N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2008

del  10  aprile  2007  emessa  dal  Tribunale di Nocera Inferiore nel
procedimento penale a carico di Caiazza Sabato

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti  con  pena diversa da quella detentiva e da quella
  pecuniaria  -  Termine  di  prescrizione  di  tre  anni  -  Mancata
  previsione  dell'applicazione  di  tale  termine a tutti i reati di
  competenza  del  giudice  di  pace  -  Irragionevole  disparita' di
  trattamento.
- Codice  penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.47 del 12-11-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti  del  proc. pen. n. 2037/05 R.G. nei confronti di
Caiazza Sabato, nato a Siano il 21 settembre 1966, imputato dei reati
di  cui  agli  artt. 594, comma 1 e 4 e 612 c.p., commessi in data 20
settembre 1999;
   Considerato  che  i  reati  per  i  quali si procede rientrano tra
quelli  oggi  attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi
del d.l. n. 274/2000;
     che  in  particolare,  ex  art.  52 d.l. cit., le fattispecie in
questa sede prese in esame sono punibili con la pena pecuniaria della
multa;
     che,   pertanto,   attesa  l'epoca  di  commissione  dei  reati,
dovrebbero  applicarsi  -  in considerazione del tipo di sanzione - i
termini  di prescrizione quinquennale, di cui al previgente art. 157,
comma  3  c.p., piu' favorevoli rispetto all'attuale formulazione del
citato  art.  157  c.p.  (per  la quale, come e' noto, e' previsto un
termine non inferiore a sei anni);
     che  tuttavia,  il  comma V del nuovo art. 157 c.p. contempla un
termine  di  prescrizione  pari  a  tre anni nei casi in cui la legge
stabilisca,  per  il  reato,  pene  diverse  da quella detentiva e da
quella pecuniaria;
     che,  per effetto di tale meccanismo, il termine di prescrizione
per  l'ipotesi  contemplata dall'art. 594, comma 3 c.p. (per la quale
e'   applicabile,  in  via  alternativa,  la  pena  della  permanenza
domiciliare),   risulta   piu'   breve  di  quello  previsto  per  la
fattispecie  di  cui  al primo comma, benche' si tratti di un'ipotesi
piu' grave;
     che  la  valutazione  di maggiore gravita' deriva non solo dalla
circostanza  che  il  tipo  di  condotta  descritto  nel  terzo comma
prevedeva,  originariamente,  una pena detentiva piu' elevata (fino a
sei  mesi per il reato di cui all'art. 594, primo comma c.p.; fino ad
un  anno  per quello di cui all'art. 594, terzo comma c.p.), ma anche
in  considerazione  dei  principi  stabiliti  con  la legge delega 24
novembre 1999, n. 468;
     che,  invero,  l'art. 16, lett. a) della legge delega fissava il
principio  secondo  il  quale le sanzioni alternative alla detenzione
avrebbero  dovuto essere previste «nei casi di maggiore gravita' o di
recidiva»;
   Rilevato  che  situazione  analoga  sussiste  nel  rapporto tra la
fattispecie  di cui all'art. 594, primo comma e quella - piu' grave -
di  cui  all'art. 595 c.p. per la quale, essendo prevista una pena di
specie  diversa  da  quella detentiva e da quella pecuniaria, risulta
applicabile il termine di prescrizione triennale;
   Ritenuto  che  cio'  configura  una  irragionevole  disparita'  di
trattamento,  in  contrasto  con  i  principi  della  legge delega in
violazione dell'art. 3 Cost.;
   Considerato   che   non  vi  e'  spazio  per  una  interpretazione
«costituzionalmente  orientata»,  atteso  il  chiaro tenore dell'art.
157,  quinto  comma  c.p.,  che  limita  l'applicazione  del  termine
triennale  ai soli reati per i quali la legge stabilisca pene diverse
da quella detentiva e da quella pecuniaria;
     che  a  diversa  conclusione  non  puo'  addivenirsi neppure sul
rilievo  che  la  pena  dell'obbligo  di  permanenza domiciliare e il
lavoro  di  pubblica  utilita'  devono  considerarsi  -  a  norma del
disposto  dell'art  58  del d.l. citato - come pene detentive ad ogni
effetto giuridico;
     che,  invero,  siffatta interpretazione renderebbe inapplicabile
la previsione dell'attuale quinto comma dell'art. 157 c.p.;
     che   alla   stregua   di   queste  considerazioni,  appare  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 157, quinto comma c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost.
   Considerato,  inoltre,  che la questione appare rilevante nel caso
di  specie  poiche',  ove si computasse il termine previsto dall'art.
157,  quinto  comma c.p., i reati ascritti al Caiazza, avuto riguardo
alla   loro   data   di   consumazione,  risulterebbero  estinti  per
intervenuta prescrizione.
                              P. Q. M.
   Visti  l'art.  23,  legge  n. 87/1953,  dichiara  rilevante  e non
manifestamente  infondata,  per  contrasto  con  l'art.  3  Cost., la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma
c.p.,  nella  parte in cui non prevede che il termine di prescrizione
di  anni 3 si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da
quella  detentiva e da quella pecuniaria, a altri reati di competenza
del giudice di pace;
   Sospende  il  processo  e  ordina  la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale.
   Dispone che l'ordinanza, di cui si e' data lettura in udienza alle
parti,  sia  notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della
Repubblica.
     Nocera Inferiore, addi' 10 aprile 2007
                         Il giudice: Passaro