N. 436 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre - 16 novembre 2009
Ordinanza dell'11 dicembre 2006 emessa dal Giudice istruttore di Milano nel procedimento civile promosso da Cama Rocco Maria ed altra contro Zunno Antonio. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione in giudizio dell'opponente - Termine ridotto a cinque giorni per effetto della dimidiazione del termine di comparizione - Eccepita improcedibilita' dell'opposizione per tardiva costituzione in giudizio degli opponenti - Omessa previsione del potere-dovere del giudice di rimettere in termini l'opponente a decreto ingiuntivo in caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dovuta a causa ad esso non imputabile (in specie, ritardo nella restituzione dell'originale dell'atto di citazione notificato da parte dell'ufficiale giudiziario) - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa. - Codice di procedura civile, art. 647, commi primo e secondo. - Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 24, commi primo e secondo.(GU n.2 del 14-1-2009 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Esaminati gli atti e i documenti di causa, udite le istanze e le difese delle parti; sciogliendo la riserva; Rilevato che l'opposto si duole di come gli opponenti, essendosi avvalsi, nella formazione dell'atto di citazione in opposizione, della facolta' di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645, secondo comma c.p.c. - con la correlativa, pari riduzione del termine per la costituzione in giudizio - abbiano pero' iscritto a ruolo la causa il sesto - anziche' entro il quinto - giorno successivo alla notifica dell'opposizione, di talche' quest'ultima cadrebbe sotto la scure dell'improcedibilita', a norma dell'art. 647, primo comma c.p.c., attesa la tardiva costituzione in giudizio degli opponenti stessi, a tutti gli effetti equiparata - secondo l'unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza - alla mancata costituzione sic et simpliciter; Rilevato altresi' che gli opponenti, allegando idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, hanno peraltro incontestabilmente dimostrato come la tardivita' della loro costituzione in giudizio sia dipesa da fatto ad essi non imputabile, e cioe' al ritardo nella restituzione dell'atto notificato da parte dell'Ufficio notifiche; Rilevato dipoi come, all'epoca della vicenda processuale in questione (marzo 2001), notoriamente la Cancelleria centrale civile del Tribunale di Milano, in rigorosa applicazione dell'art. 165, primo comma c.p.c., conforme le disposizioni espressamente impartite dal Presidente pro tempore, rifiutava l'iscrizione a ruolo delle cause, laddove dal fascicolo attoreo mancasse l'originale dell'atto di citazione debitamente notificato; Rilevato inoltre come solo successivamente, e per l'appunto con le sentenze 26 novembre 2002 n. 477 e 23 gennaio 2004 n. 28, la Corte costituzionale, interpolando gli artt. 139, 148 e 149 c.p.c., abbia riconosciuto incompatibile con la Carta fondamentale la normativa in parola, laddove non preveda la decorrenza degli effetti della notificazione, per il soggetto richiedente, dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non gia' dalla ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario; Rilevato infine come, sempre e soltanto in tempi successivi rispetto alla vicenda che qui occupa, e cioe' con la sentenza 2 aprile 2004 n. 107 - tra l'altro contrastando il diverso orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimita' (v. per tutte, Cass. 1° giugno 2000 n. 7263) - la Corte costituzionale, facendo giustizia di precedenti oscillazioni ed incertezze interpretative, abbia autoritativamente quanto autorevolmente sancito la facolta', per l'opponente, di costituirsi in giudizio sin dal giorno di richiesta della notifica dell'atto introduttivo, depositandone in cancelleria, per l'iscrizione a ruolo, una copia semplice (la c.d. velina); Ritenuto, adunque, che la presente causa appare passibile di essere decisa sulla scorta dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilita' dell'opposizione ex art. 647 c.p.c., sollevata dal convenuto; Ritenuto come, dal principio di effettivita' della tutela giurisdizionale statuito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, discenda come indefettibile corollario - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza comunitaria - che non puo' essere sanzionata l'inattivita' del titolare di una posizione giuridicamente tutelata, laddove essa sia conseguenza di un impedimento di fatto a lui non imputabile; Ritenuto come la piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale abbia stigmatizzato, siccome irragionevole e lesivo del diritto di difesa, che a carico delle parti del processo siano addebitate conseguenze decadenziali derivanti dalla condotta di altri soggetti, sottratta ai poteri d'impulso ed ingerenza delle parti stesse, sicche' e' lecito dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma c.p.c., laddove omette di prevedere che il decreto ingiuntivo non debba essere dichiarato definitivamente esecutivo, e che l'opposizione possa essere proseguita, qualora la mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente sia dipesa da causa a lui non imputabile (ovvero, nella fattispecie, qualora il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo discenda dal ritardo nella resa dell'originale dell'atto di citazione in opposizione notificato da parte dell'ufficiale giudiziario); Ritenuto altresi', segnatamente, che proprio nella valutazione comparativo-sistematica della disciplina delle preclusioni, stabilita in subiecta materia dal codice di procedura civile, il disposto dell'art. 647, primo e secondo comma c.p.c. appalesi tutta la sua irragionevolezza ed iniquita', sol che si consideri come l'art. 650 c.p.c., nel suo attuale assetto scolpito dalla sentenza 20 maggio 1976 n. 120 della Corte costituzionale, contempli lo strumento procedurale dell'opposizione tardiva - di talche' non e' dato di comprendere in nome di cosa debba essere negata una pari salvezza alla Parte, la quale non si sia potuta costituire in termini, sempre per caso fortuito o forza maggiore - ed addirittura l'istituzione legislativa dell'art. 184-bis c.p.c. abbia aperto il panorama normativo verso una clausola generale di salvaguardia del diritto di difesa, ove accertate situazioni di fatto abbiano impedito alla parte di esercitare le sue facolta' processuali secondo la debita diligenza; Ritenuto pertanto che non sia manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, secondo comma e 24 primo e secondo comma Cost., e quantomeno limitatamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotti avanti la pubblicazione della mentovata massima 2 aprile 2004 n. 107 della Consulta, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma c.p.c. patentemente inficiato da difetto di ragionevolezza e disparita' ingiustificata di trattamento in casi analoghi, laddove non consenta la rimessione in termini per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente ad ingiunzione di pagamento, dovuta a causa ad esso non imputabile;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 136 Cost., nonche' l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Si comunichi altresi' alle parti la presente ordinanza, poiche' resa fuori udienza. Data in Milano, dal tribunale, addi' 16 novembre 2006. Il giudice istruttore: Meoli