AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2008 

  Accertamento  del  periodo di mancato funzionamento del servizio di
accettazione   formalita'  di  pubblicita'  immobiliare  dell'Ufficio
provinciale di Prato.
(GU n.13 del 17-1-2009)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                           per la Toscana
  In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle
norme di seguito riportate
                               Accerta
il  periodo  di  mancato  funzionamento  del servizio di accettazione
formalita'  di  pubblicita'  immobiliare dell'Ufficio provinciale del
territorio di Prato per il giorno 12 dicembre 2008.
                             Motivazioni
  Il  presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione
del  personale  allo  sciopero  del 12 dicembre 2008 ha comportato la
chiusura  del  servizio  di  accettazione  formalita'  di pubblicita'
immobiliare   dell'Ufficio  del  territorio  di  Prato  per  l'intera
giornata.  La  situazione  richiede  di  essere  regolarizzata  e  il
direttore regionale e' chiamato a esprimersi in merito.
  Con  la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato prot.
n.  8834  del  12  dicembre 2008, sono stati comunicati la causa e il
periodo  di  chiusura;  il  suddetto sciopero puo' essere considerato
come  evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni
organizzative dell'Amministrazione.
  L'ufficio  del garante del contribuente per la regione Toscana, con
delibera  protocollo  n° 715 del 22 dicembre 2008, ha espresso parere
favorevole riguardo al presente provvedimento.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
                   Riferimenti normativi dell'atto
  Decreto legislativo n. 300/1999;
  decreto del Ministro delle finanze n° 1390 del 28 dicembre 2000;
  regolamento  di  amministrazione  del  Dipartimento del territorio,
approvato il 5 dicembre 2000;
  decreto-legge   21   giugno   1961,   n.   498,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;
  art.  10  del  decreto  legislativo  26 gennaio 2001, n. 32, che ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;
  legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   Firenze, 23 dicembre 2008
                                 p. il direttore regionale: Chiappara