REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2008, n. 6 

  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto 2007, n. 19 «Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»
- Collegato in materia di istruzione.
(GU n.2 del 10-1-2009)

(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di istruzione e formazione «Modifiche alla
legge  regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di
          istruzione e formazione della Regione Lombardia).

   1.  Alla  legge  regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema
educativo  di  istruzione  e formazione della Regione Lombardia) sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  dopo  la  lettera  b)  del comma 1 dell'art. 5 e' inserita la
seguente:
    «b-bis)   programmazione   degli   interventi   a   sostegno  del
funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei
relativi contributi,»;
    b) dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 7-bis.
    (Programmazione degli interventi di edilizia scolastica)
.  - 1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione
delle  strutture  edilizie  scolastiche,  di  istruzione e formazione
professionale  ed  universitarie, la Giunta regionale, in conformita'
agli  indirizzi  del  Consiglio  regionale,  definisce annualmente le
tipologie  di  intervento  prioritariamente  finanziabili, nonche' le
modalita' di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a
quelle statali.
    2.  Con  decreto  dirigenziale  sono  individuate annualmente, le
iniziative  oggetto  di  finanziamento,  in  relazione alle richieste
presentate  da  province,  comuni e altri soggetti pubblici e privati
gestori di strutture del sistema educativo.
    3. Al fine di supportare le attivita' programmatorie, la Regione,
in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale
delle   strutture   del   sistema   educativo,  le  cui  informazioni
confluiscono   nell'Osservatorio   di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale n. 22/2006.
    «Art. 7-ter
    (Programmazione   degli   interventi   a  sostegno  delle  scuole
dell'infanzia autonome)
.  -  1.  La  Regione,  in  conformita'  agli indirizzi del Consiglio
regionale,    riconoscendo   la   funzione   sociale   delle   scuole
dell'infanzia  non  statali  e  non comunali, senza fini di lucro, ne
sostiene  l'attivita'  mediante  un  proprio  intervento  finanziario
integrativo  rispetto  a quello comunale e a qualsiasi altra forma di
contribuzione  prevista  dalla  normativa  statale,  regionale  o  da
convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
   2.  Con  decreti  dirigenziali  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione    delle   domande,   nonche'   di   assegnazione   dei
contributi.»;
    c) dopo il comma 7 dell'art. 30 sono inseriti i seguenti:
   «7-bis.  Fino  alla  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della
Regione  della  deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art.
7-bis  restano  efficaci  i  provvedimenti  relativi  a interventi in
materia   di  edilizia  scolastica  adottati  ai  sensi  della  legge
regionale  12  luglio  1974,  n.  40  (Interventi  regionali a favore
dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70
(Norme  sugli  interventi  regionali per la realizzazione di opere di
edilizia  scolastica)  e  dei  commi  da 107 a 107-sexies dell'art. 4
della  legge  regionale 5  gennaio  2000,  n. 1 (Riordino del sistema
delle  autonomie  in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dallo  Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
    7-ter.  Fino  alla  pubblicazione sul BUR della deliberazione del
Consiglio   regionale  di  cui  all'art.  7-ter  restano  efficaci  i
provvedimenti  relativi  al  sostegno  al  funzionamento delle scuole
dell'infanzia  autonome adottati ai sensi della legge regionale n. 11
febbraio   1999,   n.   8   (Interventi   regionali  a  sostegno  del
funzionamento delle scuole materne autonome)»;
    d) dopo il comma 2 dell'art. 32 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis.  A  decorrere  dalla  data di pubblicazione sul BUR della
deliberazione  del  Consiglio  regionale  di  cui all'art. 7-bis sono
abrogate le seguenti disposizioni:
     a)   la  legge  regionale 12  luglio  1974,  n.  40  (Interventi
regionali a favore dell'edilizia scolastica);
     b)  la  legge  regionale 6  giugno  1980,  n.  70  (Norme  sugli
interventi  regionali  per  la  realizzazione  di  opere  di edilizia
scolastica);
     c)  il  comma  36  dell'art.  4 della legge regionale 27 gennaio
1998,  n.  1  (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi
dell'art.  9-ter  della  legge  regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme
sulle   procedure   della   programmazione,   sul  bilancio  e  sulla
contabilita'    della   regione»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni);
     d)  il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1999,
n.  15  (Modifiche e abrogazioni legislativa per la realizzazione dei
progetti del programma regionale di sviluppo);
     e) il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n.
4  (Norme  per  l'attuazione  della programmazione regionale e per la
modifica e l'integrazione di disposizioni legislativa);
     f)  il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2007,
n.  18 (Assestamento ai bilancio per esercizio finanziario 2007 ed al
bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico
I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
     g)  i  commi  da  107  a  107-sexies  dell'art.  4  della  legge
regionale 5  gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie
in  Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112  «Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle  regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59»);
     h)  la  lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale
n. 4/2002;
     i)  il  comma  3  dell'art.  4 della legge regionale 20 dicembre
2004,  n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.
9-ter  della  legge  regionale 31  marzo  1978,  n.  34  «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul bilancio e stilla contabilita'
della regione» Collegato 2005).
    2-ter.  A  decorrere  dalla  data  di pubblicazione sul BUR della
deliberazione  del  Consiglio  regionale  di  cui all'art. 7-ter sono
abrogate le seguenti disposizioni:
     a)  la  legge  regionale 11  febbraio  1999,  n.  8  (Interventi
regionali   a   sostegno   del  funzionamento  delle  scuole  materne
autonome);
     b)  il comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000,
n.  18  (Modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni  legislativa  a
supporto   degli   interventi   connessi   alla  manovra  di  finanza
regionale).»;
     e) dopo il comma 2 dell'art. 34 e' inserito il seguente:
     «2-bis.  Per  le spese di cui all'art. 7-bis comma 1 si provvede
per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate
all'UPB  2  gennaio  1 marzo 278 «Sviluppo di un sistema educativo di
istruzione     e     formazione     professionale    di    qualita'»,
all'UPB 2.1.1.3.278  «Diritto  dovere  di  istruzione e formazione» e
all'UPB  7  febbraio  0  marzo  6 «Patrimonio immobiliare regionale e
sistema sedi».»;
     f)  al  comma 3 dell'art. 34 le parole «Alla realizzazione degli
interventi  di  cui all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3 si provvede
per   l'esercizio   finanziario  2007  e  seguenti,  con  le  risorse
regionali,  previste  dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n.
1/2000,»  dono  sostituite  dalle  parole:  «Alla realizzazione degli
interventi  di cui all'art. 7-bis comma 3, all'art. 7-ter, all'art. 8
e  all'art.  14,  commi  1  e 3, nonche' degli interventi di cui alla
legge regionale 31/1980, si provvede per l'esercizio finanziario 2008
e seguenti con le risorse regionali».
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
    Milano, 31 marzo 2008
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/562 del
   18 marzo 2008