Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» - Collegato in materia di istruzione.(GU n.2 del 10-1-2009)
(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni in materia di istruzione e formazione «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). 1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 e' inserita la seguente: «b-bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi,»; b) dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. (Programmazione degli interventi di edilizia scolastica) . - 1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformita' agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonche' le modalita' di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali. 2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente, le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo. 3. Al fine di supportare le attivita' programmatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2006. «Art. 7-ter (Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome) . - 1. La Regione, in conformita' agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attivita' mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. 2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande, nonche' di assegnazione dei contributi.»; c) dopo il comma 7 dell'art. 30 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 7-ter. Fino alla pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale n. 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome)»; d) dopo il comma 2 dell'art. 32 sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-bis sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica); b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica); c) il comma 36 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione» e successive modificazioni e integrazioni); d) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislativa per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo); e) il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislativa); f) il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento ai bilancio per esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); g) i commi da 107 a 107-sexies dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»); h) la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2002; i) il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e stilla contabilita' della regione» Collegato 2005). 2-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7-ter sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); b) il comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislativa a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).»; e) dopo il comma 2 dell'art. 34 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le spese di cui all'art. 7-bis comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 2 gennaio 1 marzo 278 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita'», all'UPB 2.1.1.3.278 «Diritto dovere di istruzione e formazione» e all'UPB 7 febbraio 0 marzo 6 «Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi».»; f) al comma 3 dell'art. 34 le parole «Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse regionali, previste dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n. 1/2000,» dono sostituite dalle parole: «Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 7-bis comma 3, all'art. 7-ter, all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3, nonche' degli interventi di cui alla legge regionale 31/1980, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti con le risorse regionali». La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 31 marzo 2008 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/562 del 18 marzo 2008