N. 370 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 - 26 giugno 2008
Ordinanza del 27 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Antoniozzi Florindo contro Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma ed altra Sanita' pubblica - Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle ASL - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilita' di riconferma (c.d. «spoil system») - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio secondo cui i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006, di non fondatezza di questione analoga, ritenuta superata dal giudice rimettente in considerazione della successiva giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 103/2007 e 104/2007). - Legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 15, comma 6. - Costituzione, artt. 97 e 98.(GU n.48 del 19-11-2008 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. 227446/06 vertente tra Florindo Antoniozzi elettivamente domiciliato in Roma via della Bella Villa n. 66/D, presso lo studio degli avv. Tatiana Tarli che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente e Universita' degli studi «La Sapienza», in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta procura a margine della memoria difensiva resistente nonche' Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 282/284 presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta procura in calce al ricorso notificato resistente, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 4 giugno 2008, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che il ricorrente ha stipulato il 5 dicembre 2001 con l'Azienda Policlinico Umberto I un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera convenuta della durata di cinque anni. Il 15 luglio 2005 con decreto il rettore dell'Universita' convenuta provvedeva alla nomina del nuovo direttore generale. Il ricorrente proponeva, cosi', ricorso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'azienda ospedaliera al contratto stipulato e l'illegittimita' del recesso, nonche' la condanna delle parti convenute in solido alla corresponsione di tutte le retribuzioni dal 2 agosto 2005 al 3 gennaio 2007 per complessivi € 245.557,19, oltre accessori, in via subordinata chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione dell'indennita' supplementare e dell'indennita' di mancato preavviso. In ogni caso chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione del risarcimento del danno per la dequalificazione e il demansionamento, per la perdita di chances e per il danno esistenziale e biologico subito, oltre alla condanna alle differenze retributive maturate in relazione alle superiori mansioni rivestite di direttore generale. Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso. In relazione ai profili di incostituzionalita' dell'art. 15, Regione Lazio n. 18 del 1994 eccepiti dalla parte ricorrente, questo giudice, ritiene di sollevare in proposito questione di costituzionalita'. Rilevanza dell'art. 15, legge della Regione Lazio n. 18 del 1994. Ai fini del giudizio di rilevanza e' indispensabile effettuare una sintetica ricostruzione del quadro normativo applicabile. L'azienda ospedaliera convenuta ha autonoma personalita' di diritto pubblico in forza del d.l. n. 341 del 1999, convertito in legge n. 453 del 1999. Il d.lgs. n. 517 del 1999 ha disciplinato poi i rapporti tra S.S.N. e Universita', prevedendo protocolli d'intesa stipulati tra regioni e universita' in conformita' a linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento. Nel caso di specie esse sono contenute nel d.P.C.m. del 24 maggio 2001. Il protocollo d'intesa di cui all'art. l, d.lgs. n. 517 tra regione Lazio e Universita' convenuta, stipulato il 2 settembre 2002, fa espresso rinvio per la disciplina e la regolamentazione della struttura verticistica aziendale agli art. 3 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992. Ai sensi dell'art. 2 comma 8, d.lgs. n. 517, «Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a), operano secondo modalita' organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis. 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni». Secondo il d.lgs. da ultimo richiamato, art. 3, comma 1-quater, «Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Omissis.. Il direttore generale e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareti, alla formazione delle decisioni della direzione generale». L'art. 3-bis, comma 8 prevede: «Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario». Lo stesso contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente rinvia agli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' alla legge regionale. La legge della regione Lazio n. 18 del 1994, intitolata «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», all'art. 15, rubricato direttore amministrativo e direttore sanitario», al comma 6 prevede che: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati». Questo giudice ritiene che la disposizione da ultimo richiamata debba trovare applicazione anche all'azienda ospedaliera convenuta, sia in virtu' del richiamo effettuato dall'art. 2, comma 8, d.lgs. n. 517, sia in forza del richiamo espresso contenuto nel contratto individuale di lavoro stipulato dal ricorrente. La norma censurata preclude l'accoglimento della domanda proposta di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto stipulato dalle parti. Di contro, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma appena riportata, nella parte in cui dispone per legge la cessazione anticipata e automatica dell'incarico, renderebbe, infatti, illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico stesso con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno. Si ritiene, del resto che, della norma in esame, per come formulata, non siano inoltre prospettabili interpretazioni diverse costituzionalmente orientate che consentano al ricorrente di ottenere, a prescindere da una espressa pronuncia di incostituzionalita', la ricostituzione del rapporto e la riassegnazione dell'incarico. A tale conclusione si ritiene di pervenire, nonostante la Corte costituzionale abbia da ultimo dichiarato incostituzionali (con le sentenze n. 103 e 104 del 2007) altre disposizioni di legge che prevedevano meccanismi di spoils system analoghi a quello in questa sede in esame, non potendo il giudice che dubiti della costituzionalita' di una norma (che e' chiamato ad applicare) estendere di propria iniziativa il dictum della Corte su altra fattispecie ritenuta analoga a quella oggetto del proprio esame, dovendo necessariamente investire la Corte stessa della relativa valutazione. Non manifesta infondatezza. Non ignora il giudicante che il Giudice delle leggi si e' gia' pronunciato in una fattispecie analoga a quella in esame. La Corte costituzionale, infatti, con la sent. n. 233 del 2006, in relazione ad una legge regionale calabrese, che disponeva, in concomitanza con la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie locali, la cessazione automatica di direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende, ha affermato che gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale sugli incarichi di direttore sanitario e amministrativo, non riguarda un'ipotesi di spoil system in senso tecnico. La Corte ha chiarito «non regola un rapporto fondato sull'intuitus personae tra l'organo politico che conferisce l'incarico ed il soggetto che lo riceve ed e' responsabile verso il primo dell'efficienza dell'amministrazione, ma concerne l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all'interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale tra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati.». Successivamente a tale pronuncia la Corte (con le sentenze n. 103 e 104 del 2007) ha affermato una serie principi di portata piu' generale che inducono a ritenere non manifestamente infondata la presente questione, anche se gia' delibata in fattispecie analoga. La sent. n. 104 del 2007, ora richiamata, ha dichiarato l'incostituzionalita' della norma che prevedeva la cessazione automatica dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. Detta pronuncia se chiarisce, da un lato, che non vi e' un rapporto istituzionale immediato e diretto tra organo politico e direttori generali della aziende sanitarie locali e ospedaliere, pone un veto a che il rapporto di ufficio e di lavoro cessi per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi. E' del resto da tempo che la Corte costituzionale, con riferimento ai dirigenti, ha sottolineato che la disciplina privatistica del loro rapporto non ha abbandonato le «esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sent. n. 275 del 2001). In questa logica i dirigenti godono di specifiche garanzie quanto alla verifica che gli incarichi siano assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacita' professionali e che la loro cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti (sent. n. 193 del 2002). Nella sent. n. 104 del 2007, viene effettuato, inoltre, il richiamo alla disciplina del giusto procedimento, ex lege n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, per il quale il destinatario dell'atto deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la possibilita' di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato. Nello stesso senso la sent. n. 103 del 2007, dove si ribadisce che: «deve ritenersi necessario che sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato l'amministrazione esterni le ragioni N connesse alla pregresse modalita' di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati, per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro al dirigente sia assicurata la possibilita' di fare valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti». Analogamente, la norma di cui all'art. 15 comma 6, legge Regione Lazio, sembra porsi in violazione dell'art. 97 e 98 Cost. prevedendo la cessazione automatica dall'incarico del direttore amministrativo entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale. La norma, analogamente a quelle richiamate e dichiarate incostituzionali, determinando una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito viola, in carenza di garanzie procedimentali, gli indicati principi costituzionali, in particolare, il principio della continuita' dell'azione amministrativa che e' strettamente correlato a quello del buon andamento della azione stessa. E' evidente che la previsione di un'anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso impedisce che l'attivita' del dirigente possa espletarsi in conformita' al modello di azione amministrativa improntato al rispetto dei canoni di efficienza e di efficacia nel rispetto degli indirizzi dati e nel rispetto di un periodo di tempo adeguato. Non solo, 1'art. 15, comma 6, legge Regione Lazio, ma anche le disposizioni di cui agli artt. 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, sopra riportati, se letti in uno con i principi espressi dalla Corte costituzionale, inducono a ritenere che il direttore . amministrativo sia un dirigente non apicale. Del resto se non lo e' il direttore generale, a maggior ragione non lo e' chi e' allo stesso sottoposto. Si ricorda, inoltre, che in questo caso non si tratta di incarichi per la direzione di organi, in quanto organi delle aziende sanitarie locali sono solo il direttore generale e il collegio dei revisori (art. 7, legge Regione Lazio n. 18 del 1994, art. 3, comma 1-quater d.lgs. n. 502 del 1992). Non pare, poi, ad avviso del giudicante che possa avere senso l'abolizione della cessazione automatica dall'incarico per i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere ed il mantenimento dell'automatismo, invece per i dirigenti di sua nomina, in nome di una non meglio identificata «esigenza di garantire la consonanza di impostazione gestionale». Sul punto si osserva che tale consonanza non si misura con la contiguita' piu' o meno politica o di affinita' di vedute sull'impostazione della gestione, quanto invece con la verifica dei risultati. La norma in esame si pone, pertanto, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Non a caso, infatti, la Corte nella piu' volte citata sent. n. 104 ribadisce che il giudizio di ragionevolezza e di osservanza del canone di buon andamento deve consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative e la violazione del principio del buon andamento, per costante giurisprudenza della Corte, non puo' essere invocata se non quando si assuma la manifesta irrazionalita' delle misure normativamente introdotte rispetto alle finalita' sostanziali perseguite. Sotto tale profilo si osserva che l'art. 15, legge Regione Lazio prevede gia' dei sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi, nel senso di verifica di consonanza di impostazione gestionale, al comma 7, prevedendo la sospensione e la revoca degli incarichi dei direttori amministrativi in ipotesi molto ampie che consentono tale verifica. Se a cio' si aggiunge che comunque l'incarico dirigenziale in questione e' temporaneo, appare irragionevole e sospetta di incostituzionalita' la norma che dispone la decadenza automatica del direttore sanitario all'avvicendarsi di un nuovo direttore generale.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6 della legge Regione Lazio n. 18 del 1994 in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 26 giugno 2008 Il giudice: Billi TRIBUNALE DI ROMA Il giudice, rilevato che nella causa n. 227446/06 per errore materiale ha riportato inesattamente nell'intestazione dell'ordinanza resa il 26 giugno 2008 i nomi e i domicili dei difensori delle parti convenute, rettifica che: per l'Universita' degli studi di Roma il difensore e' l'avv. Luigi Napolitano e il domicilio eletto e' in Roma via Sicilia n. 50; Per l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma il difensore e' l'avv. Rosaria Russo Valentini. Manda alla cancelleria per le comunicazioni. Roma, addi' 3 luglio 2008 Il giudice: Billi IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione IV - Lavoro Il giudice del lavoro Stefania Billi, nella causa n. 227446/06, ad integrazione dell'ordinanza resa in data 3-4 luglio 2008, il giudice dispone che la predetta venga notificata al Presidente della Giunta regionale Lazio e comunicata al Presidente del Consiglio regionale competente. Roma, addi' 4 agosto 2008 Il giudice: Billi