in materia di lavori pubblici. Si incide su materie riservate
allo Stato e, segnatamente, la tutela della concorrenza (i divieti di
divulgazione   incidono   sulla  concorrenza),  l'ordinamento  civile
(l'accesso  e'  un  diritto,  e  i  divieti attengono alla tutela dei
segreti  commerciali e industriali), i livelli essenziali dei diritti
civili. L'intero articolo e' incostituzionale.
   15.  -  L'art.  15,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 12, l.p.
n. 26/1993,  e disciplina le «prescrizioni tecniche»: si tratta delle
specifiche  tecniche  che  possono  essere  chieste ai concorrenti in
relazione   alle   prestazioni,   e   attengono   alla  tutela  della
concorrenza.  A riprova, esse ricevono una minuta disciplina da parte
delle  direttive  comunitarie sui pubblici appalti. L'intero articolo
e'   incostituzionale  perche'  invasivo  di  competenza  legislativa
statale.
   16.  -  L'art.  16,  l.p.  n. 10/2008,  modifica  l'art.  13, l.p.
n. 26/1993.  Tale norma, detta disposizioni in materia di adeguamento
dei prezzi dell'appalto.
   Si ricade in un istituto che si inserisce nella fase di esecuzione
del  contratto  che rientra nella materia «ordinamento civile», e che
pertanto  non  puo'  essere disciplinato dalla l.p., che puo' al piu'
limitarsi a fare rinvio alla legge statale.
   17.  -  L'art.  17, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 13-bis, l.p.
n. 26/1993, ed elenca le materie demandate al regolamento provinciale
e al capitolato generale provinciale, e disciplina i capitolati.
   La  disposizione, nella parte in cui disciplina i capitolati (art.
13-bis, comma 2, lett. c), e comma 3), e' incostituzionale perche' il
capitolato   ha   natura   contrattuale   e   rientra  nella  materia
«ordinamento civile» riservata allo Stato.
   E'  inoltre  incostituzionale  nel  comma  1,  laddove  rinvia  al
regolamento provinciale senza specificare che il regolamento non puo'
disciplinare le materie di competenza legislativa statale esclusiva.
   Nel   dettaglio,   poi,   sono   state  demandate  al  regolamento
provinciale  materie  che  rientrano  nell'ordinamento civile e nella
tutela  della  concorrenza,  come tali riservate allo Stato. Sicche',
sotto  tale profilo, e' incostituzionale il comma 2, lettere: b); e);
f);  i);  j);  k); l); m); n); o); p); q); r); s). Tale disposizione,
infatti,   eccede   dalla  competenza  statutaria,  attribuendo  alla
Provincia  la  competenza regolamentare nella seguenti materie: norme
tecniche   connesse   con  la  progettazione  dei  lavori;  forme  di
pubblicita'  e di conoscibilita' degli atti procedimentali; requisiti
soggettivi,   certificazioni   di   qualita',   qualificazione  degli
esecutori  e modalita' di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla
presente  legge;  procedure  di affidamento dei contratti, compresi i
servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e
supporto   tecnico-amministrativo   (...)   forme  di  comunicazione,
verbali,  informazioni  ai  candidati  e  agli  offerenti,  spese  di
pubblicita',  inviti,  comunicazioni;  contenuti  della progettazione
definitiva  in  caso  di  contratti  d'appalto  aventi  a  oggetto la
progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori;  modalita' di
stipulazione  e  contenuto  del  contratto;  direzione  dei  lavori e
coordinamento   della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  relative
coperture      assicurative      e      attivita'     di     supporto
tecnico-amministrativo;  disciplina  delle  penali e dei premi e loro
modalita'    applicative;    attivita'    necessarie    per   l'avvio
dell'esecuzione  dei  contratti  e  per  le  sospensioni disposte dal
direttore   dell'esecuzione  o  dal  responsabile  del  procedimento;
esecuzione  dei  lavori;  forma  e  contenuto  della contabilita' dei
lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve; formulazione
di nuovi prezzi; schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative; casi
e  procedure  per  l'esecuzione  d'ufficio  dei  lavori; modalita' di
collaudo  e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, comprese le
ipotesi   di   collaudo   semplificato   sulla   base   di   apposite
certificazioni   di   qualita',  i  relativi  compensi,  i  requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
   18.  -  L'art.  18,  l.p.  n. 10/2008,  introduce  i  commi  1 e 2
nell'art.   14,  l.p.  n. 26/1993,  che  indicano  il  contenuto  del
documento preliminare di progettazione. I livelli della progettazione
e  gli  elaborati  di  ciascun  livello  progettuale  rientrano nella
competenza  esclusiva  statale,  atteso che la progettazione uniforme
delle  opere  pubbliche su tutto il territorio nazionale garantisce i
livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti diritti civili e
sociali che vanno assicurati su tutto il territorio nazionale.
   19.  -  L'art. 20, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 17-bis, nella
l.p.  n. 26/1993,  che  disciplina il «documento tecnico di cantiere»
che  puo'  essere  chiesto  dal  direttore  dei  lavori,  nella  fase
esecutiva.   La   norma  interferisce  con  la  progettazione  e  con
l'esecuzione, che rientrano, come gia' visto, in competenze esclusive
statali (art. 117, lett. m) cost. e ordinamento civile.).
   20.  -  L'art.  22,  comma  5,  riguarda  l'affidamento esterno di
incarichi  di progettazione, e, pertanto, la tutela della concorrenza
(tra   cui   rientrano   secondo  la  Corte  cost.  le  procedure  di
affidamento),  e gli appalti di servizi, che non sono compresi tra le
materie di competenza legislativa provinciale secondo l'art. 11 dello
Statuto.
   L'art.  22,  comma  8,  indicando come vanno utilizzate le tariffe
professionali,   ricade   nella   materia  statale  di  tutela  della
concorrenza ed eccede pertanto dalla competenza provinciale.
   L'art.  22, comma 12-bis, detta limiti al subappalto per i servizi
di  progettazione,  e  ricade  pertanto  nelle  materie  tutela della
concorrenza,  ordinamento  civile  (cui  secondo  la  Corte  cost. va
ascritto  il  subappalto), ed esecuzione del contratto, anche essa da
ascrivere all'ordinamento civile.
   L'art.  22,  comma  12-ter,  disciplina i requisiti soggettivi per
l'affidamento,   e   ricade   percio'   nella  materia  tutela  della
concorrenza.
   21.  -  L'art.  23,  l.p.  n. 10/2008  sostituisce l'art. 21, l.p.
n. 26/1993,  e  disciplina  i  concorsi di progettazione, che esulano
dalla  materia  lavori  pubblici, rientrando tra i servizi; si tratta
inoltre   di   istituto   riconducibile  alla  materia  tutela  della
concorrenza.    Sotto    tali    profili   e'   nel   suo   complesso
incostituzionale.
   22.  -  L'art.  24,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 22, l.p.
n. 26/1993,  e  riguarda  la direzione dei lavori. Nella parte in cui
novella il comma 3 dell'art. 22, l.p. n. 26/1993, e' incostituzionale
nella parte in cui, mediante rinvio al precedente art. 20, disciplina
anche l'affidamento di incarichi esterni, che rientra nelle procedure
di  affidamento  e  dunque  nella  materia  tutela della concorrenza,
riservata allo Stato.
   23.  -  L'art.  25,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 23, l.p.
n. 26/1993,  disciplina  le  garanzie dell'offerta, ed e' interamente
incostituzionale.  La  garanzia  infatti e' un contratto civilistico,
che  rientra  nella  materia  ordinamento  civile e pertanto non puo'
essere disciplinato dalla legge provinciale.
   24.  -  L'art. 26, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 23-bis, nella
l.p.  n. 26/1993,  disciplinante  le  garanzie  di  esecuzione, ed e'
interamente  incostituzionale.  La  garanzia  infatti e' un contratto
civilistico,  che rientra nella materia ordinamento civile e pertanto
non puo' essere disciplinato dalla legge provinciale.
   25.  -  L'art. 27, l.p. n. 10/2008 sostituisce l'art. 24, comma 1,
l.p.  n. 26/1993.  E'  incostituzionale  laddove  fa riferimento agli
incarichi  esterni  di collaudo e ai requisiti soggettivi. Infatti da
un  lato  il  collaudo rientra nella fase di esecuzione del contratto
(ordinamento civile) e dall'altro lato l'incarico esterno di collaudo
rientra  nelle procedure di affidamento e dunque nella materia tutela
della  concorrenza.  La  Commissione  europea  ha  in  passato aperto
procedura  di  infrazione nei confronti dello Stato italiano sotto il
profilo  del  mancato  rispetto di procedure di evidenza pubblica per
l'affidamento  degli  incarichi  di collaudo, che venivano affidati a
soggetti  iscritti  in  albi  delle stazioni appaltanti. La normativa
statale  e'  stata adeguata ai rilievi comunitari. Quella provinciale
continua   a   prevedere   l'affidamento   di   incarichi  esterni  a
collaudatori iscritti in elenchi delle stazioni appaltanti, rinviando
al   regolamento   provinciale.   Viene   percio'  violato  l'obbligo
internazionale  di  rispetto  delle  direttive  comunitarie, e dunque
l'articolo contrasta anche sotto tale profilo con l'art. 4, statuto.
   26.  -  L'art.  28,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 27, l.p.
n. 26/1993,  rubricato  bandi  di  gara;  disciplina  in  generale le
procedure  di affidamento, la pubblicita' e i termini, tutti istituti
regolati   dalle  direttive  comunitarie  sugli  appalti,  in  quanto
rientranti  nella  materia «tutela della concorrenza», riservata alla
legge statale.
   27.  -  L'art.  29, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 27-bis nella
l.p.  n. 26/1993,  relativo  alla  pubblicita'  dei  bandi  di  gara.
L'articolo e' incostituzionale perche' invade la materia tutela della
concorrenza.  Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio
nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza.
   28.  -  L'art.  30,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 28, l.p.
n. 26/1993,  che  disciplina  gli  avvisi di aggiudicazione. L'intero
articolo  e'  incostituzionale perche' invade la materia tutela della
concorrenza.  Infatti una pubblicita' uniforme su tutto il territorio
nazionale e' condizione essenziale per la concorrenza.
   29.  -  L'art.  31, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 28-bis nella
l.p. n. 26/1993, e disciplina le informazioni circa i mancati inviti,
le   esclusioni   e   le   aggiudicazioni.   L'intero   articolo   e'
incostituzionale  perche' invade la materia tutela della concorrenza,
oltre  alla  materia  della  giustizia  e  del  processo. Infatti una
pubblicita'  uniforme  su tutto il territorio nazionale e' condizione
essenziale  per  la concorrenza, ed e' inoltre prodromica alla tutela
giurisdizionale.  La  disciplina  delle  informazioni  circa  mancati
inviti,  esclusioni  e  aggiudicazioni  forma  oggetto  di disciplina
dettagliatissima  da parte delle direttive comunitarie sugli appalti,
essendo  strumentale  alla  tutela giurisdizionale e ai meccanismi di
standstill  previsti dalla direttiva ricorsi di imminente recepimento
in  Italia.  Si  impone  pertanto  come indispensabile una disciplina
unitaria su tutto il territorio nazionale.
   30.  -  L'art.  32,  l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 29, comma
2-bis,  l.p.  n. 26/1993, e disciplina i contratti a corpo e a misura
in  modo  difforme  dal codice n. 163/2006, come risultante dal terzo
correttivo.  La  disposizione  eincostituzionale perche' si tratta di
disciplina  dei  tipi  contrattuali,  che  rientra nella tutela della
concorrenza, riservata allo Stato.
   31.  -  L'art.  33,  l.p.  n. 10/2008,  modifica  l'art.  30, l.p.
n. 26/1993.  E'  incostituzionale  l'art. 33, comma 1, lett. a), l.p.
n. 10/2008,   che  inserisce  il  comma  1-bis,  nell'art.  30,  l.p.
n. 26/1993,   in  quanto  esso  disciplina  il  dialogo  competitivo,
incidendo  cosi'  sulle  procedure di affidamento, che sono riservate
allo Stato, siccome rientranti nella tutela della concorrenza.
   32.  -  L'art.  34,  l.p.  n. 10/2008  sostituisce l'art. 31, l.p.
n. 26/1993,  e disciplina la «licitazione», e dunque una procedura di
affidamento,  che  e' riservata allo Stato, quale istituto rientrante
nella  tutela  della  concorrenza. Va poi osservato che l'espressione
«licitazione»   non  appartiene  piu'  al  linguaggio  comunitario  e
nazionale   (essendo   sostituita   dalla   denominazione  «procedura
ristretta»),  e  che  il  diritto  nazionale  a  maggior tutela della
concorrenza impone che nella procedura ristretta siano invitate tutte
le  imprese  che  ne  fanno richiesta, e non solo quelle scelte dalla
stazione  appaltante, come dispone, invece, la legge provinciale, che
dunque garantisce una minore soglia di tutela della concorrenza.
   33.  -  L'art.  35,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 33, l.p.
n. 26/1993,  e disciplina la procedura negoziata, consentendola in un
maggior  numero  di casi rispetto alla legislazione statale che, come
e'  noto,  ha inteso essere su siffatto istituto piu' restrittiva del
legislatore  comunitario.  Si  verifica dunque che nella provincia di
Trento  la  procedura negoziata e' consentita in un maggior numero di
casi    rispetto   al   restante   territorio   nazionale.   L'intera
disposizione,  riguardando  una  procedura  di affidamento, invade la
materia tutela della concorrenza, oltretutto dando a quest'ultima una
minore tutela, ed e' percio' incostituzionale.
   34.  -  L'art. 36, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 33-bis, nella
l.p. n. 26/1993, e disciplina il dialogo competitivo, che costituisce
una procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della
concorrenza    riservata    allo    Stato.   L'intero   articolo   e'
incostituzionale.
   35.  -  L'art. 37, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 33-ter, nella
l.p.  n. 26/1993,  e disciplina l'accordo quadro, che costituisce una
procedura  di  affidamento,  come  tale rientrante nella tutela della
concorrenza  riservata allo Stato. Inoltre la l.p. consente l'accordo
quadro  in  un  numero  indefinito  di  casi,  lasciati, con norma in
bianco,  al futuro regolamento provinciale, laddove l'art. 59, codice
n. 163/2006,  limita  l'accordo quadro, nel campo dei lavori, ai soli
lavori  di manutenzione, a maggior tutela della concorrenza. L'intero
articolo e' incostituzionale.
   36.  -  L'art.  38,  l.p.  n. 10/2008, introduce l'art. 33-quater,
nella   l.p.   n. 26/1993,   e  disciplina  l'asta  elettronica,  che
costituisce  una procedura di affidamento, come tale rientrante nella
tutela  della  concorrenza riservata allo Stato. L'intero articolo e'
incostituzionale.   Inoltre   l'asta  viene  disciplinata  anche  con
riferimento  ai  servizi, oltre che ai lavori, laddove lo statuto non
attribuisce alla l.p. competenza in ordine agli appalti di servizi.
   37.  -  Gli  artt.  da  39  a 44, l.p. n. 10/2008, sostituiscono o
introduco   gli   artt.  34  (requisiti  di  partecipazione),  34-bis
(certificazione  di  qualita), 34-ter (norme di gestione ambientale),
35  (requisiti  di ordine generale), 36 (soggetti ammessi alle gare),
37 (riunione di concorrenti), nella l.p. n. 26/1993.
   Disciplinano  i  soggetti  ammessi  alle  gare  e  i  requisiti di
partecipazione, istituti che, secondo la Corte cost., rientrano nella
tutela  della  concorrenza  e sono percio' riservati allo Stato. Sono
pertanto interamente incostituzionali. Lo stesso e' a dirsi dell'art.
47, l.p. n. 10/2008, che modifica l'art. 41 (verifica dei requisiti),
in relazione ai commi 2, 3, 5, l.p. n. 26/1993.
   E'  incostituzionale  l'art. 47, l.p. n. 10/2008, e dunque i commi
2,  3, 5, dell'art. 41, l.p. n. 26/1993, che disciplinano i controlli
sui  soggetti  ammessi  alle  gare  e  i requisiti di partecipazione,
istituti  che,  secondo la Corte cost., rientrano nella «tutela della
concorrenza» e sono percio' riservati allo Stato.
   38.  -  L'art.  45,  l.p.  n. 10/2008,  modifica  l'art.  39, l.p.
n. 26/1993  e  disciplina  i criteri di aggiudicazione, che rientrano
nella tutela della concorrenza e sono percio' riservati allo Stato.
   E'  incostituzionale  in particolare l'art. 45, comma 1, lett. a),
l.p.  n. 10/2008,  che sostituisce l'art. 39, comma 1, lett. b), l.p.
n. 26/1993, quanto alle parole: «determinata in base a una pluralita'
di  elementi,  variabili  secondo  la  natura,  le  caratteristiche e
l'oggetto  del  contratto,  definiti  dal  regolamento di attuazione;
l'amministrazione  committente indica nel bando di gara o nell'invito
gli  elementi di valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo e'
impossibile  per  ragioni  debitamente motivate, l'ordine decrescente
d'importanza loro attribuita».
   39.  -  L'art.  46, l.p. n. 10/2008 inserisce l'art. 40-bis, nella
l.p.   n. 26/1993,   e   disciplina  le  fasi  dell'aggiudicazione  e
stipulazione, e riguarda la sequenza «procedura di evidenza pubblica»
che  rientra  nella  tutela della concorrenza. Disciplinando anche la
forma  del  contratto,  invade  anche  la materia ordinamento civile.
L'intero articolo e' incostituzionale.
   40.  -  L'art.  48,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 42, l.p.
n. 26/1993,  e  disciplina  il subappalto. Invade, percio' le materie
ordinamento  civile  e  ordine  pubblico,  riservate  allo  Stato. E'
pertanto interamente incostituzionale.
   41.  - L'art. 53, l.p. n. 10/2008, sostituisce l'art. 46-ter, l.p.
n. 26/1993, e reca la disciplina economica del rapporto contrattuale.
Inerisce,  percio'  alla  fase  di  esecuzione del contratto e dunque
all'ordinamento civile. E' pertanto interamente incostituzionale.
   42.  -  L'art.  55,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 49, l.p.
n. 26/1993,   e  reca  la  disciplina  della  concessione  di  lavori
pubblici.  Si  tratta della definizione e descrizione di uno dei tipi
contrattuali  in materia di lavori pubblici, si ricade pertanto nella
materia  tutela  della  concorrenza  riservata  allo  Stato. L'intero
articolo e' incostituzionale.
   43.  -  L'art.  56,  l.p.  n. 10/2008, sostituisce l'art. 50, l.p.
n. 26/1993,   e   disciplina   la   pubblicita'  delle  procedure  di
affidamento   delle   concessioni.   Si  ricade  nell'istituto  delle
procedure di affidamento che rientra nella materia della tutela della
concorrenza,  riservata  allo  Stato.  Inoltre  viene  consentita per
l'affidamento delle concessioni la procedura negoziata, che invece il
legislatore   nazionale   non   ammette,   a   maggior  tutela  della
concorrenza.   Sicche'   la  legge  provinciale  si  traduce  in  una
diminuzione  della  concorrenza  effettiva nel delicato settore delle
concessioni    di    lavori    pubblici.    L'intero    articolo   e'
incostituzionale.
   44.  -  L'art. 57, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 50-bis, nella
l.p. n. 26/1993, e disciplina l'affidamento diretto al concessionario
dei  lavori complementari. Si ricade nell'istituto delle procedure di
affidamento   e   segnatamente  delle  condizioni  di  affidamento  a
trattativa  privata, e dunque nella materia tutela della concorrenza,
riservata allo Stato. L'intero articolo e' incostituzionale.
   45.  -  L'art.  58, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 50-ter nella
l.p.  n. 26/1993,  e  disciplina  gli  appalti del concessionario. Si
ricade  nell'istituto  delle  procedure di affidamento e segnatamente
delle  condizioni  di  affidamento  esterno,  e  dunque nella materia
tutela  della concorrenza, riservata allo Stato. L'intero articolo e'
incostituzionale.
   46.  -  L'art.  59,  l.p.  n. 10/2008, introduce il capo VII-bis e
l'art.  50-quater  nella  l.p.  n. 26/1993,  riscrivendo  ex  novo la
finanza  di  progetto.  La  finanza di progetto (o project financing)
costituisce  un  tipo  contrattuale  per  la realizzazione dei lavori
pubblici,  e  delle relative procedure di affidamento, con i connessi
temi  dei  requisiti  soggettivi,  della  societa' di progetto, delle
garanzie,  della  risoluzione  e  del  recesso.  Tutti  istituti  che
rientrano  nella  materia  tutela  della  concorrenza; la societa' di
progetto,  l'emissione di obbligazioni, le garanzie, la risoluzione e
il recesso rientrano anche nella materia ordinamento civile. L'intero
capo  VII-bis,  e  dunque  gli  artt.  da  59  a  72  compresi,  l.p.
n. 10/2008, sono pertanto incostituzionali.
   47.  -  L'art.  73,  l.p.  n. 10/2008 sostituisce l'art. 5 1, l.p.
n. 26/1993,  relativo  alle  varianti  in  corso  di  esecuzione  del
contratto.
   L'art.  74,  l.p.  n. 10/2008, introduce l'art. 51-bis, nella l.p.
n. 26/1993, relativo alle varianti migliorative.
   In  entrambi  i  casi  si  ricade  nella  fase  di  esecuzione del
contratto,  che  rientra  nella materia ordinamento civile, riservata
allo Stato. Tutti e due gli articoli sono pertanto incostituzionali.
   48.  -  L'art. 79, l.p. n. 10/2008 introduce nella l.p. n. 26/1993
un  nuovo  capo X-bis dedicato al contratto. L'intero capo disciplina
la  fase di esecuzione del contratto relativo ai lavori pubblici, che
e'  un  contratto  di  diritto  privato,  che  ricade  nella  materia
ordinamento  civile  riservata  al legislatore statale. L'intero capo
X-bis,  e pertanto gli articoli da 79 a 90 compresi, l.p. n. 10/2008,
sono incostituzionali.
   49.  -  Inoltre,  l'art. 86, l.p. n. 10/2008, che introduce l'art.
58.8,  l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure di affidamento in caso
di  fallimento  dell'esecutore  o risoluzione del contratto per grave
inadempimento  dell'esecutore  viola altresi' la materia tutela della
concorrenza,  in  quanto  disciplina  una  procedura  di affidamento.
Rispetto  alla parallela norma statale (art. 140, d.lgs. n. 163/2006,
come  novellato dal terzo correttivo), la norma provinciale altera le
condizioni  della  gara  originaria,  in  contrasto  con  il  diritto
comunitario, in quanto l'affidamento avviene alle condizioni fatte in
sede  di  originaria  offerta,  da  parte dell'interpellato, e non da
parte dell'originario aggiudicatario, come invece dispone l'art. 140,
d.lgs.  n. 163/2006,  specificamente  novellato  per  scongiurare una
procedura  di  infrazione comunitaria, a cui espone, invece, la norma
provinciale.
   50.  -  L'art.  90,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.12, l.p.
n. 26/1993   relativo   alle   riserve   e   alle  contestazioni  tra
l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore, nella misura in cui
disciplina  l'accordo bonario e il ricorso amministrativo alla giunta
provinciale,  entrambi  strumenti  alternativi  di  risoluzione delle
liti,  invade la materia «giustizia amministrativa» che rientra nella
competenza legislativa statale esclusiva.
   51.  -  L'art.  91, l.p. n. 10/2008, introduce il capo X-ter nella
l.p.  n. 26/1993  e  1'art.  58.13,  l.p. n. 26/1993, disciplinando i
lavori relativi a beni culturali e il relativo ambito. Se e' vero che
rientra  nella competenza legislativa esclusiva provinciale la tutela
dei  beni  culturali,  ai  sensi dell'art. 11 dello statuto, tuttavia
tale  materia legislativa provinciale va definita tenendo conto della
competenza  esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza,
ordinamento   civile,  giurisdizione,  norme  processuali,  giustizia
amministrativa.
   Pertanto,  deve  ritenersi  preclusa  alla  legge  provinciale  la
disciplina dei lavori su beni culturali, quanto ai tipi contrattuali,
le  procedure di affidamento, i requisiti soggettivi, le garanzie, la
fase di esecuzione.
   52.  -  L'art.  92,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.14, l.p.
n. 26/1993  relativo  agli  appalti  misti  per  i beni culturali: si
tratta  di disciplina del tipo contrattuale, riservata al legislatore
statale.
   53.  -  L'art.  93,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.15, l.p.
n. 26/1993  relativo  all'affidamento separato o congiunto dei lavori
su beni culturali. Si incide sulle procedure di affidamento.
   54.  -  L'art.  94,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.16, l.p.
n. 26/1993  relativo  ai  requisiti  di  qualificazione, istituto che
rientra nella «tutela della concorrenza».
   55.  -  L'art.  95,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.17, l.p.
n. 26/1993  relativo  alle  attivita'  di  progettazione, direzione e
accessorie,  che  ineriscono  ad  appalti  di servizi, non rientranti
nella competenza legislativa provinciale.
   56.  -  L'art.  97,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.19, l.p.
n. 26/1993   relativo   alla  progettazione,  materia  preclusa  alla
legislazione provinciale per le ragioni gia' esposte.
   57.  -  L'art.  98,  l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.20, l.p.
n. 26/1993  relativo alle varianti, materia che rientra nella fase di
esecuzione del contratto, e dunque nell'ordinamento civile.
   58.  -  L'art.  99.  l.p.  n. 10/2008,  introduce il capo X-quater
l'art. 58.21, l.p. n. 26/1993 dettando una disciplina per i lavori di
importo superiore alla soglia comunitaria. Il riferimento all'importo
«superiore»  alla  soglia  comunitaria  si  pone in contrasto con gli
obblighi   internazionali,   infatti  le  direttive  comunitarie  sui
pubblici  appalti,  e  conseguentemente  il  diritto nazionale che le
recepisce,  si  applicano  ai contratti di importo «pari o superiore»
alla soglia comunitaria, e non solo a quelli di importo «superiore».
   59.  -  Gli  artt.  da  100 a 108, l.p. n. 10/2008 disciplinano le
procedure  di  affidamento  e  di  selezione  delle  offerte,  e sono
pertanto  incostituzionali,  perche' invadono la materia tutela della
concorrenza  riservata  allo  Stato.  Nel dettaglio: l'art. 100, l.p.
n. 10/2008,  introduce  l'art.  58.22,  l.p. n. 26/1993 relativo alle
procedure  di  affidamento  degli  incarichi  di  progettazione sopra
soglia comunitaria. Si ricade nell'istituto procedure di affidamento,
che  rientra  nella  tutela  della  concorrenza riservata allo Stato.
Inoltre  la  provincia non ha la competenza statutaria a disciplinare
gli   appalti   di   servizi,  in  cui  rientrano  gli  incarichi  di
progettazione;  l'art.  101, l.p. n. 10/2008, introduce l'art. 58.23,
l.p. n. 26/1993 relativo alle procedure aperte o ristrette: si ricade
nella  materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato; l'art.
102,   l.p.  n. 10/2008,  introduce  l'art.  58.24,  l.p.  n. 26/1993
relativo all'asta pubblica, che costituisce procedura di affidamento,
come tale rientrante nella tutela della concorrenza; l'art. 103, l.p.
n. 10/2008,  introduce  l'art.  58.25,  l.p. n. 26/1993 relativo alla
procedura  ristretta e alla c.d. forcella, come tale rientrante nella
tutela  della  concorrenza;  l'art.  104,  l.p. n. 10/2008, introduce
l'art.  58.26,  l.p.  n. 26/1993  relativo  all'appalto concorso, che
rientra tra le procedure di affidamento e dunque nella materia tutela
della  concorrenza;  l'art.  105,  l.p.  n. 10/2008, introduce l'art.
58.27,  l.p.  n. 26/1993  relativo  all'avvalimento,  che  attiene ai
requisiti   soggettivi   di   partecipazione  alle  gare,  come  tale
rientrante   nella   tutela   della  concorrenza;  l'art.  106,  l.p.
n. 10/2008,  introduce  l'art.  58.28,  l.p. n. 26/1993 relativo agli
avvisi   di   preinformazione,   che   attengono  alle  procedure  di
affidamento  e dunque alla tutela della concorrenza; l'art. 107, l.p.
n. 10/2008,  introduce  l'art.  58.29,  l.p. n. 26/1993 relativo alle
offerte anomale, che attengono ai criteri di selezione delle offerte,
istituto  rientrante  nella  materia tutela della concorrenza; l'art.
108,   l.p.  n. 10/2008,  introduce  l'art.  58.30,  l.p.  n. 26/1993
relativo  a  progettazione e direzione dei lavori, istituti preclusi,
per le ragioni gia' viste, alla legislazione provinciale.
   60.  -  L'art.  110,  l.p.  n. 10/2008 sostituisce l'art. 64, l.p.
n. 26/1993, stabilendo che per quanto non disposto dalla citata l.p.,
si  applica  la  normativa  comunitaria  in  materia, che puo' essere
specificata  con  i  regolamenti provinciali di attuazione della l.p.
n. 26/1993.  La  disposizione  e' incostituzionale nella parte in cui
rinvia  solo  al diritto comunitario, e non anche al diritto statale,
che   si  pone  come  necessaria  fonte  interposta  tra  il  diritto
comunitario  e  il diritto regionale o provinciale, nelle materie che
sono di competenza legislativa esclusiva statale.
   61.  -  L'art.  111,  l.p.  n. 10/2008  demanda  ad un regolamento
provinciale  le  norme  di  attuazione,  ed e' incostituzionale nella
misura  in  cui  demanda  ad  un  regolamento  provinciale  le  norme
attuative  in  materie  riservate alla competenza legislativa statale
esclusiva.  In  tali  materie,  infatti,  la competenza regolamentare
spetta  allo  Stato,  secondo  quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs.
n. 163/2006.
   62.  -  L'art.  112,  comma  2, consentendo un'ultrattivita' della
disposizione abrogata dal precedente comma, cioe' l'art. 9 della l.p.
n. 6/1999   che   disponeva  una  maggiorazione  del  10%  dell'aiuto
all'investimento  rispetto  ai  livelli  di intensita' previsti dalla
normativa  comunitaria,  limitatamente  alle  domande di agevolazione
pendenti  non  ancora definite, determina una violazione del rispetto
del  vincolo comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello Statuto in
combinato disposto con l'art. 117, primo comma, Cost.
                              P. Q. M.
   Si  chiede  che,  in  accoglimento  del  presente ricorso, codesta
ecc.ma  Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle
norme  impugnate  della  legge  provinciale  24  luglio  2008, n. 10,
recante  «Modificazioni  della  legge  provinciale 10 settembre 1993,
n. 26,  in  materia  di  lavori  pubblici, della legge provinciale 13
dicembre  1999,  n. 6,  in materia di sostegno dell'economia, e della
legge  provinciale  4  marzo  2008,  n. 1, in materia di urbanistica»
(pubblicata  nel  supplemento  n. 2  al  B.U.  della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 5 agosto 2008).
     Roma, addi' 4 ottobre 2008
              L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo