N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2008
del 10 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Caiazza Sabato Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparita' di trattamento. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.47 del 12-11-2008 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. pen. n. 2037/05 R.G. nei confronti di Caiazza Sabato, nato a Siano il 21 settembre 1966, imputato dei reati di cui agli artt. 594, comma 1 e 4 e 612 c.p., commessi in data 20 settembre 1999; Considerato che i reati per i quali si procede rientrano tra quelli oggi attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi del d.l. n. 274/2000; che in particolare, ex art. 52 d.l. cit., le fattispecie in questa sede prese in esame sono punibili con la pena pecuniaria della multa; che, pertanto, attesa l'epoca di commissione dei reati, dovrebbero applicarsi - in considerazione del tipo di sanzione - i termini di prescrizione quinquennale, di cui al previgente art. 157, comma 3 c.p., piu' favorevoli rispetto all'attuale formulazione del citato art. 157 c.p. (per la quale, come e' noto, e' previsto un termine non inferiore a sei anni); che tuttavia, il comma V del nuovo art. 157 c.p. contempla un termine di prescrizione pari a tre anni nei casi in cui la legge stabilisca, per il reato, pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria; che, per effetto di tale meccanismo, il termine di prescrizione per l'ipotesi contemplata dall'art. 594, comma 3 c.p. (per la quale e' applicabile, in via alternativa, la pena della permanenza domiciliare), risulta piu' breve di quello previsto per la fattispecie di cui al primo comma, benche' si tratti di un'ipotesi piu' grave; che la valutazione di maggiore gravita' deriva non solo dalla circostanza che il tipo di condotta descritto nel terzo comma prevedeva, originariamente, una pena detentiva piu' elevata (fino a sei mesi per il reato di cui all'art. 594, primo comma c.p.; fino ad un anno per quello di cui all'art. 594, terzo comma c.p.), ma anche in considerazione dei principi stabiliti con la legge delega 24 novembre 1999, n. 468; che, invero, l'art. 16, lett. a) della legge delega fissava il principio secondo il quale le sanzioni alternative alla detenzione avrebbero dovuto essere previste «nei casi di maggiore gravita' o di recidiva»; Rilevato che situazione analoga sussiste nel rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 594, primo comma e quella - piu' grave - di cui all'art. 595 c.p. per la quale, essendo prevista una pena di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, risulta applicabile il termine di prescrizione triennale; Ritenuto che cio' configura una irragionevole disparita' di trattamento, in contrasto con i principi della legge delega in violazione dell'art. 3 Cost.; Considerato che non vi e' spazio per una interpretazione «costituzionalmente orientata», atteso il chiaro tenore dell'art. 157, quinto comma c.p., che limita l'applicazione del termine triennale ai soli reati per i quali la legge stabilisca pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria; che a diversa conclusione non puo' addivenirsi neppure sul rilievo che la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' devono considerarsi - a norma del disposto dell'art 58 del d.l. citato - come pene detentive ad ogni effetto giuridico; che, invero, siffatta interpretazione renderebbe inapplicabile la previsione dell'attuale quinto comma dell'art. 157 c.p.; che alla stregua di queste considerazioni, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost. Considerato, inoltre, che la questione appare rilevante nel caso di specie poiche', ove si computasse il termine previsto dall'art. 157, quinto comma c.p., i reati ascritti al Caiazza, avuto riguardo alla loro data di consumazione, risulterebbero estinti per intervenuta prescrizione.
P. Q. M. Visti l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni 3 si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a altri reati di competenza del giudice di pace; Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui si e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Nocera Inferiore, addi' 10 aprile 2007 Il giudice: Passaro