N. 358 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2008
del 4 giugno 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di De Biasio Claudio Processo penale - Competenza - Norme della legge recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania - Procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti e in materia ambientale commessi nella Regione Campania - Attribuzione, in via esclusiva, delle funzioni di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 51 cod. proc. pen. (indagini preliminari e procedimenti di primo grado) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare ai magistrati del Tribunale di Napoli e delle funzioni di giudice delle richieste cautelari reali e personali al Tribunale di Napoli in composizione collegiale - Violazione del principio di uguaglianza e del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali. - Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, artt. 3, commi 1, 2 e 9, e 19. - Costituzione, artt. 3 e 102, comma secondo. Processo penale - Competenza - Legge recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania - Disposizioni concernenti la competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti e in materia ambientale commessi nella Regione Campania - Applicazione ai procedimenti in corso prima dell'entrata in vigore delle medesime disposizioni, per i quali non sia stata esercitata l'azione penale - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. - Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 5. - Costituzione, art. 25, primo comma.(GU n.47 del 12-11-2008 )
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale. Letti gli atti del procedimento suindicato a carico di De Biasio Claudio, in atti generalizzato. In relazione ai reati di cui agli artt. 51, d.lgs. n. 22/1997, 452 e 439 c.p., 4, 31 e 89, d.lgs. n. 626/1994, 29 e 59, d.lgs. n. 152/1999. Letta in particolare la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. procedente; Visti gli esiti delle udienze camerali sin qui celebrate, O s s e r v a Premesse. La delibazione della richiesta avanzata dal p.m. involge la recentissima entrata in vigore del d.l. n. 90/2008, ed in particolare l'art. 3 della citata norma. Orbene, questo giudice dubita della legittimita' costituzionale della disposizione di legge succitata, nella parte in cui attribuisce le funzioni di giudice delle indagini preliminari e della udienza preliminare ai magistrati del Tribunale di Napoli, peraltro, per quanto attiene l'adozione di misure cautelari, in composizione collegiale. Si dubito altresi' della legittimita' costituzionale della disposizione che prevede la retroattivita' delle succitate regole di competenza a tutti quei reati (e relativi procedimenti) che risultino commessi anteriormente alla entrata in vigore della citata normativa. Al fine di illustrare le ragioni di tali conclusioni e della coeva, quanto doverosa, rimessione degli atti alla Corte costituzionale, occorre procedere per gradi, valutando tutti i complessi aspetti della fattispecie in esame. In particolare, occorrera' anzitutto riepilogare la situazione fattuale oggetto di esame; dovra' quindi essere stabilito se il decreto-legge n. 90 debba ritenersi applicabile anche alla materia oggetto del presente procedimento. Risultera' inoltre necessario stabilire quali risultino essere, secondo la normativa vigente, i poteri doveri di questa a.g. in relazione alla richiesta avanzata dal p.m. Dovra' quindi essere illustrata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', che, giova sin qui premetterlo, si ritiene afferente alla violazione degli artt. 3, 25, primo comma e 102, secondo comma della Costituzione. La situazione fattuale oggetto di indagine. Il procedimento in esame trae origine da una informativa del Comando di Polizia Municipale del Comune di S. Maria la Fossa, datata 22 agosto 2003 e relativo alla gestione da parte del consorzio Ce 4 di un appezzamento di terreno ricompreso tra la discariche «parco Saurino 2» ed il bacino di stoccaggio definitivo denominato «ampliamento 1 stralcio». Tale appezzamento di terreno risultava destinato a discarica a seguito di numerose ordinanze emesse dalla struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Campania succedutesi nell'arco del tempo. A seguito di tale informativa il p.m. procedente, ravvisando nei fatti gli estremi del reato di cui agli artt. 51, d.lgs. n. 22/1997, 452 e 439 c.p., 4, 31 e 89, d.lgs. n. 626/1994, 29 e 59, d.lgs. n. 152/1999, emetteva decreto di sequestro di urgenza della discarica di parco Saurino 2. In tale contesto, si provvedeva ad identificare e successivamente ad iscrivere nel registro degli indagati, tra gli altri, anche De Biasio Claudio, all'epoca direttore generale del consorzio Ce 4, ente incaricato dalla strutturale commissariale della gestione della predetta discarica. All'esito della convalida da parte del g.i.p. del decreto di sequestro di urgenza disposto dal p.m., le indagini risultano essere proseguite con ispezioni, acquisizione di documentazione e raccolta di sommarie informazioni testimoniali. Successivamente con provvedimento depositato il 9 novembre 2007, evidentemente a seguito di stralcio della posizione processuale relativa al solo De Biasio Claudio, il p.m. avanzava richiesta di archiviazione in relazione alla specifica posizione subiettiva, in relazione a tutte le fattispecie di reato suindicate. Ambito di applicazione ratione materiae del d.l. n. 90/2008. Il comma 1 dell'art. 3 del d.l. 90/2008 prevede testualmente che «Nei procedimenti riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella Regione Campania, nonche' a quelli ad essi connessi a norma dell'art. 12 del codice di procedura penale (...) debba essere competente il Procuratore di Napoli e, conseguentemente il Tribunale partenopeo. Cio' premesso, giova ribadire come il presente procedimento risulta iscritto per diverse tipologie di reati ambientali, all'epoca previsti e sanzionati dal c.d. decreto Ronchi e dal T.U. n. 152/1999 (ed oggi compendiati nella previsione del d.l. 152/2006), oltreche' per una serie di fattispecie del codice penale connesse alle citate contravvenzioni e relative alla gestione della discarica denominata parco Saurino 2 da parte del Consorzio Ce 4, di cui l'indagato De Biasio risulta essere stato per il periodo di interesse il direttore generale. E' appena il caso di aggiungere che il citato consorzio, come si ricava anche dalla documentazione acquisita agli atti, risulta essere una delle strutture che, nei rispettivi ambiti territoriali, avrebbero dovuto prendere parte attiva in porzioni rilevanti del gestione degli RSU campani. Cio' posto, risulta chiaro che, anche qualora volesse accedersi alla piu' restrittiva delle interpretazioni della norma succitata, sarebbe in ogni caso inevitabile ritenere che il presente procedimento debba essere ricompreso tra quelli per i quali l'art. 3 del d.lgs. n. 90/2008 ha previsto la competenza del «Giudice regionale partenopeo». La natura ed il tenore dei provvedimenti adottandi a legislazione vigente da parte di questa a.g. Come accennato, questa a.g. risulta investita dell'onere di valutare fondatezza ed accoglibilita' della richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. procedente. A tale fine, questo giudice, nell'esercizio del potere/dovere contemplato dall'art. 409, secondo comma codice di rito, non ritenendo di accogliere con decreto la richiesta del p.m., aveva provveduto a fissare apposita udienza camerale per la discussione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Nelle more della celebrazione della suindicata procedura (era stata prospettata dal difensore dell'indagato questione di legittimita' costituzionale per tutt'altre ragioni che si e' ritenuta non rilevante nell'attuale fase procedimentale), risulta essere entrato in vigore il d.l. n. 90/2008 che, ha peraltro previsto, al comma 5 dell'art. 3, che le mutate regole di competenza funzionale debbano essere applicate anche ai procedimenti in corso per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. Orbene, e' quasi ultroneo aggiungere, stante il chiaro disposto dell'art. 405, comma primo c.p.p. (il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale), che la formulazione della richiesta di archiviazione, se vale per un verso a fare ritenere terminata la fase delle indagini preliminari, certamente non puo' essere equiparata ai fini che qui interessano, all'esercizio della azione penale. Ne discende che, applicando la normativa oggi vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 questa a.g., prima di ogni altra valutazione di merito, dovrebbe pronunciare la propria incompetenza funzionale ad adottare la decisione richiesta. La norma derogativa della competenza e la violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione. Si e' gia' chiarito come le disposizioni di cui si nutrono dubbi di costituzionalita' sono i commi primo e secondo dell'art. 3 del d.l. n. 90/2008 che, giova ribadirlo, prevedono espressamente una deroga alle ordinarie regole di competenza territoriale, funzionale e persino di composizione del giudice, onerato di valutare richieste di misure cautelari personali e reali, individuando per tutti i reati campani l'esclusiva attribuzione del Procuratore della Repubblica di Napoli e la conseguente competenza dei magistrati giudicanti del Tribunale partenopeo. Tali disposizioni devono essere necessariamente integrate dal comma 9 del medesimo art. 3, che recita testualmente: «Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso». Tale disposizione, a sua volta, risulta definitivamente perfezionata di significato attraverso il disposto dell'art. 19 del d.l. in esame che prevede: «lo stato di emergenza dichiarato nella Regione Campania ai sensi dell'art. 5 della legge 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009». In altre parole e riassumendo, risulta chiaro che dal complesso delle norme succitate l'eccezionale competenza funzionale dei giudici del Tribunale partenopeo risulti anzitutto unica in tutta la Campania, senza uguali sul territorio nazionale, nonche' temporalmente limitata. Cio' chiarito, giova in questa sede riportare integralmente il chiaro testo dell'art. 102 della Costituzione che prevede: La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. (...) Orbene, su queste basi, per quanti sforzi semantici possano essere fatti, risulta obiettivamente impossibile non attribuire la natura di giudice straordinario al «Giudice regionale partenopeo», le cui attribuzioni giurisdizionali risultano esplicitamente connesse ad una situazione assolutamente eccezionale e certamente contingente, destinata, per espressa previsione legislativa, ad avere una durata temporale limitata. Si tratta a questo punto di verificare se la disposizione normativa in esame possa rientrare nella diversa locuzione di «sezioni specializzate per determinate materie presso gli organi giudiziari ordinari», di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 102 Cost. A tale riguardo, deve essere in primo luogo osservato che, a leggere con attenzione la norma, tale ultima definizione sembrerebbe piu' propriamente prevedere una eccezione al divieto di istituzione di giudici speciali. Risulta infatti chiaro che tale previsione termina prevedendo la possibilita' che delle sezioni specializzate facciano parte anche «cittadini idonei estranei alla magistratura». In ogni caso, si ritiene che cio' che valga ad escludere la possibile qualifica di «sezioni specializzate presso i giudici ordinari» nel caso in esame sia la gia' evidenziata assoluta unicita' su base nazionale della previsione di competenza attribuita al Giudice partenopeo. In altre parole, risulta francamente chiaro, che a fronte di una mancata rivisitazione di una regola che disciplini su base nazionale la competenza giurisdizionale a decidere nella specifica materia de quo (come risulta, ad esempio avvenuto per i reati attribuiti alla competenza della D.D.A. e/o anche, piu' di recente, per quelli che concernono i delitti di pedopornogrofia) non si puo' convincentemente sostenere che il giudice regionale istituito presso il Tribunale di Napoli sia sezione specializzata di un tribunale ordinario. Tali ultime considerazioni impongono di dubitare della conformita' costituzionale delle disposizioni in esame anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Non vi e' dubbio, infatti, che la specificita' della competenza giurisdizionale campana finisca inevitabilmente con l'avere evidenti ricadute sul principio di uguaglianza e di pari trattamento dei cittadini innanzi alla legge. Basti pensare che un medesimo reato potrebbe risultare diversamente perseguibile (con o senza la possibilita' di iniziative di urgenza di p.g. e p.m.) o valutabile (da parte di un giudice monocratico o collegiale) a seconda se risulti essere perpetrato in Campania, piuttosto che in ogni altra parte d'Italia. Il comma 5 dell'art. 3, d.l. n. 90/2008 e la violazione dell'art. 25 Costituzione. Si e' gia' accennato all'inizio come debbano essere evidenziati dubbi di costituzionalita' anche in relazione alla disposizione che prevede l'applicazione dei mutati criteri di competenza anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del decreto. Si tratta, a ben riflettere, di una disposizione particolarmente significativa che si traduce, sostanzialmente, in una modifica a posteriori dell'autorita' giudiziaria innanzi alla quale si erano validamente instaurati (da tempo precedente indefinito) procedimenti penali per reati evidentemente commessi prima della entrata in vigore del decreto medesimo. Orbene, anche in questo caso, risulta doveroso quantomeno dubitare che tale opzione normativa risulti compatibile con la regola costituzionale contenuta nel comma primo dell'art. 25 Cost. che, giova ribadirlo, recita testualmente: Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. In proposito occorre precisare che non si intende in questa sede affrontare la complessa problematica connessa alla locuzione di «Giudice naturale» (la cui individuazione dovrebbe essere in ogni caso e come noto improntata a criteri di ragionevolezza), quanto piuttosto semplicemente constatare che si e' inteso macroscopicamente derogare alla regola della precostituzione. In altre parole, utilizzando come esempio il caso in esame (con buona pace della rilevanza della questione nel presente procedimento) risulta chiaro che il De Biasio, essendo indagato per fatti commessi in epoca di gran lunga antecedente alla entrata in vigore del d.l. n. 90/2008, si vedrebbe - in diretta applicazione della normativa in esame - mutato il proprio giudice da quello originario e precostituito sammaritano in quello inedito e posteriormente previsto regionale/partenopeo. Anche sotto questo profilo, e per tutte le ragioni sopra dette, si ritiene che le questioni di costituzionalita' suindicate non risultino manifestamente infondate. La rilevanza delle questioni costituzionali suindicate. A rischio di sembrare ripetitivi, vale la pena ribadire la rilevanza nel giudizio a quo di tutte le questioni sopra illustrate. Invero, come si e' cercato di chiarire, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal p.m., questo giudice, avrebbe dovuto stabilire, previa celebrazione di apposita udienza camerale, se e quali provvedimenti adottare in relazione al presente procedimento ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 409 c.p.p. Come chiarito, pero', prima di effettuare tali valutazioni di merito, in diretta applicazione delle specifiche disposizioni di legge contenute nel d.l. n. 90/2008 di cui si e' sopra fatto riferimento (art. 3, commi primo, secondo, quinto, sesto e nono ed art. 19), risulterebbe doverosa la declaratoria di incompetenza di questa a.g. per essere competente il neo Tribunale «Regionale» partenopeo. Risulta pertanto chiaro che la soluzione delle questioni di costituzionalita' delle norme succitate assume rilievo pregiudiziale per il presente giudizio. Risulta pertanto altrettranto doverosa lo sospensione del presente procedimento ex art. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva: questione di legittimita' costituzionale degli art. 3, commi primo secondo e nono e art. 19 del d.l. n. 90/2008 nella parte in cui attribuiscono in via esclusiva al Procuratore della Repubblica di Napoli le funzioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 51 c.p.p., ai magistrati del Tribunale di Napoli le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice della udienza preliminare, ai magistrati del Tribunale di Napoli in composizione collegiale le funzioni di giudice delle richieste cautelari reali e personali nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale (commessi) nella Regione Campania per contrasto con gli artt. 3 e 102, secondo comma Cost. nei sensi precisati in motivazione; questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma quinto del d.l. n. 90/2008, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non e' stata esercitata l'azione penale per contrasto con l'art. 25, primo comma Cost. nei sensi precisati in motivazione. Dispone la sospensione del presente procedimento, nelle more della delibazione della Corte costituzionale. Per l'effetto ordina alla cancelleria di: trasmettere immediatamente alla Corte costituzionale la presente ordinanza con copia degli atti del procedimento n. 17115/06 mod. 21 a carico di De Biasio Claudio in atti generalizzato; notificare la presente ordinanza al pubblico ministero, all'indagato, al suo difensore ed al sig. Presidente del Consiglio dei ministri; comunicare la presente ordinanza al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati. Santa Maria Capua Vetere, addi' 4 giugno 2008 Il giudice: Chiaromonte