N. 386 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 - 12 gennaio 2008

Ordinanza  del  14  gennaio  2008  emessa  dalla  Corte  d'appello di
Caltanissetta  nel  procedimento  civile  promosso  da Di Marco Maria
contro Biondi Giuseppe


Procedimento  civile  -  Giudizio  di  opposizione  all'esecuzione  -
  Esclusione  dell'appello  avverso  la sentenza pronunciata in primo
  grado  -  Previsione  introdotta  nel novellato art. 616 cod. proc.
  civ.  dall'art.  14  della  legge n. 52 del 2006 - Appello proposto
  avverso  sentenza  pubblicata  in  data  posteriore  all'entrata in
  vigore  della  riforma  -  Denunciata  violazione  del principio di
  uguaglianza  sotto il duplice profilo dell'irragionevole disparita'
  di  trattamento  del debitore esecutato in funzione dell'avvenuta o
  meno notificazione del precetto e dell'ingiustificata assimilazione
  normativa   dell'opposizione  all'esecuzione  al  distinto  rimedio
  dell'opposizione  agli  atti  esecutivi  - Incidenza sul diritto di
  difesa  del debitore sottoposto a esecuzione - Asserita lesione dei
  principi costituzionali relativi al giusto processo.
- Codice   di  procedura  civile,  art.  616,  ultimo  periodo,  come
  sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, comma secondo.
(GU n.50 del 3-12-2008 )
                         LA CORTE DI APPELLO

   Riunita  in  camera  di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza
nella causa iscritta al n. 303-1/07 R.G., promossa da Di Marco Maria,
(avv. Silvio Vignera), appellante, contro Biondi Giuseppe, appellato.
   Sciogliendo  la riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza n. 193/2007 del Tribunale di Nicosia, emessa
in data 13 giugno/16 giugno 2007, avanzata dall'appellante;
                            O s s e r v a

   Trattasi di pronuncia in materia d'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
con  la  quale il Giudice unico del Tribunale di Nicosia, in parziale
accoglimento  dell'opposizione,  ha dichiarato il diritto di Di Marco
Maria  di  procedere  ad  esecuzione  forzata  - non per l'originario
credito  precettato  -  ma  solo  per  la  parte  di  esso non ancora
soddisfatto.
   Con  l'istanza in oggetto, in buona sostanza, si vuole ottenere il
ripristino    dell'efficacia    esecutiva   dell'originario   credito
precettato.
   Si osserva, pero', che la sentenza che ha deciso sull'opposizione,
accertando  il diritto di procedere ad esecuzione e l'ammontare delle
somme  suscettibili  di  esecuzione,  ha  preso il posto del precetto
notificato,  cosicche' l'eventuale sospensiva dell'impugnata sentenza
non comporterebbe la reviviscenza di tale originario precetto.
   Sennonche',  l'appello  (e,  con  esso, l'istanza d'inibitoria) e'
inammissibile  perche'  rivolto  avverso  una  sentenza in materia di
esecuzione  che,  essendo stata pubblicata in data 16 giugno 2007, ai
sensi  dell'art.  14  della  legge  24  febbraio  2006, n. 52, e' non
impugnabile,  rimanendo  soggetta  solo al ricorso per cassazione per
violazione di legge ex art. 111 Costituzione.
   Il   Collegio  rileva  che  potrebbe  ravvisarsi  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  616  c.p.c.,  cosi'  come  modificato  con
decorrenza  dal  l°  marzo  2006 dall'art. 14 della legge 24 febbraio
2006,  n. 52,  nella  parte  in  cui non consente di proporre appello
avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione.
   La  questione  e', anzitutto, rilevante per l'ovvia considerazione
che   la   norma  sospettata  d'incostituzionalita'  e'  direttamente
applicabile  nel  presente  giudizio  e sussiste, quindi, rapporto di
strumentalita' necessaria tra la risoluzione della questione stessa e
la decisione della presente controversia.
   La questione e', altresi', non manifestamente infondata.
   Ritiene  il  Collegio  di  aderire  e di far proprie le diffuse ed
esaurienti   argomentazioni   svolte   in  ordine  a  tale  ulteriore
presupposto  dalla  Corte  d'appello  di Salerno, che ha sollevato la
medesima  questione (ordinanza 18 ottobre 2006, in Gazzetta Ufficiale
n. 27  dell'11  luglio  2007),  e le cui considerazioni e' necessario
riportare  integralmente,  non essendo consentita una motivazione per
relationem (Corte costituzionale, ord. n. 242/2006).
   «In  un  sistema  che introduce sensibili innovazioni legislative,
intervenendo   su  quasi  la  meta'  della  disciplina  del  processo
esecutivo  previsto  dal  codice di rito e rendendolo - coerentemente
con  la  nuova  impostazione  di  una funzionalizzazione del processo
civile  alle esigenze dell'economia moderna - molto piu' efficiente a
vantaggio  del  creditore,  si  limita  sensibilmente  la  tutela del
debitore  -  e,  benche' tanto non rilevi immediatamente nel presente
giudizio, del terzo ex art. 619 cod. proc. civ. - con la soppressione
di un grado di giudizio di merito e 1'equiparazione delle opposizioni
ad  esecuzione  a  quelle  ad atti esecutivi, nonostante l'ontologica
diversita'  dei  presupposti  e  degli  oggetti  delle  prime e delle
seconde.
   In  particolare,  nonostante l'ampliamento del catalogo dei titoli
esecutivi  stragiudiziali  (come  si evince dal nuovo testo dell'art.
474  cod.  proc.  civ.) con l'inclusione - tra essi - delle scritture
private  autenticate  (suscettibili di essere poste in esecuzione con
la  loro  mera  trascrizione  nel  testo  del  precetto)  e quindi la
notevole  agevolazione  dell'avvio  della procedura esecutiva o della
partecipazione  ad essa attraverso l'intervento a favore del titolare
del   credito   anche   prima   ed  a  prescindere  da  un  controllo
giurisdizionale  sul  contenuto  del  titolo, le possibilita', per il
debitore,  di  contestare  il  merito del rapporto - che potrebbe non
essere  mai  stato  appunto  in  precedenza  sottoposto al vaglio del
giudice,  come  invece  accade  normalmente nell'ipotesi di un titolo
esecutivo  giudiziale  - vengono drasticamnente ridotte e limitate ad
un  solo  grado,  potendo semmai egli dolersi per esclusivi motivi di
legittimita'  (e  quindi,  stando alla consolidata giurisprudenza del
supremo  Collegio,  solo  per violazione di legge e non anche per gli
altri  motivi  di  cui  all'art.  360  cod.  proc.  civ.)  dell'unica
pronuncia di merito che potra' conseguire sul punto.
   La  questione,  pero', non viene affatto posta in riferimento alla
pretesa di un doppio grado di giurisdizione di merito in assoluto, ma
in  relazione  al  rapporto tra la soppressione di un grado di merito
con   il   complessivo  contesto  normativo  del  processo  esecutivo
riformato.
   Infatti, non ignora questa corte che la giurisprudenza del giudice
delle leggi e' ferma nell'escludere che il principio del doppio grado
di giurisdizione di merito sia coperto da garanzia costituzionale (di
recente:  Corte  costituzionale, ord. n. 585/2000; ma il principio e'
affermato gia' in Corte costituzionale, sent. n. 238/1976 e, via via,
in  Corte  costituzionale  sent.  n. 62/1981,  sent. n. 8/1982, sent.
n. 69/1982, sent. n. 52/1984, sent. n. 301/1986, ord. n. 395/1988).
   In  particolare,  si  afferma che il diritto di difesa e' comunque
adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione
anche  solo  di  due  giudici  diversi  in  gradi successivi, a nulla
rilevando   che  uno  di  essi  abbia  esaminato  soltanto  questioni
pregiudiziali  o  di  rito  ovvero  che  il merito sia stato preso in
considerazione  solo  da  uno, alla stregua di situazioni processuali
preclusive, ma soltanto dall'altro (quale piu' recente asserzione del
principio,  si veda Corte costituzionale, ord. n. 585/2000, cit.; per
una   fattispecie  analoga  di  modfica  restrittiva  del  regime  di
impugnabilita'  di  categorie  di  sentenze  -  legge 30 luglio 1984,
n. 399, recante 1'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e
del   pretore   -   in  modo  espresso  Corte  costituzionale,  sent.
n. 301/1986,  che  richiamava ampi stralci della motivazione di Corte
costituzionale n. 52/1984 e la sua precedente pronuncia n. 69/1982).
   Ne'   puo'   tacersi  il  fatto  che,  nel  contesto  di  generale
riaffermazione  della  esclusione  di una garanzia costituzionale del
secondo  grado di merito nel processo civile, la Corte costituzionale
giustifica  anzi  l'unicita'  del  grado  finanche  nella materia del
procedimento   giurisdizionale   amministrativo,   in  ragione  della
peculiarita'   dell'oggetto  (nel  caso  di  specie,  i  ricorsi  per
ottemperanza   del   giudicato   civile   ed   amministrativo:   ord.
n. 395/1988;  a  contrario,  la  duplicita' del grado di merito nella
sola  giurisdizione amministrativa aveva fondato la diversa pronuncia
di  Corte  cost.  n. 8/1982,  con  la  declaratoria di illegittimita'
costituzionale  dell'esclusione  della appellabilita' al Consiglio di
Stato  delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui
si  pronunciava in ordine alla sospensione dell'esecuzione degli atti
impugnati).
   Anche  nella giurisprudenza di legittimita' si esclude l'esistenza
di  una  garanzia  costituzionale  di  un  doppio grado di merito nel
processo   civile,   spesso   soggiungendosi   che  il  principio  di
uguaglianza   consente   il   trattamento   diverso   di  fattispecie
differenti:  per  limitarsi  ad  alcune  delle  pronunce  dell'ultimo
decennio, basti un richiamo a Cass. 13 dicembre 2005, n. 27411, Cass.
15  settembre  2004,  n. 18571, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426, Cass.
s.u.  9  luglio 2004, n. 12749, Cass. s.u. 15 ottobre 2003, n. 15399,
Cass.  5 giugno 2003, n. 8993, Cass. 3 agosto 2000, n. 10190, Cass. 6
aprile  2000,  n. 4326, Cass. s.u. 26 febbraio 1999, n. 104, Cass. 13
marzo  1997,  n. 2251,  Cass. 10 agosto 1996, n. 7436, Cass. 20 marzo
1996, n. 2361.
   Eppure, il principio per il quale il doppio grado di giurisdizione
nel merito e' privo di usbergo costituzionale non ha natura assoluta.
   In  particolare,  esso  e'  talvolta  temperato,  ad  escludere  i
sospetti  di  non  conformita'  ai  principi degli artt. 3 e 24 della
Carta  fondamentale,  dalla  necessita'  del  riscontro  di ulteriori
elementi,  come  la  correlazione  alla  scarsa consistenza economica
della controversia ed alla sua decisione secondo equita': solo in tal
modo  l'inappellabilita' non si espone a sospetti di violazione delle
citate  norme  costituzionali,  tenendo  conto  che  il parametro del
valore,   quale  possa  essere  la  rilevanza  del  dibattito,  rende
giustificata  e  ragionevole  l'opzione di accelerare il procedimento
(negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di
predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita
definizione  della  causa,  e  che  in oltre la tutela del diritto di
difesa  va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale,
di  disciplinare  i  modi  ed i limiti del suo esercizio in concreto,
alfine  di  assicurare  la  conclusione  della  lite entro un congruo
termine (Cass. s.u. 12749/2004 cit.).
   Del  resto, la stessa Corte costituzionale, in relazione al regime
di  impugnabilita'  delle  sentenze  di  opposizione a stato passivo,
aveva,  in  tempi  piu' remoti, ritenuto possibile un sindacato della
razionalita'  dell'ambito dell'appellabilita' in riferimento all'art.
3 Costituzione, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art.
99,  ultimo  comma,  r.d.  16  marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
sanciva l'inappellabilita' delle sentenze rese su crediti di lavoro e
di  previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409
e   442   c.p.c.   (Corte   costituzionale,   sent.  n. 69/1982).  In
quest'occasione,  invero,  una  tale esclusione non e' stata ritenuta
giustificata  da  esigenze di celerita' intrinseche alla peculiarita'
della  procedura  (nella  specie,  quella  concorsuale)  e  idonea ad
integrare una disparita' di trattamento.
   Ritiene   questa   Corte  che  i  principi  elaborati  dall'appena
richiamata  pronuncia  della Corte costituzionale possano attagliarsi
anche  al  caso  di  specie,  alla stregua di quelli in base ai quali
anche   la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha  in  piu'  occasioni
richiesto   la  presenza  di  particolarita'  delle  fattispecie  per
giustificare l'inappellabilita' di categorie di sentenze.
   Certo,  lo  spirito  dei  complessivi  interventi  riformatori del
2005/2006  va  certamente  nel  recupero  di  snellezza, velocita' ed
efficienza  del  processo  esecutivo  ed  in  questa  chiave potrebbe
suggestivamente  leggersi  la  scelta  di  abolire un grado di merito
nelle  parentesi cognitive piu' importanti, quali proprio le cause di
opposizione  ad  esecuzione  (ma  la  stessa  sorte  e'  toccata alle
opposizioni di terzo e, a ben vedere, alle controversie distributive,
ridotte  ad  un  subprocedimento  sommario endoesecutivo concluso con
ordinanza impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ.).
   Ed  altro,  pure suggestivo argomento, e' la presenza; nel sistema
dei rimedi impugnatori endoesecutivi, di un'altra azione, gia' - e da
sempre   -   articolata   su  di  un  solo  grado  di  merito,  quale
l'opposizione ad atti esecutivi. A cominciare dal primo argomento, va
pero'  osservato  il contrario che, con l'opposizione ad esecuzione e
secondo un'interpretazione consolidata, il debitore potrebbe comunque
soltanto:
     a)   quando   si   tratta   di   titolo   esecutivo   giudiziale
(provvisoriamente  esecutivo  o definitivo poco importa), fare valere
fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che
siano  successivi  alla  formazione  del  titolo  esecutivo  (o  alla
conclusione  del  processo in cui esso si e' formato e avrebbe potuto
essere   modificato):   ma  non  anche  quei  fatti  che,  in  quanto
verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel
giudizio  di  cognizione  preordinato  alla  costituzione  del titolo
giudiziale  (sul  punto,  v.  per  tutte:  Cass.  25  settembre 2000,
n. 12664,  Cass.  28  agosto  1999,  n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994,
n. 1935, Cass. 12 marzo 1992, n. 3007, Cass. 18 giugno 1991, n. 6893,
Cass.  5  dicemnbre  1988,  nn.  6605-6608,  Cass.  15  ottobre 1985,
n. 5062,  Cass.  20  maggio  1987,  n. 4617,  Cass.  22  aprile 1981,
n. 2385,  Cass. 23 novembre 1978, n. 5496; nonche', con ampie note di
riferimenti:  Pret.  Chioggia  13 dicembre 1990, in Foro it. 1991, I,
3253;  Pret.  Buccino  20 giugno 1989, in Arch. civ. 1990, 172; Pret.
Catania  28 gennaio 1991, ibid. 1991, 736; Pret. Torino, ord. 6 marzo
1996, in Foro it. 1997, I, 3072);
     b)   quando   si  tratta  di  titolo  esecutivo  stragiudiziale,
contestare  per  la  prima  volta  i  fatti  costitutivi  del diritto
consacrato  nel  titolo  o  dedurre fatti impeditivi o modificativi o
estintivi,  proprio  perche -  trattandosi  di titolo formatosi al di
fuori  di  un  processo - in precedenza bene potrebbe non essersi mai
data l'occasione di dedurre in giudizio gli uni o persino l'altro.
   Deve  allora osservarsi che la semplice sussistenza, in favore del
creditore,   del   titolo  esecutivo,  ricostruito  oltretutto  quale
condizione dell'azione esecutiva necessaria ma anche sufficiente, non
garantisce  affatto  il debitore proprio per i casi in cui egli debba
fare valere queste particolarissimne situazioni, ancora piu' delicate
se  si  pensa  che  oramai  l'aggressione  al suo patrimonio, dopo la
notifica  del  precetto, e' prossima, quando non gia' iniziata con il
pignoramento.
   Il   semplice   possesso   del  titolo  esecutivo,  insomma,  reso
oltretutto  sensibilmente  piu' semplice dagli interventi riformatori
del  2005/2006,  non  rende  certo  la  posizione  del  debitore piu'
garantita proprio quando egli avrebbe bisogno di una tutela cognitiva
piena avente ad oggetto diritti.
   Anzi, al debitore competerebbe comunque, prima dell'opposizione ex
art.  615  cod.  proc.  civ.,  una  ordinaria  azione  di cognizione,
strutturata negli ordinari due gradi di merito e in quello successivo
di  legittimita',  volta all'accertamento dell'estinzione del diritto
del  creditore  in  caso  di  titolo  giudiziale  e per fatti ad esso
successivi  ovvero  alla  contestazione del diritto stesso in caso di
titolo stragiudiziali.
   La  semplice  circostanza dell'avvenuto avvio della esecuzione non
giustifica,  ad  avviso  di  questa corte, il diverso trattamento che
alle  ragioni  di merito del debitore deriverebbe con il dimezzamento
dei  gradi  di  cognizione  di  merito  riservato alle opposizioni ad
esecuzione.
   Il  suggestivo  argomento  dell'esigenza  di celerita' e' a questo
riguardo  inconferente:  questa  e'  garantita ora mai da un compiuto
sistema  di  strumenti  interinali o persino cautelari in senso lato,
del  tutto  idoneo  a garantire le ragioni delle parti, e strutturati
anche  su di un sistema di impugnazioni e di anticipazione del finale
effetto  della cancellazione del vincolo imposto con il pignoramento,
di  cui  alla  nuova  formulazione  dell'art. 624 cod. proc. civ.; la
stessa pendenza del giudizio di opposizione e di un suo secondo grado
di  merito  e'  quindi inidonea a produrre effetti sulla prosecuzione
della procedura esecutiva, il cui celere svolgimento, se non precluso
dai  detti  strumenti  interinali  o cautelari, e' indipendente dalla
causa di opposizione in quanto tale.
   Ne'  potrebbe  pensarsi, in applicazione del brocardo per il quale
vigilantibus  non  dormientibus  iura  succurrunt,  ad  un  onere del
debitore   di   precipitarsi   ad   avviare  un'ordinaria  azione  di
accertamento negativo, ogniqualvolta abbia sentore della possibilita'
di  una  esecuzione in suo danno, per fare valere le due tipologie di
fattispecie   sopra   ricordate  (deduzione  di  fatti  modificativi,
estintivi  o  impeditivi  del diritto del creditore, ma successivi al
titolo  ed  al  processo  in  cui  si  e'  formato,  se  il titolo e'
giudiziale;  deduzione  degli stessi fatti senza limiti, se il titolo
e'  stragiudiziale):  si tratterebbe con tutta evidenza di imporre al
debitore  un  gravoso  onere  di prevenzione giudiziale delle avverse
iniziative,  sanzionato  oltretutto  con  la  perdita  di un grado di
giudizio  di merito, comunque sproporzionato rispetto ai risultati in
quanto  renderebbe  certo e necessario un giudizio, ad iniziativa del
debitore.
   Risulta     quindi     un     trattamento     obiettivamente    ed
ingiustificatamente  differenziato  per  fattispecie  sostanzialmente
identiche:   con  evidente  violazione  del  canone  dell'uguaglianza
formale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale.
   Ma  risulta  violato  anche  il  medesimo  canone sotto il profilo
dell'incongrua equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle
ad  atti  esecutivi:  eppure,  le  prime hanno ad oggetto, per quanto
detto, diritti soggettivi, mentre le seconde riguardano irregolarita'
formali  di  atti della procedura e difficilmente possono riverberare
effetti  sul  diritto posto a base dell'esecuzione. La sottoposizione
delle due categorie di azioni di cognizione, ontologicamente diverse,
al  medesimo  regime  processuale  risulta  quindi  incongrua  e  non
rispettosa   del   canone   richiamato,  che  impone  il  trattamento
differenziato di fattispecie diverse.
   In definitiva, nel complessivo contesto della riforma del processo
esecutivo, la soppressione di un grado di giudizio di merito potrebbe
porsi  in  contrasto  con gli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo
comma della Carta fondamentale.
   Quanto   al   primo   profilo,   la   norma   qui   sospettata  di
incostituzionalita': tratta incongruamente in modo diverso situazioni
oggettivamente  uguali,  quali le modalita', per il debitore, di fare
valere   fatti  impeditivi  o  modificativi  o  estintivi  del  fatto
costitutivo  del  credito azionato successivi al titolo giudiziale od
al  processo in cui esso si e' formato e va consolidato, ovvero anche
anteriori,  se si tratta di titolo stragiudiziale), a seconda che non
sia  stato  nemmeno  ancora  intimato  il  precetto  (caso  in cui il
debitore  potrebbe  ottenere un ordinario giudizio di accertamento in
due  gradi di merito ed uno di legittimita') oppure si' (caso in cui,
ex  artt.  615-6  cod.  proc.  civ.,  il  debitore  potrebbe ottenere
soltanto  un  giudizio  di  cognizione  in  un solo grado di merito);
equipara incongruamente le opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti
esecutivi  nonostante la complessita' dei rapporti sottesi alle prime
(soprattutto nel mutato regime di ampliamento del catalogo dei titoli
esecutivi  stragiudiziali,  come nel caso di specie) e la limitazione
delle  seconde ad aspetti meramente formali della procedura esecutiva
giustifichino con tutta evidenza un trattamento diverso.
   Quanto  al secondo ed al terzo profilo (contrasto con gli artt. 24
e  111,  secondo comma Cost.), congiuntamente esaminati, la norma qui
sospettata   di  incostituzionalita'  comporta  la  compressione  del
diritto  del  debitore  alla  piena  tutela  delle proprie situazioni
giuridiche  soggettive  in  modo  da garantirne l'effettivita', in un
processo  equo  e  giusto,  nonostante  a  suo  danno sia grandemente
incrementata l'efficienza del processo esecutivo nel suo complesso e,
in  particolare,  siano  aumentate  le ipotesi di aggressione del suo
patrimonio in forza di titoli esecutivi mon giudiziali e quindi senza
un  preventivo  controllo da parte del giudice: e tanto nonostante la
semplice  presenza del titolo esecutivo, quale condizione dell'azione
esecutiva,  non possa in alcun modo garantire al debitore un'adeguata
tutela  dei  suoi  diritti  proprio  per  le fattispecie generalmente
riservate  alla  opposizione  ad  esecuzione,  tutte generalmente non
sorrette da una previa verifica giurisdizionale».
   Alla   luce   delle  superiori  considerazioni,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, cod. proc.
civ.,  come  novellato  dall'art.  14  della  legge 24 febbraio 2006,
n. 52, in riferimento ad un possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e
111,  comma  2,  della  Costituzione,  va qualificata rilevante e non
manifestamente infondata.
   Gli  atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale ed il
presente   giudizio   deve   essere   sospeso,   previa  declaratoria
d'inammissibilita'     dell'istanza     di     sospensiva     (stante
l'inappellabilita' della sentenza impugnata).
                              P. Q. M.

   Visti  gli  artt.  351 cod. proc. civ., 134 Costituzione, 1, legge
costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1,  1 e 23 ss., legge 11 marzo
1953, n. 87:
     1)    dichiara    inammissibile    l'istanza    di   sospensione
dell'esecutivita' dell'appellata sentenza;
     2)   dichiara   rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'ultimo  periodo
dell'art.  616  del  codice  di  procedura  civile,  come  sostituito
dall'art.  14  della legge 24 febbraio 2006, n. 52, per contrasto con
gli   artt.   3,   primo  comma,  24  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione;
     3)  ordina  la  notificazione,  a  cura della cancelleria, della
presente  ordinanza alle parti e al sig. Presidente del Consiglio dei
ministri;
     4)  dispone  la  comunicazione  della presente ordinanza al sig.
Presidente  della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato
della Repubblica;
     5)  ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
in uno alle prove degli adempimenti di cui ai precedenti 3) e 4);
     6)  sospende il presente giudizio di appello avverso la sentenza
resa  sull'opposizione  ad  esecuzione  di  cui  in  motivazione fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
     Caltanissetta, addi' 12 gennaio 2008
                   Il Presidente estensore: Vullo