MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2009 

  Variazione  del  responsabile  della  conservazione  in  purezza di
varieta' di specie ortive.
(GU n.36 del 13-2-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001, 165, e successive
modificazioni,  relativo  alle  «norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio
2008,  n.  18,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  2008  concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
definizione dei relativi compiti;
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
gia' citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio 1976, che istituisce i
registri di varieta' di specie di piante ortive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri,  ai  sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta'
di  specie  agricole  indicate nel dispositive, per le quali e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
  Considerati  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
  Considerato  che  la  Commissione  Sementi,  di  cui all'art. 19 n.
1086/71,  nella  riunione  del  17  dicembre 2008 ha preso atto delle
richieste sopra menzionate;
  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  Ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

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         |           |          |     Vecchio     |       Nuovo
  Specie |Codice SIAN| Varieta' |  responsabile   |   responsabile
=====================================================================
         |           |          |  Blumen e Parma |   Blumen e ISI
 Pomodoro|    664    |Marzano P4|      Seed       |     Sementi
---------------------------------------------------------------------
         |           |          | Blumen, S.A.I.S.| Blumen, S.A.I.S.
 Pomodoro|    674    | Pantano  |  e Parma Seed   |  e ISI Sementi
---------------------------------------------------------------------
 Pomodoro|    687    | Roma VF  |    Parma Seed   |    ISI Sementi

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
   Roma, 23 gennaio 2009
                                         Il direttore generale: Blasi
          Avvertenza:
             Il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
          da  parte  dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  art.  9  del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998.