N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 - 21 ottobre 2008
Ordinanza . Corte dei Conti - Giudizio di responsabilita' amministrativa - Sentenze di proscioglimento nel merito - Liquidazione dell'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, «prescindendo dalla domanda dell'interessato, dalla partecipazione al giudizio dell'amministrazione di appartenenza nei confronti della quale tale decisione e' destinata a produrre effetti e dall'instaurazione di uno specifico procedimento giurisdizionale» - Lesione del diritto di difesa - Lesione dei principi del giusto processo - Estraneita' dell'obbligazione ex lege, relativa al rapporto d'impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile. - Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 10-bis, comma 10, aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 24, 103, comma secondo, e 111, comma secondo.(GU n.7 del 18-2-2009 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio d'appello, iscritto al n. 2639/ARESP del reg. segr., promosso dalla Procura generale d'appello della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana contro il sig. Italiano Vito per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana n. 1113/2007 del 12 -20 aprile 2007. Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2008 il relatore, dott. Salvatore Cilia, e il p.m., dott. Salvatore Marcinno'; non costituito l'appellato. F a t t o Con atto di citazione depositato il 9 giugno 1999, il Procuratore regionale conveniva in giudizio i sigg. Maurizio Billante e Vito Italiano, rispettivamente direttore del cantiere, il primo, e tecnico vigilatore, il secondo, dipendente del Comune di Partinico in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, chiedendone la condanna in solido al pagamento in favore del Comune di Partinico della somma di L. 93.024.314 per avere illecitamente gestito i pagamenti relativi al cantiere di lavoro n. 9200861/PA-354 finanziato dall'Assessorato regionale del lavoro per la sistemazione esterna della strada comunale esterna «Giambruno IV Tronco 2» in territorio di Partinico. Con la sentenza n. 1113/2007 del 12-20 aprile 2007, la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiarava prescritta l'azione promossa dalla Procura regionale nei confronti del sig. Vito Italiano, liquidando in favore dello stesso le spese legali ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996. Con appello depositato in segreteria il 7 maggio 2008, la procura generale presso questa sezione ha censurato la predetta sentenza nella parte in cui dispone la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, sostenendo che tale liquidazione non poteva essere disposta in presenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione dell'azione di responsabilita' amministrativa, poiche' la normativa citata si riferisce espressamente alle sentenze di «proscioglimento nel merito». Contestualmente, la procura generale della Corte dei conti proponeva una questione di massima alle sezioni riunite, che, con sentenza n. 3/2008/QM, dichiarava: «In applicazione dell'art. 10-bis, comma 10 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dell'azione di responsabilita' il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa e non sussiste nemmeno, per conseguenza, l'obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse». La procura generale presso questa sezione, riassunto il giudizio, alla luce della sentenza delle sezioni riunite n. 3/2008 citata, coincidente con le tesi sostenute nell'appello, ha chiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado. All'udienza, il p.m. ha confermato la domanda. D i r i t t o L'art. 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, conv. nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, stabilisce che in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. L'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede che le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. L'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, statuisce che le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. In base a quest'ultima disposizione, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, spetta ora al giudice contabile il compito di statuire in ordine al diritto del prosciolto al rimborso delle spese legali da parte dell'amministrazione di appartenenza. La sezione dubita della legittimita' costituzione dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione agli articoli 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, a fronte della generale attribuzione della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari (art. 102, primo comma, Cost.), l'art. 103, secondo comma, Cost. ha riservato alla Corte dei conti soltanto la tendenziale e non assoluta giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, nonche', anche se non incondizionatamente (sent. n. 1 del 1984), «nelle altre (materie) specificate dalla legge», e cioe' in quelle materie (pensioni dei dipendenti pubblici e giudizi esattoriali) diverse dalla contabilita' pubblica, che, anteriormente alla nuova Costituzione dello Stato ed al momento della sua entrata in vigore, erano dalla legge attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (cosi', per es., sent. n. 135 del 1975). Trattasi, in ultima analisi, pur sempre di un limite funzionale alta giurisdizione del giudice ordinario che nell'ordinamento e' il giudice dei diritti soggettivi, tranne le eccezioni costituzionalmente e legislativamente stabilite. L'art. 103, secondo comma, Cost., dunque, non ha certamente conferito al legislatore ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalita' nell'attribuzione delle materie al giudice contabile, ne' l'attribuzione da parte del legislatore di nuove materie alla giurisdizione contabile, al di la' dei casi gia' in espressamente o istituzionalmente ricompresi in tale disposizione, puo' sortire un effetto invalidante di norme che facciano ricadere la materia nell'ambito della generale giurisdizione del giudice ordinario o lo spostamento di materie, come quella in esame, tradizionalmente affidate ad altri giudici e che non abbiano alcuna attinenza con quelle specificamente indicate dalla Costituzione. Un simile spostamento di giurisdizione puo' ritenersi costituzionalmente legittimo solo se sussista il requisito dell'identita' oggettiva di materia e non siano di ostacolo i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali. L'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, pertanto, ad avviso della sezione e' in contrasto con l'art. 103, secondo comma, Cost., poiche' la pronuncia resa dal giudice contabile ai sensi di tale disposizione ha ad oggetto un rapporto giuridico di natura privata, di contenuto assolutamente autonomo e diverso da quello oggetto del giudizio di responsabilita' amministrativa, che non ha alcuna identita' oggettiva, ne' con la materia di contabilita' pubblica, ne' con le «altre specificate dalla legge», e che, per di piu', riguarda soggetti almeno in parte differenti da quelli che hanno partecipato al giudizio contabile; l'amministrazione di appartenenza, infatti, non e' parte nel giudizio di responsabilita' amministrativa, sebbene il rapporto avente per oggetto il diritto del prosciolto al rimborso delle spese legali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, conv. nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, intercorra esclusivamente e direttamente tra il soggetto prosciolto e l'amministrazione di appartenenza. Nel caso in esame, in sostanza, emerge in modo evidente l'eterogeneita' tra la controversia di base, volta alla tutela di interessi generali «rappresentati» dal p.m. contabile nei confronti di colui che ha recato un danno all'erario pubblico, e lo specifico contenzioso volto all'adempimento di un'obbligazione ex lege nell'ambito del rapporto d'impiego o di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e un dipendente o un soggetto ad esso legato da un specifico rapporto di servizio. Quest'ultimo contenzioso e' da considerare estraneo alle «altre (materie) specificate dalla legge» ritenute dalla giurisprudenza costituzionale suscettibili di essere inserite dal legislatore nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice contabile quale configurata dall'art. 103, secondo comma, Cost. L'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, inoltre, e' in contrasto anche con gli articoli 24 e 111, secondo comma, Cost. Tale disposizione stabilisce che il giudice contabile liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto con la sentenza che definisce il giudizio; indipendentemente, dunque, dalla domanda dell'interessato, dalla partecipazione al giudizio dell'amministrazione di appartenenza nei confronti della quale tale decisione e' destinata a produrre effetti e dalla instaurazione di uno specifico procedimento giurisdizionale. La norma, in tal modo, viola non soltanto il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che il giudice contabile liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto prescindendo dalla domanda, dalla partecipazione al giudizio dell'avente diritto al rimborso della spesa e senza apposite regole procedurali, ma anche l'art. 111 della Costituzione, perche' il giudice contabile prescinde anche dalla partecipazione al giudizio, oltre che del prosciolto, dell'amministrazione di appartenenza, dando luogo ad una sorta di giudizio senza parti e senza regole. La questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata e' rilevante. Qualora, infatti, la norma denunciata venisse dichiarata incostituzionale verrebbe meno il potere-dovere della sezione di decidere la controversia oggetto dell'appello.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione agli articoli 24, 103, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione. Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2008. Il Presidente: Sancetta