N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2007
Ordinanza del 9 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso dal Comune di Reggio Emilia contro Fusco Angelina. Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneita' all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26. - Costituzione, artt. 76 [in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 77, primo comma.(GU n.7 del 18-2-2009 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 9 novembre 2007 nel proc. R.G. n. 3113/07, cosi' provvede: rilevato che il Comune di Reggio Emilia ha proposto appello innanzi a questo tribunale per ottenere la riforma della sentenza n. 655/06, emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia al termine di procedimento ex artt. 23 e segg.ti della legge n. 689/1981 di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada; rilevato che la possibilita' di proporre appello nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (ed ai verbali di contestazione del codice di circolazione) e' stata introdotta dall'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art. 27, comma 5 - «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: «La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»); rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 («Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») e' stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente, dall'art. 1, commi 2, 3 e 4; ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni al codice di procedura civile e per disciplinare il processo di cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80); ritenuto che la predetta abrogazione non rientri, nemmeno implicitamente, nei principi e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il quale - come recita l'art. 1, comma 3, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 - era investito del potere di modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimita' e, al piu', «la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio» (fattispecie estranea e non assimilabile all'inappellabilita' delle pronunce nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione); ritenuto che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - nella parte in cui e' stata abrogata l'inappellabilita' delle sentenze - appaia costituzionalmente illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»); ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata, che sia rilevante nel presente giudizio (dato che investe la potestas iudicandi del giudice adito e la stessa ammissibilita' dell'appello proposto), che debba essere sollevata d'ufficio e rimessa al vaglio della Corte costituzionale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, in relazione al combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma della Costituzione e per eccesso di delega rispetto all'art. 1, commi 2 e 3 della legge di delegazione 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui e' stata disposta l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23, legge n. 689/1981; 2) Sospende la presente controversia ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Reggio Emilia, addi' 9 novembre 2007 Il g.o.t.: Lazzari