N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio - 26 maggio 2008

Ordinanza del 28  luglio  2008  emessa  dalla  Commissione tributaria
provinciale di Grosseto sul ricorso proposto  da  Infotirrena  S.r.l.
contro Equitalia Gerit S.p.a. ed altra. 
 
Imposte e  tasse  -  Riscossione  delle  imposte  -  Ricorso  avverso
  cartella di pagamento priva dell'indicazione del  responsabile  del
  procedimento - Nullita' per omessa indicazione del responsabile del
  procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di  emissione
  e  di  notificazione  della  cartella  di  pagamento   -   Prevista
  applicabilita' della detta sanzione di nullita' alle sole  cartelle
  di pagamento emesse in relazione ai ruoli  consegnati  agli  agenti
  della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno  2008  -  Denunciata
  violazione dei  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  -
  Incidenza sui principi di buon andamento e di  imparzialita'  della
  pubblica  amministrazione   -   Asserita   lesione   dei   principi
  costituzionali in materia di giusto processo e di  efficacia  delle
  pronunce della Corte costituzionale. 
- Decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  art.  36,  comma  4-ter,
  aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 136. 
(GU n.4 del 28-1-2009 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul rrcorso n. 297/07, depositato
il 1° giugno 2007: 
        avverso   cartella   di   pagamento   n.    05120070001797455
IVA+IRPEG+IRAP 2002, contro Concessionario Equitalia Gerit S.p.A., in
persona dell'ammistratore delegato dott. Enzo  Leone -  via  Gorizia,
31 - Grosseto, difeso da Di Giambattista avv. Alberto,  via  Gorizia,
31 - 58100 Grosseto, proposto dalla ricorrente Infotirrena S.r.l.  in
persona del leg. rapp.te Leo Vermiglio Vittorio Vermigli,  via  Della
Pace, 44/A - 58022 Follonica (Grosseto),  difeso  da  Sabatini  dott.
Marco, via Pratelli, 4 -  58022  Follonica  (Grosseto);  altre  parti
coinvolte: Ag. Ent. - Uff. Grosseto, in  persona  del  direttore  pro
tempore dott. A. Dattola, via Roma, 19 - 58100 Grosseto; 
        avverso   cartella   di   pagamento   n.    05120070001797455
IVA+IRPEG+IRAP 2003, contro Concessionario Equitalia Gerit S.p.A., in
persona dell'amministratore delegato dott. Enzo Leone - via  Gorizia,
31 - Grosseto, proposto  dalla  ricorrente:  Infotirrena  S.r.l.,  in
persona del leg. rapp.te Leo Vermiglio Vittorio Vermigli,  via  Della
Pace, 44/A - 58022 Follonica (Grosseto),  difeso  da  Sabatini  dott.
Marco, via Pratelli, 4 -  58022  Follonica  (Grosseto);  altre  parti
coinvolte: Ag. Ent. - Uff. Grosseto  in  persona  del  direttore  pro
tempore dott. A. Dattola , via Roma, 19 - 58100 Grosseto; 
        avverso   cartella   di   pagamento   n.    05120070001797455
Addiz.Comunale 2002, contro Concessionario Equitalia Gerit S.p.A., in
persona dell'amministratore delegato dott. Enzo Leone - via  Gorizia,
31 - Grosseto,  proposto  dalla  ricorrente  Infotirrena  S.r.l.,  in
prsona del leg. rapp.te Leo Vermiglio Vittorio  Vermigli,  via  Della
Pace, 44/A - 58022 Follonica (Grosseto),  difeso  da  Sabatini  dott.
Marco via Pratelli, 4  -  58022  Follonica  (Grosseto);  altre  parti
coinvolte: Ag. Ent. - Uff. Grosseto, in  persona  del  direttore  pro
tempore dott. A. Dattola, via Roma, 19 - 58100 Grosseto; 
        avverso cartella di  pagamento  n.  05120070001797455  Addiz.
Comunale 2003,  contro  Concessionario  Equitalia  Gerit  S.p.A.,  in
persona dell'amministratore delegato dott. Enzo Leone - via  Gorizia,
31 - Grosseto,  proposto  dalla  ricorrente  Infotirrena  S.r.l.,  in
persona del leg. rapp.te Leo Vermiglio Vittorio Vermigli,  via  Della
Pace, 44/A - 58022 Follonica (Grosseto),  difeso  da  Sabatini  dott.
Marco, via Pratelli, 4 -  58022  Follonica  (Grosseto);  altre  parti
coinvolte: Ag. Ent. - Uff. Grosseto, in  persona  del  direttore  pro
tempore dott. A. Dattola, via Roma, 19 - 58100 Grosseto; 
        avverso cartella di  pagamento  n.  05120070001797455  Addiz.
Regionale 2002, contro  Concessionario  Equitalia  Gerit  S.p.A.,  in
persona dell'amministratore delegato dott. Enzo Leone - via  Gorizia,
31 - Grosseto, proposto  dalla  ricorrente:  Infotirrena  S.r.l.,  in
persona del leg. rapp.te Leo Vermiglio Vittorio Vermigli,  via  Della
Pace, 44/A - 58022 Follonica (Grosseto);  difeso  da  Sabatini  dott.
Marco, via Pratelli, 4 -  58022  Follonica  (Grosseto);  altre  parti
coinvolte: Ag. Ent. - Uff. Grosseto, in  persona  del  direttore  pro
tempore dott. A. Dattola, via Roma, 19 - 58100 Grosseto; 
        avverso cartella di  pagamento  n.  05120070001797455  Addiz.
Regionale 2003, contro  Concessionario  Equitalia  Gerit  S.p.A.,  in
persona dell'amministratore delegato dott. Enzo Leone,  via  Gorizia,
31 - Grosseto,  proposto  dalla  ricorrente  Infotlrrena  S.r.l.,  in
persona del leg. rapp.te Leo Vermiglio Vittorio Vermigli,  via  Della
Pace, 44/A - 58022 Follonica (Grosseto),  difeso  da  Sabatini  dott.
Marco, via Pratelli, 4 -  58022  Follonica  (Grosseto);  altre  parti
coinvolte: Ag. Ent. - Uff. Grosseto  in  persona  del  direttore  pro
tempore dott. A. Dattola, via Roma 19, - 58100 Grosseto. 
    Con  tempestivo  ricorso  la  Infotirrena  S.r.l.  impugnava   la
cartella di pagamento 051 2007 00017974 emessa dalla Gerit S.p.A. per
gli anni di imposta 2002 e  2003,  chiedendone  la  dichiarazione  di
nullita' e/o inesistenza, di illegittimita', lamentando tra  l'altro,
ed  in  primis  la   mancata   indicazione   del   responsabile   del
procedimento. 
    Si costituiva in giudizio la Gerit S.p.A.  eccependo  la  propria
carenza di  legittimazione  relativamente  ai  punti  riguardanti  il
contenuto della cartella, e contestando  le  dedotte  conseguenze  in
tema di mancanza di sottoscrizione della cartella, cosi'  come  della
mancata indicazione del responsabile. 
    Si costituiva l'Ufficio delle Entrate contestando gli altri punti
di doglianza, ma omettendo le proprie valutazioni sulla questione  di
cui sopra. 
    Questa  Commissione  osserva  come   sul   punto   della   omessa
indicazione del funzionario responsabile nel giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma  2,  lettera  a),  della  legge  27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto  dei  diritti
del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006  dalla
Commissione tributaria regionale del Veneto la Corte  costituzionale,
con ordinanza n. 377 del 2007 ha dichiarato la manifesta infondatezza
della dedotta questione con una motivazione che va ricordata ai  fini
delle valutazioni che seguono. 
    Infatti la Commissione  tributaria  regionale  di  Venezia  aveva
sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,
comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella  parte
in cui prevede che  gli  atti  dei  concessionari  della  riscossione
«devono tassativamente indicare», fra l'altro,  il  responsabile  del
procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della
Costituzione, sottoponendola a giudizio critico. 
    La Corte, nel ritenere infondata la questione  ha  affermato  che
l'art. 7 della legge n. 212  del  2000  si  applica  ai  procedimenti
tributari   (oltre   che   dell'amministrazione   finanziaria)    dei
concessionari della  riscossione,  in  quanto  soggetti  privati  cui
compete l'esercizio di funzioni pubbliche; che l'obbligo  imposto  ai
concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile
del procedimento, lungi dall'essere un  inutile  adempimento,  ha  lo
scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa,  la
piena informazione del cittadino (anche ai fini di  eventuali  azioni
nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di  difesa,
che sono altrettanti aspetti del buon andamento e  dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97,  primo  comma,
Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del  1990,
come  modificato  dalla  legge  11  febbraio  2005,  n.  15,  recante
«Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
concernenti norme  generali  sull'azione  amministrativa»)  Soluzione
adottata anche ricordando che fin da epoca  precedente  l'entrata  in
vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo  statuto  dei  diritti
del  contribuente,  la  Corte   ha   ritenuto   l'applicabilita'   ai
procedimenti  tributari  della  legge   generale   sul   procedimento
amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del  2000,  relativa
all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento). 
    A fronte di tale situazione il legislatore e' intervenuto con  la
disposizione di cui all'art. 36 comma  4-ter  del  d.l.  31  dicembre
2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n.  31,  ove  si
prevede espressamente che «La cartella di pagamento di  cui  all'art.
25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, e  successive  modificazioni,  contiene,  altresi',  a  pena  di
nullita',  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione  della
stessa cartella. Le disposizioni di  cui  al  periodo  precedente  si
applicano  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della  riscossione  a
decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili
dei  procedimenti  nelle  cartelle  di  pagamento  relative  a  ruoli
consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse». 
    Orbene ritiene questa Commissione che la  applicabilita'  o  meno
della disposizione sopra riportata  sia  rilevante  nel  giudizio  in
esame,  atteso  lo  specifico  motivo  di  doglianza   indicato   dal
ricorrente, che lo aveva sollevato in epoca  precedente  alla  citata
pronuncia della Corte costituzionale, in quanto la sua applicabilita'
retroattiva alle cartelle esattoriali emesse, cosi' come  ai  giudizi
pendenti  nei  quali  la  specifica  eccezione   risulta   sollevata,
porterebbe  ad  un  rigetto  del   ricorso,   mentre   la   eventuale
dichiarazione di incostituzionalita' della seconda  parte  del  comma
4-ter dell'art.  36  in  esame  determinerebbe  l'applicazione  della
disposizione contenuta nell'art. 7 dello  Statuto  del  contribuente,
come letto dalla ordinanza del Giudice delle leggi,  con  conseguente
accoglimento del ricorso. 
    La non manifesta infondatezza della  questione  si  evince  dalla
lettura dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dall'art.  1,  comma
1, della legge n. 241  del  1990,  come  modificato  dalla  legge  11
febbraio 2005, n. 15, dall'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31  dicembre
2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31,  per  una
serie di considerazioni. 
    Invero l'intervento da parte del legislatore appare inutilmente e
dichiaratamente di parte.  Infatti,  il  legislatore  e'  intervenuto
quando  gia'  la  Corte  costituzionale  aveva  adottato  la  propria
pronuncia, in una materia, quale quella fiscale gia' molto spesso pro
fisco, in quanto gli interventi appaiono dettati da ragioni di cassa,
nell'intento di realizzare maggiori entrate; cosi' che piuttosto  che
ispirarsi  alla  esigenza  di  realizzare  un  assetto   coerente   e
sistematico del diritto, appaiono tesi a garantire gli  interessi  di
una delle parti in causa. 
    Cio', come hanno osservato anche le  sezioni  unite  civili,  non
facilita l'istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e
contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona
fede, come vorrebbe lo statuto del contribuente  (legge  n.  212  del
2000, art. 10, comma 1). 
    Nel  caso   di   specie,   poi,   non   e'   facile   distinguere
l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto
che la norma interpretativa e' stata approvata con d.l. del  Governo,
e ricompressa nell'ambito di  disposizioni  relative  a  «proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti
in  materia  finanziaria»  (adottato  il  31  dicembre),   tanto   da
determinare  la  necessita'  di  valutare  la  compatibilita'   della
procedura di approvazione del d.l. n. 248 del 2007, art. 36,  con  il
parametro costituzionale di cui all'art. 111  Cost.,  che  presuppone
una posizione di parita' delle parti nel processo, posto  che,  nella
specie, l'amministrazione  finanziaria  ha  avuto  il  privilegio  di
rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore  e  che,
in questa seconda veste, nel corso del  giudizio  ha  introdotto  una
disposizione che, non potendo del tutto obliterare  il  dictum  della
Corte costituzionale,  ha  fatti  salvi  gli  effetti  negativi  (per
l'amministrazione) delle  pregresse  violazioni.  L'intervento,  come
affermato in situazione in qualche modo analoga da Cass.,  sez.  un.,
25515 del 2006, e' apparso  inopportuno  anche  perche'  la  pubblica
amministrazione, anche quando e' parte in causa, ha sempre  l'obbligo
di essere e di apparire imparziale, in forza dell'art. 97 Cost. 
    In considerazione di  quanto  sopra  questa  Commissione  ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31  per  violazione
degli artt. 3, 97, 111,  136  Costituzione.  Pertanto  a  svolgimento
dello stesso. 
                              P. Q. M. 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
36, comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con
legge 28 febbraio 2008, n. 31, per violazione degli artt. 3, 97,  136
della Costituzione,  dichiarandola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata; sospende il giudizio  in  corso  ed  ordina  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed ai loro difensori nonche' al Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato. 
        Grosseto, addi' 26 maggio - 16 giugno 2008 
                  Il Presidente estensore: Montagna