N. 367 ORDINANZA 3 - 7 novembre 2008
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Elezioni - Elezioni politiche - Legge elettorale - Possibilita' di esprimere il voto di preferenza - Mancata previsione - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da due elettori, ciascuno quale componente dell'organo costituzionale «corpo elettorale» nei confronti del Parlamento della Repubblica nelle persone dei Presidenti pro tempore del Senato e della Camera dei deputati - Denunciata violazione degli artt. 1, 10 e 67 Cost., nonche' dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - Insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dei conflitti, peraltro proposti al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di talune disposizioni legislative - Inammissibilita'. - Legge 21 dicembre 2005, n. 270, artt. 1, comma 10 e 4, comma 6. - Costituzione, artt. 1, 10 e 67; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, Protocollo addizionale, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.(GU n.47 del 12-11-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorti a seguito degli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), e dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), promossi con ricorsi di Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti, depositati in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritti ai nn. 8 e 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto che con ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al reg. confl. poteri amm. n. 8 del 2008), il signor Guido Anetrini ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei deputati»; che il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 1, 10 e 67 della Costituzione ed all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, gli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), nella «parte in cui inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati»; che, quanto all'ammissibilita' del presente conflitto, il ricorrente sostiene che il potere riconosciuto al popolo nel suo complesso di partecipare, direttamente o indirettamente, alle supreme decisioni politiche, e' «attribuito, senza frazionamento o limitazione alcuna, a ciascun cittadino elettore, inteso quale cardine di quella sovranita' che, nel nostro sistema, si realizza attraverso il suffragio universale»; che per il ricorrente le censurate disposizioni determinano la violazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute ad ogni singolo elettore, in quanto il divieto di esprimere preferenze conduce alla «spoliazione totale ed assoluta della sovranita' popolare sulla quale si fonda la Repubblica»; che, attesa l'intima connessione tra il divieto di esprimere preferenze ed altre norme del vigente sistema elettorale, il ricorrente chiede, altresi', a questa Corte di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 270 del 2005 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla legge n. 270 del 2005, nella parte in cui assegnano il premio di maggioranza a prescindere dal conseguimento di un quorum minimo di consensi, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione; che con ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al reg. confl. poteri amm. n. 9 del 2008), il signor Filippo Fiandrotti ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei deputati», sviluppando identiche argomentazioni, in punto di ammissibilita' e di merito, del ricorso iscritto al reg. confl. amm. n. 8 del 2008. Considerato che i due ricorsi presentano identico contenuto e che, pertanto, i relativi giudizi di ammissibilita' possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza; che in questa fase la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilita'; che, sotto il profilo soggettivo, entrambi i conflitti sono inammissibili in quanto proposti da singoli cittadini, seppur autoqualificatisi componenti «dell'organo costituzionale "corpo elettorale"»; che, invero, questa Corte ha affermato che «in nessun caso [...] il singolo cittadino puo' [...] ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; dello stesso tenore le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971); che questa Corte ribadisce l'infondatezza dell'assunto da cui muovono i ricorrenti, secondo il quale, «in virtu' di una malintesa percezione del "potere diffuso", ciascun componente del corpo elettorale sarebbe configurato come un organo che ne esercita le funzioni», mentre «queste ultime sono [...] attribuite all'intero corpo elettorale o a quelle frazioni dello stesso legittimate a richiedere le procedure referendarie» (ordinanza n. 284 del 2008); che anche il requisito oggettivo risulta insussistente, giacche' entrambi i ricorsi risultano volti non gia' a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta del ricorso diretto a questa Corte (si vedano le ordinanze n. 284 e n. 189 del 2008).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione proposti dai signori Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti nei confronti del Parlamento della Repubblica con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008. Il Presidente: Flick Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola