N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto - 7 luglio 2008
Ordinanza del 14 agosto 2008 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Matera Alfredo ed altra contro Immobiliare Nuvolera di Cottarelli & C. S.a.s. in liquidazione ed altri Procedimento civile - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilita' della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - Omessa previsione dell'impugnabilita' per revocazione delle ordinanze affette da errore di fatto pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375, n. 1), cod. proc. civ. (in specie, per mancata integrazione del contraddittorio) - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento riservata a situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di azione costituzionalmente garantito - Eccesso di delega. - Codice di procedura civile, art. 391-bis, primo comma, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. - Costituzione, artt. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 1, comma 3, lett. a), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.(GU n.54 del 31-12-2008 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Matera Alfredo, Vitale Maria Felicita, elettivamente domiciliati in Roma, via Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell'avv. Gabriele Pafundi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Michele Bonetti, giusta procura speciale a margine del ricorso per revocazione, ricorrenti; Contro Immobiliare Nuvolera di Cottarelli & C . s.a.s. in liquidazione (succeduta alla Ecopargas S.p.a.), in persona del liquidatore rag. Luigi Bolis, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio degli avvocati Santaroni Mario e Imbardelli Fabrizio, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, nonche' contro fallimento studio tecnico commerciale Globo S.r.l., Matera Giovanni, Donghi Giovanni, intimati, avverso l'ordinanza n. 1771/07 della Corte suprema di cassazione di Roma del 24 novembre 2006, depositata il 29 gennaio 2007; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 7 luglio 2008 dal Consigliere dott. Mario Bertuzzi; Udito per il ricorrente l'avv. Michele Bonetti che si riporta al ricorso; Udito per il resistente l'avv. Fabrizio Imbardelli che si riporta al controricorso. E' presente il procuratore generale in persona del dott . Riccardo Fuzio che condivide la relazione scritta e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Matera Alfredo e Vitale Maria Felicita ricorrono per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte del 29 gennaio 2007, che, in esito al procedimento camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile, per in osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, il loro ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 gennaio 2001. L'intimata Immobiliare Nuvolera di Cottarelli & C. s.as. ha depositato controricorso. Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi ha depositato relazione, regolarmente comunicata alle parti ed al Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilita' del ricorso. Il procuratore generale non ha svolto controsservazioni, mentre la sola parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo del ricorso lamenta che l'ordinanza impugnata e' affetta da errore di fatto per avere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del «Fall. Soro Salvatore», soggetto del tutto estraneo al giudizio, mentre la medesima Corte aveva ordinato, all'udienza del 17 novembre 2005, di integrare il contraddittorio nei confronti del Fallimento Donghi Giovanni». Il secondo motivo del ricorso sostiene che l'ordinanza impugnata trova causa nell'errore di fatto compiuto dalla Corte nel momento in cui ha ordinato 1'integrazione del contraddittorio nei confronti del «Fallimento Donghi Giovanni», trattandosi questo di soggetto inesistente, atteso che come risultava dalla certificazione della cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Monza del 5 agosto 1998, depositata nel corso del giudizio dell'appello all'udienza del 21 dicembre 1998 e nuovamente allegata alla memoria depositata dai ricorrenti dinanzi alla Corte di Cassazione, tale fallimento era stato dichiarato chiuso con decreto dell'11 novembre 1997, sicche', da un lato, l'ordine disposto dalla Corte non poteva essere osservato dalla parte onerata, dall'altro il contraddittorio doveva considerarsi integro, essendo stato il ricorso per cassazione notificato personalmente, a cura del ricorrenti, a Donghi Giovanni fin dalla introduzione del giudizio di cassazione. Nella memoria depositata, i ricorrenti chiedono che il ricorso sia dichiarato ammissibile e ritenuto fondato, invocando, sotto il primo profilo, una interpretazione adeguatrice dell'art. 391-bis cod. proc. civ. in ragione del «contenuto decisiorio del provvedimento impugnato ed al fine di evitare un evidente contrasto della disposizione in discorso con i principi stabiliti dagli artt. 3, 24 e 111 Costituzione. Merita precisare al riguardo che nella relazione redatta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., l'inammissibilita' del ricorso risulta motivata dalla considerazione che l'istanza di revocazione e' stata proposta, per il motivo di cui all'art. 394 n. 4, nei confronti di. una ordinanza di inammissibilita' pronunciata ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. l), mentre «l'art. 391-bis cod. proc. civ., come modificato dall'art. 16, d.lgs. n. 40 del 2006, ammette il ricorso per revocazione per il motivo di cui all'art. 395, n. 4 con riferimento ai provvedimenti della Corte di cassazione solo nei confronti delle sentenze nonche' delle ordinanze pronunziate ai sensi dell'art. 375, comma 1, nn. 4) e 5)», osservandosi, altresi', «che la limitazione cosi' operata dalla legge nell'ambito dei provvedimenti adottabili ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. non appare superabile in forza di una interpretazione estensiva, analogica o adeguatrice, qual e' quella patrocinata dai ricorrenti». Tanto premesso, il Collegio Ritiene senz'altro di condividere le argomentazioni della relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. con riguardo alla valutazione di inammissibilita' del ricorso per revocazione alla luce della disciplina posta per tale istituto dall'art. 391-bis cod. proc. civ., tenuto conto che la espressa delimitazione ad opera del testo normativo della utilizzabilita' del rimedio della revocazione per errore di fatto nei confronti della sola «ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5)» (in forza del testo novellato sul punto dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 40 del 2006) fa ritenere tale indicazione tassativa e comporta, per sottrazione, l'esclusione di tale rimedio nei confronti delle ordinanze pronunciate ai sensi dei primi tre numeri dell'art. 375, tra le quali rientra l'ordinanza di inammissibilita' del ricorso principale oggetto di impugnazione, adottata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 331, comma 2, cod. proc. civ., ai sensi del n. 1) dell'art. 375 citato. In particolare, la diversa interpretazione della norma patrocinata dai ricorrenti, anche se motivata con ragioni che attingono direttamente a valori costituzionali, non puo' essere seguita, in quanto, atteso il chiaro ed univoco tenore del testo normativo, essa non si limita a suggerire una delle interpretazioni pur astrattamente possibili, ma finisce con alterare, modificandolo, il dettato normativo, estendendo la sua applicazione in contrasto con la chiara intenzione della legge di delimitare ai casi ivi espressamente indicati il ricorso al rimedio della revocazione avverso i provvedimenti della Corte di cassazione. Reputa tuttavia il Collegio che la disposizione citata, secondo l'unica interpretazione possibile ritenuta da questa Corte, presenta evidenti dubbi di legittimita' costituzionale, sottoponendo ad un trattamento impugnatorio diverso provvedimenti tra loro identici, o comunque nei confronti dei quali non e' dato ravvisare elementi distintivi tali da giustificare una disciplina antitetica. I dubbi di costituzionalita' che si intende sollevare concernono il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, laddove esso impone di sottoporre situazioni identiche a parita' di trattamento giuridico, ed il diritto di' azione in giudizio di cui all'art. 24 Costituzione, che verrebbe impedito con l'esclusione del rimedio della revocazione nel caso considerato, nonche' il principio di ragionevolezza delle scelte del legislatore, che, al di la' della discrezionalita' che va pure riconosciuta e salvaguardata, anche nella materia processuale impone scelte coerenti ed adeguate alla tutela dei diritti che il processo ha appunto lo scopo di salvaguardare. La disposizione in discorso non sembra adeguarsi a tali principi costituzionali, in quanto se il rimedio della revocazione per errore di fatto in cui sia caduto il giudicante persegue lo scopo di eliminare una decisione fondata su un accertamento la cui verita' e' smentita e contraddetta dalle risultanze di causa, non sembra ne' ragionevole ne' giustificata la scelta della legge di' limitare tale rimedio, nell'ambito dei provvedimenti adottati dalla Corte in esito alla procedura camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ., alle sole ordinanze che accolgono o respingono il ricorso nel merito ovvero che lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o per difetto dei quesiti (art. 375, n. 5) e non anche alle altre ordinanze che ne dichiarano l'inammissibilita' per altra causa. Ed infatti l'errore revocatorio puo' ben riscontrarsi anche in queste ultime ipotesi, nei casi, ad esempio, in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile perche' proposto oltre il termine per impugnare ovvero, come nel caso prospettato dall'odierno ricorso, per mancato rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio adottato in forza di un accertamento di fatto in contrasto con le risultanze di causa. Queste situazioni, invero, appaiono in nulla diverse dal caso - in cui la revocazione e' invece ammessa - in cui il ricorso venga dichiarato inammissibile per mancata formulazione dei quesiti richiesti dall'art. 366-bis. Proprio il raffronto della situazione in esame con il caso da ultimo citato esclude poi che possa ravvisarsi un segno distintivo della diversita' di disciplina, idoneo come tale a giustificare la diversa scelta legislativa, nel rilievo che l'ordinanza impugnata integri non una pronuncia sul merito del ricorso, ma una pronuncia sul processo, in disparte la considerazione che una tale distinzione, che infatti non si rinviene in alcun modo nella disciplina positiva della revocazione, appare un dato irrilevante al fine di ammettere ovvero escludere l'utilizzabilita' del suddetto rimedio, potendo l'errore di fatto del giudice cadere tanto su un dato rilevante ai fini della decisione sulla domanda, quanto su un dato del processo dal cui riscontro consegua una pronuncia definitiva. Si rileva inoltre, sotto altro e concorrente profilo, che la delimitazione della revocazione alle sole ordinanze pronunziate in camera di consiglio ai sensi dei numeri 4 e 5 dell'art. 375 cod. proc. civ., operata dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 40 del 2006, appare in contrasto con l'art. 77 della Costituzione perche' attuata in difetto di espressa delega legislativa. L'art. l, comma 3, lett. a) in fine, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, impegnava il Governo, in punto di revocazione, soltanto a «Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza» a, direttiva poi attuata dall'art. 17, d.lgs. n. 40 del 2006 mediante l'inserimento del nuovo art. 391-ter cod. proc. civ. Nessun cenno, invece, la legge di delegazione contiene con riguardo alla potesta' di intervenire sulla disciplina della revocazione delle pronunce della Corte che non decidono il merito della causa ai sensi dell'art. 384 cod. pro. civ., prevedendo la facolta' di ricorrere a tale rimedio per taluni provvedimenti ed escludendolo per altri. La violazione dei limiti della delega legislativa e' in questo caso tanto piu' significativa in quanto la riforma dell'art. 391-bis ha finito con l'incidere, modificandolo, sullo stesso diritto vivente dell'istituto della revocazione, tenuto conto che questa Corte, a Sezioni Unite, aveva affermato in piu' occasioni (ordinanza n. 9287 del 25 giugno 2002, cui e' seguita la sentenza n. 24170 del 30 dicembre 2004) che, benche' non espressamente previsto, anche le ordinanze della Corte adottate ai sensi dell'art. 375 sono assoggettabili, senza distinzioni, al rimedio della revocazione per errore di fatto. La questione di legittimita' costituzionale che si solleva appare altresi' rilevante ai fini' della decisione del ricorso. Cio' in quanto il Collegio Ritiene che l'errore denunziato dai ricorrenti possieda gli estremi dell'errore di fatto, cioe' dell'errore meramente percettivo di una situazione di fatto (la permanenza del fallimento Donghi Giovanni) la cui verita' appare incontrastabilmente esclusa dal contenuto di' un documento in atti (certificato di) chiusura del suddetto fallimento nel 1998). Ora, poiche' tale errore non ha coinvolto in alcun modo l'attivita' valutativa della Corte sottesa all'ordinanza impugnata, si ritiene che l'istanza di revocazione proposta sia, sotto tale profilo, ammissibile. Ne deriva che l'eventuale risoluzione in senso positivo della questione di costituzionalita' sollevata, permettera' a questa Corte di esaminare nel merito e di pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta. Per queste ragioni si ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391-bis cod. proc. civ. sia non manifestamente infondata nonche' rilevante ai fini del decidere.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 77 Costituzione dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo l'esperibilita' del rimedio della revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 per le sole ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375 n. 4) e 5), lo esclude per le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 375, n. 1). Dispone la sospensione del processo. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 7 luglio 2008 Il Presidente: Settimi