N. 367 ORDINANZA 3 - 7 novembre 2008

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni  -  Elezioni  politiche - Legge elettorale - Possibilita' di
  esprimere il voto di preferenza - Mancata previsione - Conflitti di
  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  sollevati da due elettori,
  ciascuno   quale   componente   dell'organo  costituzionale  «corpo
  elettorale»  nei  confronti  del  Parlamento della Repubblica nelle
  persone  dei  Presidenti  pro tempore del Senato e della Camera dei
  deputati  -  Denunciata  violazione  degli  artt. 1, 10 e 67 Cost.,
  nonche'  dell'art.  3  del  Protocollo addizionale alla Convenzione
  europea  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
  fondamentali  -  Insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo
  dei   conflitti,   peraltro   proposti   al  fine  di  ottenere  la
  dichiarazione    di   illegittimita'   costituzionale   di   talune
  disposizioni legislative - Inammissibilita'.
- Legge 21 dicembre 2005, n. 270, artt. 1, comma 10 e 4, comma 6.
- Costituzione,  artt.  1,  10  e  67;  Convenzione  europea  per  la
  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
  Protocollo  addizionale,  art.  3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art.
  37, terzo e quarto comma.
(GU n.47 del 12-11-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  per  conflitto  di  attribuzioni tra poteri dello Stato
sorti a seguito degli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge
21  dicembre 2005, n. 270, (Modifiche alle norme per l'elezione della
Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica), e dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  20  dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle   leggi   recanti   norme   per  l'elezione  del  Senato  della
Repubblica),  promossi  con  ricorsi  di  Guido  Anetrini  e  Filippo
Fiandrotti,  depositati  in cancelleria il 17 aprile 2008 ed iscritti
ai nn. 8 e 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase
di ammissibilita'.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
   Ritenuto che con ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al
reg.  confl.  poteri amm. n. 8 del 2008), il signor Guido Anetrini ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato nei
confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente
pro  tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore
della Camera dei deputati»;
     che il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 1, 10 e
67  della  Costituzione  ed all'articolo 3 del Protocollo addizionale
alla  Convezione  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali, gli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della
legge  21  dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione
della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica), nella
«parte  in  cui  inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria
preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati»;
     che,   quanto  all'ammissibilita'  del  presente  conflitto,  il
ricorrente  sostiene  che  il  potere  riconosciuto al popolo nel suo
complesso di partecipare, direttamente o indirettamente, alle supreme
decisioni   politiche,   e'   «attribuito,   senza   frazionamento  o
limitazione  alcuna,  a  ciascun  cittadino  elettore,  inteso  quale
cardine  di  quella  sovranita'  che, nel nostro sistema, si realizza
attraverso il suffragio universale»;
     che  per  il ricorrente le censurate disposizioni determinano la
violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  riconosciute ad ogni
singolo  elettore,  in  quanto  il  divieto  di  esprimere preferenze
conduce   alla  «spoliazione  totale  ed  assoluta  della  sovranita'
popolare sulla quale si fonda la Repubblica»;
     che,  attesa  l'intima  connessione  tra il divieto di esprimere
preferenze   ed  altre  norme  del  vigente  sistema  elettorale,  il
ricorrente chiede, altresi', a questa Corte di sollevare questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1, comma 12, della legge
n. 270  del  2005  e  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 20
dicembre  1993,  n. 533  (Testo  unico  delle leggi recanti norme per
l'elezione  del Senato della Repubblica), come modificato dalla legge
n. 270   del  2005,  nella  parte  in  cui  assegnano  il  premio  di
maggioranza  a  prescindere  dal conseguimento di un quorum minimo di
consensi, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
     che  con  ricorso depositato il 17 aprile 2008 (iscritto al reg.
confl.  poteri  amm.  n. 9 del 2008), il signor Filippo Fiandrotti ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato nei
confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente
pro  tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore
della  Camera dei deputati», sviluppando identiche argomentazioni, in
punto  di  ammissibilita'  e  di merito, del ricorso iscritto al reg.
confl. amm. n. 8 del 2008.
   Considerato che i due ricorsi presentano identico contenuto e che,
pertanto, i relativi giudizi di ammissibilita' possono essere riuniti
per essere decisi con unica ordinanza;
     che  in questa fase la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37,
terzo  e  quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte costituzionale), ad
accertare  se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti,
se  ne  sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed  oggettivo, restando
impregiudicata   ogni   ulteriore   decisione   anche   in  punto  di
ammissibilita';
     che,  sotto  il  profilo  soggettivo,  entrambi i conflitti sono
inammissibili   in  quanto  proposti  da  singoli  cittadini,  seppur
autoqualificatisi   componenti   «dell'organo  costituzionale  "corpo
elettorale"»;
     che, invero, questa Corte ha affermato che «in nessun caso [...]
il  singolo  cittadino puo' [...] ritenersi investito di una funzione
costituzionalmente   rilevante   tale  da  legittimarlo  a  sollevare
conflitto  di  attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge
n. 87  del  1953»  (ordinanza  s.n.  del 27 luglio 1988; dello stesso
tenore  le  ordinanze  n. 189  del  2008;  n. 296 del 2006; n. 57 del
1971);
     che  questa  Corte  ribadisce l'infondatezza dell'assunto da cui
muovono  i  ricorrenti, secondo il quale, «in virtu' di una malintesa
percezione   del  "potere  diffuso",  ciascun  componente  del  corpo
elettorale  sarebbe  configurato  come  un  organo che ne esercita le
funzioni»,  mentre  «queste  ultime  sono [...] attribuite all'intero
corpo  elettorale  o  a  quelle  frazioni  dello stesso legittimate a
richiedere le procedure referendarie» (ordinanza n. 284 del 2008);
     che anche il requisito oggettivo risulta insussistente, giacche'
entrambi  i ricorsi risultano volti non gia' a sollevare un conflitto
di  attribuzione,  quanto  piuttosto  ad ottenere la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  di  talune  disposizioni legislative,
attraverso una sorta del ricorso diretto a questa Corte (si vedano le
ordinanze n. 284 e n. 189 del 2008).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  i  conflitti  di attribuzione
proposti   dai  signori  Guido  Anetrini  e  Filippo  Fiandrotti  nei
confronti  del  Parlamento della Repubblica con i ricorsi indicati in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 novembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola