N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 - 15 ottobre 2008

depositato  in  cancelleria  il  15  ottobre 2008 (dal Presidente del
Consiglio dei ministri)

Acque  minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina
  della  ricerca  ed  utilizzazione  delle  acque minerali e termali,
  delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Rinnovi delle
  concessioni  in  attivita'  da  almeno  cinque anni dall'entrata in
  vigore   della  legge  -  Esclusione  della  valutazione  d'impatto
  ambientale  o  valutazione d'incidenza - Contrasto con la normativa
  nazionale,   con   la   normativa   comunitaria,   con  l'indirizzo
  interpretativo  della  Corte di giustizia delle comunita' europee -
  Ricorso   del  Governo  -  Denunciata  violazione  dell'obbligo  di
  osservanza  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,
  violazione   della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  ambiente.
- Legge  della  Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 33, comma
  10.
- Costituzione,  art.  117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3
  aprile 2006, n. 152, art. 95.
Acque  minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina
  della  ricerca  ed  utilizzazione  delle  acque minerali e termali,
  delle  risorse  geotermiche e delle acque di sorgente - Concessioni
  perpetue  date  senza  limite  di  tempo  in base alla legislazione
  previgente  -  Proroga  per  cinquanta  anni dall'entrata in vigore
  della  legge  - Contrasto con la normativa nazionale che stabilisce
  il  principio  della temporaneita' delle derivazioni quale standard
  di  tutela  ambientale  da  applicarsi in modo uniforme su tutto il
  territorio  nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
  della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.
- Legge  della  Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 44, comma
  8.
- Costituzione,  art.  117,  comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile
  2006, n. 152, art. 96, comma 8.
Acque  minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina
  della  ricerca  ed  utilizzazione  delle  acque minerali e termali,
  delle  risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Perforazioni
  non  autorizzate  -  Nuova  captazione  di  acque  gia'  oggetto di
  concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005 - Possibilita' di
  sanatoria  previa istanza da presentarsi entro un anno dall'entrata
  in  vigore  della  legge e pagamento di una sanzione amministrativa
  pecuniaria di importo fisso - Contrasto con la normativa nazionale,
  che  impone il limite temporale del 30 giugno 2006 e la graduazione
  della  sanzione,  costituente  standard  di  tutela  ambientale  da
  applicarsi  in  modo  uniforme  su  tutto il territorio nazionale -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  esclusiva    statale    in    materia   di   ambiente,   denunciata
  irragionevolezza  e disparita' di trattamento in relazione al resto
  del territorio nazionale.
- Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 45.
- Costituzione,  artt.  3  e  117,  comma secondo, lett. s); d.lgs. 3
  aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 6.
(GU n.47 del 12-11-2008 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  per  legge  dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
   Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro-tempore,   per   la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8 e 45 della legge
Regione Campania del 29 luglio 2008, n. 8 pubblicata nel B.U.R. n. 32
dell'11  agosto  2008  come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 3 ottobre 2008.
   Nel B.U.R. Campania 13 dicembre 2006, n. 32 e' stata pubblicata la
legge  regionale  29  luglio  2008,  n. 8  recante  «Disciplina della
ricerca  ed  utilizzazione  delle  acque  minerali  e  termali, delle
risorse geotermiche e delle acque di sorgente».
   Il   Governo   ritiene   che  tale  legge  sia  censurabile  nelle
disposizioni  contenute  negli artt. 33, comma 10, 44, comma 8 e 45 e
pertanto  propone  questione  di legittimita' costituzionale ai sensi
dell'art. 127, primo comma Cost. per i seguenti
                             M o t i v i
   1)  Il  comma 10 dell'art. 33 prevede che «Non sono assoggettate a
valutazione  d'impatto ambientale o valutazione d'incidenza i rinnovi
delle  concessioni in attivita' da almeno cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge».
   Siffatta disposizione di pone in violazione dell'art. 117, primo e
secondo comma, lett. s) Cost. in quanto risulta adottata in un ambito
di  competenza  esclusiva  dello  Stato  e contrastante con i vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  come  recepiti  nel  nostro
ordinamento  dal  decreto  legisltativo  n. 152/2006  per le seguenti
considerazioni.
   In  linea generale si deve rilevare che l'Amministrazione titolare
del potere concessorio e' sempre tenuta, alla scadenza del periodo di
durata  del  titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' da parte
del  privato,  a  verificare se ricorrano i presupposti di fatto e di
diritto   per   il   rinnovo   della  concessione,  ivi  compresa  la
compatibilita'  ambientale  delle  opere e degli interventi necessari
all'esercizio dell'attivita' oggetto di concessione.
   Trattasi nello specifico della concessione per lo sfruttamento dei
giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti
coltivabili  ed  idoneamente  captati  (art. 4 l.r. n. 8/2008) che la
Regione  Campania  si e' impegnata a gestire «assicurando il costante
raccordo  con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e
della  pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152» (art. 1, comma 3, l.r. n. 8/2008).
   E'  noto  che  le  concessioni  di acque minerali naturali e delle
acque   di   sorgente   possono   essere   rilasciate   tenuto  conto
dell'esigenza  di  approvvigionamento  e  distribuzione  delle  acque
potabili  e  delle  previsioni  di cui al Piano di tutela delle acque
che,  all'esito  di  un  complesso  procedimento  istruttorio,  viene
predisposto dalle Autorita' di bacino ed approvato dalle regioni.
   Tale  piano  e' assoggettato a revisioni ed aggiornamenti ogni sei
anni.
   Da   quanto   precede  consegue  che  il  sistema  complessivo  di
sfruttamento  delle acque, attesa la nota insufficienza della materia
prima   in   questione,  deve  essere  assoggettato  ad  un  costante
monitoraggio per impedire che forme di utilizzo incontrollato possano
determinare ricadute negative sul piu' vasto bacino.
   Laddove  quindi  il  menzionato  comma  10 dell'art. 33 della l.r.
n. 8/2008  consente  la  sottrazione  alla  procedura  di valutazione
d'impatto  ambientale  intere  categorie  di  progetti di opere nuove
connesse  ai rinnovi delle concessioni in corso da almeno cinque anni
dall'entrata  in  vigore della legge predetta si verifica un'evidente
elusione  delle  norme di derivazione comunitaria contenute nel d.lgs
n. l52/2006.
   Tale  esclusione  oltre a violare gli obblighi fin qui richiamati,
si pone in netto contrasto con il consolidato indirizzo intepretativo
seguito  dalla Corte di Giustizia delle comunita' europee in subiecta
materia (Causa C-201/02, sentenza 7 gennaio 2004, Delena Wells).
   Anche nel caso del rinnovo di una concessione correlata ad opere a
suo  tempo  gia'  sottoposte  alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale,   l'attuale  formulazione  della  disposizione  regionale
censurata,    impedisce    la   verifica   della   permanenza   della
compatibilita'  dell'opera  medesima con i mutamenti delle condizioni
territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti.
   Occorre   inoltre   rilevare   che   la   disposizione  della  cui
legittimita'  costituzionale  si  dubita,  oblitera  i principi della
disciplina contenuta nell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006 che sottopone a
regolazione  dell'Autorita'  concedente  finalizzata  a  garantire il
minore  deflusso  vitale  nei corpi idrici di tutte le concessioni di
derivazione di acque pubbliche.
   Da quanto precede consegue che il comma 10 dell'art. 33 della l.r.
n. 8/2008  interviene  in  una  materia  come  quella dell'ambiente e
dell'ecosistema  devoluta alla competenza esclusiva dello Stato (Cfr.
Corte  costituzionale  sent.  28 giugno 2006, n. 32) con l'effetto di
svuotare  di  contenuti  il  controllo  dell'Autorita' pubblica sullo
sfruttamento  di  una  risorsa  limitata  come e' l'acqua esponendo a
pericolo di pregiudizio le matrici ambientali.
   2)  Il  comma 8 dell'art. 44 della l.r. n. 8/2008 correla alla sua
entrata  in  vigore  la proroga per cinquanta anni delle «concessioni
perpetue date senza limiti di tempo».
   Anche  in  questo  caso  detta disposizione si pone in antitesi al
principio contenuto nell'art. 96, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 che,
avendo  sostituito  il  primo comma dell'art. 21 del r.d. 11 dicembre
1933,  n. 1775,  ha statuito che «Tutte le concessioni di derivazione
sono  temporanee.  La  durata  delle  concessioni, fatto salvo quanto
disposto  dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i
quaranta  per  uso  irriguo  e  per  la piscicoltura, ad eccezione di
quelle  di  grande derivazione idroelettrica per le quali resta ferma
la  disciplina  di  cui  all'articolo  12, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
   Il   principio   della  temporaneita'  delle  derivazioni  riveste
importanza  cruciale  per  consentire  il riespandersi dell'interesse
generale ad un uso solidale delle risorse idriche superando i diritti
acquisiti  dai  singoli  nel  corso  di epoche nelle quali i problemi
degli  approvvigionamenti di acqua non avevano assunto le proporzioni
dell'era moderna.
   La    richiamata    disposizione    statale   costituisce   quindi
l'espressione  di  uno  standard di tutela ambientale che deve essere
applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
   Ne  consegue  la  contrarieta'  della predetta norma regionale con
l'art.  117, secondo comma, lett. s) Cost. che affida alla competenza
esclusiva   dello   Stato   la   legislazione   volta   alla   tutela
dell'ambiente.
   3)  L'art.  45 della l.r. n. 8/2008 relativo alle perforazioni non
autorizzate  prevede  la  possibilita'  della  sanatoria  a favore di
coloro  i quali abbiano effettuato senza la preventiva autorizzazione
una  nuova  captazione  di  acque gia' oggetto di concessione in data
anteriore   al   31  dicembre  2005,  mediante  la  presentazione  di
un'apposita  istanza  ed  il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria.
   Trattasi  di  una  disciplina del tutto difforme rispetto a quella
contenuta nell'articolo 96, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006.
   Tale disposizione limitava infatti la possibilita' della sanatoria
per  le  derivazioni  o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in
parte  abusivamente  in  atto  a  patto che la relativa domanda fosse
presentata entro il 30 giugno 2006.
   La  norma regionale censurata con il presente atto consente quindi
una  generale  riapertura  dei  termini  fino  all'11 agosto 2009 per
consentire  la sanatoria degli abusi perpetrati fino a tale data, con
l'unico limite della connessione della condotta violativa delle leggi
di  tutela  delle  acque  al possesso di un provvedimento concessorio
rilasciato in data anteriore al 31 dicembre 2005.
   Gli effetti di una disposizione siffatta possono avere una portata
altamente    pregiudizievole   degli   standard   ambientali,   quasi
incentivandosi  fenomeni  abusivi in una prospettiva temporale che va
perfino oltre il momento della pubblicazione della legge regionale.
   La  norma  criticata  appare  quindi intrinsecamente irragionevole
perche',  da  un  lato  sembra definire fattispecie consolidatesi nel
tempo  e,  dall'altro,  ne proietta ulteriormente i possibili effetti
pregiudizievoli  senza  tenere  conto del fatto che dalla data del 30
giugno  2006  e'  cambiato  profondamente  il  panorama  delle utenze
regolarmente  assentite  sulla base del quale e' stato organizzato il
mantenimento  degli  obiettivi  di  qualita'  e  dell'equilibrio  del
bilancio idrico.
   Parimenti  censurabile  risulta  la  determinazione della sanzione
pecuniaria amministrativa al cui pagamento e' subordinato il rilascio
della  concessione  in  sanatoria,  in  quanto difforme dai parametri
fissati  nel  r.d.  n. 1165/33 come richiamato dal citato articolo 96
del d.lgs. n. 152/2006.
   Dall'applicazione  dell'articolo 45 della l.r. n. 8/2008 derivano,
quindi,   ingiustificate   disparita'  di  trattamento  tra  soggetti
responsabili  dei  medesimi  comportamenti  a  seconda  del luogo del
territorio nazionale in cui i medesimi siano posti in essere.
   La  definizione di un importo unico per la sanzione amministrativa
pecuniaria  al  cui  pagamento  consegue  la concessione in sanatoria
appare,  inoltre,  contrastante  con  il  menzionato  articolo 96 del
d.lgs.   n. 152/2006  che,  invece,  prevede  una  graduazione  della
sanzione in relazione alla gravita' della condotta illecita.
   Alla  stregua  di  quanto  precede, anche l'articolo 45 della l.r.
n. 8/2008  risulta  in  contrasto,  oltre  che con l'articolo 3 Cost.
anche  con l'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost. in quanto la
richiamata   disposizione  statale  di  cui  all'articolo  96  citato
costituisce standard di tutela ambientale frutto dell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
                              P. Q. M.
   Si   chiede   che   codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare    costituzionalmente   illegittimi   e   conseguentemente
annullare  gli  articoli  33,  comma 10, 44, comma 8 e 45 della legge
Regione Campania del 29 luglio 2008, n. 8 pubblicata nel B.U.R. n. 32
dell'11  agosto  2008,  nelle  parti  e  per  i motivi illustrati nel
presente ricorso.
   Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
     1.  estratto della delibera del Consiglio dei ministri 3 ottobre
2008;
     2. copia della legge regionale impugnata.
      Roma, addi' 9 ottobre 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello