MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2008, n. 221 

  Regolamento  recante  modificazione  all'articolo  4,  comma 4, del
decreto  13  luglio  2002,  n.  196 «Regolamento recante modalita' di
svolgimento  del  corso  biennale  di  formazione del personale della
carriera prefettizia».
(GU n.37 del 14-2-2009)
 
 Vigente al: 1-3-2009  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle
modalita'  di  svolgimento  del corso biennale di formazione iniziale
del personale della carriera prefettizia;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n.
196,  di  seguito  denominato  "decreto", con il quale e' adottato il
regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di
formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
  Considerato  che  l'articolo  4,  comma  4,  del  suddetto  decreto
ministeriale   prevede   che   al  termine  del  ciclo  formativo  la
valutazione  complessiva  formulata  per  ciascun  funzionario  dalla
commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;
  Considerato  che l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno
13 febbraio 2007, n. 39, nell'introdurre modificazioni e integrazioni
al  decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina
del  concorso  di  accesso  alla  qualifica  iniziale  della carriera
prefettizia,  ha  fissato,  invece, in centesimi la valutazione delle
prove  concorsuali  per  l'accesso  alle  qualifiche  iniziali  della
carriera prefettizia;
  Ravvisata, quindi, l'opportunita', per una maggiore semplificazione
dell'intero   procedimento,   di   rendere  omogenei  i  punteggi  di
valutazione  relativi  alle prove di concorso con quelli formulati al
termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano
espressi in centesimi;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 24 novembre
  2008;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400.

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.  All'articolo  4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno
13  luglio  2002,  n.  196,  la parola "trentesimi" e' sostituita con
"centesimi".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
   Roma, 19 dicembre 2008

                                                 Il Ministro : Maroni

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: Alfano

                                                 Registrato      alla
Corte dei conti il 6 febbraio 2009
                                                 Ministeri
istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309