N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2008
Ordinanza del 27 maggio 2008 emesso dal Tribunale di Palermo sul ricorso proposto da Marraffa Roberto. Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Istanza di sospensione dell'esecutorieta' del decreto di pagamento proposta dal consulente - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato al consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice civile rispetto ad altre figure professionali che prestano la propria opera nell'ambito di procedimenti giurisdizionali - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.1 del 7-1-2009 )
IL TRIBUNALE Letto il ricorso proposto dall'ing. Roberto Marraffa contro il decreto di pagamento emesso dal Presidente del Tribunale di Palermo il 7 gennaio 2008; O s s e r v a A seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 669-bis, codice di procedura civile, da Trapani Maria Laura, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, iscritto al Registro generale al n. 4633/07 l'ing. Marraffa venne nominato consulente per l'accertamento tecnico di quanto indicato in ricorso e per il tentativo di conciliazione tra le parti. Espletata la consulenza l'ing. Marraffa chiese la liquidazione dell'onorario e delle spese che vennero liquidati con decreto di pagamento del 17 gennaio 2008, posto a carico della ricorrente, ma con la clausola che la somma poteva essere prenotata debito su richiesta del consulente, stante l'ammissione della Trapani al patrocinio a spese dello Stato. Rileva il ricorrente che l'articolo 131, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce, quale effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile, al comma 3, che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione; tale procedura consente al consulente di recuperare quanto dovutogli per onorario, solamente alla conclusione della causa o alla composizione della lite secondo la procedura stabilita dall'articolo 134 dello stesso decreto presidenziale. A tal motivo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalita' dell'articolo 131, comma 3, sotto diversi profili: 1. - Violazione dell'articolo 36 della Costituzione perche' in moltissimi casi il professionista nominato consulente tecnico non viene retribuito malgrado l'irrinunciabilita' dell'ufficio pubblico; 2. - Violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione a quanto disposto per i difensori delle parti ammesse al patrocinio in favore dei quali le spese e gli onorari sono immediatamente anticipate dall'erario, secondo quanto stabilito dal comma 4 del ricordato articolo 131; 3. - Violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 97 della Costituzione per la disfunzione dell'amministrazione della giustizia, perche' non viene pagato un professionista che non puo' scegliere di accettare o no l'incarico conferitogli, non ha alcun potere di condizionare il sorgere e il concludersi della lite, il cui compenso e' subordinato all'esito della lite medesima; al contrario viene sempre e immediatamente remunerato l'avvocato, professionista che puo' scegliere di patrocinare o no la causa e puo' (nei limiti della normale alea processuale) pronosticarne l'esito. Ricorda poi il ricorrente che la Corte costituzionale con la sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 146, comma 3, del decreto presidenziale n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario le spese ed onorari al curatore del fallimento, motivando tra l'altro che «la volontarieta' e non obbligatorieta' dell'incarico e la non assimilabilita' della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto al compenso ne' giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del giudice, sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo». Motivi della decisione Va preliminarmente affermata la compatibilita' di questo organo giudicante, presidente dell'ufficio giudiziario competente, malgrado abbia pronunciato il decreto impugnato. Ed invero la suprema Corte, a sezioni unite, ha con la sentenza n. 759 del 17 gennaio 2006 affermato che in tema di liquidazione delle spese di giustizia, gli artt. 168 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 identificano chiaramente il magistrato che provvede alla liquidazione dell'indennita' di custodia con quello titolare del procedimento in cui quelle spese sono state affrontate, stabilendo la stessa corrispondenza in riferimento all'ufficio competente a decidere sulle relative opposizioni, che hanno natura di vere e proprie impugnazioni incidentali. Qualora, pertanto, l'opposizione abbia ad oggetto un'indennita' di custodia liquidata in sede penale, il procedimento e' devoluto alla cognizione di un magistrato addetto al settore penale, con la conseguenza che, nonostante il rinvio operato dall'art. 170 al procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato, l'obbligo di astensione del magistrato non e' regolato dall'art. 51 cod.proc.civ., ma dall'art. 36, lettera h), cod. proc. pen. Nella fattispecie in decisione la detta pronuncia ha significato relativamente all'indicazione dell'ipotesi di astensione che e' quella delle gravi ragioni di convenienza, che nel caso in cui la competenza sul ricorso sia del giudice civile (ovviamente il presidente dell'ufficio giudiziario ha competenza in ambedue le funzioni giurisdizionali) deve fare riferimento al secondo comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile: qui non si ravvisano «gravi ragioni di convenienza» poiche' il ricorso non lamenta il merito del decreto di liquidazione, ma solleva dubbi di costituzionalita' a causa della mancanza di immediata efficacia dello stesso decreto per effetto di una norma di legge che la limita e che in concreto, a parere del ricorrente, la elimina. Sono gia' state proposti a codesta Corte costituzionale tre eccezioni di costituzionalita' in ordine all'articolo 131, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con ordinanza del 19 ottobre 2006 il Tribunale di Bolzano ha di ufficio sollevato l'eccezione del comma 4, lettera c) in ordine agli articoli 24 e 111, Cost. perche' ove la norma «comporti, di fatto, anticipazione di spesa a carico dell'ausiliario del giudice, viola gli articoli 24 e 111, Cost., posto che la tutela dei non abbienti deve essere realmente a carico dello Stato e non di altri soggetti, mentre il giusto processo non puo' risolversi in strumento di tutela del non abbiente a ingiusto discapito di altro cittadino»: sostiene in proposito l'ordinanza che «l'anticipazione prevista per tali spese si risolve nel pagamento nelle mani del c.t.u. al termine della definizione della controversia» e che esse spese dovrebbero essere anticipate «di tasca propria» dal consulente, la cui attesa (del pagamento delle spese) violerebbe il principio della ragionevole durata del processo «stante le note lungaggini che la procedura comporta». A parere di questo remittente piu' aderente al caso di specie prospettato dal ricorso e' l'ordinanza del Tribunale di Trapani del 20 dicembre 2006. Si evidenzia in detto provvedimento che «la norma dell'articolo 131, comma 3, ha sostituito la previsione dell'articolo 11, n. 3), R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 laddove era previsto che i periti dovessero prestare la loro opera gratuitamente, salva la ripetizione a carico della parte condannata alle spese od anche della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, in quanto ne risultasse cessato lo stato di poverta»; ma obietta ancora l'ordinanza che «la disposizione vigente, come sopra articolata, ammette che la prestazione del consulente tecnico di ufficio possa ancora oggi non essere remunerata nell'ipotesi in cui risulti preclusa la possibilita' di recuperare l'onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa la gratuito patrocinio». Le argomentazioni che gia' possono essere condivise, trovano piena adesione al passo in cui evidenziano «che analogo risvolto si prefigura nel caso, non raro, di consulenza disposta in un procedimento rientrante nella cosi detta volontaria giurisdizione, nell'ambito della quale non sempre risulta individuabile un soggetto portatore di un interesse confliggente con quello del ricorrente e rispetto al quale pronunziare la soccombenza»: ipotesi questa che ricorre anche nell'accertamento tecnico preventivo, che puo' concludersi in se stesso senza dar seguito ad un procedimento di merito che veda un soccombente nel convenuto o comunque un soggetto cui fare carico delle spese di consulenza. La disposizione in esame, sia pure nel combinato disposto con l'articolo 134, a condividibile opinione dell'ordinanza cui si e' fatto riferimento «preclude all'ausiliario del giudice di ottenere l'anticipazione del proprio compenso a carico dell'erario determinando un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad altri operatori professionali chiamati a spendere la propria opera nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, i compensi dei quali, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, sono posti a carico dell'erario» quali i difensori, nei giudizi penali e civili; gli ausiliari del magistrato nel processo penale; il compenso dell' investigatore privato nel processo penale; il compenso del consulente del pubblico ministero e dell'imputato nel processo penale; al curatore del fallimento a seguito della sentenza n. 174 del 28 aprile 2006 della Corte costituzionale. In ultimo anche questo tribunale ha sollevato eccezione in riferimento ad altra ipotesi di fatto con ordinanza depositata il 7 febbraio 2008. Con essa e' stata rimessa all'esame della Corte costituzionale la questione relativa al mancato pagamento da parte dell'Erario dell'emolumento liquidato in favore di esperta di mediazione in un procedimento di separazione giudiziaria dei coniugi. Rileva quel giudice rimettente che l'articolo 131 appare violare in modo non manifestamente infondato anche gli articoli 24 e 111 della Costituzione, anche in relazione alla disparita' di trattamento rilevante ex art. 3 della Carta, rispetto al trattamento economico dei consulenti nel procedimento penale perche' il diritto vivente e' tale per cui il sistema della prenotazione a debito priva, di fatto, il c.t.u. nominato nel processo civile del compenso per l'opera prestata. In proposito l'ordinanza ricorda quanto si afferma nella relazione ministeriale al testo unico sulle spese di giustizia «in generale, l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infruttuosa escussione da parte del professionista, appare un'ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilita', ma in tal senso e' la norma originaria»: cio' a dimostrazione della concreta ingiustizia a carico di detti ausiliari del giudice, gia' riconosciuta dallo stesso legislatore (delegato). Peraltro il legislatore non sembra avere tenuto conto del fatto che nell'ipotesi di consulenza tecnica preventiva richiesta da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato il consulente e' con concreta certezza destinato a fornire la sua prestazione gratuitamente qualora il richiedente finisca col convincersi, proprio a motivo delle conclusioni della consulenza, a non proseguire nell' azione giudiziaria. Cio' posto, assunte le motivazioni sopra riportate, anche a questo decidente la questione, nello specifico riferimento all'accertamento tecnico preventivo, appare non manifestamente infondata. Essa e' rilevante per la decisione sul ricorso con il quale viene chiesta la sospensione dell'esecutorieta' del decreto di pagamento in relazione alla condizione in esso contenuta; sospensione che, prevista dal comma 3 dell'articolo 170, e' necessaria a far divenire effettivo il diritto al compenso con l'immediato pagamento dello stesso da parte dell'Erario.
P. Q. M. Sospende la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutorieta' del decreto di pagamento impugnato; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 131, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'onorario dell'ausiliario del magistrato designato per l'esecuzione di accertamento tecnico preventivo richiesto da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia anticipato dall'Erario. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica a cura della cancelleria. Il Presidente: Puglisi