N. 37 SENTENZA 9 - 13 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Fallimento e procedure concorsuali - Revoca del fallimento -  Assenza
  di responsabilita' del creditore ricorrente o del  fallito  per  la
  dichiarazione di fallimento -  Spese  ed  onorari  del  curatore  -
  Mancata inclusione fra le spese anticipate dall'Erario in  caso  di
  patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Denunciata  violazione   del
  principio  di  eguaglianza  -  Questione  priva  di  rilevanza  nel
  giudizio a quo - Inammissibilita'. 
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 146, comma 3. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.7 del 18-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 146,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia, Testo A), promosso con ordinanza del 6
febbraio 2008  dal  Tribunale  di  Roma,  sezione  fallimentare,  sul
ricorso proposto dal curatore del fallimento della societa'  Vittoria
Franzo', Salvatore Puzzo, Simonetta Puzzo, Ro. Gi.  s.a.s.,  iscritta
al n. 234 del registro ordinanze 2008  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre  2008  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Il Tribunale di Roma, sezione  fallimentare,  con  ordinanza
del 6 febbraio 2008 - a seguito di ricorso proposto da  soggetto  che
ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare  revocato
con sentenza non impugnata - ha sollevato, in riferimento all'art.  3
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30  maggio  2002,  n.  115  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, Testo A), nella parte in cui non include, tra  le
spese anticipate dall'Erario - in caso di revoca del fallimento -  le
spese e gli onorari del curatore. 
    Riferisce il  rimettente  che,  a  seguito  di  opposizione  alla
dichiarazione di fallimento, il Tribunale aveva provveduto,  in  data
22 novembre 2006, ai sensi degli artt. 18, 19 e 21 del r.d. 16  marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), a revocare  la  dichiarazione  di  fallimento  della
societa' V. F., S. P., S. P., Ro. Gi. S.a.s., respingendo la  domanda
di risarcimento dei danni proposta dai falliti  avverso  i  creditori
ricorrenti. 
    Il curatore del fallimento  della  predetta  societa'  aveva  poi
domandato, con ricorso in data 16 luglio 2007,  la  liquidazione  del
proprio compenso, chiedendo altresi' che il relativo onere  economico
fosse posto a carico dell'Erario. 
    Rileva il giudice a quo che la questione afferente all'onere  del
pagamento del  compenso  del  curatore  nell'ipotesi  di  revoca  del
fallimento in assenza di colpa del  creditore  ricorrente  ovvero  di
responsabilita' della dichiarazione di fallimento in capo al fallito,
pur dopo l'abrogazione dell'art. 21, terzo comma, del r.d.  16  marzo
1942, n. 267, non ha  trovato  una  soluzione  puntuale  nemmeno  per
effetto della riforma del diritto fallimentare ad opera del d.lgs.  9
gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge  14  maggio
2005, n. 80) e del d.lgs. 12 settembre  2007,  n.  169  (Disposizioni
integrative e correttive al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,  in  materia  di
disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo   e   della
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo  1,  commi
5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80). 
    Il rimettente richiama la sentenza di questa  Corte  n.  174  del
2006, che ha dichiarato  «l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte  in  cui
non prevede che  sono  spese  anticipate  dall'Erario  "le  spese  ed
onorari" al curatore», risolvendo cosi' il problema del compenso  del
curatore nelle  procedure  fallimentari  prive  di  fondi,  ritenendo
«manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione  da
parte dell'Erario delle spese e degli  onorari  riguardi,  ormai,  il
solo curatore». 
    Ritiene pero' il giudice a quo che l'applicabilita' dell'art. 146
del t. u. delle spese di giustizia, nella sua  formulazione  vigente,
presuppone la pendenza di una  procedura  fallimentare,  individuata,
sotto il profilo temporale, dalla sentenza dichiarativa di fallimento
sino al provvedimento di chiusura, mentre  detta  disposizione  nulla
prevede in ordine alla fattispecie  della  intervenuta  revoca  della
stessa sentenza. 
    Conseguentemente il rimettente ritiene  necessario  sollevare  di
ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma
3, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento all'art. 3  Cost.,  dal
momento che gli artt. 21-39 del r.d. n. 267 del  1942  non  prevedono
l'applicabilita' della medesima disciplina  dello  stesso  art.  146,
comma 3, anche in caso di revoca del fallimento, per il pagamento dei
compensi al curatore ove non venga posto l'onere  ne'  a  carico  del
creditore ne' a carico del soggetto gia' dichiarato fallito. 
    Secondo il giudice a  quo,  la  questione  sarebbe  rilevante  in
quanto  l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  della   norma
comporterebbe  l'accoglimento  del  ricorso  proposto  dal   curatore
fallimentare, il cui compenso  sarebbe  corrisposto  dall'Erario,  ai
sensi dell'art. 146 del t. u. delle spese di giustizia, non avendo il
Tribunale di Roma, nel disporre la revoca del fallimento, pronunciato
alcuna condanna a carico dei creditori ovvero degli ex falliti. 
    Ritiene il rimettente che, in  caso  di  revoca  della  procedura
senza accertamento di alcuna responsabilita' nella  dichiarazione  di
fallimento, il compenso del curatore dovrebbe essere posto  a  carico
dell'Erario,  risultando  assimilabili  le  due   fattispecie   della
procedura senza fondi e della procedura revocata, atteso che, in caso
contrario, la norma sarebbe  in  contrasto  con  i  principi  sanciti
dall'art. 3 Cost. in relazione anche agli artt. 21-39 del r.d. n. 267
del 1942, che affermano il principio della  remunerativita-onerosita'
dell'incarico in oggetto e che prescindono dalla revoca o meno  della
sentenza dichiarativa di fallimento, ponendo il  curatore  in  essere
una attivita' tipica identica sia nel caso di fallimento senza  fondi
sia nel caso in cui sia revocato. 
    Secondo il rimettente, non sarebbero praticabili  interpretazioni
della disciplina in oggetto costituzionalmente  orientate  e  l'unica
possibilita'  sarebbe  quella  di  addivenire  ad  una  pronuncia  di
incostituzionalita' della norma impugnata,  come  comprovato  da  una
recente pronuncia della Corte di cassazione che ha deciso  nel  senso
che il curatore, per  ottenere  il  pagamento  delle  spese  e  degli
onorari, debba evocare in giudizio lo Stato ai fini della  necessaria
integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto sul quale
avrebbe dovuto gravare il compenso in via definitiva (Cassazione,  25
maggio 2006, n. 12411). 
    Osserva peraltro il giudice a quo che la  statuizione  richiamata
da  ultimo  non  appare  condivisibile  quanto  al  principio   della
necessaria instaurazione di un contraddittorio tra  lo  Stato  ed  il
curatore che ha prestato la  propria  opera,  per  l'inapplicabilita'
dell'art. 146 del t. u. n. 115 del 2002,  trattandosi  di  una  spesa
definitiva a  carico  dello  Stato  stesso  e  che,  anche  accedendo
all'interpretazione della Corte di  cassazione  sopra  ricordata,  la
disparita' di trattamento tra il curatore di un fallimento revocato e
di uno privo di fondi non verrebbe meno per l'aggravio processuale  a
carico  del  primo,  derivante  dalla  necessita'  di  promuovere  un
giudizio di cognizione ordinaria contro lo Stato. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Tribunale di Roma,  sezione  fallimentare,  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma  3,  del  d.P.R.  30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, Testo A), nella parte
in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario - in  caso  di
revoca  del  fallimento  e  in  assenza  di  responsabilita'  per  la
precedente dichiarazione di fallimento del creditore ricorrente o del
soggetto gia'  dichiarato  fallito -  le  spese  e  gli  onorari  del
curatore, per violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  per  la
disparita'  di  trattamento  tra  il  curatore  fallimentare  di  una
procedura fallimentare priva di attivo (che  verrebbe  retribuito  in
virtu'  della  sentenza  n.  174  del   2006,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 146, comma  3,  del
d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che sono spese
anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» spettanti al curatore) e
il curatore di una procedura revocata (che non verrebbe  retribuito),
nonche' tra il curatore e gli altri ausiliari, pur valendo per  tutti
il  principio  dell'onerosita'  dell'attivita'  svolta,  per   essere
l'attivita' del curatore di una procedura fallimentare  poi  revocata
di pubblico interesse e per dovere egli rendere il conto della stessa
attivita', con l'eventuale connessa sua responsabilita'. 
    2. - La questione e' inammissibile per essere stata sollevata  in
sede di ricorso, non notificato ad alcuno, proposto da  soggetto  che
ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare  revocato
con sentenza non impugnata, con il quale si chiede che le spese e gli
onorari spettanti al curatore siano posti a carico dell'Erario. 
    Qualora la procedura fallimentare non sia piu' in corso, infatti,
la predetta domanda deve essere  proposta  non  con  un  procedimento
camerale  non  contenzioso,  come  e'  avvenuto  nella   specie,   ma
attraverso l'instaurazione di un giudizio contenzioso,  nel  rispetto
del principio del contraddittorio (Cassazione,  25  maggio  2006,  n.
12411). 
    L'interpretazione  contenuta  nella  pronuncia  della  Corte   di
legittimita'  e'  stata  implausibilmente   disattesa   dal   giudice
remittente quanto al «principio della necessaria instaurazione di  un
contraddittorio tra lo Stato  ed  il  curatore  che  ha  prestato  la
propria opera, per l'inapplicabilita' dell'art. 146 T.U. n.  115  del
2002, trattandosi di  una  spesa  definitiva  a  carico  dello  Stato
stesso», senza  tenere  conto  dell'autonomia  del  giudizio  per  la
liquidazione delle spese e degli onorari a favore del  curatore,  una
volta che la procedura fallimentare e' conclusa, e del fatto  che  la
domanda  di  condanna  deve  essere  necessariamente   proposta   nei
confronti del preteso legittimato passivo. 
    La  questione  pertanto  e'  inammissibile,   dal   momento   che
l'eventuale  pronuncia   di   accoglimento   della   stessa   sarebbe
irrilevante nel giudizio a  quo,  destinato  a  concludersi  con  una
declaratoria di improponibilita' della domanda. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002,  n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia, Testo A),  sollevata,  in  riferimento
all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Roma,  sezione
fallimentare, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                      Il redattore: Finocchiaro 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola