N. 441 ORDINANZA 15 - 23 dicembre 2008

Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti
  della   compagnia   assicuratrice   -   Dedotta   esclusione  della
  possibilita' di agire nei confronti del vero responsabile del danno
  e della sua compagnia assicuratrice - Lamentato eccesso di delega e
  prospettata  violazione  del principio di uguaglianza e del diritto
  di  difesa  -  Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e
  omessa  descrizione  della  fattispecie  -  Mancata sperimentazione
  della  possibilita'  di pervenire ad una interpretazione conforme a
  Costituzione - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 149 e 150.
- Costituzione,  artt.  3,  24 e 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art.
  20; legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 4, comma 1.
(GU n.54 del 31-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO,  Alfio  FINOCCHIARO,
   Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
   Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
   NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 149 e 150 del
decreto   legislativo   7   settembre   2005,  n. 209  (Codice  delle
assicurazioni private) promossi con ordinanze del 5 novembre 2007 dal
Giudice  di  pace  di  Milano nel procedimento civile vertente tra Di
Grazia  Maria  e  Carige  Assicurazioni  e  dell'8  febbraio 2008 dal
Giudice  di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra Perini
Daniela  e  Bonnini  Paolo  ed  altra,  iscritte ai nn. 167 e 171 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2008;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
   Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio promosso da D. G. M. nei
confronti  della  propria compagnia assicuratrice per il risarcimento
dei   danni   subiti  in  un  incidente  stradale  attribuibile  alla
responsabilita'  di  S.  C.  T. S., il Giudice di pace di Milano, con
ordinanza  depositata il 5 novembre 2007 (reg. ord. n. 167 del 2008),
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 149
e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;
     che,  in  punto  di  rilevanza, il rimettente assume che, avendo
l'attrice  promosso  azione di risarcimento diretto contro la propria
compagnia,  in  applicazione  degli  artt. 149 e 150 del Codice delle
assicurazioni,  ove  le  suddette norme fossero ritenute in contrasto
con  la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta
contro il responsabile del danno e la relativa compagnia;
     che,  riguardo  alla non manifesta infondatezza della questione,
il  giudice  a  quo  denuncia:  a) il mancato parere del Consiglio di
Stato,  per  averlo  quest'ultimo  espresso  su  uno schema di codice
parzialmente  diverso  da  quello  poi  emanato  e  privo delle norme
relative  al  risarcimento diretto; b) l'eccesso di delega ex art. 76
Cost.,  per  avere  il  Governo,  introducendo  l'azione  diretta nei
confronti   della   compagnia   di   assicurazione  del  danneggiato,
modificato,  sia  sostanzialmente  sia proceduralmente, i diritti dei
danneggiati,  senza  che  tale  facolta'  fosse  concessa dalla legge
delega;  c)  la  violazione  dell'art.  3  Cost.,  per  irragionevole
disparita' di trattamento fra danneggiati; d) la violazione dell'art.
24   Cost.,  per  aver  previsto  l'art.  150  l'introduzione  di  un
regolamento  in  base  al  quale  le spese accessorie dall'impresa di
assicurazione  dovute  al  danneggiato sono solo quelle relative alle
consulenze  medico-legali,  e  non  anche quelle di assistenza legale
stragiudiziale;
     che  nel  giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  delle questioni sollevate, per
difetto  di  valutazione  e motivazione sulla rilevanza delle stesse;
per   omessa   verifica   dei   presupposti  di  applicabilita'  alla
fattispecie  della  procedura  prevista  dal  citato  art.  149,  non
risultando  se  fosse  stato  richiesto il risarcimento di soli danni
materiali  o  anche  di danni alla persona, ne' se la responsabilita'
dell'altro   conducente   fosse  stata  provata  o  almeno  affermata
dall'attrice in giudizio;
     che nel corso di altro analogo giudizio promosso dall'attore nei
confronti  della  propria compagnia assicuratrice per il risarcimento
dei  danni  da circolazione dei veicoli, il Giudice di pace di Parma,
con  ordinanza  depositata  l'8  febbraio  2008 (reg. ord. n. 171 del
2008),  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli
artt.  149  e  150  del  d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli
artt. 3, 24 e 76 Cost.;
     che  il Giudice di pace di Parma svolge argomentazioni del tutto
simili a quelle in cui si articola la citata ordinanza del Giudice di
pace di Milano del 5 novembre 2007;
     che  anche  in  tale  giudizio  e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza
nel merito della questione sollevata, sostanzialmente riproponendo le
argomentazioni formulate in riferimento alla ordinanza del giudice di
pace di Milano;
   Considerato che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 167 del
2008)  e  il  Giudice  di  pace  di Parma (reg. ord. n. 171 del 2008)
dubitano  della legittimita' costituzionale degli artt. 149 e 150 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
nella  parte  in  cui  disciplinano il risarcimento diretto dei danni
nella  circolazione  stradale, per violazione: a) dell'art. 76 Cost.,
in  quanto  su  tali norme sarebbe mancato il parere del Consiglio di
Stato,  previsto  dall'art.  20 legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione  amministrativa);  b)  dell'art.  76  Cost., per aver
elaborato  - esorbitando dalla delega contenuta nell'art. 4, comma 1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione. - Legge di
semplificazione   2001)   -  innovazioni  sostanziali  e  abrogazioni
normative  (tra  le  quali  la  non  convenibilita'  in  giudizio del
responsabile  del  giudizio), non limitandosi al mero riassetto della
disciplina  assicurativa  esistente;  c)  dell'art.  3 Cost. per aver
introdotto  la disciplina dell'indennizzo diretto solo in riferimento
a  fatti  illeciti  ben precisi, rendendo necessaria negli altri casi
l'azione  generale  di  responsabilita',  con criteri di risarcimento
diversi;  d)  dell'art.  24  Cost.,  per  aver  previsto  l'art.  150
l'introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie
dall'impresa  di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle
relative  alle  consulenze  medico-legali,  e  non  anche  quelle  di
assistenza legale stragiudiziale;
     che,  proponendo  le  due  ordinanze  le  medesime  censure,  va
disposta  la  riunione dei giudizi perche' siano decisi con la stessa
pronuncia;
     che  entrambi  i rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla
rilevanza  delle  questioni,  limitandosi  ad  affermare  che, avendo
entrambe  le  parti  attrici  promosso azione di risarcimento diretto
contro  la  propria  compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150
del  Codice  delle  assicurazioni,  ove  le  suddette  norme  fossero
ritenute  in  contrasto  con la Costituzione, le domande risarcitorie
dovrebbero  essere  rivolte  contro  i  responsabili  del  danno e la
relative  compagnie,  senza  in  alcun  modo riferirsi alla specifica
incidenza   di   una   decisione   di   accoglimento  sui  rispettivi
procedimenti,  all'interno  dei  quali  appare escluso che le domande
possano     essere     estese,    pur    dopo    una    dichiarazione
d'incostituzionalita', a questi ultimi soggetti;
     che  dall'ordinanza  del  Giudice di pace di Milano non risulta,
come  rileva  la difesa erariale, se parte attrice abbia richiesto il
risarcimento  dei soli danni materiali o anche dei danni alla persona
(in  tal  caso l'art. 149 limita l'applicabilita' dell'azione diretta
al  solo  conducente  «non  responsabile»), ne' se la responsabilita'
dell'altro conducente sia provata o almeno affermata dall'attrice;
     che  l'ordinanza  del  Giudice  di  pace  di  Parma  e' priva di
qualsiasi  riferimento  al  fatto  cui sarebbero applicabili le norme
censurate, precisandosi soltanto che l'azione e' stata promossa da un
soggetto  nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il
risarcimento  dei  danni da circolazione di veicoli, e limitandosi il
giudice  a  richiamare la narrativa riportata al verbale dell'udienza
29 gennaio 2008;
     che,  sulla  base degli anzidetti rilievi, le questioni proposte
sono   manifestamente   inammissibili   sia   per   omessa  specifica
motivazione   sulla  rilevanza  nel  giudizio  a  quo  (ex  plurimis:
ordinanze  n. 82  del 2008; n. 12 del 2007; n. 179 del 2006), sia per
omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis: ordinanze nn. 248,
217, 24 del 2008; n. 353 del 2007);
     che, inoltre, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo
di  ricercare  una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma impugnata, nel senso, cioe', che essa si limita a rafforzare la
posizione  dell'assicurato  rimasto danneggiato, considerato soggetto
debole,  legittimandolo  ad  agire  direttamente  nei confronti della
propria   compagnia   assicuratrice,  senza  peraltro  togliergli  la
possibilita'  di  fare valere i suoi diritti secondo i principi della
responsabilita' civile dell'autore del fatto dannoso;
     che  tale  interpretazione  avrebbe  consentito  di  superare  i
prospettati dubbi di costituzionalita';
     che  la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la
normativa  impugnata  in  modo  conforme  a  Costituzione costituisce
ulteriore  ragione  di  manifesta inammissibilita' della questione di
illegittimita'  costituzionale (negli stessi termini ordinanza n. 205
del  2008)  in  relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  149  e 150 del decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n. 209  (Codice delle assicurazioni
private),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3, 24 e 76 della
Costituzione,  dal Giudice di pace di Milano e dal Giudice di pace di
Parma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola