N. 363 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2008

del  21  marzo 2008 emessa dal Tribunale di Pisa - Sezione distaccata
di  Pontedera  nel procedimento civile promosso da Colangelo Giuseppe
contro Colangelo Salvatore

Procedimento  civile  -  Costituzione  del  convenuto  - Differimento
  d'ufficio dell'udienza di prima comparizione nell'ipotesi in cui il
  giudice  designato  non tenga udienza nel giorno indicato nell'atto
  di  citazione  - Possibilita' per il convenuto di costituirsi venti
  giorni  prima  della nuova udienza - Omessa previsione - Disparita'
  di  trattamento  rispetto  a  quanto  previsto per il caso ritenuto
  normativamente  assimilabile di rinvio della prima udienza disposto
  dal  giudice  istruttore  ai sensi dell'art. 168-bis, comma quinto,
  cod.  proc.  civ.  -  Incidenza  sul  diritto  di difesa - Asserita
  violazione   dei  principi  costituzionali  in  materia  di  giusto
  processo.
- Codice di procedura civile, art. 166.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.47 del 12-11-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Rilevato  che  Colangelo  Giuseppe ha citato Colangelo Salvatore a
comparire  dinanzi  a questo giudice per il 30 novembre 2006, cadente
di  giovedi',  giornata  nella  quale  non  si  tengono presso questa
sezione   distaccata   udienze  di  prima  comparizione,  secondo  le
determinazioni  di  cui  all'art. 163 secondo comma c.p.c. e 80 disp.
att.  c.p.c., e pertanto l'udienza stessa e' stata rinviata d'ufficio
al  giorno  successivo,  venerdi' 1 dicembre 2006, ai sensi dell'art.
82, primo comma disp. att. c.p.c.;
     che   il   convenuto   si   e'  costituito,  proponendo  domanda
riconvenzionale,  in  data  11  novembre  2006,  ossia rispettando il
termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. con riferimento
all'udienza  effettiva  di prima comparizione, ma non con riferimento
alla data come fissata dall'attore nel decreto di citazione;
     che   l'attore   ha   eccepito   la   tardivita'  della  domanda
riconvenzionale  ai  sensi  degli  artt. 166 e 167 c.p.c., tardivita'
che, ove sussistente, potrebbe anche essere rilevata d'ufficio (Cass.
05/9875 e 00/43 76);
     che  l'eccezione  dell'attore  risulterebbe  fondata  in base al
testo  vigente  dell'art.  166  c.p.c., secondo cui il convenuto deve
costituirsi  almeno  venti  giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata  nell'atto  di  citazione,  ovvero  almeno venti giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.,
senza  prevedere  alcun  differimento del termine di costituzione per
l'ipotesi,  prevista  dall'art.  168-bisquarto  comma, c.p.c., che e'
quella che interessa nel caso di specie;
     che sotto il vigore del codice di rito, nel testo anteriore alla
novella  del 1990 (legge n. 353/1990), si era ritenuto che il termine
in  questione  non  fosse  suscettibile di per se' di sospensione, ma
restasse  condizionato  dalle vicende dell'udienza indicata nell'atto
di  citazione, con la conseguenza che, «ove nella data cosi' indicata
non  si  tenga  udienza, e la udienza per comparizione venga rinviata
d'ufficio  a  quella  successiva,  il termine per la comparizione del
convenuto  va  determinato  con  riferimento  a  quest'ultima» (Cass.
91/7268);
     che  invece il nuovo testo dell'art. 166 c.p.c., come risultante
dalla novella del 1990, con l'espressa ed analitica indicazione delle
eccezioni  alla  regola secondo cui il termine per la comparizione si
calcola  a  partire  dalla  data  dell'udienza  indicata nell'atto di
citazione,  ha  comportato  un  irrigidimento  della  disciplina,  di
talche', anche in base al diritto vivente, si deve ritenere che «deve
aversi  riguardo  in  via  esclusiva  all'udienza indicata in atto di
citazione e non anche a quella eventualmente successiva, cui la causa
sia  stata  rinviata  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art. 168-bis, comma
quarto,  c.p. c., in ragione del calendario delle udienze del giudice
designato» (Cass. 07/12490);
     che  le  questioni di legittimita' costituzionale della siffatta
disciplina, per contrasto con gli artt. 3 (per il diverso trattamento
rispetto all'ipotesi di cui all'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.) e
24  Cost.,  e'  stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte
Costituzionale  sia  con  l'ordinanza  n. 461  del 1997, in cui si e'
affermato  che  «la previsione del potere di differimento della prima
udienza  di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto
comma  del citato art. 168-bis, deve porsi in relazione al preminente
rilievo  affidato  a  detta  udienza nella struttura originaria della
riforma  e  particolarmente  alla  fondamentale  esigenza di porre il
giudice  in  condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin
dal  momento  iniziale  della  trattazione  della causa;  ... in tale
ragione, del tutto peculiare, va ravvisato il fondamento della deroga
al  sistema  della  citazione  ad  udienza fissa, cui e' correlata la
diversa   disciplina  del  termine  di  costituzione  del  convenuto,
costituente  anch'essa  una  deroga  al  principio generale stabilito
nella  prima parte dell'art. 166 c.p.c.; ... le medesime esigenze non
sussistono  invece  in  relazione  al  rinvio  della prima udienza di
comparizione,  previsto  nell'art.  168-bis,  quarto comma c.p.c., il
quale,  in  assenza di specifica indicazione normativa, puo' derivare
da  qualunque  motivo,  anche  fortuito  ed  indipendente  da ragioni
organizzative  dell'ufficio  o  del  giudice»;  sia con la successiva
ordinanza  n. 164  del  1998,  con  al quale si rilevava che la nuova
ordinanza   di  rimessione  alla  Corte  non  introduceva  profili  o
argomenti  nuovi  rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte stessa
nella precedente decisione;
     che  si  puo'  prospettare nuovamente la questione gia' ritenuta
manifestamente  infondata  dalla  Corte  costituzionale,  in  quanto,
diversamente  da  quanto  ritenuto  dalla Corte stessa nell'ordinanza
n. 461  del  1997, il rinvio ex art. 168-bis, quarto comma c.p.c. non
dipende  solo  «in  assenza  di  specifica  indicazione normativa, da
qualunque   motivo,   anche   fortuito  ed  indipendente  da  ragioni
organizzative   dell'ufficio   o   del   giudice»,  ma,  in  presenza
dell'espressa  previsione  normativa  dell'art.  163  secondo  comma,
secondo  cui  «il  presidente  del  tribunale stabilisce al principio
dell'anno  giudiziario,  con  decreto  approvato dal primo presidente
della  corte  d'appello,  i  giorni  della  settimana  e le ore delle
udienze   destinate  esclusivamente  alla  prima  comparizione  delle
parti»,  e  di  quella, piu' analitica, di cui all'art. 80 disp. att.
c.p.c.,  secondo  cui  «il  presidente  del  tribunale stabilisce con
decreto,  al  principio  e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni
della  settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione
e  ciascun  giudice  istruttore  debbono  tenere le udienze destinate
esclusivamente  alla  prima  comparizione  delle  parti  e le udienze
d'istruzione»,  nonche' di quella di cui all'art. 82, primo e secondo
comma  disp.  att. c.p.c., secondo cui «qualora il giudice istruttore
non  tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione dalle
parti,  questa  si  intende  rinviata d'ufficio alla udienza di prima
comparizione   immediatamente   successiva   assegnata   allo  stesso
giudice»,  e «la stessa disposizione si applica anche nel caso che il
presidente  abbia  designato un giudice diverso da quelli che tengono
udienza  di  prima  comparizione  nel giorno fissato dall'attore», si
deve   dire   che   tale   rinvio  puo'  dipendere  anche  da  motivi
organizzativi, secondo analitiche e puntuali disposizioni di legge, e
non  solo dagli «imprevisti» avuti presenti dal terzo comma dell'art.
82 disp. att. c.p.c.;
     che,  inoltre,  il  decreto presidenziale che fissa, per ciascun
giudice   istruttore,   la  data  e  l'ora  delle  udienze  di  prima
comparizione,  riceve  adeguata  pubblicita',  secondo  l'art. 69-bis
disp.  att.  c.p.c.  e  il  citato  art. 80 disp. att. c.p.c., che ne
dispongono  l'affissione  in  tutte  le sale di udienza del tribunale
durante il periodo al quale si riferisce;
     che pertanto il difensore del convenuto, nel momento in cui deve
preparare la propria costituzione e difesa, puo' gia' essere in grado
di  verificare  quale  sara'  il giorno effettivo in cui si terra' la
prima  udienza  (posto  che,  subito dopo l'iscrizione a ruolo, viene
designato  il  giudice istruttore, ai sensi dell'art. 168-bis, primo,
secondo  e  terzo  comma  c.p.c.), e non si vede per qual motivo egli
debba  calcolare  a ritroso il termine per le proprie attivita' sulla
base  di  una  data  non  reale,  ma puramente virtuale (quale quella
fissata  dall'attore  in  citazione,  che per ipotesi potrebbe cadere
anche  di  giorno festivo), considerato che l'esistenza di un termine
di  decadenza  anticipato  rispetto  alla  data dell'udienza di prima
comparizione,  posto  al  convenuto  per  svolgere  alcune  attivita'
difensive,  e'  collegato  semplicemente  al  diritto  dell'attore di
conoscere  con  congruo  anticipo,  rispetto  alla  prima  udienza di
trattazione,  le difese stesse, onde potervi adeguatamente replicare,
e  adottare  le  conseguenti  eventuali iniziative ex art. 183, comma
quinto c.p.c.;
     che  inoltre  non  e'  condivisibile  l'affermazione della Corte
costituzionale,  secondo  cui  la  ratio del differimento della prima
udienza (per consentire al giudice di conoscere la causa nell'ipotesi
di   cui   al  comma  quinto  dell'art.  168-bis,  per  altri  motivi
nell'ipotesi   del   quarto   comma)  si  rifletterebbe  sulla  ratio
dell'adeguamento  o  meno  del  termine di costituzione del convenuto
alla  data effettiva della prima udienza, in quanto, quale che sia il
motivo  del  rinvio  dell'udienza,  non  si  vede  perche'  si  debba
costringere  la  parte  convenuta  ad  anticipare  le  proprie difese
rispetto  al  momento  in  cui  risulti  (in  base  alla  preventiva,
discrezionale  e  generale  valutazione  del legislatore, ossia venti
giorni prima dell'udienza) necessario;
     che  neppure  persuade l'affermazione della Corte di cassazione,
nella  citata  sentenza  n. 12490/07,  secondo  cui  «ne'  la mancata
equiparazione  delle  rispettive ipotesi di cui al quarto e al quinto
comma  dell'art.  168-bis  c.p.c.  puo'  ascriversi a mera svista del
legislatore,  perche' emerge con sufficiente chiarezza la ratio della
diversa  considerazione,  ascrivibile  al  fatto  che  solo l'udienza
indicata  in  citazione  e  quella  fissata  con apposito decreto dal
giudice  designato  risultano  espresse  in  atti  scritti  idonei  a
determinate  conoscenze  certe,  a differenza di quanto avviene per i
rinvii  d'ufficio, non soggetti a comunicazioni di sorta e desumibili
solo dalla previsione generale del calendario giudiziale», perche' le
gia'  ricordate  forme  di  pubblicita'  del  calendario giudiziario,
previste  dagli  artt. 69-bis e 80 disp. att. c.p.c., consentono alle
parti  di  prevedere  tempestivamente la data effettiva dell'udienza,
sol  che  si  conosca  quale  sia il giudice designato, cio' che puo'
facilmente accertarsi mediante un accesso alla cancelleria (che sara'
comunque    necessario    per    esaminare   i   documenti   prodotti
dall'avversario),  dopo  i  due  giorni  previsti  dall'art. 168-bis,
secondo  comma  c.p.c. dalla costituzione della parte piu' diligente,
di  solito  l'attore  (a sua volta imposta, dall'art. 165 c.p.c., nei
dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione);
     che  la questione di legittimita' costituzionale sopra accennata
merita  pertanto  di  essere  riproposta con i nuovi argomenti fn qui
illustrati;
     che  essa  risulta  rilevante,  perche',  nel  caso in cui fosse
accolta,   la   domanda   riconvenzionale  dovrebbe  essere  ritenuta
tempestivamente   proposta,  mentre,  nel  caso  contrario,  dovrebbe
ritenersi  la  stessa inammissibile poiche' proposta oltre il termine
di  decadenza  di  cui  al  combinato  disposto degli artt. 166 e 167
c.p.c.;
     che  la  stessa  questione.  deve  ritenersi  non manifestamente
infondata, stante il contrasto che la disciplina dell'art. 166 c.p.c.
mostra con l'art. 3 Cost. trattando in modo diverso situazioni simili
(quella  di  cui  all'art.  168-bis,  quarto  comma,  e quella di cui
all'art. 168-bis, quinto comma c.p.c.), disparita' di trattamento che
si  riflette  anche sul diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.,
nonche' sui principi del giusto processo e della parita' tra le parti
di  cui  all'art. 111 Cost., laddove la normativa in questione impone
alla  difesa di una delle parti un termine decadenziale con modalita'
e  secondo  un  meccanismo  non  perfettamente razionale, comprimendo
pertanto piu' del necessario l'esercizio delle attivita' difensive.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 166
c.p.c.,  nel  testo  risultante  dopo  le modifiche di cui alla legge
n. 353  del 1990, e al d.l. n. 571 del 1994 conv. in legge n. 673 del
1994,  nella  parte in cui non prevede che il termine di costituzione
del  convenuto  si  computi  a  ritroso  dall'udienza fissata a norma
dell'art.  168-bis,  quarto  comma  c.p.c.,  nelle  ipotesi  previste
dall'art.  82  primo e secondo comma disp. att. c.p.c., per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa,  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,  e  comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica.
     Pontedera, addi' 21 marzo 2008
                         Il giudice: Modena