N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 21 ottobre 2008

depositato  in  cancelleria  il  21  ottobre 2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

Sanita'  pubblica  - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro del
  disavanzo  sanitario  -  Interventi  prioritari  posti a base della
  procedura  di  commissariamento  ad  acta da attuarsi dalla Regione
  esclusivamente   attraverso   i   suoi   organi   ordinari   e  con
  provvedimenti  degli stessi - Omesso raccordo istituzionale tra gli
  organi  regionali  ed  il commissario, con svuotamento del ruolo di
  questo  ultimo  -  Ricorso  del Governo - Denunciata violazione del
  principio   di   leale   collaborazione,   violazione   del  potere
  sostitutivo  spettante  allo  Stato  come  ultimo  responsabile del
  mantenimento della unita' ed indivisibilita' della Repubblica.
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, commi 65 e
  85.
- Costituzione, artt. 5 e 120, comma secondo.
Sanita'  pubblica  - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro del
  disavanzo  sanitario  -  Sancita  immodificabilita' di disposizioni
  finanziarie,  di  bilancio  e  contabili  della Regione da parte di
  soggetti  diversi  dal  Consiglio  regionale,  dal Presidente della
  Regione  e  dalla  Giunta regionale - Assoluta negazione del potere
  del  legislatore  statale  di intervenire per esigenze di carattere
  unitario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi
  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza,  violazione
  della potesta' sostitutiva spettante allo Stato.
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, comma 85.
- Costituzione, artt. 118, primo comma, e 120, comma secondo.
Sanita'  pubblica  - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro del
  disavanzo  sanitario  -Personale  delle  aziende sanitarie locali -
  Misure  per  la  riduzione  della  relativa  spesa - Incentivazione
  economica  per  la  mobilita' volontaria, incentivazione all'esodo,
  necessita'  di  un  esplicito  parere positivo del Presidente della
  Regione  anteriormente alla pubblicazione di bandi di concorso o di
  avvisi di assunzione, nonche' per le assunzioni a tempo determinato
  e  la  instaurazione  di  rapporti di collaborazione, consulenze ed
  altre tipologie contrattuali - Lamentata incoerenza con il piano di
  rientro  e  con  i  poteri  del  commissario  ad acta - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  irragionevolezza,  lesione del principio di
  buon   andamento   della   pubblica   amministrazione,  difetto  di
  previsione dei mezzi finanziari.
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, commi 69 e
  73.
- Costituzione, artt. 3, 81, comma quarto, e 97.
Sanita'  pubblica  - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro del
  disavanzo  sanitario - Proroga sino al 30 giugno 2010 dei contratti
  dei  direttori  generali  delle  aziende  unita' sanitarie locali e
  delle  aziende ospedaliere in carica, con possibilita' di rimozione
  solo  per  la  mancata  realizzazione  degli obiettivi del piano di
  rientro  -  Proroga  da  parte  del  direttore generale e sino alla
  stessa  data,  dei  contratti  anche  dei  direttori sanitari e dei
  direttori amministrativi in carica - Contrasto con la norma statale
  che  attribuisce  al commissario ad acta la facolta' di proporre la
  sostituzione  dei direttori generali, omessa previsione di raccordo
  tra  organi  regionali  e  commissario ad acta, disconoscimento del
  potere dello Stato di sostituzione degli organi regionali - Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale della
  legislazione  statale  nella materia concorrente della tutela della
  salute, violazione della potesta' sostitutiva spettante allo Stato,
  lesione del principio di leale collaborazione.
- Legge  della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, art. 1, commi 79,
  80, 81 e 82.
- Costituzione,  artt.  5,  117,  comma  terzo, e 120, comma secondo;
  decreto-legge  1°  ottobre  2007, n. 159, convertito nella legge 29
  novembre 2007, n. 222, art. 4, comma 2.
(GU n.47 del 12-11-2008 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;
   Contro  la Regione Lazio, in persona del Presidente della G.R. pro
tempore,  con  sede  in  Roma,  per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1, commi 65, 85, 69, 73, 79 (nonche' commi
da  80  a  82), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 14,
pubblicato  in B.U. 14 agosto 2008, s.o. n. 98 al B.U. n. 20, recante
«Assestamento  del bilancio annuo pluriennale 2008-2010 della Regione
Lazio».
   Ai  fini  del puntuale inquadramento della impugnativa della legge
regionale  n. 14/2008  di  cui  in epigrafe - impugnativa ex art. 127
Cost.  deliberata  dal Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2008
(come  da  relativa  delibera che si produce sub 1, con la richiamata
relazione  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le Regioni) - appare
opportuno sinteticamente premettere che:
     a) con l'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
mod.  dall'art.  4  del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 del testo integrato
dalla relativa legge di conversione, e' stato previsto che la Regione
interessata,  nelle  ipotesi  indicate  ai precedenti commi 174 e 176
nonche'   in  caso  di  mancato  adempimento  per  gli  anni  2004  e
precedenti,  deve  procedere  ad  una  ricognizione  delle cause ed a
elaborare     un    programma    operativo    di    riorganizzazione,
riqualificazione  o di potenziamento del servizio sanitario regionale
di  durata  non  superiore  ad un triennio; ed inoltre che i Ministri
della  salute  e  dell'economia  e delle finanze e la singola regione
stipulano  apposito  accordo  con  l'individuazione  degli interventi
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto
dei  livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti dell'intesi
di  cui  al precedente comma 173, accordo configurato come condizione
necessaria  per  la riattribuzione del maggior finanziamento statale,
subordinatamente   alla   verifica  della  effettiva  attuazione  del
programma;
     b)  l'art.  1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nell'istituire per il triennio 2007/2009 un fondo transitorio
da  ripartirsi  tra  le  regioni  interessate  da  elevati disavanzi,
dispone  che  l'accesso  alle  relative  risorse  e' subordinato alla
sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai  sensi dell'art. 1, comma 1
della  cit.  legge n. 311 del 2004 comprensivo di un piano di rientro
dei  disavanzi  contenente  sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure
necessarie  all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010  sia gli
obblighi  e  le  procedure  previsti dall'art. 8 dell'intesa 23 marzo
2005,   sancita   dalla   Conferenza   permanente   per   i  rapporti
Stato-regioni  e  province  autonome,  in  attuazione  del  comma 173
dell'art. 1 della medesima legge n. 311 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale
7 maggio 2005, n. 105 s.o. n. 83).
   Lo  stesso  comma  796,  lett.  b)  prosegue  disponendo  che  gli
interventi  individuati  nei programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione  o  potenziamento  del  servizio  sanitario  regionale
necessari  per  il  conseguimento dell'equilibrio economico ... «sono
vincolanti  per  la  regione  che  ha  sottoscritto  l'accordo  e  le
determinazioni   in  esso  previste  possono  comportare  effetti  di
variazione dei provvedimenti normativi e amministrativi gia' adottati
dalla  medesima  regione  in materia di programmazione sanitaria». La
medesima  lett. b) del comma 796 conclude prevedendo che il Ministero
della  salute di concerto con quello dell'economia e finanze assicura
l'attivita'  di  affiancamento  delle  regioni che hanno sottoscritto
l'accordo  di  cui  al  comma 180 dell'art. 1 della legge n. 311/2004
comprensivo  del  piano di rientro dei disavanzi, sia ai fini del suo
monitoraggio  sia  per  i  provvedimenti  regionali  da  sottoporre a
preventiva  approvazione  da  parte dei predetti Ministeri, sia per i
nuclei  di supporto da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni
consultive  di  supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di
verifica  e  controllo  sull'assistenza  sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288 della legge n. 266 del 2005;
     c)  l'art. 4 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 conv. con mod. con
legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che, qualora nel procedimento
di  verifica  e monitoraggio dei singoli piani di rientro (effettuato
dal  Tavolo  di  verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente
per la verifica dei l.e.a., di cui agli artt. 12 e 9 della menzionata
intesa  23  marzo  2005)  con  le  modalita'  previste  negli accordi
sottoscritti  ai  sensi  del comma 180 dell'art. 1 della legge n. 311
del  2004,  si  prefiguri  il mancato rispetto da parte delle regioni
degli  adempimenti  previsti  dai  medesimi  piani  in funzione degli
interventi  di  risanamento,  riequilibrio economico finanziario e di
riorganizzazione  del sistema sanitario regionale, tale da mettere in
pericolo  la  tutela  dell'unita'  economica e dei livelli essenziali
delle  prestazioni,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ...
diffida  la  Regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti
normativi,   amministrativi,  organizzativi  e  gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi del piano; ed inoltre che,
in  caso  di  inadempimento  regionale  alla  diffida o di verificata
inidoneita'  od insufficienza degli atti ed azioni poste in essere in
relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio
dei  Ministri  nomina  un commissario ad acta per l'intero periodo di
vigenza del singolo piano di rientro «con la facolta' tra le altre di
proporre  alla  regione  la sostituzione dei direttori generali delle
aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere»;
     d)  in  data  28  febbraio  2007  e'  stato  sottoscritto tra il
Ministro  della  salute,  dell'economia  e finanze e la Regione Lazio
l'accordo  per  l'approvazione del piano di rientro di individuazione
degli  interventi  per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  180  della  cit. legge 30 dicembre 2004,
n. 311.   Tale   accordo,   in   sintesi,  prevede  la  realizzazione
progressiva   di  una  serie  di  interventi  strutturali  diretti  a
ricondurre  entro  il  2010 la spesa del servizio sanitario regionale
entro  i  limiti  coerenti  con  il  finanziamento ordinario: e dello
stesso  accordo  la  G.R.  Lazio ha «preso atto» con delibera 6 marzo
2007, n. 149, pubbl. in B.U. Lazio 30 aprile 2007, n. 12, s.o. n. 7;
     e)  previa  diffida di data 6 giugno 2008 a firma del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  (doc. 2) - che fa seguito a precedente
analoga  diffida del 30 ottobre 2007 - il Consiglio dei ministri, con
delibera  di  data  11  luglio  2008  (doc. 3), visti gli esiti delle
riunioni  del  Tavolo  di  verifica  e  del Comitato permanente sopra
ricordati  e  menzionate  nello  stesso provvedimento, ha nominato il
Presidente  pro tempore della Regione Lazio quale Commissario ad acta
per  la  realizzazione del vigente piano di rientro dei disavanzi nel
settore sanitario, «per la realizzazione degli interventi prioritari»
precisati nei successivi numeri da 1 a 12 (in particolare il n. 12 si
riferisce alla «modifica dei provvedimenti approvati dalla Regione in
carenza  o difformita' dal preventivo parere di approvazione da parte
dei Ministeri interessati all'attivita' di affiancamento, in coerenza
con  le linee del piano di rientro»), «tenendo conto delle specifiche
prescrizioni  ed  osservazioni  gia'  comunicate  dal  Ministero  del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  e dal Ministero
dell'economia   e   delle   finanze  in  occasione  della  preventiva
approvazione  di  provvedimenti  regionali  attuativi degli obiettivi
previsti  nel piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di
verifica  trimestrale  ed annuale con il Comitato per la verifica dei
l.e.a.  e  con  il  Tavolo  di verifica degli adempimenti di cui agli
artt.  9  e  12  dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005». Con la
stessa  delibera  il  Commissario  ad  acta  e'  stato  incaricato di
«sospendere  eventuali  nuove  iniziative  regionali  in corso per la
realizzazione  o  l'apertura  di  nuove strutture sanitarie pubbliche
ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie
private, sino all'avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete
ospedaliera,  della  rete  laboratoristica e della rete di assistenza
specialistica ambulatoriale»;
     f)  in  data  14  agosto 2008 e' stata pubblicata sul B.U. della
Regione  la  legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 («Assestamento del
bilancio  annuale  e  pluriennale  2008/2010 della regione Lazio») la
quale,   all'art.  1  detta,  come  da  sua  rubrica,  una  serie  di
«disposizioni varie», tra le quali quelle contenute nei suoi commi 65
e  seguenti. Piu' in particolare, il comma 65 prevede che «ai fini di
dare  attuazione  agli  interventi  prioritari  posti  a  base  della
procedura  di  commissariamento  ad  acta per il piano di rientro del
disavanzo  sanitario»  (e  di cui alla lett. e) del presente ricorso)
«sono  posti in essere gli interventi di cui ai commi 66 (ai fini del
riassetto  della  rete ospedaliera e dell'attuazione degli interventi
per la dismissione e la riconversione dei presidi), 67 (ai fini della
semplificazione   e   razionalizzazione   dei   servizi   tecnici  ed
amministrativi  delle  aziende unita' sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  S.S.R.),  68  (ai  fini  del
completamento   della   realizzazione  della  centralizzazione  degli
acquisti),  69  (istituzione  di  un  Osservatorio  regionale  per il
governo  delle  richieste  e  delle  disponibilita' del personale del
comparto  sanita'  posto  in  mobilita';  individuazione  di forme di
incentivazione  economica per la mobilita' volontaria; autorizzazione
di  meccanismi  di  incentivi  all'esodo  di  personale  in eventuale
esubero), 70 (provvedimenti relativi alla farmaceutica convenzionata,
alla   distribuzione   diretta   dei   farmaci   nonche'  alla  spesa
farmaceutica ospedaliera), 71 (interventi finalizzati ai controlli di
appropriatezza  e  qualita)  e  72  (interventi  di  riqualificazione
dell'offerta  dei  servizi  sanitari  sul  territorio  regionale).  I
successivi  commi  79  e 80 dell'art. 1 della l.r. in esame prevedono
poi  la  proroga «sino al 30 giugno 2010» dei contratti dei direttori
generali  «attualmente  in  carica»  delle  aziende  unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  nonche' la proroga sino alla
stessa  data,  ad  opera  dei  direttori  generali, dei contratti dei
direttori  sanitari  e  dei  direttori  amministrativi  in carica dei
medesimi enti.
   Infine,  il  comma 85 dello stesso art. 1 testualmente dispone che
al   fine  di  salvaguardare,  «in  via  di  autotutela,  l'autonomia
legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio
della Regione», non possano «essere apportate modflche a disposizioni
finanziarie,  di  bilancio  e  contabili  della  Regione  da parte di
soggetti  diversi  dal  Consiglio  regionale,  dal  Presidente  della
Regione e dalla Giunta regionale».
   Giusta  la  menzionata  delibera 10 ottobre 2008 del Consiglio dei
ministri,  le  disposizioni racchiuse nei commi 65, 85, 69, 73, 79 (e
collegati  commi  da  80  a  82)  dell'or ricordato art. 1 della l.r.
n. 14/2008 si palesano costituzionalmente illegittime e il Governo ne
sollecita  pertanto  la relativa declaratoria con il loro conseguente
annullamento. Ed a tal fine vengono esposti i seguenti
                             M o t i v i
   I. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 85 e
comma  65  legge  reg.  Lazio n. 14/2008. Violazione degli artt. 120,
secondo  comma  e  5 Cost., in relazione all'art. 4, comma 2 del d.l.
n. 159/2007  conv.  con  mod.  dalla  legge  n. 222/2007, nonche' del
principio di leale collaborazione.
   Come gia' accennato, il comma 85 dell'art. 1 della menzionata l.r.
dispone   testualmente   ed   in  linea  generale  che  «al  fine  di
salvaguardare,   in   via  di  autotutela,  l'autonomia  legislativa,
regolamentare,  amministrativa  e  finanziaria  e  di  bilancio della
Regione  ...  non  possono  essere apportate modifiche a disposizioni
finanziarie,  di  bilancio  e  contabili  della  Regione  da parte di
soggetti  diversi  dal  Consiglio  regionale,  dal  Presidente  della
Regione e dalla Giunta regionale».
   Siffatta  disposizione  - nel riservare esclusivamente ai predetti
organi  regionali (consiglio regionale, giunta regionale e Presidente
della    Regione)   la   potesta'   di   apportare   modifiche   alle
«disposizioni»,  adottate  o  da  adottare,  dalla Regione in materia
finanziaria,  di  bilancio  e  contabile  -  esclude chiaramente e di
conseguenza  che  siffatta  potesta' possa competere, pur nell'ambito
dell'attuazione  del  concordato  e  vincolante  piano di rientro del
disavanzo  sanitario regionale ed in quanto a tal fine sia necessaria
od  opportuna la modifica di «disposizioni» regionali, al commissario
ad  acta:  il  quale, in quanto tale, e' organo statale straordinario
sostitutivo  degli  ordinari organi regionali (al di la', ovviamente,
della  sua  attuale «occasionale» coincidenza con il Presidente della
Regione  Lazio),  nominato  dal  Consiglio dei ministri, ai sensi del
comma   2  dell'art.  4  del  d.l.  n. 159/2007,  conv.  dalla  legge
n. 222/2007 ed in coerenza con l'art. 120 comma 2 Cost., proprio allo
scopo  di  assicurare,  nella  riscontrata  carenza della Regione, la
piena  realizzazione  delle previsioni dello stesso piano oggetto del
pregresso  accordo  28  febbraio  2007  e  per  tutta  la  durata del
medesimo,   per   di  piu'  con  la  individuazione  degli  obiettivi
prioritari  di  cui  ai  numeri  da  1  a  12  della lett. a) e dello
specifico incarico di cui alla lett. b) della delibera 11 luglio 2008
del Consiglio dei ministri.
   A sua volta, il precedente comma 65 del medesimo art. 1 della l.r.
prevede  che,  «al fine di dare attuazione agli interventi prioritari
posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano
di  rientro  del  disavanzo  finanziario»,  siano posti in essere gli
interventi  specificati  ai  successivi commi da 66 a 72, da attuarsi
dalla  «Regione»  esclusivamente  attraverso i suoi organi ordinari e
con  provvedimenti  degli  stessi (giunta regionale, presidente della
Regione),  senza  che  sia fatto alcun riferimento alle competenze ed
alle  funzioni  proprie  del  nominato  commissario  ad  acta (la cui
avvenuta nomina e' pur chiaramente presupposta dal medesimo comma 65)
e  senza  che  sia  neppur  previsto  un  qualsiasi  eppur necessario
raccordo  istituzionale  -  nel doveroso rispetto del principio della
leale  collaborazione  -  tra  gli  organi  regionali  ed il medesimo
commissario:  in  una  prospettiva,pertanto,  che  ignora  totalmente
l'intervenuto esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo e
conseguentemente  il  «ruolo»  a tal fine assegnato al commissario ad
acta  -  le  cui  funzioni  vengono  sostanzialmente  limitate se non
addirittura  svuotate  -  anche  ed in particolare per quanto attiene
proprio a quegli «interventi prioritari» (lett. a della delibera C.M.
11 luglio 2008) al medesimo specificamente affidati.
   Come  si  e' gia' ricordato, l'art.4, comma 2 del d.l. n. 159/2007
conv.  dalla legge n. 222/2007 prevede che il Consiglio dei ministri,
nella  riscontrata  inerzia  o insufficienza di azione della regione,
nomini  (come,  nella specie, e' avvenuto) un commissario ad acta per
l'intero  periodo  di  vigenza del piano di rientro concordato con la
stessa  regione  e  per  la  stessa  vincolante:  disposizione che si
correla  al potere sostitutivo degli organi (anche) delle regioni che
l'art.  120  comma  2  cost.  riconosce  comunque  al  Governo con la
finalita'  di  assicurare, pur nell'attuale sistema costituzionale di
decentramento  delle funzioni ed al di la' del relativo riparto delle
attribuzioni,  la tutela di taluni interessi essenziali unitariamente
facenti  capo  allo  Stato, come ultimo responsabile dei mantenimento
della  unita' ed indivisibilita' della Repubblica garantita dall'art.
5 cost. e cosi' in particolare per la tutela dell'unita' economica ed
in  ispecie  dei  livelli  essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali.
   Una  volta  che  il  Governo  abbia  esercitato,con  la  nomina di
commissario  ad  acta - attribuendogli attribuzioni e funzioni per la
realizzazione  delle  predette  finalita'  di  tutela  dei menzionati
interessi  unitari -  la  sostituzione  degli  organi  ordinari della
regione,  la  normativa  poi  emanata  dalla regione (pur afferente a
materia  di  sua  competenza  legislativa concorrente) la quale, come
quella racchiusa negli impugnati commi 85 e 65 dell'art. 1 della l.r.
in  esame,  nel prevedere e nel regolare funzioni spettanti ai propri
organi  ordinari,  escluda, ignori o comunque limiti, senza prevedere
neppure  alcun  raccordo  nel  rispetto  dei  principio  della  leale
collaborazione,  i  poteri  del predetto commissario, si traduce e si
sostanzia   nel   disconoscimento  dello  stesso  potere  sostitutivo
spettante,  per  le  predette  finalita',  allo  Stato e dallo stesso
esercitato: con la conseguente profilabile violazione, da parte delle
disposizioni  sopra  menzionate,  degli  art. 120, comma 2 e 5 cost.,
oltre che del principio della leale collaborazione.
   II.  Ancora  con  riferimento  all'art.  1,  comma  85  della l.r.
n. 14/2008.  Violazione  degli  artt. 118, primo comma e 120, secondo
comma Cost.
   Secondo   l'insegnamento   della  Corte  (a  partire  dalla  sent.
n. 303/2003:  ma  cfr.anche  sentt. n. 6/2004 e 168/2008), secondo un
principio  fondante che si trae dall'art. 118, primo comma Cost., pur
nelle  materie  di  competenza  concorrente  ai sensi del comma terzo
dell'art.   117,   la   legge  statale,  oltre  a  porre  i  principi
fondamentali  della  materia, puo' legittimamente attribuire funzioni
amministrative   a   livello  centrale,  per  esigenze  di  carattere
unitario,  ed  al  tempo  stesso  regolare  l'esercizio  delle stesse
funzioni,  ovviamente  nel  rispetto  dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle medesime.
   Il comma 85 dell'art. 1 in esame - nel disporre, con previsione di
carattere   generale  ed  a  regime,  che  le  «disposizioni»,  tanto
legislative  che amministrative, finanziarie, di bilancio e contabili
della  Regione  non  possano  essere modificate «da parte di soggetti
diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla
Giunta  regionale»,  e  tanto  al  fine  di salvaguardare l'autonomia
legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio
della  stessa  Regione - viene in tal modo a negare ed a escludere in
assoluto  il  potere del legislatore statale, pur nella ricorrenza di
esigenze  di  carattere  unitario  (e  sempre  con  il  rispetto  dei
ricordati  principi),  di  intervenire  a  modifica  di  disposizioni
normative e/o amministrative adottate dai competenti organi regionali
in materia finanziaria, contabile e di bilancio, riservando a livello
centrale funzioni amministrative e disciplinando le stesse.
   Da  tale  rilievo  discende la denunciata violazione deIl'art. 118
comma 1 cost. da parte del comma 85 dell'art. 1 della legge in esame:
il  quale,  inoltre,  si  pone  pure in contrasto con il disposto del
comma  2  dell'art.  120  della cost. per quanto lo stesso - attesi i
ricordati  termini  della  sua recisa formulazione - appare inteso ad
escludere  che  anche  il Governo possa introdurre modificazioni alle
predette  «disposizioni»  nell'esercizio  del  potere di sostituzione
degli   organi   regionali  riconosciutogli  dalla  richiamata  norma
costituzionale.
   Va  conclusivamente  ritenuta la illegittimita' costituzionale del
comma  85  dell'art.  1 della l.r. n. 14/2008, in quanto in contrasto
con gli artt. 118, primo comma 1 e 120, secondo comma Cost.
   III.  Con  riferimento  ai  commi  69  e 73 dell'art. 1 della l.r.
n. 14/2008. Violazione degli artt. 3, 97 e 81 (quarto comma) Cost.
   Le  disposizioni  di  cui  ai comma 69 e 73 dell'art. 1 in esame -
emanate  al  dichiarato  fine  di  dare  attuazione  agli  interventi
prioritari  posti  a base della procedura di commissariamento ad acta
per  il  piano  di  rientro  del  disavanzo sanitario (secondo quanto
previsto  nel  precedente  comma  65)  -  attengono  alla materia del
personale   sanitario  del  servizio  sanitario  regionale  ed  della
relativa  spesa  e,  piu'  particolarmente, prevedono, da un lato, la
individuazione  di forme di incentivazione economica per la mobilita'
volontaria   e  l'autorizzazione  all'attivazione  di  meccanismi  di
incentivazione  all'esodo  per  le  categorie di personale in esubero
(comma  69,  lett.  b)  e  c),  e,  d'altro lato, la necessita' di un
esplicito  parere  positivo  del  Presidente della Regione (previa la
«verifica»   di  cui  al  successivo  comma  74)  anteriormente  alla
pubblicazione  di  bandi  di concorso o di avvisi per l'assunzione di
personale,  nonche' per l'assunzione di personale a tempo determinato
e la instaurazione di rapporti di collaborazione, consulenze ed altre
tipologie   contrattuali,   ai  fini  del  rispetto  dell'obbligo  di
riduzione  del  costo  del personale ed ai «fini del piano di rientro
nell'equilibrio  economico  finanziario  previsto dall'accordo di cui
all'art. 1, comma 180 della legge n. 311/1994 e s.m.» (comma 73).
   Siffatte disposizioni - pur dichiaratamente poste «al fine di dare
attuazione  all'attuazione  degli  interventi prioritari» individuati
nella delibera di commissariamento (art. ex comma 65), in conformita'
al  piano  di  rientro  del  disavanzo sanitario regionale - non sono
peraltro  coerenti  con  le  relative  indicazioni  e per di piu', in
difetto  di  qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine
attribuiti  al  nominato commissario ad acta, risultano illogicamente
sovrapporsi  alle  stesse  ed  alla  attribuzioni  «prioritariamente»
conferite allo stesso: e cio', in primo luogo, per quanto le medesime
non  prevedono  e  non  disciplinano  in  alcun  modo  (e  tanto meno
potenziano)  il blocco del turn over, individuato anche al punto n. 1
della  lett.  a)  della  delibera  di  commissariamento  come uno dei
«mezzi»  essenziali per la razionalizzazione ed il contenimento della
spesa   del   personale,  e,  in  secondo  luogo,  in  quanto  invece
introducono,  con  la  previsione  di incentivi, ulteriori fattori di
spesa  non  quantificati  e non coperti da mezzi finanziari per farvi
fronte, pur in presenza di un bilancio regionale sanitario largamente
deficitario.
   Da  tali  considerazioni deriva, secondo il Governo impugnante, la
illegittimita'  costituzionale  dei  comma  69  e  73  dell'art. 1 in
discussione,   per   violazione   dell'art.   3   cost.   -   per  la
irragionevolezza  intrinseca delle menzionate disposizioni, attesa la
non  coerenza  e comunque la inadeguatezza delle stesse rispetto alle
finalita'  dichiaratamente  perseguite  (attuazione  degli interventi
prioritari  posti a base della procedura di commissariamento) ed alle
previsioni  del  piano  di  rientro  concordato  e  vincolante per la
Regione  -,  dell'art.  97  Cost.  -  per la incisione negativa della
introdotta  disciplina  sul  buon  andamento dell'amministrazione, in
difetto   di   qualsiasi   previsto  coordinamento  tra  i  delineati
interventi  regionali  e quelli prioritariamente da perseguire per le
medesime finalita' dal nominato commissario ad acta nonche' dell'art.
81,  comma  4  nel rilevato difetto di qualsiasi previsione dei mezzi
per  far  fronte  alle  nuove  e  maggiori  spese  a  carico del gia'
deficitario  bilancio sanitario regionale, conseguenti all'erogazione
di incentivi economici al personale sanitario eccedente.
   IV.  Con riferimento al comma 79 (e ai correlati comma da 80 a 82)
dell'art.  1 della l.r. n. 14/2008. Violazione degli artt. 117, comma
3,   5   e   120,  secondo  comma Cost.  e  del  principio  di  leale
collaborazione.
   Secondo  il  comma  79  dell'art.  1 in epigrafe «nelle more della
riorganizzazione della rete ospedaliera e del riassetto istituzionale
delle  aziende  sanitarie,  sono  prorogati  sino al 30 giugno 2010 i
contratti  dei  direttori  generali  delle  aziende  unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere attualmente in carica», previa
accettazione  da parte degli interessati, contestualmente impegnati a
realizzare  gli  obiettivi  del  piano  di  rientro dei disavanzi del
settore  sanitario  (comma 80): il successivo comma 82 prevede che la
accertata   (ad   opera   della  g.r.)  mancata  realizzazione  degli
interventi  per l'attuazione del predetto piano e' causa di decadenza
dall'incarico  di  direttore  generale. Il comma 81 dispone infine la
proroga,  da parte del direttore generale e sino alla stessa data (30
giugno  2010),  dei  contratti  anche  dei  direttori  sanitari e dei
direttori amministrativi in carica.
   L'art.  4, comma  2  del  cit.  d.l. n. 159/2007 conv. dalla legge
n. 222/2007  attribuisce  al  Governo  il  potere  di nominare, nella
ricorrenza degli ivi indicati presupposti, un commissario ad acta per
l'intero  periodo  di  vigenza del piano di rientro «con la facolta',
fra  le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori
generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»:
e  a tale nomina, come piu' volte sopra evidenziato, il Consiglio dei
ministri  ha  proceduto  con  la  delibera  dell'11 luglio 2008. Tale
espressa  facolta'  propria  del Commissario corrisponde all'evidente
esigenza - nel presupposto della riscontrata pregressa inidoneita' od
insufficienza,  da  parte  della  regione,  nel  raggiungimento degli
obiettivi  del piano concordato (presupposto che giustifica il potere
sostitutivo  dello  Stato  -  di predisporre un efficace «meccanismo»
sollecitatorio  diretto alla nomina (da parte della regione) di nuovi
direttori  generali  al vertice delle ASL o delle aziende ospedaliere
in  sostituzione di quelli sino allora in carica (anche a prescindere
dall'accertamento  di  specifiche responsabilita' «personali»), quale
mezzo  piu'  adeguato  per  assicurare,  in  modo  pieno,  pronto  ed
efficace,  e  nella  prospettiva  piu'  generale  della  tutela della
salute,  la realizzazione degli obiettivi di risanamento previsti nel
piano  di rientro sanitario regionale,siccome affidata al commissario
ad  acta:  e  per  tale  ragione  la esplicita previsione nella legge
statale   di   siffatta   facolta'   commissariale  ben  puo'  essere
qualificata  come enunciazione di un principio fondamentale, al quale
il  legislatore  regionale  nella  materia e' tenuto a conformarsi ai
sensi dell'art. 117, terzo comma Cost.
   In   evidente  e  ineliminabile  contraddizione  con  la  indicata
normativa  statale,  in applicazione della quale e' stato nominato il
commissario  ad  acta per la realizzazione del piano di rientro della
sanita'  regionale  laziale,  l'art.  1  della  l.r.  n. 14  ai commi
indicati in epigrafe non solo non contiene alcun riferimento o alcuna
formula  di  «salvezza»  dei  poteri  di proposta di sostituzione dei
direttori generali attribuiti al medesimo commissario (e che sono del
tutto  ignorati),  ma  introduce  una disciplina del rapporto con gli
stessi  funzionari  (ai  quali  e'  attribuito  anche  il  compito di
prorogare  i  contratti  dei  direttori sanitari ed amministrativi in
carica)  la  quale e' inequivocabilmente incompatibile e contrastante
con  la  norma  statale  fondante l'esercitato potere sostitutivo: e'
chiaro,  invero,  che la generalizzata ed automatica disposta proroga
ex  lege  (sino  al  30  giugno  2010)  dei  contratti in corso con i
predetti direttori generali in carica, rimuovibili con delibera della
Giunta  regionale  solo  nell'ipotesi di accertamento, ad opera della
stessa,  della  mancata  realizzazione da parte loro degli interventi
per  l'attuazione  del  piano  di rientro, si traduce nella negazione
della  prevista  facolta'  del  commissario di proporre comunque alla
regione  (ed  a  questa  di  disporre)  la opportuna sostituzione dei
medesimi  direttori  generali  in carica, e nel disconoscimento dello
stesso  potere  di  sostituzione  degli  organi  regionali, in quanto
preordinato alla tutela di interessi essenziali unitariamente facenti
capo  allo Stato ed esercitato dal Governo con la nomina del predetto
commissario.
   Sulla  base  di  tali  considerazioni  le  disposizioni  dei commi
indicati in epigrafe sono da ritenere, secondo il Governo impugnante,
costituzionalmente  illegittime per violazione degli artt. 117, terzo
comma,  120,  secondo  comma  e  5  cost. nonche' - per quanto non e'
prevista alcuna forma di raccordo tra organi regionali ed il nominato
commissario ad acta - del principio di leale collaborazione.
                              P. Q. M.
   Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento dei suesposti
motivi,  dichiarare  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,
comma 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85 della legge della Regione Lazio
11 agosto 2008, n. 14.
   Si  produrranno: (1) copia conforme della delibera 10 ottobre 2008
del  Consiglio  dei  ministri,  con  la  ivi richiamata relazione del
Ministro  per  i rapporti con le Regioni; (2) diffida 6 giugno 2008 a
firma  Presidente  del  c.m.;  (3)  delibera 11 luglio 2008 Consiglio
ministri.
     Roma, addi' 11 ottobre 2008
              L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'