DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008 

  Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.
(GU n.36 del 13-2-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile»;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il
«conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali» ed in particolare gli articoli 107 e
108;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9  novembre  2001,  n.  401  recante
«disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture   preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e  per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
  Visto  l'art.  5,  comma  2  della  legge  401/2001,  che affida al
Presidente  del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le regioni e gli
enti  locali,  la  predisposizione  degli  indirizzi  operativi e dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi
nazionali  di  soccorso  e i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza;
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3
autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di
una  situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al
grave  rischio  di  compromissione  dell'integrita'  della  vita,  su
proposta  del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito
il   Presidente   della   regione   interessata,  anche  prima  della
dichiarazione  dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento
delle  strutture  operative  nazionali  del  Servizio nazionale della
protezione civile per fronteggiare l'emergenza;
  Considerata  l'ineludibile  esigenza di ottimizzare le capacita' di
allertamento,   di   attivazione  e  di  intervento  del  sistema  di
protezione   civile  a  fronte  di  eventi  calamitosi,  mediante  la
definizione di procedure operative;
  Tenuto conto che le citate procedure operative debbono disciplinare
la  gestione  del  flusso  delle  informazioni tra i diversi soggetti
coinvolti,  l'attivazione  ed  il  coordinamento delle componenti del
Servizio  nazionale  di protezione civile, la descrizione del modello
organizzativo  per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli
interventi  prioritari da disporre a livello nazionale per supportare
ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza unificata in data 13 novembre
2008;

                                Emana
                       la seguente direttiva:

                               Art. 1.

  Il  presente atto di indirizzo concernente «indirizzi operativi per
la  gestione delle emergenze», nel rispetto delle competenze affidate
alle  regioni  dalla  normativa  vigente,  e  di quelle proprie delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano,  nonche'  delle relative norme di attuazione, e' finalizzato
alla  definizione  di  procedure  operative al fine di ottimizzare le
capacita di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio
nazionale di protezione civile.
  Tali  procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle
informazioni  tra  i  diversi  soggetti coinvolti, l'attivazione e il
coordinamento  delle  componenti del Servizio nazionale di protezione
civile,  la  descrizione  del  modello  organizzativo per la gestione
dell'emergenza  con  l'indicazione  degli  interventi  prioritari  da
disporre   a   livello   nazionale   per   supportare   ed  integrare
adeguatamente la risposta locale di protezione civile.
  La   puntuale  attuazione  da  parte  delle  diverse  componenti  e
strutture  operative  del  Servizio nazionale della protezione civile
degli  indirizzi qui formulati garantira' il necessario coordinamento
operativo  nell'attivita' di gestione dell'emergenza, che costituisce
il  presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione
del sistema di protezione civile.
1. La comunicazione dell'evento e il flusso delle informazioni
  Di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi
e  all'evolversi  di  un  evento  che  possa  costituire  elemento di
pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di
ridurre  al  minimo  i  tempi  necessari  per  la  valutazione  della
situazione  e  quindi  per  l'intervento,  e' necessario disporre, in
tempo  reale,  delle  informazioni  relative alle caratteristiche del
fenomeno  ed  alla  capacita'  del  sistema  locale  di  fronteggiare
l'emergenza.
  Inoltre,  per  assicurare  l'impiego  razionale  e coordinato delle
risorse, e' indispensabile che le componenti e le strutture operative
di  protezione  civile  garantiscano l'immediato e continuo reciproco
scambio  delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale,
avviando,  in  particolare,  un rapido flusso di comunicazione con il
Dipartimento  della  protezione  civile  non  limitando,  quindi,  le
segnalazioni  esclusivamente  alle proprie strutture di riferimento a
livello   nazionale,   secondo  le  procedure  operative  di  cui  al
successivo  punto  1.3.,  fermo  restando  il  sistema  di  comando e
controllo  interno  di  ciascuna  delle  componenti e strutture sopra
richiamate.
  In  tal  modo  sara'  anche  possibile per il Capo del Dipartimento
della  protezione  civile  avere  l'immediata  e  completa conoscenza
dell'evento  nonche'  valutare  in  qualunque  momento  la situazione
emergenziale   in   atto   e,   qualora  si  rivelasse  di  carattere
eccezionale,  coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  gli  interventi e tutte le iniziative per fronteggiare
l'evento  in corso, cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge
del  4  novembre 2002, n. 245, convertito nella legge del 27 dicembre
2002 n. 286.
1.1.  Organizzazione  della Sala Situazione Italia e monitoraggio del
   territorio (Sistema)
  Presso  il Dipartimento della protezione civile e' attivo un centro
di  coordinamento  denominato  Sistema che garantisce la raccolta, la
verifica  e la diffusione delle informazioni di protezione civile con
l'obiettivo   di   allertare   immediatamente,   e   quindi  attivare
tempestivamente,  le  diverse  componenti  e  strutture preposte alla
gestione  dell'emergenza.  Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno,  con  la  presenza  di  personale del Dipartimento e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di
seguito elencate:
   Corpo  Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del
Servizio  Nazionale  della  Protezione Civile (art. 11 della legge 24
febbraio 1992, n. 225);
   Forze   Armate   (attraverso   il  Comando  operativo  di  vertice
interforze);
   Polizia di Stato;
   Arma dei Carabinieri;
   Guardia di Finanza;
   Corpo Forestale dello Stato;
   Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
  Sulla  base  di  opportuni  protocolli  operativi,  sara' possibile
integrare  l'attuale  configurazione permanente della Sala di Sistema
con  ulteriori  postazioni  dedicate  ad altre componenti e strutture
operative.
  La  molteplicita'  dei  soggetti presenti presso la Sala Situazione
Italia  fa  di Sistema il punto di riferimento del Servizio nazionale
di  protezione civile e lo rende un centro di coordinamento unico nel
suo genere.
  Qualora  la  situazione  emergenziale  fosse  tale da richiedere la
partecipazione    all'attivita'    operativa   di   altri   enti   ed
amministrazioni,   la   Sala  di  Sistema,  configurata  secondo  una
struttura modulare, e' in grado di soddisfare pienamente l'esigenza.
  Ciascuna  postazione  e'  attrezzata,  oltre  che  con  le  normali
dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con:
   un   terminale   che  costituisce  l'interfaccia  con  la  propria
struttura nazionale di coordinamento operativo;
   un  sistema  «com  center»  preposto alla gestione integrata delle
comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e
sistemi eterogenei.
  La  Sala di Sistema inoltre e' provvista di collegamenti telefonici
punto-punto  con  le  sale  operative  delle  principali componenti e
strutture  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e  di
tecnologie  di  ultima  generazione  per  la videoconferenza, inclusa
quella di tipo satellitare.
1.2. Le funzioni di Sistema
  L'attivita'  ordinaria di monitoraggio e sorveglianza della Sala di
Sistema  consiste  nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e
verificare  le  notizie  riguardanti eventi calamitosi gia' avvenuti,
previsti  o  in  corso,  nonche'  situazioni critiche, sul territorio
italiano  ed  estero.  E'  inoltre  compito  di  Sistema garantire la
diffusione  delle  informazioni  alle  componenti  ed  alle strutture
operative  di protezione civile interessate ed allertarle, qualora se
ne  riscontrasse  l'esigenza, contribuendo cosi' alla loro tempestiva
attivazione   per   l'adozione   delle   eventuali   misure  ritenute
necessarie.
  A  fronte  di  eventi  emergenziali  che  richiedono mezzi e poteri
straordinari,  Sistema,  secondo  le  procedure per l'attivazione del
Dipartimento  della  protezione  civile  in  caso  di  emergenza,  si
configura  come  struttura  di  supporto  al  Comitato  operativo  di
protezione  civile, di cui all'art. 5 comma 3-ter del decreto-legge 7
settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre  2001,  n.  401,  e, sulla base delle strategie adottate dal
Comitato,  garantisce  l'attuazione  delle disposizioni impartite dal
Comitato   attraverso  le  strutture  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile.
1.3. Procedure operative
  La  capacita'  di  Sistema  di  assolvere  alle proprie funzioni e'
strettamente  connessa sia alla tempestivita' con la quale avviene la
comunicazione da parte delle strutture di protezione civile, sia alla
qualita'  dell'informazione, in termini di attendibilita' della fonte
e  di  puntualita'  dei contenuti. A tal fine, in occasione di eventi
naturali  o  connessi con l'attivita' dell'uomo che per intensita' ed
estensione potrebbero richiedere l'intervento coordinato di piu' enti
o  amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' l'utilizzo di
mezzi  e  poteri  straordinari,  cosi'  come rispettivamente definito
all'art. 2, comma 1, lettera b) e lettera c), della legge 24 febbraio
1992,  n.  225, le sale operative nazionali delle forze istituzionali
preposte  al  soccorso e/o di pubblica utilita', le sale operative di
protezione  civile  delle  regioni  e  quelle delle province, laddove
attivate,  gli  Uffici  Territoriali  del Governo-Prefetture, le sale
operative  nazionali  o le strutture di controllo centrale degli enti
ed  amministrazioni  che  gestiscono  le  reti e le infrastrutture di
servizi  nonche',  in  caso  di  emergenza,  i  centri operativi e di
coordinamento  attivati  sul  territorio,  attuano,  oltre  a  quanto
previsto dalle proprie procedure, le seguenti disposizioni.
   quando  ricevono  notizie dell'evento previsto, laddove possibile,
ovvero  gia' avvenuto, o in corso, ne danno immediata comunicazione a
Sistema previa verifica dell'attendibilita' delle informazioni, anche
per il tramite delle proprie strutture territoriali;
   informano  Sistema relativamente agli interventi gia' effettuati o
previsti,  indicandone  tipologia,  localita',  tempistica  e risorse
impiegate;
   verificano  le proprie risorse disponibili e ne informano Sistema,
indicandone caratteristiche, quantita', dislocazione e tempistica per
l'attivazione e l'impiego;
   comunicano  a  Sistema eventuali necessita' di concorso o supporto
nell'intervento;
   mantengono  i  contatti  con  Sistema  fino alla conclusione della
situazione  in atto ed inviano, ogni qualvolta acquisiscono ulteriori
informazioni  sull'evento  provvedendo  ad  aggiornare immediatamente
Sistema;
   su  espressa  richiesta  del Dipartimento della protezione civile,
predispongono un report contenente la sintesi delle attivita' svolte.
  Gli  enti  e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di
monitoraggio non ancora trasferiti o posti nella disponibilita' della
rete  dei  Centri  Funzionali ed in particolare del Centro Funzionale
Centrale,  secondo  le procedure di cui alla direttiva del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  27 febbraio 2004 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11 marzo 2004, e fatto salvo quanto
indicato  da  specifiche  convenzioni  e/o  accordi  stipulati con il
Dipartimento, fanno pervenire la comunicazione dell'evento previsto o
registrato   direttamente   a   Sistema.   Anche  per  tali  enti  ed
amministrazioni   si   attuano   le   procedure   sopra   menzionate.
Contestualmente  dovra'  essere  assicurato, da ciascuna componente e
struttura  operativa  di  protezione  civile,  un corretto e costante
flusso  di  informazioni  anche a livello territoriale, che coinvolga
fin  dalle  prime  fasi  gli enti locali attraverso le sale operative
regionali di protezione civile.
2. Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza
  A  meno  di  eventi  catastrofici  che  annullino  la  capacita' di
reazione  da  parte  del territorio, la prima risposta all'emergenza,
qualunque  sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei
suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire
da  quella  comunale,  preferibilmente attraverso l'attivazione di un
Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  dove  siano  rappresentate  le
diverse  componenti che operano nel contesto locale. Tenuto conto che
il  nostro  territorio  e'  caratterizzato  da  un  numero elevato di
piccole   realta'   municipali,   e'   necessario   che  in  fase  di
pianificazione   di   emergenza   sia   garantito   da   parte  delle
amministrazioni  provinciali  e  regionali un particolare ed adeguato
supporto ai Sindaci di tali comuni, affinche' possano efficientemente
organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.
  A  livello  comunale, cosi' come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225 e dall'art. 108 del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed
il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza alla
popolazione  colpita  e  provvede  ai  primi  interventi  necessari a
fronteggiare  l'emergenza,  dando  attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione  di  emergenza.  In  particolare, anche utilizzando il
potere  di  ordinanza,  il Sindaco, attraverso il personale della sua
struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture
di  protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del
fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete
idrica,   elettrica,   del   gas,  dei  rifiuti  e  della  telefonia,
volontariato  locale)  e  con il supporto di ditte ed aziende private
provvede a:
   l'individuazione  della  sede  piu'  idonea  per  l'ubicazione del
centro  operativo  comunale,  delle  aree  di  attesa e delle aree di
ricovero  della  popolazione  (laddove  non  prevista gia' in fase di
pianificazione dell'emergenza);
   l'individuazione  delle situazioni di pericolo e la prima messa in
sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;
   l'assistenza sanitaria ai feriti;
   la  distribuzione  dei  pasti  e  l'assegnazione  di  un  alloggio
alternativo alla popolazione «senza tetto»;
   la  continua  informazione alla popolazione sulla situazione e sui
comportamenti  da  adottare  anche  attraverso  l'attivazione  di uno
sportello informativo comunale;
   il  controllo della viabilita' comunale con particolare attenzione
alla possibilita' di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della
popolazione colpita o a rischio;
   il  presidio  a  vista  del  territorio  per  seguire l'evoluzione
dell'evento.
  In  funzione dell'intensita' e dell'estensione dell'evento, nonche'
della  capacita'  di  risposta  del  sistema locale, per garantire il
coordinamento   delle   attivita'   di  gestione  dell'emergenza,  si
attiveranno  sul territorio, ai diversi livelli di responsabilita', i
centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate
le  componenti  e le strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile.
  A  livello  provinciale,  secondo  il  modello adottato da ciascuna
Regione,  si  attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.)
nel    quale   sono   rappresentati,   oltre   alla   Regione,   alla
Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo ed alla Provincia, gli
enti,  le  amministrazioni  e  le strutture operative funzionali alla
gestione dell'emergenza con il compito di:
   valutare le esigenze sul territorio,
   impiegare in maniera razionale le risorse gia' disponibili,
   definire  la  tipologia  e  l'entita'  delle  risorse  regionali e
nazionali  necessarie  per  integrare  quelle  disponibili  a livello
provinciale,  individuando, laddove non previsto dalla pianificazione
di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.
  Presso  il  C.C.S.  viene  assicurata  la  direzione unitaria degli
interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni
interessati.
  Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a
quale  Autorita'  e'  attribuita  la  funzione di responsabilita' del
C.C.S.  e  non  fossero  vigenti  in  tal  senso opportuni protocolli
d'intesa  tra  Prefettura  e  Provincia,  tale  funzione  si  intende
assegnata  al  Prefetto della provincia in qualita' di rappresentante
dello  Stato  sul  territorio, in ragione del dovere di assicurare la
salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo
restando  quanto  previsto  dal  modello  organizzativo regionale, le
principali funzioni operative risultano cosi' attribuite:
   il  Prefetto e' responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle
risorse  statuali  presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica  ed  emette ordinanze esercitando, qualora
necessario, la funzione di sussidiarieta' nei confronti dei Sindaci;
   il  Presidente  della  Provincia  e'  responsabile  dell'immediata
attivazione   e   dell'impiego   delle   proprie   risorse,  cura  le
problematiche  concernenti  la viabilita' e le reti ed infrastrutture
di  servizi,  e,  se  previsto  dall'ordinamento  regionale, coordina
l'impiego  del  volontariato  e  mantiene  il  raccordo  con i comuni
interessati dall'evento.
  Il  modello  organizzativo a livello provinciale deve prevedere una
sala  operativa  unica  ed  integrata,  che  da  un lato attua quanto
stabilito  in  sede  di  C.C.S.  e  dall'altro  raccoglie, verifica e
diffonde  le  informazioni  relative  all'evento  ed alla risposta di
protezione  civile,  attraverso  il  raccordo  costante con i diversi
centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale
e Sistema.
  In   relazione   all'estensione   dell'area   interessata  ed  alla
popolazione  da  assistere,  per  supportare  l'attivita'  dei centri
operativi  comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello
comunale   con  quelli  provinciali,  si  attivano  Centri  Operativi
intercomunali  (quali  i Centri Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in
idonee  strutture  preventivamente  individuate, ai quali afferiscono
uno   o  piu'  comuni.  L'attivazione  di  tali  Centri  e'  in  capo
all'autorita'  responsabile  del  C.C.S.  a  meno  della  nomina  del
Commissario  Delegato  successiva  alla  dichiarazione dello stato di
emergenza  o  della  delega  al  coordinamento attribuita al Capo del
Dipartimento della protezione civile.
  A   livello  regionale  ciascuna  Regione  interessata  dall'evento
assicura:
   l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale
e delle organizzazioni di volontariato;
   la  gestione  degli  interventi di emergenza sanitaria, sulla base
della  propria  organizzazione,  in  coerenza con quanto definito nei
Criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  merito  all'organizzazione  dei soccorsi sanitari nelle
catastrofi  (vedi nota 1)
   l'invio  di  propri  tecnici  per le verifiche di agibilita' degli
edifici,  il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed
indotto,  la  verifica di potabilita' delle acque e gli interventi di
bonifica ambientale;
   la  partecipazione  di  propri funzionari all'attivita' dei centri
operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;
   la  gestione  delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e
l'attivazione  e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei
radioamatori.
   l'impiego  dei beni di prima necessita' per garantire l'assistenza
alla popolazione stoccati presso i CAPI di competenza regionale.
  Contestualmente  la  Regione,  sulla  base delle reali esigenze del
territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora fosse
necessario  l'utilizzo  di  mezzi e poteri straordinari, procede alla
richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza.
  Qualora  a  livello  centrale  si  riscontrasse  le  necessita'  di
istituire  in  loco  una  struttura  di  coordinamento  nazionale per
fronteggiare   l'emergenza   (Direzione  di  Comando  e  Controllo  -
DI.COMA.C.),  la  Regione,  d'intesa  con  il  Dipartimento, provvede
all'individuazione   ed   all'allestimento  della  sede  piu'  idonea
valutando,  in  funzione  delle  caratteristiche  dello  scenario  di
evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale.
  La  sala  operativa  regionale,  che  deve  assicurare in emergenza
l'operativita'   h24,  garantisce  a  Sistema  l'aggiornamento  delle
informazioni  relative  alle  attivita'  poste in essere, comunica la
tipologia   e   l'entita'  delle  risorse  nazionali  necessarie  per
integrare  quelle  territoriali,  e mantiene il raccordo con i centri
operativi  attivati  a  livello  provinciale  e  comunale, cosi' come
previsto dalle procedure di cui al paragrafo 1.3.
  Al  preannunciarsi  o  al  verificarsi  di  un  evento che richieda
l'impiego  di  mezzi e poteri straordinari, il coordinamento e' posto
in   capo   al   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  che,  per
l'attuazione degli interventi, puo' avvalersi di commissari delegati,
una  volta che il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato lo stato di
emergenza  di  cui  all'art.  5  comma 1 della legge 225/92. Ai sensi
dall'art.  3  del decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02,
al   verificarsi  di  una  situazione  emergenziale  eccezionale,  da
valutarsi   in   relazione   al   grave   rischio  di  compromissione
dell'integrita' della vita, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile e
sentito  il  Presidente  della regione interessata, anche prima della
dichiarazione   dello   stato   di   emergenza,   puo'   disporre  il
coinvolgimento  delle  strutture  operative  nazionali  del  Servizio
nazionale  della  protezione  civile, affidandone il coordinamento al
Capo del Dipartimento della protezione civile.
  A  livello  nazionale,  presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile, si riunisce il Comitato Operativo della protezione civile che
assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di
emergenza  secondo  quanto previsto dalla legge 401/2001. Il Comitato
operativo,  presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento, e' composto dai
soggetti  indicati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 21 novembre 2006 allargato a comprendere tutti gli enti e le
amministrazioni  pubbliche  e  private  che  concorrono alla gestione
dell'emergenza.
  Il  Comitato,  sulla  base delle caratteristiche dell'evento, delle
esigenze,  delle  risorse disponibili a livello nazionale e di quelle
gia' impiegate definisce la strategia di intervento.
  La  continuita'  del  flusso  delle  informazioni  e' assicurata da
Sistema  che mantiene il costante collegamento con i centri operativi
e di coordinamento attivati.
3. Prime  attivazioni  in  caso di evento di cui all'art. 2, comma 1,
   lettera c), della legge 225/92
  L'attivazione  della struttura di coordinamento operativo a livello
locale  e nazionale richiede necessariamente alcune ore a partire dal
verificarsi  dell'evento. E' dunque evidente che l'attivita' di primo
soccorso   e   assistenza   alla   popolazione  sara'  caratterizzata
dall'attivazione   immediata   e   «spontanea»   delle  strutture  di
protezione  civile  che  operano ordinariamente sul territorio la cui
capacita'   operativa   non   risulti   compromessa   dagli   effetti
dell'evento. Tuttavia, per evitare che i primi interventi, per quanto
tempestivi, si rivelino poco efficaci o finiscano per sovrapporsi, e'
indispensabile  che sin dalle primissime fasi dell'emergenza ciascuna
struttura  operi  in  stretto  raccordo  con  le altre, attraverso un
impiego congiunto ed integrato di forze e di risorse, che si realizza
soltanto con un'azione di coordinamento forte ed univoca.
  A   tal   fine,   nel   caso  di  eccezionalita'  della  situazione
emergenziale,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio
decreto,  su  proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile,
sentito  il  Presidente  della Regione interessata, anche prima della
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza da parte del Consiglio dei
Ministri,  puo'  disporre il coinvolgimento delle strutture operative
nazionali  del  Servizio nazionale della protezione civile, affidando
al  Capo  del  Dipartimento  della Protezione Civile il coordinamento
degli  interventi  e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento
in corso (art. 3 decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02),
nelle  more  che  venga  dichiarato  lo  stato  d'emergenza  ai sensi
dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  Affinche'   il  Capo  del  Dipartimento  disponga  degli  strumenti
necessari  ad  operare,  tutte le informazioni relative all'evento ed
alle  prime  risposte  di  protezione  civile devono essere riportate
tempestivamente  e  sin  dalle  prime  fasi  dell'emergenza a Sistema
attraverso  le  procedure  definite  al  paragrafo  1.3.  Inoltre  e'
necessario  che  ogni  iniziativa  volta ad integrare l'impiego delle
risorse   gia'   disponibili  sul  territorio  venga  preventivamente
concordata   con   il   Capo  del  Dipartimento,  ancor  prima  della
convocazione del Comitato Operativo della protezione civile.
  La   risposta   operativa   del   Dipartimento  si  articola  nella
convocazione dell'Unita' di crisi, con la partecipazione di tutti gli
Uffici  e  Servizi  interessati,  nonche' nell'immediato invio di una
Task force di valutazione, supporto e coordinamento, anche al fine di
istituire   in  loco  il  Centro  di  coordinamento  nazionale  quale
struttura di riferimento del Comitato operativo.
  In  relazione  alla  evoluzione  della  emergenza  in atto, il Capo
Dipartimento  della protezione civile fornisce un puntuale e costante
quadro   informativo   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
elaborando bollettini ufficiali sulla situazione.
3.1. Il Comitato Operativo della protezione civile
  Appresa   la   notizia   di   un   evento   che,   per  dimensioni,
caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente ovvero
sul  normale  svolgimento  della  vita  della comunita' locale, possa
essere ricondotto ad un caso di emergenza di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  c),  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225, il Capo del
Dipartimento   della  protezione  civile  convoca  immediatamente  il
Comitato  operativo  di  protezione  civile (di cui all'art. 10 della
medesima  legge  e  successive  modifiche  ed  integrazioni)  che  si
riunisce  di  norma presso il Dipartimento nazionale della protezione
civile,  salvo  contrario avviso, nella sede di Roma, via Vitorchiano
4.
  Nella  convocazione del Comitato operativo, oltre alla composizione
determinata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
novembre  2006,  si  tiene  conto  delle  caratteristiche dell'evento
emergenziale  al  fine  di  individuare  compiutamente  le  ulteriori
Amministrazioni,  autorita'  nazionali  o locali, aziende ed enti cui
estendere la partecipazione.
  Il  Comitato operativo in particolare ha il compito, come stabilito
dall'art.  3-ter  della  legge 9 novembre 2001, n. 401, di assicurare
«la   direzione  unitaria  e  il  coordinamento  delle  attivita'  in
emergenza,  stabilendo  gli  interventi di tutte le amministrazioni e
gli  enti interessati al soccorso»; ossia, sulla base dell'evoluzione
dello   scenario  e  dei  continui  aggiornamenti  che  arrivano  dal
territorio  a  Sistema,  di  definire le strategie di intervento e di
garantire l'impiego coordinato delle risorse nazionali.
3.2.  La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
   grandi rischi
  Il  Capo  dipartimento della protezione civile chiede al Presidente
della Commissione Grandi Rischi, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 3 aprile 2006, di convocare la stessa con
la  massima  urgenza,  integrandone eventualmente la composizione con
esperti esterni ritenuti necessari, al fine di consentire al Comitato
operativo   di   avvalersi   delle   ulteriori   competenze   tecnico
scientifiche  nel processo di formazione delle decisioni operative di
protezione  civile.  La  funzione  di  definizione  degli  scenari di
rischio  e la loro evoluzione nonche' la sintesi scientifica dei dati
riguardanti  l'evento, nella relazioni tra il Comitato operativo e la
Commissione,   e'  garantita  dal  Centro  Funzionale  nazionale  del
Dipartimento  di  protezione civile che valuta altresi' la necessita'
di coinvolgere ovvero acquisire ulteriori pareri o servizi dai centri
di  competenza  di  cui  al  decreto  del capo del Dipartimento della
Protezione  Civile  n.  252 del 26 gennaio 2005 in applicazione della
Direttiva  del  Presidente  del Consiglio 27 febbraio 2004 «Indirizzi
operativi  per  la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento  nazionale  e  regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile».
3.3.  Principali attivita' delle componenti e strutture operative del
   Servizio nazionale della protezione civile
  I   rappresentanti  delle  componenti  e  strutture  operative  del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile  in  seno  al Comitato
operativo  assicurano  l'attuazione  degli  interventi stabiliti, nel
rispetto delle proprie competenze e procedure.
  In particolare il rappresentante del:
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
azioni immediate:
  a)   fornisce  dettagliate  informazioni  riguardo  le  conseguenze
determinate dall'evento, al fine di determinare una prima stima della
perdita  di  vite  umane, del numero di feriti, della popolazione che
necessita   assistenza   e   dell'accessibilita'   dell'area  colpita
dall'evento;
  b)  fornisce  gli  elementi  informativi riguardo le risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza
sul  territorio,  con  particolare  riguardo  a quelle destinate alle
attivita'  SaR,  ivi  comprese  quelle  gia'  inviate  al verificarsi
dell'evento;
  c)    dispone    l'eventuale   impiego   di   risorse   aggiuntive,
individuandone  provenienza,  caratteristiche, tempistica e modalita'
di impiego;
  d)  mette  a  disposizione  i  propri centri operativi mobili quali
prima sede delle attivita' di coordinamento in loco;
  e)  indica  i  coordinatori  delle  operazioni del soccorso tecnico
urgente sul territorio;
entro 12 ore:
  a)  mette  a  disposizione  personale  del Corpo per la verifica di
agibilita'  degli  edifici  strategici  e  delle  sedi  destinate  ad
ospitare  i  centri  operativi  e  di  coordinamento  del sistema dei
soccorsi, in raccordo con i tecnici locali;
  b)  assicura  la  presenza  di  proprio  personale  presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
  a)  fornisce  il  necessario  supporto  operativo  e  logistico per
l'assistenza alloggiativa d'urgenza delle popolazioni;
  b)  fornisce  informazioni  sugli interventi effettuati di messa in
sicurezza di strutture ed infrastrutture;
  Forze armate
azioni immediate:
  a)   fornisce  dettagliate  informazioni  riguardo  le  conseguenze
determinate  dall'evento  al  fine  di definire una prima stima della
perdita  di  vite  umane, del numero di feriti, della popolazione che
necessita  di  assistenza  e  dell'accessibilita'  dell'area  colpita
dall'evento;
  b)  a seguito di una qualificata richiesta di Sistema, fornisce gli
elementi   informativi   riguardo  le  risorse  umane,  logistiche  e
tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio
colpito dall'evento, con particolare riguardo a quelle destinate alle
attivita' SaR, e sull'agibilita' delle infrastrutture aeroportuali;
  c)    propone    l'eventuale   impiego   di   risorse   aggiuntive,
individuandone  provenienza,  caratteristiche, tempistica e modalita'
di impiego;
  d)  attiva,  qualora  e  laddove  disponibili, le risorse di terra,
aeree  o  navali  destinate,  autonomamente  o  in concorso con altre
amministrazioni,   enti   o  strutture,  all'afflusso  dei  soccorsi,
all'immediata  evacuazione e al trattamento o al trasporto dei feriti
(MEDEVAC)  verso  aree  sicure  o  verso  le strutture ospedaliere di
destinazione;
  e)  dispone  l'emissione  di NOTAM per regolare l'attivita' di volo
sulle  aree  a  rischio  laddove  le  stesse  ricadano  entro aree di
giurisdizione  militare,  al  fine  di  facilitare  le  operazioni di
soccorso;
entro 12 ore:
  a)  attiva,  in  relazione  alla  richiesta  ricevuta  da  Sistema,
compatibilmente  con  le  risorse  effettivamente disponibili, propri
uomini  e  mezzi  per la rimozione delle macerie e l'allestimento dei
campi base dei soccorritori e di aree di ricovero della popolazione;
  b)  disloca  sul  territorio colpito dall'evento, in relazione alla
richiesta   ricevuta  da  Sistema,  le  necessarie  strutture  mobili
destinate   al   coordinamento  delle  attivita'  aeronautiche  e  al
controllo  e  rispetto  delle  eventuali  misure  di  restrizione  al
sorvolo,   compatibilmente  alla  disponibilita'  del  momento,  alla
distanza ed agibilita' della localita' interessata;
  c)  individua  ed  attiva i mezzi necessari ad effettuare, ASAP (As
Soon   As   Possible)   dalla   richiesta   di  Sistema,  il  rilievo
aerofotografico,  anche  ad  infrarossi,  del  territorio interessato
dall'evento  e  ne  assicura  la  reiterazione  nel  tempo in caso di
necessita';
  d)  attiva  le  strutture  finalizzate  a  realizzare  una  rete di
telecomunicazioni,  anche  di  natura  campale,  dotata dei necessari
requisiti di riservatezza;
  e)  assicura  la  presenza  di  proprio  personale  presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
  f)   indica  le  strutture  logistiche  militari,  con  particolare
riguardo  agli  aeroporti  e  le  basi  navali,  che  possono  essere
utilizzate  come  aree  di  ammassamento  dei soccorritori ed aree di
stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;
entro 24 ore:
  a)   a   seguito   di   richiesta  ricevuta  da  Sistema,  mette  a
disposizione,  fatte  salve  le  necessarie misure di sicurezza (aree
classificate  ecc.)  le  proprie risorse disponibili per l'assistenza
alloggiativa d'urgenza della popolazione.
  Forze di Polizia
(partecipano  al  Comitato  Operativo  con  propri  rappresentanti la
Polizia  di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la
Polizia   Penitenziaria,   oltre  al  Corpo  Forestale  dello  Stato,
struttura  operativa  nazionale  ai  sensi  dell'art.  11 della legge
225/92)
azioni immediate:
attraverso  il  diretto coordinamento del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza,  per gli aspetti generali, o dell'Autorita' provinciale di
P.S. per quelli locali, secondo il sistema di cui alla legge 1 aprile
1981 n. 121.
  a)  forniscono  dettagliate  informazioni  riguardo  le conseguenze
determinate  dall'evento al fine di determinare una prima stima della
perdita  di  vite  umane, del numero di feriti, della popolazione che
necessita   assistenza   e   dell'accessibilita'   dell'area  colpita
dall'evento;
  b)  forniscono  gli elementi informativi riguardo le risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza
sul  territorio,  con  particolare  riguardo  a quelle destinate alle
attivita' SaR;
  c)   propongono   l'eventuale   impiego   di   risorse  aggiuntive,
individuandone  provenienza,  caratteristiche, tempistica e modalita'
di impiego;
  d)  il Questore della provincia interessata provvede ad individuare
il  coordinatore  delle  attivita' di ordine e sicurezza pubblica sul
territorio;
  e)  adottano  le  misure  di  specifica  competenza nell'ambito dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica;
entro 12 ore:
  a)   garantiscono,   in   accordo   con   le  autorita'  sanitarie,
l'attivazione   delle   necessarie  competenze  tecnico  scientifiche
finalizzate alle procedure di identificazione delle salme;
  b)  assicurano  la  presenza  di  proprio personale presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
  a) garantiscono la sicurezza dei campi base dei soccorritori, delle
aree  di  ricovero  della  popolazione  e  dei  centri operativi e di
coordinamento attivati sul territorio.
  Corpo Forestale dello Stato
  Per  le azioni del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa
nazionale  ai  sensi  dell'art.  11  della legge 225/92, si rimanda a
quanto gia' previsto nel paragrafo dedicato alle Forze di Polizia.
  Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
azioni immediate:
  a)   fornisce  dettagliate  informazioni  riguardo  le  conseguenze
determinate  dall'evento al fine di determinare una prima stima della
perdita  di  vite  umane, del numero di feriti, della popolazione che
necessita   assistenza   e   dell'accessibilita'   dell'area  colpita
dall'evento;
  b)  fornisce  gli  elementi  informativi riguardo le risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza
sul  territorio,  con  particolare  riguardo  a quelle destinate alle
attivita' SaR;
  c)    propone    l'eventuale   impiego   di   risorse   aggiuntive,
individuandone  provenienza,  caratteristiche, tempistica e modalita'
di impiego;
  d)  indica  i  coordinatori  delle  operazioni  di soccorso per gli
interventi a mare;
  e)   fornisce  informazioni  sull'agibilita'  delle  infrastrutture
portuali e marittime nei territori colpiti;
  f)   attiva   le   risorse   navali,   anche   private,  destinate,
autonomamente  o  in  concorso  con  altre  amministrazioni,  enti  o
strutture,  all'afflusso dei soccorsi, all'immediata evacuazione e al
trattamento  o  al trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o
verso  le strutture ospedaliere di destinazione nonche' eventualmente
dedicate all'alloggio temporaneo per la popolazione;
  g) dispone l'emissione dell'AVURNAV per interdire le aree a rischio
e facilitare le operazioni di soccorso;
entro 12 ore:
  a)  propone  le  necessarie attivita' di ricognizione e valutazione
del danno ai porti petroliferi e agli impianti industriali costieri e
marini;
  b)  indica le infrastrutture portuali che possono essere utilizzate
come  aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per
mezzi, attrezzature e beni;
  c)  assicura  la  presenza  di  proprio  personale  presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
  a)  fornisce  un quadro informativo circa la ricognizione dei danni
all'ambiente marino e alle misure necessarie a garantirne la tutela e
la conservazione in particolare delle aree marine sottoposte a tutela
ambientale e degli impianti produttivi coinvolti nell'evento.
  Croce Rossa Italiana
azioni immediate:
  a)   concorre   a  fornire  dettagliate  informazioni  riguardo  le
conseguenze  determinate dall'evento al fine di determinare una prima
stima  della  perdita  di  vite  umane,  del  numero di feriti, della
popolazione che necessita assistenza;
  b)  fornisce  gli  elementi  informativi riguardo le risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza
sul territorio;
  c)    propone    l'eventuale   impiego   di   risorse   aggiuntive,
individuandone  provenienza,  caratteristiche, tempistica e modalita'
di impiego;
  d)  assicura il concorso al soccorso e all'assistenza sanitaria dei
feriti;
entro 12 ore:
  a)  assicura  la  presenza  di  proprio  personale  presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
  b)  garantisce il concorso all'attivita' di allestimento e gestione
dei  campi  base  dei  soccorritori  e  delle  aree di ricovero della
popolazione;
  c)   assicura   il  concorso  alle  attivita'  di  assistenza  alla
popolazione  e  garantisce  particolare  attenzione nelle attivita' a
favore delle fasce piu' deboli;
  d) attiva le proprie strutture permanenti al fine di garantire, nei
limiti  di capacita', l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate
e comunque coinvolte dall'evento;
  e) propone l'eventuale invio di team di specialisti sia di soccorsi
speciali  sia  per la validazione di specifiche situazioni di rischio
(sanitario-logistica-psicologica);
  f) propone l'invio di team per il censimento delle necessita' della
popolazione e per il ricongiungimento dei nuclei familiari;
  g)  attiva  i  propri  nuclei  trasporti  con  l'utilizzo  di mezzi
speciali;
entro 24 ore:
  a)  assicura l'attivazione di servizi di produzione e distribuzione
pasti per i soccorritori e per la popolazione;
  b)  assicura  l'attivazione  delle  attrezzature  e  del  personale
necessario   alla   dislocazione   e   gestione   sul  territorio  di
potabilizzatori e macchine imbustatici e distribuzione di acqua.
  Organizzazioni nazionali di volontariato
azioni immediate:
  a)   fornisce   un   quadro   informativo,   in   raccordo  con  il
rappresentante    delle   Regioni,   riguardante   la   presenza   di
organizzazioni   di  volontariato  presenti  sul  territorio  con  le
relative   consistenze   di  personale,  professionalita',  dotazioni
strumentali  e  logistiche con particolare riferimento alle attivita'
SaR,   sanitarie,   di   radiocomunicazioni   e  di  assistenza  alla
popolazione;
  b)    propone    l'eventuale   impiego   di   risorse   aggiuntive,
individuandone  provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalita'
di impiego;
entro 12 ore:
  a)  assicura  la  presenza  di  proprio  personale  presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
  b)  garantisce  il concorso all'attivita' di allestimento dei campi
base dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;
entro 24 ore:
  a)  assicura  i  servizi  di produzione e distribuzione pasti per i
soccorritori e la popolazione;
  b)  concorre,  su richiesta delle autorita' competenti, al soccorso
della  popolazione  ed  a tutte le attivita' necessarie per un rapido
ripristino della normalita'.
  Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
azioni immediate:
  a) fornisce un quadro informativo riguardante la presenza del Corpo
sul  territorio  interessato dall'evento, con le relative consistenze
di  personale,  professionalita',  dotazioni strumentali e logistiche
con  particolare  riferimento  alle  attivita'  SaR,  sanitarie  e di
assistenza alla popolazione;
  b)    propone    l'eventuale   impiego   di   risorse   aggiuntive,
individuandone  provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalita'
di impiego;
entro 12 ore:
  a)  propone  l'eventuale  invio  di  team  di  specialisti  per  la
valutazione di specifiche situazioni di rischio.
  Regioni e province autonome
azioni immediate:
  a)  fornisce,  in  raccordo con il rappresentante del volontariato,
gli  elementi  informativi  riguardo  le  risorse umane, logistiche e
tecnologiche  nell'ambito  delle colonne mobili regionali disponibili
ad  essere impiegate sul territorio colpito, definendone provenienza,
caratteristiche,  dotazioni  strumentali,  tempistiche e modalita' di
impiego;
  b)   collabora  nel  reperimento  e  messa  a  disposizione,  anche
attraverso  aziende  e societa' private, di mezzi d'opera, macchinari
ed attrezzature che dovessero rendersi necessarie;
  c) propone l'eventuale impiego di risorse del settore sanitario che
si rendessero necessarie individuandone provenienza, caratteristiche,
dotazioni strumentali, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
  a)  raccoglie  informazioni  sulla  disponibilita'  di  squadre  di
tecnici,   anche   in   riferimento   agli  accordi  con  gli  ordini
professionali,  da  poter  impiegare  nelle  attivita' di rilievo del
danno,  verifica di agibilita' degli edifici e delle infrastrutture e
valutazione  del  rischio  residuo  e/o  indotto e provvede alla loro
organizzazione d'intesa con la regione colpita dall'evento;
  b)  individua,  se  necessario, aree di stoccaggio, conservazione e
movimentazione delle risorse al di fuori della regione colpita;
  c)  verifica  la disponibilita', attraverso le aziende di trasporto
pubblico  regionale  e degli enti locali o societa' private, di mezzi
di trasporto collettivo;
  d)  supporta la regione colpita nell'individuazione delle strutture
permanenti, con particolare riguardo a quelle destinate all'attivita'
residenziale,   alberghiera   e  turistica,  necessarie  a  garantire
l'assistenza  alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte
dall'evento;
  e)  assicura la presenza di personale delle regioni presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
  a)  individua  aziende  e societa', fuori dalla regione colpita, in
grado  di fornire assistenza alle strutture locali nell'erogazione di
servizi  (ciclo rifiuti, gestione e conservazione delle salme, igiene
pubblica..).
  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
azioni immediate:
  a)  concorre alla definizione delle necessita' e delle priorita' di
intervento;
  b)  fornisce  in  raccordo  con  il  rappresentante delle regioni e
province  autonome,  gli  elementi  informativi  riguardo  le risorse
sanitarie  umane,  logistiche  e  tecnologiche  disponibili ad essere
impiegate    sul   territorio   colpito,   definendone   provenienza,
caratteristiche,  dotazioni  strumentali,  tempistiche e modalita' di
impiego;
entro 12 ore:
  a)  propone  l'eventuale  invio  di  team  di  specialisti  per  la
valutazione di specifiche situazioni di rischio;
entro 24 ore:
  a)  indica  eventuali  misure  di  sanita'  pubblica a tutela della
popolazione;
  b) attiva centri di referenza, laboratori ed altri Istituti ad alta
specializzazione per attivita' di diagnostica e terapia.
  ENAC
azioni immediate:
  a)  fornisce  un  quadro  informativo  circa agibilita' e capacita'
degli  aeroporti,  aviosuperfici ed elisuperfici nelle aree coinvolte
dall'emergenza;
  b)   dispone,   anche   tramite  NOTAM,  l'adozione  dei  necessari
provvedimenti   di   limitazione  all'attivita'  dei  voli  civili  e
commerciali,  per  gli  aeroporti  interessati, volti a facilitare le
attivita'   di  soccorso,  individuando  gli  scali  alternativi  ove
dirottare tale tipologia di traffico aereo;
  c)   dispone   le   necessarie  misure  informative  finalizzate  a
minimizzare i disagi ai viaggiatori;
entro 12 ore:
  a)  individua  e  rende  disponibili  aeroporti  civili che possono
essere eventualmente utilizzati quali «HUB» in prossimita' delle aree
interessate    dalla   situazione   emergenziale   dove   concentrare
l'affluenza  di aeromobili con personale ed attrezzature di soccorso,
nonche'  come  aree  di  ammassamento  dei  soccorritori  ed  aree di
stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;
  b)  propone  i  necessari accordi con le societa' di gestione degli
aeroporti   per  garantire  un  adeguato  livello  di  assistenza  ai
viaggiatori  ed  individua,  in  raccordo con le aziende di trasporto
pubblico  degli enti locali ovvero societa' private esercenti servizi
di   autolinea,   ovvero  societa'  esercenti  servizi  di  trasporto
marittimo,  le  adeguate  soluzioni  di  mobilita'  alternativa per i
passeggeri  coinvolti  da  provvedimenti  di limitazione o blocco del
trasporto aereo;
  c)  individua  le  societa'  aeronautiche  e  i vettori in grado di
fornire  ulteriori  servizi  necessari  al  trasporto  di personale e
materiali per il sistema di protezione civile.
  ENAV
azioni immediate:
  a)  fornisce  un  quadro  informativo  circa agibilita' e capacita'
degli aeroporti, nelle aree coinvolte dall'emergenza;
  b)  predispone  tutte  le  misure  atte  a  coordinare  e mantenere
ordinato  il  flusso  del traffico aereo, in accordo con il DPC/COAU,
inclusa  l'emissione  di NOTAM per regolare l'attivita' di volo sulle
aree  a  rischio,  al  fine  di  facilitare le operazioni di soccorso
(ENAV/ACU);
  c)  se  necessario,  coordina  con  EUROCONTROL una limitazione dei
flussi  di  traffico  aereo interessato al sorvolo dello spazio aereo
nazionale   od  all'atterraggio  negli  aeroporti  ubicati  nell'area
interessata dalla situazione emergenziale;
entro 12 ore:
  a) predispone le note informative relativamente ai voli attivi.

  Gestori servizi elettricita' - GSE
azioni immediate:
  a)  fornisce informazioni sugli impianti di produzione elettrica di
propria  competenza,  connessi  anche a reti elettriche diverse dalla
rete  di  trasmissione  nazionale  (es. elenco per tipologia di area,
stato di produzione, contatti);
  b)  tiene  i  contatti  con i titolari degli impianti ubicati nella
zona  colpita  dalla  calamita' monitorando e fornendo lo stato della
situazione di propria competenza;
entro 12 ore:
  a)  negli  orari presidiati mette a disposizione il proprio conctat
center   per   informazioni   che   possono   risultare   utili  alla
collettivita'   in   merito   all'evento  calamitoso,  inoltre  rende
disponibile  le proprie strutture per aggiornamenti sullo stato degli
impianti per integrare le informazioni utili alla protezione civile.
  Gestori servizi elettricita' - Terna
azioni immediate:
  a)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  le  conseguenze della
calamita'   sulla   disponibilita'   degli  impianti  di  produzione,
trasformazione e trasmissione di energia elettrica;
  b)  tiene  i  contatti  con  l'ente/gli  enti che si occupano della
distribuzione  dell'energia  elettrica  nella zona colpita al fine di
fornire  un  quadro  informativo  circa  lo  stato  di  alimentazione
nell'area;
  c)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  le risorse tecniche e
tecnologiche   aziendali   presenti   sul   territorio  in  grado  di
fronteggiare  l'emergenza  in  atto  e  propone  l'eventuale invio di
ulteriori   risorse,   individuandone  provenienza,  caratteristiche,
tempistica e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
  a)  collabora  alla  messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dall'evento;
  b)   collabora  nel  reperimento  e  messa  a  disposizione,  anche
attraverso le societa' controllate ed appaltatrici, di mezzi d'opera,
macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari;
  c)  coordina  le  attivita' per l'immediato ripristino d'urgenza in
condizioni di sicurezza delle reti e dei servizi danneggiati;
  d)  fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche,  destinate alla realizzazione e gestione
dei centri operativi di coordinamento sul territorio.
  ANAS / Autostrade per l'Italia / AISCAT
azioni immediate:
  a)  fornisce  un  quadro informativo circa lo stato della mobilita'
nazionale evidenziando particolari criticita';
  b)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  i  danni subiti dalle
infrastrutture  stradali sia gestite direttamente che in concessione,
presenti sul territorio colpito dall'emergenza;
  c)  propone,  nell'ambito  delle  proprie competenze, l'adozione di
misure di viabilita' alternativa ed eccezionale, volte in particolare
a garantire il sistema dei soccorsi;
  d)   collabora,   compatibilmente   con  le  proprie  risorse,  nel
reperimento  e  messa  a  disposizione,  anche attraverso le societa'
controllate   e   appaltatrici,   di  mezzi  d'opera,  macchinari  ed
attrezzature che dovessero rendersi necessarie;
  e)  mette  a disposizione le strutture ed infrastrutture logistiche
(elisuperfici,  magazzini  e  spazi  per  l'ammassamento  di  mezzi e
risorse utili ai soccorritori….);
  f)  fornisce  supporto,  ove  richiesto,  per attivita' di scorta e
staffetta a trasporti eccezionali e/o colonne mobili di soccorritori;
  g) consente ai soccorritori l'accesso agevolato ai caselli;
  h)   fornisce   informazioni  di  utilita'  agli  automobilisti  in
collaborazione  con il CCISS e ISORADIO, i concessionari autostradali
anche attraverso l'impiego di pannelli a messaggio variabile;
  i) propone le necessarie misure, anche d'intesa con gli enti locali
coinvolti   e   le  organizzazioni  di  volontariato,  finalizzate  a
garantire un adeguato livello di assistenza agli automobilisti;
entro 12 ore:
  a)  propone  le  necessarie attivita' di ricognizione e valutazione
del  danno  alle  infrastrutture  anche  in  relazione  all'eventuale
adozione di misure di limitazione della circolazione;
  b) fornisce una valutazione circa gli eventuali tempi di ripristino
ed agibilita' delle infrastrutture colpite.
  Ferrovie dello Stato - RFI / Trenitalia
azioni immediate:
  a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della circolazione
ferroviaria nazionale evidenziando particolari criticita';
  b)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  l'impiego dei tecnici
inviati  ai fini degli accertamenti dello stato dell'infrastruttura e
richiede  l'eventuale  necessario  supporto della protezione civile a
detti  tecnici  per  raggiungere, in caso di impedimento o criticita'
della mobilita', le zone oggetto di indagine;
  c)   adotta   le   necessarie   misure  informative  di  competenza
finalizzate a minimizzare i disagi ai viaggiatori;
  d)  mette  a  disposizione  i propri impianti di diffusione video e
sonoro per le informazioni della protezione civile alla popolazione;
  e)  concorre  -  per  quanto  competenza e nei limiti delle proprie
disponibilita'   -   insieme   agli  enti  locali  coinvolti  e  alle
organizzazioni  di  volontariato,  fornire  un  adeguato  livello  di
assistenza  ai viaggiatori trovatisi a bordo di treni fermi in linea,
curandone il successivo trasporto in luogo idoneo all'assistenza;
  f)  valuta  la  disponibilita'  di  strutture  di logistica e mezzi
ferroviari  per  l'accoglienza della popolazione o dei soccorritori e
per le esigenze di trasporto di persone o cose a seguito di richiesta
avanzata   dalla   protezione   civile   circa   tipo,   quantita'  e
localizzazione;
entro 12 ore:
  a)  a  seguito  dei  necessari  accertamenti,  fornisce  un  quadro
informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture ferroviarie nei
territori colpiti dall'emergenza;
  b)  concorre  -  per quanto di competenza - insieme alla protezione
civile  ad individuare le adeguate soluzioni di mobilita' alternativa
per  i  passeggeri  coinvolti  in  limitazione o blocco del trasporto
ferroviario;
entro 24 ore:
  a)  mette  a  disposizione  -  compatibilmente  con  la  necessita'
dell'esercizio  ferroviario  da  garantire  anche  in  circostanze di
emergenza  - le strutture di logistica e i mezzi ferroviari richiesti
dalla  protezione  civile  per  l'accoglienza della popolazione o dei
soccorritori  e  per  le  esigenze  di  trasporto  (anche  con  treni
speciali) di persone o cose.
  Societa'  di  telefonia  fissa e mobile - Telecom Italia, Vodafone,
Wind, H3G
azioni immediate:
  a)  fornisce un quadro informativo riguardo lo stato dei servizi di
telefonia   fissa   e   mobile   nazionale   e   nelle  aree  colpite
dall'emergenza  e  circa  le  reti  alternative  specifiche  di  ogni
operatore, evidenziando l'impatto organizzativo e infrastrutturale;
  b)  fornisce  informazioni  utili  all'elaborazione  di  scenari di
analisi  di  rischio  sulla  base  delle interdipendenze con le altre
infrastrutture critiche;
  c)  indica  le possibili azioni correttive per garantire la massima
continuita' nelle funzioni di connettivita' della rete trasmissiva su
tutto  il  territorio  nazionale, per evitare un effetto domino sulle
altre  tipologie  di  infrastruttura  e  per  risolvere i problemi di
congestione  che  vengono  rilevati  in  tempo  reale  nei  centri di
gestione degli operatori;
  d)  predispone le misure tecniche ed organizzative a supporto della
funzionalita'  e  resilienza  dei necessari collegamenti tra i luoghi
colpiti  dall'emergenza  e i centri di coordinamento sul territorio e
tra  questi  ultimi e il Comitato operativo stesso fornendo i servizi
di fonia, video e dati disponibili;
  e)  procede, nei termini ed alle condizioni da regolamentarsi nella
specifica  convenzione  fra  il  DPC  e  gli  Operatori di servizi di
telefonia
   a. all'invio di SMS per la gestione delle emergenze;
   a  fornire il numero (in dato aggregato) distinto per nazionalita'
(country code), dei roamers internazionali presenti nell'area colpita
dall'emergenza.  Per  roamers  internazionali si intendono gli utenti
che  si  trovano  sul  territorio  nazionale italiano e utilizzano il
servizio   di   telefonia   mobile,   in   roaming   sulle   reti  di
telecomunicazioni nazionali italiane.
  f)  fornisce  supporto  alle  attivita'  volte  ad  assicurare, nel
rispetto  delle  leggi  vigenti,  la  ricerca di persone disperse per
mezzo   degli   strumenti   tecnologici  consentiti  dai  sistemi  di
assistenza e verifica di telefonia mobile;
entro 12 ore:
  a) verifica le azioni intraprese e indica eventuali modifiche sulla
base dello scenario di danno;
  b)  fornisce  la necessaria assistenza in termini di risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche,  destinate alla realizzazione e gestione
dei centri operativi e di coordinamento sul territorio;
  c)  predispone  un  piano per il ripristino delle infrastrutture di
telefonia fissa e mobile.
  RAI
azioni immediate:
  a)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  lo  stato dei servizi
radio-televisivi nazionali e nelle aree colpite dall'emergenza;
  b)   mette  a  disposizione  i  propri  servizi  per  garantire  la
diffusione delle informazioni alla popolazione;
  c)  attiva  presso  la sede del Dipartimento di via Vitorchiano una
postazione   per   la  messa  in  onda  in  diretta  di  collegamenti
audio/video per le tre reti nazionali e per RAINEWS24;
  d)  attiva  una  postazione  presso la sede del Dipartimento di Via
Vitorchiano per collegamenti in diretta con il canale Isoradio.
  Poste Italiane
azioni immediate:
  a)  fornisce un quadro informativo circa lo stato di efficienza dei
servizi e delle infrastrutture nelle aree colpite dall'evento;
  b)  attua  le  procedure  organizzative  per  l'attivazione  di  un
«conctat  center»  destinato  alla informazione della popolazione o a
particolari gruppi di utenti;
  c)  tiene  i  contatti  con  i responsabili territoriali della zona
colpita  al  fine di individuare l'eventuale tipologia ed entita' dei
danni   subiti   dalle   infrastrutture,   nonche'  per  attivare  le
conseguenti  azioni  di  ripristino  e  per la soluzione di eventuali
criticita'.
entro 12 ore:
  a)  predispone  tutte  le  azioni interne/esterne necessarie per il
ripristino    d'urgenza,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture  e  degli impianti danneggiati al fine di garantire la
continuita' dei servizi;
  b)  fornisce,  secondo  disponibilita',  la  propria infrastruttura
fisica   ed  hi-tech,  nonche'  la  rete  degli  uffici  postali  per
l'informazione e/o comunicazione ai cittadini;
  c)  fornisce  la disponibilita' dei servizi di telefonia mobile per
le comunicazioni ai cittadini;
  d)  fornisce,  secondo  disponibilita',  l'uso  dell'infrastruttura
logistica integrata e del sistema dei trasporti della societa';
  e)  fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche,  destinate alla realizzazione e gestione
dei centri operativi e di coordinamento sul territorio.
entro 24 ore:
  a)   attua   tutte   le   azioni   predisposte  per  il  ripristino
dell'espletamento  dei  servizi  nelle  aree colpite, con l'eventuale
invio  di  risorse  umane, tecnologiche e mezzi strumentali, anche ad
alta tecnologia.
  ENI
azioni immediate:
  a)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  i  danni subiti dalle
infrastrutture   di   stoccaggio,   trasformazione  e  trasporto  dei
prodotti;
  b)  tiene  i  contatti  con  i responsabili degli impianti presenti
nella  zona  colpita al fine di quantificare gli eventuali danni e di
evidenziare eventuali casi di particolare criticita';
  c)  fornisce  un  quadro  informativo  circa  le risorse tecniche e
tecnologiche   aziendali   presenti   sul   territorio  in  grado  di
fronteggiare  l'emergenza  in  atto  e  propone  l'eventuale invio di
ulteriori   risorse,   individuandone  provenienza,  caratteristiche,
tempistica e modalita' di impiego;
  d)  collabora  nel  reperimento  e messa a disposizione da parte di
imprese  pubbliche  e private di sistemi di rifornimento dei prodotti
commercializzati;
entro 12 ore:
  a)  collabora  alla  messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dall'evento;
  b)   collabora  nel  reperimento  e  messa  a  disposizione,  anche
attraverso  le societa' controllate e appaltatrici, di mezzi d'opera,
macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari;
  c)  coordina  le  attivita' per l'immediato ripristino d'urgenza in
condizioni   di  sicurezza  delle  infrastrutture  e  degli  impianti
danneggiati;
  d)  fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane,
logistiche  e  tecnologiche,  destinate alla realizzazione e gestione
dei  centri  operativi  e  di  coordinamento  sul  territorio  o alla
logistica d'emergenza.
   Roma, 3 dicembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 1, foglio n. 58


(1) Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle
catastrofi  (G.U.  del  29  agosto  2006)  - Criteri di massima sulla
dotazione  di  farmaci  e  dispositivi medici di un PMA di II liv. in
caso  di  catastrofe  (G.U.  25 agosto 2003) - Criteri di massima per
l'organizzazione  dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (G.U. del 12
maggio 2001).