N. 369 SENTENZA 5 - 14 novembre 2008

Turismo  - Regione Lombardia - Servizio di ospitalita' turistica «bed
  &  breakfast» - Previsione, in caso di esercizio dell'attivita'
  di  «bed  &  breakfast»  in edificio condominiale, della previa
  approvazione  dell'assemblea  di condominio - Incidenza della norma
  regionale  sui  rapporti  tra  condomini  e condominio - Violazione
  della  competenza  esclusiva  dello Stato in materia di ordinamento
  civile  - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore
  censura.
- Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, art. 45, comma
  4.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera l), (art. 3)
(GU n.48 del 19-11-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 4,
della  legge  della  Regione  Lombardia  16 luglio 2007, n. 15 (Testo
unico  delle  leggi  regionali  in  materia di turismo), promosso con
ordinanza  del 23 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale
della  Lombardia sul ricorso proposto da Lauro Laura contro il Comune
di  Milano  ed altro, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2008 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie
speciale, dell'anno 2008.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'8 ottobre 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
                          Ritenuto in fatto
   Con  ordinanza  del  23  gennaio 2008, il Tribunale amministrativo
regionale  della Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3
e  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della Costituzione, questione
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 45, comma 4,
della  legge  della  Regione  Lombardia  16 luglio 2007, n. 15 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo).
   Il   Tribunale,   nel  corso  di  un  giudizio  amministrativo  di
impugnazione  di  un  atto  del  Comune  di  Milano, riferisce che la
ricorrente,  proprietaria  di  un'unita'  immobiliare, la quale aveva
presentato   denuncia   di   inizio   attivita'   per  l'apertura  di
un'attivita'  di  bed  &  breakfast nel proprio appartamento, era
stata  invitata  dal  Comune a produrre l'autorizzazione condominiale
richiesta  dall'art.  16-bis  della  legge della Regione Lombardia 28
aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e
regolamentazione   della  case  ed  appartamenti  per  vacanze),  poi
sostituito  dall'art. 45, comma 4, della legge reg. n. 15 del 2007, e
che  la  stessa, non avendo potuto ottemperare a tale adempimento, si
era  vista  respingere  la  chiesta  autorizzazione.  La  ricorrente,
pertanto,  era  insorta contro il provvedimento del Comune di diniego
della  autorizzazione,  dolendosi che il regolamento condominiale non
precludeva  il  servizio di bed & breakfast e deducendo l'eccesso
di  potere  per  travisamento,  la  violazione dell'art. 117, secondo
comma,  lettera l), della Costituzione, la violazione degli artt. 3 e
42,  secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche' la violazione del
principio  di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
   Secondo  il  Tribunale  lombardo, l'art. 45 della legge reg. n. 15
del 2007 (che sostituisce l'analogo art. 16-bis della legge regionale
n. 12  del  1997),  nella  parte  in  cui condiziona all'approvazione
dell'assemblea  condominiale  lo  svolgimento  dell'attivita'  di bed
&  breakfast  in  appartamenti  situati  in edifici condominiali,
violerebbe  in  primo  luogo  l'art.  117, secondo comma, lettera l),
Cost.  Invero,  secondo il rimettente, la norma censurata, prevedendo
l'obbligo   dell'approvazione   dell'assemblea   dei   condomini  per
l'esercizio  di  attivita'  non comportante mutamento di destinazione
d'uso,  integrerebbe  la disciplina del codice civile con un precetto
ad  essa  estraneo  e  si  ingerirebbe  nella  materia  dei  rapporti
condominali  tra  privati,  che, attenendo all'ordinamento civile, e'
riservata  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato dall'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost.
   Secondo  il  rimettente, poi, la norma regionale - subordinando al
permesso  dell'assemblea  condominiale  l'esercizio dell'attivita' di
bed & breakfast (art. 45) e non di quella di affittacamere (artt.
41  e  42),  nonostante  quest'ultima,  avendo  ad oggetto un maggior
numero  di  posti  letto,  puo'  essere rivolta ad una clientela piu'
ampia -   riserverebbe  un  trattamento  deteriore  per  un'attivita'
(quella   di   bed  &  breakfast)  meno  invasiva  di  quella  di
affittacamere,  in  violazione  del  principio  di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost.
                       Considerato in diritto
   Con  ordinanza  del  23  gennaio 2008, il Tribunale amministrativo
regionale  della Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3
e  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della Costituzione, questione
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 45, comma 4,
della  legge  della  Regione  Lombardia  16 luglio 2007, n. 15 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo).
   La  norma  viene  censurata  sotto  due distinti profili. In primo
luogo    perche'   essa,   prevedendo   l'obbligo   dell'approvazione
dell'assemblea   dei  condomini  per  l'esercizio  di  attivita'  non
comportante    mutamento   di   destinazione   d'uso   dell'immobile,
modificherebbe   la   disciplina   codicistica,   ingerendosi   nella
disciplina  di  rapporti  condominiali tra privati, che costituiscono
materia di ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma,
lettera  l),  della  Costituzione  alla  legislazione esclusiva dello
Stato.  In  secondo  luogo,  perche' essa disciplinerebbe la predetta
attivita'   in   modo   ingiustificatamente  difforme  rispetto  alla
corrispondente  disciplina  dell'attivita'  di  affittacamere, per la
quale   non   e'   prescritta  analoga  autorizzazione  condominiale,
nonostante  quest'ultima,  per  sua  natura, possa coinvolgere unita'
immobiliari piu' estese.
   La questione, rilevante nel giudizio a quo, e' fondata.
   Questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che,  nelle  materie di
competenza   legislativa   regionale   residuale  o  concorrente,  la
regolamentazione  statale,  in  forza  dell'art.  117, secondo comma,
lettera  l)  Cost.,  pone  un  limite  diretto a evitare che la norma
regionale  incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte
ha  altresi'  precisato che l'esigenza di garantire l'uniformita' nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto  che,
nell'ambito   dell'ordinamento   civile,   disciplinano   i  rapporti
giuridici  fra  privati deve ritenersi una esplicazione del principio
costituzionale  di  eguaglianza  (da  ultimo sentenze n. 189, n. 95 e
n. 24 del 2007).
   Nel   caso   in   esame,   la  specifica  norma  censurata  incide
direttamente  sul  rapporto  civilistico  tra condomini e condominio.
Essa,  infatti,  pur  inserita  in  un  contesto  di  norme dettate a
presidio  di  finalita'  turistiche,  e'  destinata  a  regolamentare
l'interesse,  tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel
condominio.
   A  tal  fine,  la  disposizione  censurata  disciplina  la materia
condominiale  in  modo  difforme  e  piu'  severo  rispetto  a quanto
disposto  dal  codice  civile  e,  in particolare, dagli artt. 1135 e
1138.  Tali  norme  sanciscono  che  l'assemblea dei condomini non ha
altri  poteri  rispetto  a quelli fissati tassativamente dal codice e
non  puo'  porre  limitazioni  alla  sfera  di proprieta' dei singoli
condomini,   a   meno   che   le   predette   limitazioni  non  siano
specificatamente  accettate  o nei singoli atti d'acquisto o mediante
approvazione del regolamento di condominio.
   L'attinenza  della  norma  alla  materia  condominiale  determina,
dunque, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
   L'accoglimento    della    questione    comporta    l'assorbimento
dell'ulteriore profilo dedotto.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 45, comma 4,
della  legge  della  Regione  Lombardia  16 luglio 2007, n. 15 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola