N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2008

Ordinanza del 27 maggio 2008  emesso dal  Tribunale  di  Palermo  sul
ricorso proposto da Marraffa Roberto. 
 
Patrocinio a spese dello Stato -  Ricorso  per  accertamento  tecnico
  preventivo proposto da soggetto ammesso  a  gratuito  patrocinio  -
  Nomina  del  consulente  tecnico  d'ufficio  -  Liquidazione  della
  parcella - Istanza di sospensione dell'esecutorieta' del decreto di
  pagamento proposta dal consulente - Previsione legislativa che  gli
  onorari dovuti all'ausiliario  del  magistrato  siano  prenotati  a
  debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a
  carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla  stessa
  parte  ammessa,   per   vittoria   della   causa   o   per   revoca
  dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti  onorari  nel  novero
  delle spese anticipate  dall'erario  -  Denunciata  violazione  dei
  principi di uguaglianza  e  di  ragionevolezza,  sotto  il  profilo
  dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato  al  consulente
  tecnico d'ufficio nominato dal giudice  civile  rispetto  ad  altre
  figure professionali che prestano la propria opera  nell'ambito  di
  procedimenti giurisdizionali - Incidenza sul diritto di difesa. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 131. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
                            IL TRIBUNALE 
    Letto il ricorso proposto dall'ing. Roberto  Marraffa  contro  il
decreto di pagamento emesso dal Presidente del Tribunale  di  Palermo
il 7 gennaio 2008; 
                            O s s e r v a 
    A seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 669-bis,  codice
di procedura civile, da Trapani Maria Laura, ammessa al patrocinio  a
spese dello Stato, iscritto al Registro generale al n. 4633/07 l'ing.
Marraffa venne nominato  consulente  per  l'accertamento  tecnico  di
quanto indicato in ricorso e per il tentativo di conciliazione tra le
parti. 
    Espletata la consulenza l'ing. Marraffa  chiese  la  liquidazione
dell'onorario e delle spese che  vennero  liquidati  con  decreto  di
pagamento del 17 gennaio 2008, posto a carico  della  ricorrente,  ma
con la clausola che  la  somma  poteva  essere  prenotata  debito  su
richiesta  del  consulente,  stante  l'ammissione  della  Trapani  al
patrocinio a spese dello Stato. 
    Rileva il ricorrente che l'articolo 131, d.P.R. 30  maggio  2002,
n. 115, stabilisce, quale effetto  dell'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato nel  procedimento  civile,  al  comma  3,  che  gli
onorari dovuti al consulente tecnico di parte  e  all'ausiliario  del
magistrato sono prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la
ripetizione dalla parte a carico della  quale  sono  poste  le  spese
processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o
per revoca dell'ammissione; tale procedura consente al consulente  di
recuperare quanto dovutogli per onorario, solamente alla  conclusione
della causa o alla  composizione  della  lite  secondo  la  procedura
stabilita dall'articolo 134 dello stesso decreto presidenziale. 
    A  tal  motivo  il  ricorrente  eccepisce   l'incostituzionalita'
dell'articolo 131, comma 3, sotto diversi profili: 
        1. - Violazione dell'articolo 36 della  Costituzione  perche'
in moltissimi casi il professionista nominato consulente tecnico  non
viene retribuito malgrado l'irrinunciabilita' dell'ufficio pubblico; 
        2.  -  Violazione  dell'articolo  3  della  Costituzione   in
relazione a quanto disposto per i difensori delle  parti  ammesse  al
patrocinio  in  favore  dei  quali  le  spese  e  gli  onorari   sono
immediatamente anticipate dall'erario, secondo quanto  stabilito  dal
comma 4 del ricordato articolo 131; 
        3. - Violazione dell'articolo  3  e  dell'articolo  97  della
Costituzione per la disfunzione dell'amministrazione della giustizia,
perche' non viene pagato un professionista che non puo' scegliere  di
accettare o no  l'incarico  conferitogli,  non  ha  alcun  potere  di
condizionare il sorgere e il concludersi della lite, il cui  compenso
e' subordinato all'esito della  lite  medesima;  al  contrario  viene
sempre e immediatamente  remunerato  l'avvocato,  professionista  che
puo' scegliere di patrocinare o no la causa e puo' (nei limiti  della
normale alea processuale) pronosticarne l'esito. 
    Ricorda poi il ricorrente che  la  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 174 del 28 aprile 2006,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
dell'articolo 146, comma 3, del  decreto  presidenziale  n.  115  del
2002, nella parte in  cui  non  prevede  che  sono  spese  anticipate
dall'erario le spese ed onorari al curatore del fallimento, motivando
tra l'altro che «la volontarieta' e non obbligatorieta' dell'incarico
e la non assimilabilita' della posizione del curatore  a  quella  del
lavoratore non escludono il diritto al compenso ne'  giustificano  la
non ricomprensione delle spese e degli onorari al curatore fra quelle
che, come le spese e gli onorari agli  ausiliari  del  giudice,  sono
anticipate dallo Stato,  in  caso  di  chiusura  del  fallimento  per
mancanza di attivo». 
                       Motivi della decisione 
    Va preliminarmente affermata la compatibilita' di  questo  organo
giudicante, presidente dell'ufficio giudiziario competente,  malgrado
abbia pronunciato il decreto impugnato. 
    Ed invero la suprema Corte, a sezioni unite, ha con  la  sentenza
n. 759 del 17 gennaio 2006 affermato  che  in  tema  di  liquidazione
delle spese di giustizia, gli artt. 168 e 170 del  d.P.R.  30  maggio
2002, n. 115 identificano chiaramente il magistrato che provvede alla
liquidazione dell'indennita' di  custodia  con  quello  titolare  del
procedimento in cui quelle spese sono state affrontate, stabilendo la
stessa  corrispondenza  in  riferimento  all'ufficio   competente   a
decidere sulle relative opposizioni,  che  hanno  natura  di  vere  e
proprie impugnazioni incidentali.  Qualora,  pertanto,  l'opposizione
abbia ad oggetto un'indennita' di custodia liquidata in sede  penale,
il procedimento e' devoluto alla cognizione di un magistrato  addetto
al settore penale, con  la  conseguenza  che,  nonostante  il  rinvio
operato dall'art. 170 al procedimento speciale previsto  dalla  legge
13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato,
l'obbligo di astensione del magistrato non e' regolato  dall'art.  51
cod.proc.civ., ma dall'art. 36, lettera h), cod. proc. pen. 
    Nella fattispecie in decisione la detta pronuncia ha  significato
relativamente  all'indicazione  dell'ipotesi  di  astensione  che  e'
quella delle gravi ragioni di convenienza, che nel  caso  in  cui  la
competenza  sul  ricorso  sia  del  giudice  civile  (ovviamente   il
presidente dell'ufficio  giudiziario  ha  competenza  in  ambedue  le
funzioni giurisdizionali) deve  fare  riferimento  al  secondo  comma
dell'articolo 51 del codice di procedura civile: qui non si ravvisano
«gravi ragioni di convenienza» poiche'  il  ricorso  non  lamenta  il
merito  del  decreto   di   liquidazione,   ma   solleva   dubbi   di
costituzionalita' a causa della mancanza di immediata efficacia dello
stesso decreto per effetto di una norma di legge che la limita e  che
in concreto, a parere del ricorrente, la elimina. 
    Sono gia' state  proposti  a  codesta  Corte  costituzionale  tre
eccezioni di costituzionalita' in ordine all'articolo 131, d.P.R.  30
maggio 2002, n. 115. 
    Con ordinanza del 19 ottobre 2006 il Tribunale di Bolzano  ha  di
ufficio sollevato l'eccezione del comma 4, lettera c) in ordine  agli
articoli 24 e 111, Cost. perche' ove la norma  «comporti,  di  fatto,
anticipazione di spesa a carico dell'ausiliario  del  giudice,  viola
gli articoli 24 e 111, Cost., posto che la tutela  dei  non  abbienti
deve essere realmente a carico dello Stato e non di  altri  soggetti,
mentre il giusto processo non puo' risolversi in strumento di  tutela
del non abbiente a ingiusto discapito di altro  cittadino»:  sostiene
in proposito l'ordinanza che «l'anticipazione prevista per tali spese
si risolve nel pagamento nelle  mani  del  c.t.u.  al  termine  della
definizione della controversia» e che esse  spese  dovrebbero  essere
anticipate «di tasca propria» dal  consulente,  la  cui  attesa  (del
pagamento delle spese)  violerebbe  il  principio  della  ragionevole
durata del processo «stante  le  note  lungaggini  che  la  procedura
comporta». 
    A parere di questo remittente piu' aderente  al  caso  di  specie
prospettato dal ricorso e' l'ordinanza del Tribunale di  Trapani  del
20 dicembre 2006. 
    Si evidenzia in detto provvedimento che «la  norma  dell'articolo
131, comma 3, ha sostituito la previsione dell'articolo  11,  n.  3),
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 laddove  era  previsto  che  i  periti
dovessero prestare la loro opera gratuitamente, salva la  ripetizione
a carico della parte condannata alle  spese  od  anche  della  stessa
parte ammessa al gratuito patrocinio, in quanto ne risultasse cessato
lo  stato  di  poverta»;  ma  obietta  ancora  l'ordinanza  che   «la
disposizione  vigente,  come  sopra  articolata,   ammette   che   la
prestazione del consulente tecnico di ufficio possa ancora  oggi  non
essere  remunerata  nell'ipotesi   in   cui   risulti   preclusa   la
possibilita' di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia
la stessa parte ammessa la gratuito patrocinio». 
    Le argomentazioni che  gia'  possono  essere  condivise,  trovano
piena adesione al passo in cui evidenziano «che analogo  risvolto  si
prefigura  nel  caso,  non  raro,  di  consulenza  disposta   in   un
procedimento rientrante nella cosi  detta  volontaria  giurisdizione,
nell'ambito della quale non sempre risulta individuabile un  soggetto
portatore di un interesse confliggente con quello  del  ricorrente  e
rispetto al quale pronunziare la  soccombenza»:  ipotesi  questa  che
ricorre  anche  nell'accertamento  tecnico   preventivo,   che   puo'
concludersi in se stesso senza dar  seguito  ad  un  procedimento  di
merito che veda un soccombente nel convenuto o comunque  un  soggetto
cui fare carico delle spese di consulenza. 
    La disposizione in esame, sia pure  nel  combinato  disposto  con
l'articolo 134, a condividibile opinione  dell'ordinanza  cui  si  e'
fatto riferimento «preclude all'ausiliario del  giudice  di  ottenere
l'anticipazione   del   proprio   compenso   a   carico   dell'erario
determinando un'irragionevole disparita' di trattamento  rispetto  ad
altri operatori professionali chiamati a spendere  la  propria  opera
nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, i compensi dei quali, in
caso di ammissione  al  gratuito  patrocinio,  sono  posti  a  carico
dell'erario» quali i difensori, nei  giudizi  penali  e  civili;  gli
ausiliari del magistrato  nel  processo  penale;  il  compenso  dell'
investigatore privato nel processo penale; il compenso del consulente
del pubblico  ministero  e  dell'imputato  nel  processo  penale;  al
curatore del fallimento a seguito della sentenza n. 174 del 28 aprile
2006 della Corte costituzionale. 
    In ultimo  anche  questo  tribunale  ha  sollevato  eccezione  in
riferimento ad altra ipotesi di fatto con ordinanza depositata  il  7
febbraio 2008. Con  essa  e'  stata  rimessa  all'esame  della  Corte
costituzionale la questione relativa al mancato  pagamento  da  parte
dell'Erario  dell'emolumento  liquidato  in  favore  di  esperta   di
mediazione in un procedimento di separazione giudiziaria dei coniugi. 
    Rileva quel giudice rimettente che l'articolo 131 appare  violare
in modo non manifestamente infondato anche  gli  articoli  24  e  111
della Costituzione, anche in relazione alla disparita' di trattamento
rilevante ex art. 3 della Carta, rispetto  al  trattamento  economico
dei consulenti nel procedimento penale perche' il diritto vivente  e'
tale per cui il sistema della prenotazione a debito priva, di  fatto,
il c.t.u. nominato nel  processo  civile  del  compenso  per  l'opera
prestata. 
    In  proposito  l'ordinanza  ricorda  quanto  si   afferma   nella
relazione ministeriale al testo unico sulle spese  di  giustizia  «in
generale,  l'ipotesi  della  prenotazione  a  debito  successivamente
all'infruttuosa  escussione  da  parte  del  professionista,   appare
un'ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilita',  ma  in
tal senso  e'  la  norma  originaria»:  cio'  a  dimostrazione  della
concreta ingiustizia a carico di detti ausiliari  del  giudice,  gia'
riconosciuta  dallo  stesso  legislatore  (delegato).   Peraltro   il
legislatore non sembra avere tenuto conto del fatto che  nell'ipotesi
di consulenza tecnica preventiva  richiesta  da  persona  ammessa  al
patrocinio a spese dello Stato il consulente e' con concreta certezza
destinato a fornire  la  sua  prestazione  gratuitamente  qualora  il
richiedente  finisca  col  convincersi,  proprio   a   motivo   delle
conclusioni  della  consulenza,  a  non   proseguire   nell'   azione
giudiziaria. 
    Cio' posto, assunte  le  motivazioni  sopra  riportate,  anche  a
questo  decidente   la   questione,   nello   specifico   riferimento
all'accertamento  tecnico  preventivo,  appare   non   manifestamente
infondata. Essa e' rilevante per la  decisione  sul  ricorso  con  il
quale viene chiesta la sospensione dell'esecutorieta' del decreto  di
pagamento in relazione alla condizione in esso contenuta; sospensione
che, prevista dal comma 3 dell'articolo  170,  e'  necessaria  a  far
divenire effettivo il diritto al compenso con  l'immediato  pagamento
dello stesso da parte dell'Erario. 
                               P. Q. M. 
    Sospende    la    decisione    sull'istanza    di     sospensione
dell'esecutorieta' del decreto di pagamento impugnato; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 131, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per violazione degli articoli  3  e  24  della  Costituzione,
nella parte in cui non prevede  che  l'onorario  dell'ausiliario  del
magistrato  designato  per  l'esecuzione  di   accertamento   tecnico
preventivo richiesto da persona ammessa al patrocinio a  spese  dello
Stato sia anticipato dall'Erario. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  la
notificazione  dell'ordinanza  al  Presidente   del   Consiglio   dei
ministri, la comunicazione della stessa ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica a cura della cancelleria. 
                       Il Presidente: Puglisi