N. 368 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 agosto 2008
Ordinanza del 14 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal Lab. Aurelia S.r.l. ed altri contro Ministero della Salute ed altri Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2 e del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di tutela della salute, di liberta' di iniziativa economica privata e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza regionale per la diretta determinazione delle tariffe in luogo della previsione di criteri per la determinazione delle stesse. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o). - Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117.(GU n.48 del 19-11-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi riuniti n. 2027 e n. 9268 del 2007 proposti rispettivamente da Lab Aurelia S.r.l., Lab Analisi dr. Scorcelletti, L.A.R.C. S.r.l., R.A.N.A., Laboratorio analisi cliniche e biochimiche dei dottori Giovine Angelo, Rizzi Matteo M. e C. S.n. c., Centro medico di fisioterapia S.r.l., Centro diagnostico Gamma di Edoardo Macino e C. S.n. c., C.A.M. Centro Analisi Monza S.p.A., Nova Salus S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti (Ric. n. 2027/07) e da Lab Aurelia S.r.l. ed altre, come da elenco allegato alla presente sentenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (Ric. n. 9268/07), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Boni, presso il quale hanno eletto domicilio in Roma, via Dora n. 2, Contro: quanto al ricorso n. 2027/07: il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; quanto al ricorso n. 9268/2007: la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Chiappa, presso la quale e' domiciliato in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27; la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio, i Ministeri della salute e dell'economia e finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento: quanto al ricorso n. 2027/2007: del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 avente ad oggetto «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie», limitatamente all'art. 3, comma 1 lett. a) e comma 3, per la parte in cui ha stabilito che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del S.S.N. sono quelle individuate del decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996 e che gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma 1 del presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi nonche' di ogni altro provvedimento, susseguente o comunque connesso. quanto al ricorso n. 9268/2007: della delibera di Giunta regionale del Lazio n. 426 del 19 giugno 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2007, nonche' degli allegati 3, 3-bis e 3-ter, parte integrante della delibera, avente ad oggetto il «sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni dell'attivita' specialistica ambulatoriale per l'anno 2007 - criteri utilizzati per la definizione del budget 2007» nonche' e per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio n. D 2804 del 10 agosto 2007, contenente direttive in attuazione della d.G.R. n. 436/2007, e per l'annullamento di ogni altro provvedimento precedente, susseguente o comunque connesso. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti; Vista la propria ordinanza collegiale n. 5735/2007 del 12 dicembre 2007; Visti gli atti tutti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 il cons. Carlo Taglienti; Uditi, alla stessa udienza, gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Con il primo dei due ricorsi in epigrafe (n. 2027/07), notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 7 marzo 2007 alcuni laboratori di analisi hanno impugnato il decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006, contestando in particolare l'art. 3 che richiama il d.m. Sanita' 22 luglio 1996 per individuare il limite massimo tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, consentendo tariffe maggiori con relativo onere a carico delle regioni che intendono deliberarla. Deducono: I) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; violazione degli arti. 8-bis, 8-quinquies ed 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato ed integrato con il d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999. Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e contraddittorieta'. II) Illegittimita' dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.m. 12 settembre 2006 per illegittimita' derivata. Eccesso di potere per sviamento e carenza di connessione logica tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe. Risulta formalmente costituito in giudizio il Ministero intimato. Con il secondo dei due ricorsi epigrafati (n. 9268/07) notificato il 10 ottobre 2007 e depositato il 7 novembre 2007, vengono impugnati gli atti della Regione Lazio di approvazione delle tariffe massime, ed atti connessi, meglio indicati in epigrafe, con applicazione dell'ulteriore sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2% sulle restanti prestazioni, in base alla legge finanziaria 2007. Deducono i ricorrenti: I) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796 lett. o) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007). Violazione degli art. 8-bis e 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992 modificato ed integrato con il d.lgs. n. 229 del 1999. II) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Eccesso di potere per sviamento, disparita' di trattamento e contraddittorieta' di provvedimenti. III) Violazione ed errata applicazione dell'art. 32 comma 8, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; dell'art. 2, commi 8 e 9 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995; dell'art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato ed integrato dagli artt. 8-bis e 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999. Eccesso di potere per sviamento, atteggiamento perplesso e contraddittorio. IV) Violazione, sotto diverso profilo, dell'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Eccesso di potere per sviamento. V) Violazione dell'Accordo Stato-Regione Lazio e Piano di rientro approvati con d.G.R. n. 149 del 6 marzo 2007. Eccesso di potere; atteggiamento perplesso e contraddittorio con particolare riferimento alla d.G.R. n. 268 del 18 aprile 2007. VI) Violazione degli artt. 8-bis e seguenti del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 come modificato dal d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999. Risultano formalmente costituite in giudizio le Amministrazioni intimate. Con ordinanza collegiale del 12 dicembre 2007, n. 5735 e' stata accolta l'istanza cautelare. Con memoria unica per i due ricorsi, predisposta per l'udienza di discussione, le parti ricorrenti hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione, favorevoli alle tesi qui esposte ed hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Alla pubblica udienza del 14 maggio 2008 le cause sono state trattenute in decisione. D i r i t t o Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza. Le questioni dei presenti ricorsi risultano gia' esaminate e decise in numerose pronunce di questa sezione che hanno annullato il d.m. Sanita' 12 settembre 2006 ed in parte la delibera di Giunta Regione Lazio n. 436 del 19 giugno 2007, rimettendo per il resto alla Corte costituzionale le questioni di legittimita' relative all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006. In particolare la sezione ha ritenuto, per quanto attiene al d.m. Salute 12 settembre 2006 che in primo luogo non e' seriamente dubitabile della lesivita' dell'atto impugnato, anche se in esso si prevede che le regioni possono fissare tariffe piu' elevate di quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale. A prescindere infatti dalla circostanza di fatto, verificabile col secondo dei ricorsi in epigrafe, che la Regione Lazio in particolare non si e' avvalsa di tale facolta', che comportava comunque la necessita' di finanziare col proprio bilancio tali aumenti di tariffe, appare evidente come i parametri tariffari stabiliti dall'Amministrazione statale costituiscano un punto fermo ed un orientamento preciso per le regioni, mentre possibili (solo teoricamente) tariffe massime piu' elevate costituiscono nella fattispecie una mera eventualita'; costituiscono altresi' un chiaro condizionamento del comportamento regionale in quanto a tariffe piu' elevate corrisponderebbe una minore necessita' di adottare provvedimenti con onere a carico delle regioni stesse. Il ricorso nel merito e' fondato e deve essere accolto. I ricorrenti contestano in primo luogo la determinazione contenuta al primo comma lett. a) dell'art. 3 di detto decreto che testualmente recita: «le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe"». La censura di difetto d'istruttoria e di motivazione e di violazione dell'art. 8-sexies, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appare fondata. In primo luogo il decreto qui impugnato richiama e rende ora applicabili le tariffe determinate con un decreto ministeriale che risulta annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV 29 marzo 2001, n. 1839; a prescindere dalla questione, peraltro poco comprensibile, posta dalla difesa dell'Amministrazione sulla possibilita' di far rivivere solo le tariffe e non il decreto in quanto caducato, il Collegio rileva come il principale difetto istruttorio derivi dal fatto che l'atto impugnato non da' minimamente conto di tale questione; che l'abbia ignorata perche' non a conoscenza dell'annullamento giurisdizionale, ovvero perche' riteneva comunque possibile, nonostante l'annullamento, far rivivere dette tariffe, appare comunque evidente il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento sotto tale profilo. Peraltro tale circostanza ha condotto l'Amministrazione ad incorrere negli stessi vizi rilevati dal Consiglio di Stato, che, in buona sostanza aveva evidenziato un difetto di istruttoria nella determinazione delle tariffe per mancata applicazione dei precisi criteri dettati dallo stesso Ministero col d.m. 15 aprile 1994, all'art. 3: qui si dice espressamente che le tariffe devono essere fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione. Il comma 2 detta poi criteri assai dettagliati per calcolare le componenti del costo standard. Premesso che gia' il Consiglio di Stato ritenne applicabili al decreto ministeriale di fissazione delle tariffe allora impugnato i criteri contenuti nel d.m. del 1994, il dubbio puo' comunque ritenersi non proponibile nella presente fattispecie, in quanto nelle premesse del decreto qui impugnato si richiama espressamente il d.m. Sanita' 14 aprile 1994, che quindi la stessa amministrazione resistente ritiene ancora in vigore ed applicabile. Peraltro la necessita' (logica) di fissare le tariffe massime tenendo, conto dei costi di produzione standard e delle quote standard dei costi generali, risulta ora recepito in norma di legge chiara, quale l'art. 8-sexies comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 229/1999. Sinteticamente il principio si trova anche nell'art. 1, comma 170 della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311. Ora, che l'amministrazione non abbia seguito i suddetti criteri e non abbia quindi effettuato una analitica istruttoria sui costi di produzione, prima di determinare le tariffe massime da remunerare tramite Servizio Sanitario Nazionale, lo dimostra sia la circostanza che non e' stato prodotto in giudizio nessun atto istruttorio di tal genere, sia soprattutto il fatto che il provvedimento richiama puramente e semplicemente un atto di dieci anni prima, la cui istruttoria, ammesso che potesse considerarsi allora adeguata («in disparte» la circostanza che detto atto e' stato annullato dal giudice amministrativo proprio per difetto istruttorio), avrebbe sicuramente avuto necessita' di un aggiornamento di verifica per valutare la congruita' dei costi di dieci anni prima (basterebbe al riguardo richiamare il «fatto notorio» del cambiamento valutario che ha comportato un significativo aumento generalizzato dei costi). Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, rilevando peraltro anche la circostanza che l'atto generale qui impugnato risulta comunque gia' annullato. Per quanto attiene poi agli atti regionali, impugnati col secondo ricorso, nella citata sentenza n. 12623/07 e' stato Osservato che «In particolare la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 436, premessa la necessita' di adeguare le proprie tariffe a quanto stabilito col d.m. Salute 12 settembre 2006, prevede, al punto 7, di approvare il sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate da soggetti erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati, cosi' come descritto nell'allegato 3; nell'allegato 3 si stabilisce che per il triennio 2007-2009 "il tariffario applicato alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e' quello previsto dal d.m. 12 settembre 2006 che; per le prestazioni di diagnostica di laboratorio verra' applicato a decorrere dal 1° giugno 2007"; "il sistema di finanziamento delle prestazioni viene determinato applicando lo sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2% sulle restanti branche",cio' in base a quanto disposto con la finanziaria per il 2007 all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Orbene, considerato che le tariffe regionali recepiscono e fanno esplicito riferimento al d.m. Salute 12 settembre 2006, deve ritenersi fondato il primo profilo di gravame relativo alla illegittimita' derivata; infatti, come rilevato in precedenza, il suddetto decreto ministeriale deve considerarsi illegittimo per i profili sopra evidenziati al punto 1, riverberando la sua illegittimita' sugli atti regionali che fanno diretta applicazione di detto decreto, non venendo minimamente qui in rilievo il d.m. 22 luglio 1996. 2.1 - La delibera regionale n. 436/2007 reca al punto 2 all. 3 una ulteriore disposizione, come detto, del seguente tenore: «il sistema di finanziamento delle prestazioni viene determinato applicando lo sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e del 2% sulle restanti branche». Negli allegati 3-bis e 3-ter applica ai singoli laboratori i criteri sopra detti, determinando il budget per l'anno 2007. Trattasi all'evidenza dell'applicazione diretta della norma contenuta nell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296. La contestazione di tale disposizione regionale non puo' quindi che passare attraverso una eventuale questione di costituzionalita' della suddetta disposizione di legge, ove ritenuta non manifestamente infondata; per tale motivo essa appare rilevante ai fini del decidere. Ed infatti al riguardo il Collegio, richiamata l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionalePuglia, Lecce, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3631 che ha gia' rimesso alla Corte costituzionale detta questione, ritiene che la succitata norma di legge presenta profili di violazione di norme costituzionali». Anche per tali profili il Collegio non ha motivo di discostarsi dai precedenti giurisprudenziali della Sezione e pertanto, ritiene di rimettere, anche nella presente fattispecie, alla Corte costituzionale la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 24 e 113, 32 41, 97 e 117 Cost., per le seguenti ragioni: 1.1. - In primo luogo la norma rende applicabile un decreto ministeriale, quello del 22 luglio 1996 che era stato annullato, con sentenza coperta da giudicato, dal Consiglio di Stato, con decisione della IV sezione 29 marzo 2001 n. 1839. Appare evidente la sovrapposizione della legge ad un giudicato formatosi gia' da tempo, con palese violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. E' noto infatti il principio piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (cfr. da ultimo ad es. sentenza 15 luglio 2005, n. 282,) in base al quale l'emanazione di leggi incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari delle norme e dello stesso ordinamento, tra i quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza, l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato nello Stato di diritto ed il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, essendo comunque precluso al legislatore di intervenire con norme aventi portata tale da annullare gli effetti di un giudicato. 1.2. - Nel caso di specie, la tariffa viene fissata con legge e la relativa norma si limita ad imporre uno sconto (oltretutto anche del 20%) sulle tariffe vigenti, senza dare conto delle ragioni della misura fissata: risultano quindi violati anche i principi di cui all'art. 41 cost. Tra l'altro, lo sconto viene applicato su tariffe molto risalenti (quelle statali rimontano al 1996) e cio' appare irragionevole, non potendosi dubitare del fatto che, in dieci anni, i costi dei fattori produttivi (si pensi, per tutti, alla remunerazione del personale) siano cresciuti, a volte anche sensibilmente. Ma in ogni caso, anche se per ipotesi i costi di produzione fossero rimasti costanti o addirittura diminuiti nel periodo di tempo summenzionato, cio' avrebbe dovuto risultare da una compiuta istruttoria, necessaria anche per la norma di legge quando essa si pone come provvedimento amministrativo seppure a carattere generale. Ed in effetti, tenuto conto del fatto che il d.m. 12 settembre 2006 ha confermato le tariffe del 1996, con cio' volendo significare che quelle tariffe sono da ritenere ancora congrue a distanza di dieci anni dalla loro determinazione, non si puo' non rilevare la contraddittorieta' del Legislatore statale, il quale, dopo appena tre mesi dall'approvazione del d.m. 12 settembre 2006 - pubblicato fra l'altro sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2006 - Ritiene non piu' congrue le predette tariffe ed opera una ulteriore riduzione. 1.3. - Naturalmente, le difficolta' che alle strutture private derivano dall'applicazione delle regole di cui all'art. 1, comma 796, let. o) della legge n. 296/2006 sono in grado di compromettere anche la piena esplicazione del diritto di cui all'art. 32 Cost., visto che le strutture private accreditate potrebbero incontrare difficolta' a garantire la piena funzionalita' dei servizi, il che, in un sistema che vede la sanita' pubblica non in grado di assicurare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie, puo' compromettere il diritto alla salute e il diritto di libera scelta dei cittadini utenti. A questo riguardo, si deve evidenziare che la presenza significativa degli operatori privati nel S.S.N. risponde ad esigenze insopprimibili dell'Amministrazione sanitaria, la quale non riesce, con le proprie strutture, a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli utenti, per cui non si potrebbe nemmeno sostenere che le strutture private, se ritengono non convenienti le tariffe, possono «uscire» dal sistema. Spetta invece all'Amministrazione competente, previa adeguata istruttoria, decidere se rilasciare o meno l'accreditamento e stabilire annualmente il volume di prestazioni che intende acquistare dai privati; nel momento in cui rilascia l'accreditamento e fissa i tetti di spesa annuali, l'Amministrazione sanitaria riconosce di aver bisogno dell'ausilio degli operatori privati, i quali vanno pero' adeguatamente remunerati. 1.4 - La mancanza (o comunque la non allegazione) di una compiuta istruttoria da' luogo altresi' ad una violazione dell'art. 97 Cost., in quanto la p.a. (e la cosa vale anche per il Legislatore-amministratore, ovviamente) deve sempre porre a base del proprio operato un'adeguata conoscenza dei fatti, della quale deve dare conto nella motivazione del provvedimento terminale. Nel caso della legge, naturalmente, la motivazione puo' anche consistere nel richiamo, espresso o implicito, ai lavori preparatori o ad altri atti (nella specie, pero', l'istruttoria, che pure il legislatore della legge n. 296/2006 ritiene necessaria, viene espressamente posticipata, il che da' luogo ad un'illogica inversione del procedimento). 1.5. - Da ultimo, il sistema della dall'art.1, comma 796, lett. o) della legge finanziaria per il 2007, si pone in contrasto con l'art. 117 Cost., nel momento in cui lo Stato non si limita a dettare i criteri per la fissazione delle tariffe da parte delle regioni, ma le fissa direttamente. A tal proposito, pur potendosi astrattamente ritenere che le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il conseguente potere dello Stato di dettare norme di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.) militino nel senso della legittimita' in parte qua della legge n. 296/2006, si deve tenere conto dei recenti arresti della Corte costituzionale in materia di limiti della legislazione statale in tema di individuazione dei settori in cui le regioni debbono operare «tagli»: il riferimento e' alle note sentenze della Consulta 390 del 2004, 417 e 449 del 2005, 88 del 2006 e 157 del 2007, in cui si e' ritenuto non spettare allo Stato l'individuazione dettagliata delle voci di costo dei bilanci regionali da ridurre, potendo il Legislatore statale stabilire solo i principi fondamentali della materia e, al limite, la misura delle riduzioni di spesa. Nel caso di specie, pero', il legislatore statale non si e' limitato a cio', in quanto lo sconto del 2% e del 20% viene applicato al tariffario vigente nella sua globalita', il che e' come dire che lo Stato ha rideterminato nel dettaglio le tariffe in questione. 1.6. - Per tutto quanto detto, non appare nemmeno utile l'invocazione, contenuta nell'incipit del comma 796 dell'art. 1 della Legge finanziaria per il 2007 alle esigenze di «...garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006...», sia perche' tali ragioni non possono essere opposte, in assenza di adeguata istruttoria, agli operatori privati, sia perche' non appare costituzionalmente giustificata l'incisione di interessi privati in nome delle sempre invocate ragioni di contenimento della spesa pubblica. Conclusivamente il Collegio ritiene di: 1) accogliere il primo ricorso, e per l'effetto, annullare il d.m. Salute 12 settembre 2006 in parte qua (art. 3, comma 1, lett. a), restando assorbite le questioni relative al comma 3) e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti; 2) accogliere in parte il secondo ricorso e per l'effetto annullare, sempre nei limiti dell'interesse vantato, la delibera della Giunta regionale Lazio 19 giugno 2007, n. 436 all. 3, punto 1, nella parte in cui recepisce le tariffe del d.m. 12 settembre 2006; 3) per il resto sospendere il giudizio e rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione. Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa.
P. Q. M. 1) accoglie il ricorso n. 2037/07 e per l'effetto annulla il d.m. Salute 12 settembre 2006 in parte qua e nei limiti dell'interesse vantato; 2) accoglie in parte il ricorso n. 9268/07 e per l'effetto annulla la delibera di Giunta regionale Lazio n. 436 del 29 giugno 2007, all. 3, punto 1, nella parte in cui recepisce le tariffe di cui al d.m. Salute 12 settembre 2006, e sempre nei limiti dell'interesse vantato; 3) solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2008. Il Presidente: Di Giuseppe Il relatore estensore: Taglienti Elenco nominativi ric. n. 9268/07 Lab Aurelia S.r.l. (C.F. 03488390588) con sede in Roma, via Cardinal Parocchi n. 12; Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco S.r.l.; Villa Alba S.r.l.; Capri Medical House S.r.l.; Gamma Di Luca Marino S.n.c.; Studio Radiologico Fisioterapico Casalpalocco di R. Ronconi S.a.s.; Rocomar Analisi Cliniche M. Massimo S.r.l.; Diagnostica Gamma S.r.l.; Ematolab S.n.c.; Cedilab S.r.l.; Medical Acta S.r.l.; Laboratorio Gianicolense S.r.l.; Proda S.r.l.; F.K.T. S.r.l.; . I.K.O.R. S.r.l.; F.K.T. Salvetti S.r.l.; San Rocco S.r.l.; Figebo Centro Polispecialistico S.r.l.; ME.DI.T. S.r.l.; Sanitas 2002 S.r.l.; Biomedica Roma S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino S.r.l.; R.M.X. Radiologia Medica S.n.c.; Biodiagnostica Alessandrina S.r.l.; EL KA Lab S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche e Specialistiche «Cavour» S.r.l.; Caffaro Fisiokinesiterapico S.r.l.; Fisioprati S.r.l.; Villa del Lido S.r.l.; Namur S.r.l.; Laboratorio Medico Biologico Graf S.r.l.; Presidi Sanitari S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «Olgiata» dott. L. Pedretti & C. s.a.s.; Salus Controlli Medico Diagnostici S.r.l.; AR.PA: Radiologica S.r.l.; Fisiokinesiterapia 21 S.r.l.; Laboratorio Analisi per la Diagnostica Medica Quarto Miglio S.r.l.; Linea Medica S.r.l.; Laboratorio Ostiense S.r.l.; CID Laboratori S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «San Marco» S.a.s.; Laboratorio Analisi Cliniche di Antonelli Armando & C. S.r.l.; Centro Diagnostico di Analisi e Radiologia Oreda S.r.l.; Costanzo Marcello S.a.s.; Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche «David» S.n.c.; Istituto Medico Polispecialistico «M. Malpighi» S.r.l.; Laboratorio dott. Guido Bugliosi S.r.l.; Laboratorio Casella S.r.l.; Analisi Cliniche Cimatti S.r.l.; Soc. Chea S.r.l.; Laboratorio di Patologia Clinica Emmepi S.r.l.; Diagnostica Biomed S.r.l.; Geas S.r.l.; Centro Analisi SIM.O. S.r.l.; Laboratorio S. Faustino S.r.l.; Studio di Terapia Fisica prof. Calamita di Minelli Costantino & C. S.a.s.; Analisi Cliniche Ippocrate S.r.l.; Centro Analisi Cliniche «Morena»; Laboratorio «M. Malpighi» S.r.l.; Laboratorio Analisi - Poliambulatorio San Cesareo S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Mediche «Paolo Gorini» S.r.l.; Laboratorio Analisi dr.ssa Tolloy S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche e Ricerche Diagnostiche prof. A. de Arcangelis S.r.l.; Artemisia S.p.a.; Analisys 1980 S.r.l.; Laboratorio Alessandria S.r.l.; Ircas S.r.l.; Salus di Alabiso Roberto & C. S.n.c.; Centro Medico Radiologico Biomedica S.r.l.; Laboratorio Analisi Praecilia S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «Preneste» S.r.l.; Diagnostica Vigna Clara S.r.l.; Laboratorio Hugh OHeir S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce S.r.l.; Gemini Medical S.r.l. Unipersonale; Lab. Analisi Cliniche Mycete S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Balduina S.r.l.; Menichelli Ottavia S.r.l.; Salus S.r.l.; Centro Diagnostico Riviera di Tarantino Linda & C.; Centro Diagnostico Buonarroti S.r.l.; Montato «Check-Up» S.r.l.; Studio di Diagnosi Medica S.r.l.; Diagnostika Vallebona S.r.l.; Monterchi S.r.l.; K.R.A.S.I. S.r.l.; Labomedica S.r.l.; L.A.C. Bologna S.r.l.; CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio S.r.l.; Tiziano Consultorio Familiare S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche «Dante» S.r.l.; CE.RA.PO. S.r.l. Centro Radiologico Pontino; Villa Chiara S.r.l.; Polymedic S.r.l.; Centro Ortopedico Fisioterapico S.r.l.; Studio Fisiokinesiterapico «Accademia» S.r.l.; Eurolab S.r.l.; Analisi Cliniche Ciocci S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino Valerio S.r.l.; GES.LAN. S.r.l. Laboratorio di Ricerche Cliniche; Centro Fisiatria Riabilitazione S.r.l.; Delta Medical S.r.l.; Carvital S.r.l.; Studio Medico Ferentino S.r.l.; Data Medica S.r.l.; Clem S.r.l. Laboratorio Analisi; Centro «Cattaneo» S.r.l. Fisiokinesiterapia e Rieducazione Motoria; M.R. 3000 S.r.l.; Studio Radiologico dott. Di Stefano Antonino di Di Giuseppe Rosanna & C. S.n.c.; Fisio Cast S.r.l.; Bios S.p.a.; Istituto Fleming Diagnostica Clinica di Laboratorio S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Mediche Iannaccone S.r.l.; Ormolab di G. Antonacci & C. S.a.s.; RX Sonic S.r.l.; Centro Fisioterapico Lido di Ostia S.r.l.; Studio di Radiologia e di Roentgenterapia Lido di Ostia S.r.l.; Analisi Cliniche «Prospero Colonna» S.r.l.; Radiologia S. Antonio S.r.l.; Laboratorio Analisi Cliniche Pasteur S.r.l.; Istituto Custureri S.r.l.; Analisi Cliniche Castelfidardo S.r.l.; Poliambulatorio Talenti S.r.l.; Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l.; Laboratorio Analisi «Lepetit» S.r.l.; Terapia Fisica e Riabilitazione; Centro Diagnostico Clanis di Rossi C. & C. S.a.s.; Centro Medico Sociale Albert Schweitzer S.a.s.; Centro diagnostico «A. Fleming» S.r.l.