N. 40 ORDINANZA 9 - 13 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Professioni - Notaio - Concorso - Modifiche  normative  -  Disciplina
  transitoria - Riconoscimento  del  diritto  all'espletamento  delle
  prove scritte limitato a coloro che hanno superato  l'ultima  prova
  di preselezione informatica tenuta  prima  dell'entrata  in  vigore
  della  nuova  normativa  e  non  anche  la  penultima  -  Lamentata
  violazione dei principi di ragionevolezza e  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione  -  Esclusione  -  Manifesta  infondatezza
  della questione. 
- D.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, art. 16, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.7 del 18-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO,  Alfio  FINOCCHIARO,
  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,
  Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  16,  comma
1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme  in  materia
di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,  nonche'  in
materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo  7,  comma
1, della legge 28 novembre 2005,  n.  246),  promosso  dal  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul  ricorso  proposto  da  V.  M.
contro il Ministero della giustizia ed altri, con  ordinanza  del  14
aprile 2008, iscritta  al  n.  214  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  V.  M.  nonche'  l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2009  il  giudice
relatore Francesco Amirante; 
    Uditi l'avvocato Riccardo Arbib per  V.  M.  e  l'avvocato  dello
Stato Maria Gabriella Mangia per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  -
con ordinanza del 14 aprile 2008 - ha sollevato, in riferimento  agli
artt.  3  e  97  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 16, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e
tirocinio professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in
attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n.
246), «nella parte in cui prevede che il  diritto  di  cui  al  comma
5-bis dell'art. 5-bis della legge n. 89  del  1913,  come  sostituito
dall'art. 2, comma 1,  e'  riconosciuto  anche  a  coloro  che  hanno
superato l'ultima prova di preselezione  informatica  tenutasi  prima
della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro  che
hanno superato la penultima  prova  di  preselezione  tenutasi  prima
della data di entrata in vigore del decreto»; 
        che la questione e' stata proposta nel corso di  un  giudizio
amministrativo promosso da un aspirante notaio contro la  graduatoria
dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per
l'ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con
decreto del 10 luglio 2006, nella parte in cui non lo aveva ammesso a
sostenere le prove scritte del concorso stesso,  nonche'  avverso  il
relativo bando, nella parte in cui ammetteva  al  concorso  senza  lo
svolgimento della prova preselettiva chi aveva superato  tale  ultima
prova nell'ultimo concorso notarile precedente a quello in oggetto (e
non anche  nel  penultimo)  e  contro  tutti  gli  atti  connessi  ai
precedenti; 
        che - espone il giudice a quo - il ricorrente, candidato  nel
suddetto concorso, ha partecipato alla relativa  prova  selettiva  ma
non e' stato ammesso a sostenere le prove scritte, avendo commesso un
errore, ancorche'  avesse  superato  la  prova  preselettiva  in  due
precedenti  concorsi  notarili  e,  in  particolare,  nel   penultimo
concorso bandito con decreto del 20 dicembre 2002; 
        che cio' e' avvenuto in quanto l'art. 5, comma 7,  del  bando
di concorso, dando attuazione agli artt. 2 e 16 del d.lgs. n. 166 del
2006, ha limitato l'applicazione  del  beneficio  dell'esonero  dalla
prova preselettiva a  chi  avesse  superato  tale  prova  nell'ultimo
concorso precedente e non anche nel penultimo, cosi' restringendo  la
platea dei destinatari di tale ammissione diretta rispetto  a  quanto
stabilito nella disciplina a regime dal citato art. 2 del  d.lgs.  n.
166 del 2006, senza alcun ragionevole motivo, in  quanto  la  novella
del 2006 non ha modificato le regole e le  modalita'  di  svolgimento
della prova preselettiva in oggetto; 
        che il TAR remittente - dopo aver ammesso,  con  riserva,  il
ricorrente alle prove scritte  del  concorso  (accogliendo  l'istanza
cautelare da questi proposta, con apposita ordinanza, confermata,  in
sede di appello, dal Consiglio di Stato) - motiva la rilevanza  della
presente questione sul rilievo secondo cui il  relativo  accoglimento
determinerebbe l'illegittimita' derivata della norma  del  bando  del
concorso  reiterativa  di   quella   censurata   e   la   conseguente
illegittimita' dell'impugnato provvedimento  di  non  ammissione  del
ricorrente alle prove scritte del concorso in oggetto; 
        che, quanto al merito  della  questione,  il  giudice  a  quo
sottolinea, in primo luogo,  come  il  legislatore,  cui  compete  di
effettuare le scelte relative all'individuazione dei fini di utilita'
generale  da  perseguire  con  le  disposizioni  legislative,   debba
compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i  fini
individuati  non  inficiato  da   criteri   illogici,   arbitrari   o
contraddittori, risultando altrimenti le  norme  emanate  viziate  da
irragionevolezza e, quindi, lesive del principio di  cui  all'art.  3
Cost., e, nel  caso  di  incidenza  sull'azione  amministrativa,  del
canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; 
        che, nella specie, l'art. 2  del  d.lgs.  n.  166  del  2006,
modificando l'art. 5-bis della legge n. 89 del 1913, ha, fra l'altro,
introdotto il comma 5-bis di tale ultimo articolo in base al quale il
superamento della  prova  di  preselezione  informatica  da'  diritto
all'espletamento delle prove scritte del concorso nel cui  ambito  e'
sostenuta e di due concorsi  successivi,  per  i  quali,  quindi,  il
legislatore ha ritenuto sussistere «una sorta di presunzione iuris et
de iure di idoneita' del candidato»; 
        che,  viceversa,  la  disposizione  transitoria  di  cui   al
censurato art. 16, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 166 del  2006,  in
riferimento al passato, ha attribuito il medesimo diritto soltanto  a
chi abbia superato l'ultima prova preselettiva tenutasi  prima  della
data di entrata in vigore del decreto stesso e non  anche  a  chi  ha
superato la penultima; 
        che  da  cio',  ad  avviso  del  remittente,  scaturisce   la
violazione degli invocati parametri  costituzionali,  in  quanto  una
volta che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalita',
ha individuato come fine di utilita' generale quello di attribuire al
superamento della prova  di  preselezione  informatica  l'effetto  di
consentire l'ammissione alle prove scritte per un numero  complessivo
di tre concorsi consecutivi «appare illogico  e  contraddittorio  non
prevedere lo stesso effetto anche per il periodo pregresso»; 
        che si  e'  costituito  in  giudizio  V.  M.,  candidato  nel
concorso notarile oggetto di ricorso, chiedendo l'accoglimento  della
prospettata questione; 
        che  la  parte  privata,  sostanzialmente   condividendo   le
osservazioni   del   remittente    in    ordine    all'illegittimita'
costituzionale del censurato art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 166  del
2006, ha sottolineato come, in base  alla  giurisprudenza  di  questa
Corte, l'emanazione di norme con efficacia retroattiva  incontri  una
serie di limiti riguardanti, fra l'altro, la salvaguardia  di  valori
fondamentali di civilta' giuridica, tra  i  quali  va  ricompreso  il
rispetto dei principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilita' o, comunque,  di
infondatezza della questione, in quanto la disposizione censurata  e'
il frutto di una scelta discrezionale del legislatore  ragionevole  e
rispettosa del canone del buon andamento di cui all'invocato art.  97
della Costituzione. 
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 16,  comma  1,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in  materia  di
concorso notarile, pratica  e  tirocinio  professionale,  nonche'  in
materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo  7,  comma
1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), «nella parte in cui prevede
che il diritto di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis della  legge  n.
89 del 1913, come sostituito dall'art. 2, comma  1,  e'  riconosciuto
anche a coloro che hanno  superato  l'ultima  prova  di  preselezione
informatica tenutasi prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di
preselezione tenutasi prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto»; 
        che la questione e' stata sollevata nel corso di un  giudizio
amministrativo promosso da un aspirante notaio contro la  graduatoria
dei  partecipanti  alla  prova  di   preselezione   informatica   per
l'ammissione al concorso a duecentotrenta posti  di  notaio,  indetto
con decreto del 10 luglio 2006, nella  parte  in  cui  non  lo  aveva
ammesso a sostenere le prove scritte  del  concorso  stesso,  nonche'
contro il relativo bando, nella parte in cui riconosceva  il  diritto
all'ammissione  al  concorso  senza  lo   svolgimento   della   prova
preselettiva  a  coloro  che  avevano  superato  tale  ultima   prova
nell'ultimo concorso notarile precedente a quello in  oggetto  e  non
anche nel penultimo e contro tutti gli atti connessi ai precedenti; 
        che il remittente espone come il ricorrente abbia partecipato
alle prove preselettive per il suddetto concorso restando escluso per
aver commesso un errore, pur avendo superato le prove preselettive di
due precedenti concorsi e, in  particolare,  del  penultimo  concorso
bandito con decreto del 20 dicembre 2002; 
        che, in punto di rilevanza  della  questione,  il  remittente
riferisce come, con provvedimento cautelare, confermato dal Consiglio
di Stato in sede d'impugnazione, il ricorrente nel giudizio di merito
sia stato ammesso con riserva a sostenere le prove scritte e  che  la
decisione della controversia  dipende  unicamente  dalla  risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale; 
        che, in ordine alla non manifesta  infondatezza,  l'ordinanza
di  rimessione  motiva  sul  rilievo  che  la  discrezionalita'   del
legislatore, nel disciplinare il passaggio da  un  regime  all'altro,
trova un limite nel divieto di scelte arbitrarie  e,  quindi,  lesive
dell'art. 3 Cost. e, nel caso in  esame,  anche  dell'art.  97  della
Costituzione; 
        che, poiche' la normativa sulla prova preselettiva e' rimasta
immutata, secondo il remittente e'  irragionevole  prevedere  che  il
superamento della detta prova nella  normativa  a  regime  abiliti  a
sostenere le prove scritte anche per due successivi concorsi, laddove
al suo superamento nel penultimo concorso non viene riconosciuto tale
effetto; 
        che la questione e' manifestamente infondata; 
        che questa Corte ha piu' volte affermato il principio secondo
cui, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia,
il legislatore ha un'ampia possibilita'  di  scelta  nel  dettare  la
relativa disciplina transitoria; 
        che tale possibilita' ha il limite del rispetto di  posizioni
soggettive gia' maturate e quello della palese  irragionevolezza  che
darebbe luogo a lesioni del principio di eguaglianza  e  quindi  alla
violazione dell'art. 3 Cost.; 
        che, nel caso in esame, innovando  rispetto  alla  precedente
disciplina dell'accesso al concorso notarile e delle  relative  prove
preselettive, la normativa introdotta con il d.lgs. n. 166  del  2006
ha stabilito che il superamento di  queste  abilita  a  sostenere  le
prove  scritte  del  concorso  al  quale  si  riferisce  e  dei   due
successivi; 
        che  l'ultima  parte  della   disposizione   fonda   la   sua
giustificazione, da un lato, nella considerazione che il  superamento
della prova suddetta testimonia un livello di preparazione  da  parte
dell'aspirante notaio tale da giustificarne l'ammissione  alle  prove
anche  di   due   concorsi   successivi,   dall'altro   nell'esigenza
organizzativa  di  limitare  l'affluenza  alle   prove   preselettive
circoscrivendole a coloro che  non  hanno  ancora  dimostrato  alcuna
attitudine allo svolgimento dell'attivita' professionale  di  cui  si
tratta e a coloro che l'avevano dimostrata in un epoca ormai  lontana
nel tempo, tale da far presumere di averla perduta; 
        che la disciplina transitoria censurata - che il  legislatore
avrebbe potuto anche legittimamente non emanare - stabilisce che alle
prove scritte del concorso  bandito  dopo  l'entrata  in  vigore  del
d.lgs. n.166 del  2006  possono  accedere  anche  coloro  che  «hanno
superato l'ultima prova di preselezione  informatica  tenutasi  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto»; 
        che il remittente censura tale disposizione  perche'  avrebbe
limitato  l'ultrattivita'  del  superamento  della  prova   selettiva
precedente   il   decreto   soltanto   all'ultima   sostenuta   prima
dell'entrata in vigore del decreto stesso e non anche alla penultima,
mentre a regime il suddetto superamento si  estende  a  due  concorsi
successivi a quello cui essa si riferisce; 
        che, anzitutto, la disposizione censurata non comporta alcuna
lesione di posizioni soggettive preesistenti; 
        che, in secondo luogo, il generale principio secondo il quale
la collocazione in tempi diversi di atti o fatti altrimenti  identici
puo' giustificare la diversita' della loro  disciplina  nel  caso  in
esame  si  specifica  osservando  che,  come  risulta  dalla   stessa
ordinanza di rimessione, il penultimo concorso  precedente  l'entrata
in vigore del d.lgs. n. 166 del 2006 risale al 2002, cioe' a  quattro
anni prima dell'entrata in vigore del decreto stesso; 
        che il lungo periodo di tempo intercorrente  dal  superamento
della prova preselettiva  al  concorso  rispetto  al  quale  dovrebbe
operare  puo'  lasciar  presumere  che  la  formazione  a  suo  tempo
esistente sia venuta meno  per  fisiologica  dimenticanza  o  per  il
mutare del contesto ordinamentale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 16, comma  1,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166  (Norme  in  materia  di  concorso
notarile, pratica e tirocinio professionale, nonche'  in  materia  di
coadiutori notarili in attuazione dell'articolo  7,  comma  1,  della
legge 28 novembre 2005,  n.  246),  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 3 e 97  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: Amirante 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola