N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 - 21 ottobre 2008

Ordinanza . 
 
Corte dei  Conti  -  Giudizio  di  responsabilita'  amministrativa  -
  Sentenze   di   proscioglimento   nel   merito    -    Liquidazione
  dell'ammontare degli onorari e dei diritti  spettanti  alla  difesa
  del prosciolto, «prescindendo dalla domanda dell'interessato, dalla
  partecipazione al giudizio dell'amministrazione di appartenenza nei
  confronti della  quale  tale  decisione  e'  destinata  a  produrre
  effetti  e  dall'instaurazione  di   uno   specifico   procedimento
  giurisdizionale» - Lesione del diritto  di  difesa  -  Lesione  dei
  principi del giusto processo  -  Estraneita'  dell'obbligazione  ex
  lege, relativa al rapporto d'impiego, alla giurisdizione  esclusiva
  del giudice contabile. 
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  art.  10-bis,  comma  10,
  aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. 
- Costituzione, artt. 24, 103, comma secondo, e 111, comma secondo. 
(GU n.7 del 18-2-2009 )
                         LA CORTE DEI CONTI 
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  d'appello,
iscritto al n. 2639/ARESP del  reg.  segr.,  promosso  dalla  Procura
generale  d'appello  della  Corte  dei  conti   presso   la   Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana contro il sig. Italiano Vito
per la riforma della sentenza  della  Sezione  giurisdizionale  della
Corte dei conti per la Regione Siciliana  n.  1113/2007  del  12  -20
aprile 2007. 
    Uditi nella pubblica udienza del  7  ottobre  2008  il  relatore,
dott. Salvatore Cilia, e il  p.m.,  dott.  Salvatore  Marcinno';  non
costituito l'appellato. 
                              F a t t o 
    Con atto di citazione depositato il 9 giugno 1999, il Procuratore
regionale conveniva in giudizio i  sigg.  Maurizio  Billante  e  Vito
Italiano, rispettivamente direttore del cantiere, il primo, e tecnico
vigilatore,  il  secondo,  dipendente  del  Comune  di  Partinico  in
servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, chiedendone  la  condanna
in solido al pagamento in favore del Comune di Partinico della  somma
di L. 93.024.314 per avere illecitamente gestito i pagamenti relativi
al cantiere di lavoro n. 9200861/PA-354  finanziato  dall'Assessorato
regionale  del  lavoro  per  la  sistemazione  esterna  della  strada
comunale esterna «Giambruno IV Tronco 2» in territorio di Partinico. 
    Con la sentenza n. 1113/2007 del 12-20 aprile  2007,  la  Sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Siciliana  dichiarava   prescritta
l'azione promossa dalla Procura regionale nei confronti del sig. Vito
Italiano, liquidando in favore dello stesso le spese legali ai  sensi
dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, convertito
nella legge n. 248/2005, di interpretazione  autentica  dell'art.  3,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 543/1996, convertito nella legge n.
639/1996. 
    Con appello depositato in segreteria il 7 maggio 2008, la procura
generale presso questa sezione  ha  censurato  la  predetta  sentenza
nella parte in cui dispone  la  liquidazione  delle  spese  ai  sensi
dell'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, sostenendo
che tale liquidazione non poteva essere disposta in presenza  di  una
sentenza   dichiarativa    della    prescrizione    dell'azione    di
responsabilita'  amministrativa,  poiche'  la  normativa  citata   si
riferisce  espressamente  alle  sentenze  di   «proscioglimento   nel
merito». 
    Contestualmente,  la  procura  generale  della  Corte  dei  conti
proponeva una questione di massima alle  sezioni  riunite,  che,  con
sentenza n. 3/2008/QM, dichiarava: «In applicazione dell'art. 10-bis,
comma 10 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non
spetta  al  convenuto  prosciolto  per  prescrizione  dell'azione  di
responsabilita'  il  rimborso  da   parte   dell'amministrazione   di
appartenenza delle spese per  onorari  e  diritti  di  difesa  e  non
sussiste nemmeno, per conseguenza, l'obbligo del giudice contabile di
liquidare le spese stesse». 
    La procura generale presso questa sezione, riassunto il giudizio,
alla luce della sentenza delle  sezioni  riunite  n.  3/2008  citata,
coincidente con le tesi sostenute nell'appello, ha chiesto la riforma
parziale della sentenza di primo grado. 
    All'udienza, il p.m. ha confermato la domanda. 
                            D i r i t t o 
    L'art. 2-bis del decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  543,  conv.
nella legge 20 dicembre 1996, n.  639,  stabilisce  che  in  caso  di
definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto  dal  comma  1
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti
sottoposti  al  giudizio  della  Corte  dei  conti  sono   rimborsate
dall'amministrazione di appartenenza. L'art. 18 del decreto-legge  25
marzo 1997, n. 67, convertito  in  legge  23  maggio  1997,  n.  135,
prevede che le spese legali relative a  giudizi  per  responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti
di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed  atti  connessi
con l'espletamento del servizio  o  con  l'assolvimento  di  obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda  la
loro  responsabilita',  sono  rimborsate  dalle  amministrazioni   di
appartenenza nei limiti riconosciuti  congrui  dall'Avvocatura  dello
Stato. Le amministrazioni  interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello
Stato,  possono  concedere  anticipazioni  del  rimborso,  salva   la
ripetizione  nel  caso  di  sentenza  definitiva   che   accerti   la
responsabilita'.  L'art.  10-bis,  comma  10,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2  dicembre  2005,  n.
248, statuisce che le disposizioni  dell'art.  3,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'art.  18,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che  il
giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito,  e  con  la
sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con  le  modalita'  di
cui all'art. 91 del codice di procedura civile,  liquida  l'ammontare
degli onorari e diritti spettanti alla difesa del  prosciolto,  fermo
restando il parere  di  congruita'  dell'Avvocatura  dello  Stato  da
esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di
appartenenza. 
    In base a quest'ultima disposizione,  secondo  la  giurisprudenza
assolutamente prevalente, spetta ora al giudice contabile il  compito
di statuire in ordine al diritto del  prosciolto  al  rimborso  delle
spese legali da parte dell'amministrazione di appartenenza. 
    La  sezione  dubita  della  legittimita'  costituzione  dell'art.
10-bis, comma 10,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.  248,  in  relazione  agli
articoli  24,  103,  secondo  comma,  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale, a fronte della generale
attribuzione della funzione giurisdizionale  ai  magistrati  ordinari
(art. 102, primo comma, Cost.), l'art. 103, secondo comma,  Cost.  ha
riservato alla Corte dei conti soltanto la tendenziale e non assoluta
giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica, secondo  ambiti
la cui concreta determinazione e' rimessa alla  discrezionalita'  del
legislatore, nonche', anche se non incondizionatamente  (sent.  n.  1
del 1984), «nelle altre (materie) specificate dalla legge»,  e  cioe'
in  quelle  materie  (pensioni  dei  dipendenti  pubblici  e  giudizi
esattoriali) diverse dalla contabilita' pubblica, che,  anteriormente
alla nuova Costituzione dello Stato ed al momento della  sua  entrata
in vigore, erano dalla  legge  attribuite  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti (cosi', per es., sent. n. 135 del 1975). Trattasi, in
ultima analisi, pur sempre di un limite funzionale alta giurisdizione
del giudice ordinario che nell'ordinamento e' il giudice dei  diritti
soggettivi, tranne le eccezioni costituzionalmente e legislativamente
stabilite. 
    L'art. 103, secondo  comma,  Cost.,  dunque,  non  ha  certamente
conferito al  legislatore  ordinario  un'assoluta  ed  incondizionata
discrezionalita'   nell'attribuzione   delle   materie   al   giudice
contabile, ne' l'attribuzione  da  parte  del  legislatore  di  nuove
materie alla giurisdizione contabile, al di  la'  dei  casi  gia'  in
espressamente o istituzionalmente ricompresi  in  tale  disposizione,
puo' sortire un effetto invalidante di norme che facciano ricadere la
materia  nell'ambito  della  generale   giurisdizione   del   giudice
ordinario  o  lo  spostamento  di  materie,  come  quella  in  esame,
tradizionalmente affidate ad altri giudici e che non  abbiano  alcuna
attinenza con quelle specificamente indicate dalla  Costituzione.  Un
simile spostamento di giurisdizione puo' ritenersi costituzionalmente
legittimo solo se sussista il requisito dell'identita'  oggettiva  di
materia e non siano di ostacolo i limiti segnati  da  altre  norme  e
principi costituzionali. 
    L'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.
203, convertito nella legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  pertanto,  ad
avviso della sezione e' in contrasto con l'art. 103,  secondo  comma,
Cost., poiche' la pronuncia resa dal giudice contabile  ai  sensi  di
tale disposizione ha ad  oggetto  un  rapporto  giuridico  di  natura
privata, di contenuto assolutamente  autonomo  e  diverso  da  quello
oggetto del giudizio di responsabilita' amministrativa,  che  non  ha
alcuna identita'  oggettiva,  ne'  con  la  materia  di  contabilita'
pubblica, ne' con le «altre specificate dalla legge», e che,  per  di
piu', riguarda soggetti almeno in  parte  differenti  da  quelli  che
hanno  partecipato  al  giudizio  contabile;   l'amministrazione   di
appartenenza, infatti, non e' parte nel giudizio  di  responsabilita'
amministrativa, sebbene il rapporto avente per oggetto il diritto del
prosciolto al rimborso delle spese legali di cui all'art.  2-bis  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, conv. nella legge 20  dicembre
1996,  n.  639,  intercorra  esclusivamente  e  direttamente  tra  il
soggetto prosciolto e l'amministrazione di appartenenza. Nel caso  in
esame, in sostanza, emerge in modo evidente  l'eterogeneita'  tra  la
controversia  di  base,  volta  alla  tutela  di  interessi  generali
«rappresentati» dal p.m. contabile nei  confronti  di  colui  che  ha
recato un danno all'erario pubblico, e lo specifico contenzioso volto
all'adempimento di un'obbligazione ex lege nell'ambito  del  rapporto
d'impiego o di  servizio  intercorrente  tra  l'ente  pubblico  e  un
dipendente o un soggetto ad esso legato da un specifico  rapporto  di
servizio. 
    Quest'ultimo contenzioso e' da considerare estraneo  alle  «altre
(materie) specificate  dalla  legge»  ritenute  dalla  giurisprudenza
costituzionale suscettibili di essere inserite dal legislatore  nella
sfera della  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  contabile  quale
configurata dall'art. 103, secondo comma, Cost. 
    L'art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.
203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, inoltre,  e'  in
contrasto anche con gli articoli 24 e 111, secondo comma, Cost. 
    Tale disposizione stabilisce che  il  giudice  contabile  liquida
l'ammontare  degli  onorari  e  diritti  spettanti  alla  difesa  del
prosciolto   con   la   sentenza   che   definisce    il    giudizio;
indipendentemente,  dunque,  dalla  domanda  dell'interessato,  dalla
partecipazione al giudizio dell'amministrazione di  appartenenza  nei
confronti della quale tale decisione e' destinata a produrre  effetti
e dalla instaurazione di uno specifico procedimento  giurisdizionale.
La norma, in tal modo,  viola  non  soltanto  il  diritto  di  difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che il giudice
contabile liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti  alla
difesa   del   prosciolto   prescindendo   dalla    domanda,    dalla
partecipazione al giudizio  dell'avente  diritto  al  rimborso  della
spesa e senza apposite regole procedurali, ma anche l'art. 111  della
Costituzione, perche' il  giudice  contabile  prescinde  anche  dalla
partecipazione   al   giudizio,    oltre    che    del    prosciolto,
dell'amministrazione di appartenenza, dando luogo  ad  una  sorta  di
giudizio senza parti e senza regole. 
    La questione di legittimita' costituzionale sopra prospettata  e'
rilevante. Qualora, infatti, la norma denunciata  venisse  dichiarata
incostituzionale verrebbe meno  il  potere-dovere  della  sezione  di
decidere la controversia oggetto dell'appello. 
                              P. Q. M. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   10-bis,   comma   10,   del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito  nella  legge  2
dicembre  2005,  n.  248,  in  relazione  agli  articoli   24,   103,
secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione. 
    Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a   cura   della
segreteria, alla Corte costituzionale,  sospendendo  conseguentemente
il   processo   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale    di
costituzionalita'. 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle  parti,  e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica. 
    Cosi' provveduto in Palermo, nella  Camera  di  consiglio  del  7
ottobre 2008. 
                       Il Presidente: Sancetta