N. 392 ORDINANZA 19 - 28 novembre 2008
Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Molestia ab origine indirizzata a danno di un soggetto ben determinato - Procedibilita' d'ufficio anziche' a querela - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di intervento additivo eccentrico rispetto alle coordinate generali del sistema - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 660. - Costituzione, art. 3.(GU n.50 del 3-12-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 660 del codice
penale promossi con due ordinanze del 24 gennaio 2008 dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Ancona nei
procedimenti penali a carico di R.D. e D.C.N., iscritte ai nn. 146 e
147 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con due ordinanze in data 24 gennaio 2008 di
identico tenore, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
per i minorenni di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 660 del codice penale nella parte in cui «prevede la
procedibilita' di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato
da tale norma contemplati, e cio' [...] anche qualora le condotte
poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o
molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino
indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato»;
che il giudice rimettente premette di dover decidere in ordine
alla richiesta di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico degli imputati minorenni);
che detta richiesta, secondo quanto riferisce il rimettente,
risulta formulata dal pubblico ministero nell'ambito di due
procedimenti penali a carico di minorenni, per fatti integranti il
reato di cui all'art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo alle
persone);
che nelle ordinanze si precisa altresi' che, pur risultando agli
atti - in entrambi i casi - la remissione di querela delle persone
destinatarie delle molestie, essa «dovrebbe considerarsi irrilevante,
attesa la procedibilita' officiosa» della contravvenzione per la
quale si procede;
che, ad avviso del giudice a quo, tale regime di procedibilita'
per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. risulterebbe
irragionevole, in primo luogo, se comparato con quello previsto per
ipotesi di reati di «maggiore lesivita'» le quali risultano
procedibili solo ad istanza di parte, come ad esempio i delitti di
cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen.;
che, in secondo luogo, sempre a parere del rimettente, detta
scelta in ordine alla procedibilita' non si giustificherebbe nemmeno
in base alla considerazione secondo la quale il reato, di cui
all'art. 660 cod. pen., tutelerebbe la «tranquillita' pubblica per
l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa
l'astratta possibilita' di reazione (da parte della persona offesa)»,
dal momento che ogni reato, il quale si risolva in lesione di beni
personali, e' suscettibile di produrre una reazione alterata del
soggetto leso;
che, in terzo luogo, l'irrazionalita' della scelta di rendere
procedibile ex officio il reato in questione anche quando «la
molestia o il disturbo si siano ab origine indirizzati a solo danno
di soggetto ben determinato» emergerebbe - sempre secondo il giudice
a quo - dal raffronto con le ulteriori fattispecie contravvenzionali
contenute nella medesima sezione nella quale si inserisce la norma
censurata e poste a tutela di «interessi collettivi», circostanza che
invece ne spiegherebbe la procedibilita' di ufficio;
che, quanto alla rilevanza, il rimettente ritiene che «la
emissione di sentenza di irrilevanza del fatto presuppone
l'accertamento che la azione fosse iniziabile e/o proseguibile,
dovendosi in caso contrario restituire gli atti al pubblico
ministero, anche perche' valuti di richiedere l'archiviazione del
procedimento»;
che e' intervenuto in entrambi i giudizi - con atti di analogo
tenore - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che, in punto di ammissibilita', la difesa erariale eccepisce,
in particolare, che la procedibilita' d'ufficio risulta connessa alla
natura contravvenzionale della norma in esame, e che, ai sensi
dell'art. 152 cod. pen., l'estinzione del reato conseguente alla
remissione della querela e' ipotizzabile «solo per i delitti
perseguibili a querela della persona offesa»;
che, pertanto, in assenza di una contestuale censura anche di
quest'ultima disposizione, la questione avente ad oggetto il solo
art. 660 cod. pen. risulterebbe irrilevante in quanto, anche in caso
di suo accoglimento, la procedibilita' d'ufficio del reato
contravvenzionale, previsto dalla norma censurata, sarebbe comunque
imposta dalla lettera dell'art. 152 cod. pen.;
che, quanto al merito, la difesa erariale osserva che la scelta
della procedibilita' d'ufficio, nell'ipotesi di cui all'art. 660 cod.
pen., si giustificherebbe in quanto con «il reato di molestia o
disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare, oltre alla
quiete privata, la tranquillita' pubblica», sicche' «l'interesse
privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa» e la
«tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volonta'
delle persone molestate o disturbate»;
che, inoltre - osserva sempre l'Avvocatura generale dello Stato
- questa Corte ha in piu' occasioni affermato che «la scelta del modo
di procedibilita' dei reati rientra nella piena discrezionalita'
legislativa, ne' e' irragionevole prevedere la perseguibilita'
d'ufficio per reati meno gravi rispetto ad altri, perseguibili a
querela» (ordinanza n. 91 del 2001).
Considerato che, con due ordinanze di analogo tenore, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Ancona
dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
legittimita' costituzionale dell'art. 660 del codice penale, nella
parte in cui «prevede la procedibilita' di ufficio nei confronti
dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e cio' [...]
anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di
riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di
persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e
determinato»;
che, in considerazione dell'identita' delle questioni sollevate
dalle due ordinanze, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con unica pronuncia;
che per rimuovere il profilo di pretesa irragionevolezza della
norma censurata sarebbe necessario - ad avviso del giudice a quo -
rendere procedibile a querela di parte la contravvenzione di cui
all'art. 660 cod. pen., quantomeno nel caso in cui la molestia
risulti diretta a soggetto ben determinato;
che, in tal modo, il giudice a quo richiede a questa Corte un
intervento additivo del tutto eccentrico rispetto alle coordinate
generali del sistema, giacche' l'ordinamento penale risulta
improntato alla regola secondo la quale l'istituto della querela e'
proprio dei soli delitti, mentre per le contravvenzioni si procede
sempre d'ufficio;
che, nella specie, il reato di cui all'art. 660 cod. pen., a
prescindere da ogni considerazione circa le caratteristiche del bene
giuridico tutelato, risulta inserito nel paragrafo I della Sezione I
del Capo I del Libro III del codice penale, dedicato alle
«contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei procedimenti di
polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose», condividendo
quindi tale natura;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 660 del codice penale
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale per i minorenni di Ancona con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
Il Presidente: Flick
Il redattore: Saulle
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola