MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2008 

  Variazione  di denominazione di una varieta' di festuca arundinacea
iscritta al registro delle varieta' di specie agrarie.
(GU n.36 del 13-2-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  relativo  alle  «norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio
2008,  n.  18,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  2008  concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
definizione dei relativi compiti;
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione
della  citata  legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al
registro nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 96 del 23 aprile
2008,  con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi
dell'art.   19  della  legge  n.  1096/71,  la  varieta'  di  festuca
arundinacea «Prospect»;
  Considerato che la denominazione «Prospect» puo' essere confusa con
altra  denominazione di varieta' dello stesso gruppo gia' inclusa nel
catalogo comunitario;
  Vista  la  nota n. 5787 del 7 luglio 2008, con la quale la societa'
Pennington  Seed  Inc.,  responsabile  della conservazione in purezza
della  varieta' stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da
«Prospect» a «Prospect Green»;
  Considerato  che  il controllo effettuato sulla nuova denominazione
proposta ha dato esito positivo;
  Ritenuto opportuno, pertanto, di accogliere la proposta di modifica
formulata;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  La  denominazione  della  varieta' di festuca arundinacea, iscritta
con decreto ministeriale del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  96 del 23 aprile 2008, e'
modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

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           |                  |      Attuale     |       Nuova
Codice Sian|      Specie      |  denominazione   |   denominazione
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           |      Festuca     |                  |
   10475   |   arundinacea    | Prospect         | Prospect Green

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
   Roma, 19 dicembre 2008
                                         Il direttore generale: Blasi
          Avvertenza:
             Il  presente  atto  non  soggetto  al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.