N. 43 ORDINANZA 9 - 13 febbraio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via   incidentale   -
  Intervento di soggetto estraneo al giudizio  a  quo,  comunque  non
  portatore di  un  interesse  suscettibile  di  essere  direttamente
  inciso dalla decisione della Corte - Inammissibilita'. 
Enti  pubblici  -  Norme  della  Regione   Lombardia   -   Previsione
  dell'avvalimento, per gli enti individuati dalla Giunta  regionale,
  del patrocinio dell'Avvocatura regionale - Ritenuta violazione  del
  principio di effettivita' della tutela giurisdizionale  -  Asserita
  violazione  delle  disposizioni  sul   riparto   delle   competenze
  legislative tra Stato e Regioni in relazione alle  materie  «tutela
  della concorrenza», con lesione  di  disposizioni  dell'ordinamento
  comunitario, e «professioni»  -  Sopravvenuta  modificazione  della
  disciplina censurata - Necessita' di nuovo esame sulla rilevanza  e
  non manifesta infondatezza della  questione  -  Restituzione  degli
  atti al rimettente. 
- Legge della Regione Lombardia 27 dicembre  2006,  n.  30,  art.  1,
  comma 2, lett. b). 
- Costituzione, artt.  24,  commi  primo  e  secondo,  e  117,  commi
  secondo, lett. e), e terzo;  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
  europea 25 marzo 1957, artt. 49 e 50. 
(GU n.7 del 18-2-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
secondo, lettera b), della legge della Regione Lombardia 27  dicembre
2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del  documento
di   programmazione   economico-finanziaria   regionale,   ai   sensi
dell'articolo 9-ter della legge regionale 31  marzo  1978,  n.  34  -
Norme sulle procedure della  programmazione,  sul  bilancio  e  sulla
contabilita' della Regione - Collegato 2007) promosso, con  ordinanza
del 7 febbraio 2008, dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la
Lombardia sul ricorso proposto da Zoppolato Maurizio ed altri  contro
la Regione Lombardia ed  altra,  iscritta  al  n.  252  del  registro
ordinanze del  2008  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 36, 1a serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di costituzione di Zoppolato Maurizio ed  altri  e
della Regione Lombardia nonche' l'atto di  intervento  del  Consiglio
Nazionale Forense; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  27  gennaio  2009  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi gli avvocati Luigi Manzi per Zoppolato Maurizio  ed  altri,
Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e gli avvocati
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per il Consiglio Nazionale Forense. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 7  febbraio  2008,  il  Tribunale
amministrativo  regionale   della   Lombardia   ha   sollevato,   con
riferimento agli articoli 117, commi secondo e  terzo,  e  24,  commi
primo  e  secondo,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b),  della  legge  della
Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30  (Disposizioni  legislative
per     l'attuazione     del     documento     di      programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e  sulla  contabilita'  della  Regione),
nella parte in cui dispone  che  gli  enti  pubblici  indicati  dalla
Giunta   regionale   si   avvalgono,   di   norma,   del   patrocinio
dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attivita'  connessi
ad  atti  di  indirizzo  e  di  programmazione  regionale;   che   la
rappresentanza in giudizio e' disposta conformemente agli ordinamenti
dei singoli enti;  che  i  rapporti  tra  i  soggetti  individuati  e
l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni;  e
infine che la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto  di
interessi e per atti e attivita'  inerenti  all'organizzazione  degli
enti; 
    che i ricorrenti,  avvocati  esercenti  la  loro  professione  in
Lombardia, avevano impugnato la deliberazione con la quale la  giunta
regionale aveva dato  attuazione  al  predetto  art.  1  della  legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 30, disponendo che una serie  di  enti
pubblici dovessero avvalersi di norma del patrocinio  dell'avvocatura
regionale; 
    che il rimettente, disattesa l'eccezione di inammissibilita'  del
ricorso per difetto di legittimazione ed  interesse  sollevata  dalla
difesa regionale, ritiene la questione rilevante e non manifestamente
infondata; 
    che, invero,  secondo  il  TAR,  la  norma  regionale  censurata,
incidendo sulla materia delle professioni, contrasterebbe con  l'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  che  in  tale  materia  di
competenza concorrente  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei
principi fondamentali; 
    che - prosegue il TAR - in tema di ordinamento della  professione
di avvocato, l'art. 3 del regio decreto-legge 27  novembre  1933,  n.
1578 (Ordinamento  delle  professioni  di  avvocato  e  procuratore),
stabilisce  che  l'esercizio  delle  professioni  di  avvocato  e  di
procuratore  e'  incompatibile  con  qualunque  impiego  od   ufficio
retribuito con stipendio sul bilancio  dello  Stato  e  di  qualsiasi
altra amministrazione o istituzione  pubblica  soggetta  a  tutela  o
vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, fatta  eccezione,
per quanto qui interessa, per gli avvocati  ed  i  procuratori  degli
uffici legali istituiti presso gli enti di cui al secondo comma della
stessa disposizione, esclusivamente per quanto concerne  le  cause  e
gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la  loro  opera,
disponendo, in relazione a tali ultimi, che gli stessi siano iscritti
nell'elenco speciale annesso all'albo; 
    che,  secondo  il  rimettente,  la   ratio   del   regime   delle
incompatibilita'  con  l'esercizio  della  professione  di   avvocato
risiederebbe nella tutela dell'indipendenza del professionista, oltre
che degli interessi dell'ente pubblico, cui il dipendente  e'  legato
da un rapporto di esclusivita'; 
    che,  pertanto,  le   uniche   eccezioni   a   tale   regime   di
incompatibilita' sarebbero quelle tassativamente indicate dal  citato
art. 3, quarto comma; 
    che poiche' il predetto principio, secondo il rimettente, avrebbe
carattere di principio fondamentale della  legislazione  statale,  la
disposizione  normativa   della   legge   regionale   in   questione,
contrastando con esso, sarebbe lesiva  della  competenza  legislativa
statale; 
    che la norma regionale sarebbe poi in contrasto con il  principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della
Costituzione, da intendersi comprensivo, secondo il  TAR  rimettente,
anche della liberta' di scelta delle modalita' della difesa medesima; 
    che la norma regionale  contrasterebbe  poi  con  la  lettera  m)
(recte: e), dell'art. 117, secondo comma,  Cost.,  che  riserva  allo
Stato la normativa in materia di tutela della concorrenza e finirebbe
cosi' per incidere sul principio del libero esercizio di un'attivita'
professionale, contrastando in tal modo anche con gli articoli  49  e
50 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce le Comunita' europee; 
    che e' intervenuta nel presente giudizio  la  Regione  Lombardia,
eccependo l'inammissibilita' della questione di costituzionalita'  e,
nel merito, ha concluso per la sua infondatezza; 
    che si sono costituiti in giudizio i ricorrenti  nel  giudizio  a
quo, illustrando con la propria memoria gli argomenti  posti  a  base
della sollevata eccezione di incostituzionalita'; 
    che ha infine spiegato intervento il Consiglio Nazionale Forense,
chiedendo l'accoglimento della questione; 
    che, con memoria successiva, lo stesso Consiglio, pur dando  atto
della recente approvazione della legge  della  Regione  Lombardia  23
dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento  di
programmazione economico-finanziario regionale,  ai  sensi  dell'art.
9-ter della legge regionale  31  marzo  1978,  n.  34 -  Norme  sulla
procedura della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della  Regione -  Collegato  2009),  che,  all'art.  10,  abroga   il
contestato obbligo per gli enti pubblici regionali di avvalersi della
difesa degli avvocati della  Regione,  ha  chiesto  non  disporsi  la
restituzione  atti,  data  la  persistente  rilevanza   della   norma
censurata nel giudizio a quo; 
    che, successivamente hanno depositato memoria illustrativa  anche
i ricorrenti nel giudizio  a  quo  e  la  stessa  Regione  Lombardia,
quest'ultima  chiedendo  la  restituzione  degli  atti   al   giudice
rimettente, per la  valutazione  della  persistente  rilevanza  della
questione. 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia dubita, con riferimento agli articoli 117, commi secondo  e
terzo,  e  24  commi  primo  e  secondo,  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera  b),  della
legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n.  30  (Disposizioni
legislative  per  l'attuazione  del   documento   di   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e  sulla  contabilita'  della  Regione),
nella parte in cui dispone  che  gli  enti  pubblici  indicati  dalla
Giunta   regionale   si   avvalgono,   di   norma,   del   patrocinio
dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attivita'  connessi
ad  atti  di  indirizzo  e  di  programmazione  regionale;   che   la
rappresentanza in giudizio e' disposta conformemente agli ordinamenti
dei singoli enti;  che  i  rapporti  tra  i  soggetti  individuati  e
l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni;  e
infine che la rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto  di
interessi e per atti e attivita'  inerenti  all'organizzazione  degli
enti; 
    che,  preliminarmente,  deve  essere   dichiarato   inammissibile
l'intervento del Consiglio Nazionale Forense; 
    che,  invero,  nei  giudizi  incidentali  di   costituzionalita',
l'intervento di soggetti estranei  al  procedimento  nell'ambito  del
quale e' stata sollevata la questione  e'  ammesso  soltanto  qualora
l'interveniente  sia   portatore   di   un   interesse   qualificato,
suscettibile di essere  direttamente  inciso  dalla  decisione  della
Corte (ex plurimis, sentenze n. 440 del 2005, n. 279 del 2006, n. 245
del 2007) e, piu'  specificamente,  qualora  detta  incidenza  derivi
dall'immediato effetto che  la  decisione  della  Corte  produce  sul
rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanze n. 251 del
2002 e n. 250 del 2007); 
    che, nel giudizio  amministrativo  da  cui  origina  la  presente
questione di costituzionalita', la  posizione  sostanziale  dibattuta
riguarda gli interessi professionali della  classe  forense,  ma  non
tocca questioni che  coinvolgano  direttamente  le  attribuzioni  del
Consiglio Nazionale Forense, mettendone in gioco le  sue  prerogative
istituzionali; 
    che,  successivamente  alla  proposizione  della  questione,   e'
entrata in vigore la legge Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n.  33
(Disposizioni  per  l'attuazione  del  documento  di   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme  sulla  procedura  della
programmazione, del bilancio e  della  contabilita'  della  Regione -
Collegato 2009); 
    che l'art. 10  di  tale  legge  contiene  una  disposizione  che,
sostituendo quella censurata, esplicitamente  abroga  l'obbligo,  per
gli enti pubblici operanti nell'ambito della  Regione  Lombardia,  di
far ricorso agli avvocati della Regione e stabilisce, a loro  carico,
un mero onere di comunicazione  dell'esistenza  della  vertenza  alla
Giunta della Regione; 
    che, pertanto, deve essere ordinata la restituzione degli atti al
rimettente, spettando a quest'ultimo il  compito  di  effettuare  una
nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta  infondatezza
(ex plurimis, ordinanza n. 303 del 2008). 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  inammissibile  l'intervento  del  Consiglio   Nazionale
Forense; 
    Ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
regionale della Lombardia. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Mazzella 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola