N. 436 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre - 16 novembre 2009

Ordinanza dell'11 dicembre 2006  emessa  dal  Giudice  istruttore  di
Milano nel procedimento civile promosso da Cama Rocco Maria ed  altra
contro Zunno Antonio. 
 
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione
  in giudizio dell'opponente - Termine ridotto a  cinque  giorni  per
  effetto della dimidiazione del termine di comparizione  -  Eccepita
  improcedibilita'  dell'opposizione  per  tardiva  costituzione   in
  giudizio degli opponenti - Omessa previsione del potere-dovere  del
  giudice di rimettere in termini l'opponente a decreto ingiuntivo in
  caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dovuta  a  causa
  ad esso non  imputabile  (in  specie,  ritardo  nella  restituzione
  dell'originale  dell'atto  di   citazione   notificato   da   parte
  dell'ufficiale  giudiziario)  -   Irragionevolezza   -   Denunciata
  violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto  di
  difesa. 
- Codice di procedura civile, art. 647, commi primo e secondo. 
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 24, commi primo e secondo. 
(GU n.2 del 14-1-2009 )
                        IL GIUDICE ISTRUTTORE 
    Esaminati gli atti e i documenti di causa, udite le istanze e  le
difese delle parti; sciogliendo la riserva; 
    Rilevato che l'opposto si duole di come gli opponenti,  essendosi
avvalsi, nella formazione  dell'atto  di  citazione  in  opposizione,
della facolta' di dimidiare il termine di comparizione ex  art.  645,
secondo comma c.p.c. - con la correlativa, pari riduzione del termine
per la costituzione in giudizio - abbiano pero' iscritto a  ruolo  la
causa il sesto - anziche' entro il quinto -  giorno  successivo  alla
notifica dell'opposizione, di talche' quest'ultima cadrebbe sotto  la
scure dell'improcedibilita',  a  norma  dell'art.  647,  primo  comma
c.p.c., attesa la tardiva costituzione in  giudizio  degli  opponenti
stessi,  a  tutti  gli  effetti  equiparata   -   secondo   l'unanime
orientamento della dottrina e della  giurisprudenza  -  alla  mancata
costituzione sic et simpliciter; 
    Rilevato   altresi'   che   gli   opponenti,   allegando   idonea
certificazione    dell'ufficiale    giudiziario,    hanno    peraltro
incontestabilmente  dimostrato  come   la   tardivita'   della   loro
costituzione in giudizio sia dipesa da fatto ad essi non  imputabile,
e cioe' al ritardo nella restituzione dell'atto notificato  da  parte
dell'Ufficio notifiche; 
    Rilevato dipoi  come,  all'epoca  della  vicenda  processuale  in
questione (marzo 2001), notoriamente la Cancelleria  centrale  civile
del Tribunale di Milano,  in  rigorosa  applicazione  dell'art.  165,
primo comma c.p.c., conforme le disposizioni espressamente  impartite
dal Presidente pro tempore,  rifiutava  l'iscrizione  a  ruolo  delle
cause, laddove dal fascicolo attoreo mancasse  l'originale  dell'atto
di citazione debitamente notificato; 
    Rilevato inoltre come solo successivamente, e per  l'appunto  con
le sentenze 26 novembre 2002 n. 477 e 23 gennaio 2004 n. 28, la Corte
costituzionale, interpolando gli artt. 139, 148 e 149  c.p.c.,  abbia
riconosciuto incompatibile con la Carta fondamentale la normativa  in
parola,  laddove  non  preveda  la  decorrenza  degli  effetti  della
notificazione, per il soggetto richiedente, dalla consegna  dell'atto
all'ufficiale giudiziario,  e  non  gia'  dalla  ricezione  dell'atto
stesso da parte del destinatario; 
    Rilevato infine come,  sempre  e  soltanto  in  tempi  successivi
rispetto alla vicenda che qui occupa,  e  cioe'  con  la  sentenza  2
aprile 2004 n. 107 - tra l'altro contrastando il diverso orientamento
sul punto della giurisprudenza di legittimita' (v. per  tutte,  Cass.
1° giugno 2000 n. 7263) - la Corte costituzionale, facendo  giustizia
di  precedenti  oscillazioni  ed  incertezze  interpretative,   abbia
autoritativamente quanto  autorevolmente  sancito  la  facolta',  per
l'opponente, di costituirsi in giudizio sin dal giorno  di  richiesta
della notifica dell'atto introduttivo, depositandone in  cancelleria,
per l'iscrizione a ruolo, una copia semplice (la c.d. velina); 
    Ritenuto, adunque, che la  presente  causa  appare  passibile  di
essere  decisa   sulla   scorta   dell'eccezione   pregiudiziale   di
improcedibilita' dell'opposizione ex art. 647 c.p.c.,  sollevata  dal
convenuto; 
    Ritenuto  come,  dal  principio  di  effettivita'  della   tutela
giurisdizionale  statuito  dall'art.  47  della  Carta  dei   diritti
fondamentali  dell'Unione  europea,   discenda   come   indefettibile
corollario - secondo il costante  insegnamento  della  giurisprudenza
comunitaria -  che  non  puo'  essere  sanzionata  l'inattivita'  del
titolare di una posizione giuridicamente tutelata, laddove  essa  sia
conseguenza di un impedimento di fatto a lui non imputabile; 
    Ritenuto  come  la  piu'  recente  giurisprudenza   della   Corte
costituzionale abbia stigmatizzato, siccome  irragionevole  e  lesivo
del diritto di difesa, che a carico delle parti  del  processo  siano
addebitate conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri
soggetti, sottratta ai poteri  d'impulso  ed  ingerenza  delle  parti
stesse, sicche' e' lecito dubitare della legittimita'  costituzionale
dell'art. 647, primo  e  secondo  comma  c.p.c.,  laddove  omette  di
prevedere che il  decreto  ingiuntivo  non  debba  essere  dichiarato
definitivamente  esecutivo,  e   che   l'opposizione   possa   essere
proseguita, qualora la mancata o  tardiva  costituzione  in  giudizio
dell'opponente sia dipesa da causa  a  lui  non  imputabile  (ovvero,
nella fattispecie,  qualora  il  mancato  rispetto  del  termine  per
l'iscrizione a ruolo discenda dal ritardo nella  resa  dell'originale
dell'atto  di  citazione   in   opposizione   notificato   da   parte
dell'ufficiale giudiziario); 
    Ritenuto altresi', segnatamente, che  proprio  nella  valutazione
comparativo-sistematica della disciplina delle preclusioni, stabilita
in subiecta materia dal  codice  di  procedura  civile,  il  disposto
dell'art. 647, primo e secondo comma c.p.c.  appalesi  tutta  la  sua
irragionevolezza ed iniquita', sol che si consideri come  l'art.  650
c.p.c., nel suo attuale assetto scolpito  dalla  sentenza  20  maggio
1976 n.  120  della  Corte  costituzionale,  contempli  lo  strumento
procedurale dell'opposizione tardiva - di  talche'  non  e'  dato  di
comprendere in nome di cosa debba essere  negata  una  pari  salvezza
alla Parte, la quale non si sia potuta costituire in termini,  sempre
per caso fortuito o forza maggiore  -  ed  addirittura  l'istituzione
legislativa  dell'art.  184-bis  c.p.c.  abbia  aperto  il   panorama
normativo verso una clausola generale di salvaguardia del diritto  di
difesa, ove accertate situazioni di fatto abbiano impedito alla parte
di  esercitare  le  sue  facolta'  processuali  secondo   la   debita
diligenza; 
    Ritenuto pertanto  che  non  sia  manifestamente  infondata,  con
riferimento agli artt. 3, secondo comma e 24 primo  e  secondo  comma
Cost., e quantomeno limitatamente ai giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo introdotti avanti la pubblicazione della mentovata massima
2 aprile 2004 n. 107 della Consulta,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  647,  primo   e   secondo   comma   c.p.c.
patentemente inficiato da  difetto  di  ragionevolezza  e  disparita'
ingiustificata di trattamento in casi analoghi, laddove non  consenta
la rimessione in  termini  per  la  mancata  o  tardiva  costituzione
dell'opponente ad ingiunzione di pagamento, dovuta a  causa  ad  esso
non imputabile; 
                               P. Q. M. 
    Visti gli artt. 134 e 136 Cost.,  nonche'  l'art.  23,  legge  11
marzo 1953 n. 87; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, 
    al Presidente del  Senato  ed  al  Presidente  della  Camera  dei
deputati. 
    Si comunichi altresi' alle parti la presente  ordinanza,  poiche'
resa fuori udienza. 
        Data in Milano, dal tribunale, addi' 16 novembre 2006. 
                    Il giudice istruttore: Meoli