N. 46 ORDINANZA 9 - 13 febbraio 2009
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto «prima casa» - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilita' di evitarla in caso di acquisto della nuda proprieta' o di diritti reali di godimento su altro immobile - Mancata previsione - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, della tutela del lavoro e della liberta' di emigrazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte I, art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, quale sostituito dall'art. 3, comma 131, legge 28 dicembre 1995, n. 549. - Costituzione, artt. 3 e 35, commi primo e quarto. Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto «prima casa» - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilita' di evitarla in caso di acquisto di nuovo immobile - Previsione solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia destinato ad abitazione principale - Ritenuta disparita' di trattamento per differenza dei requisiti previsti per il «primo acquisto» e quelli richiesti per il «successivo» - Non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto - Conseguente adeguato esercizio della discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte I, art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, quale sostituito dall'art. 3, comma 131, legge 28 dicembre 1995, n. 549. - Costituzione, art. 3. Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto «prima casa» - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilita' di evitarla in caso di acquisto di nuovo immobile - Previsione solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia destinato ad abitazione principale - Asserito pregiudizio della tutela del lavoro e della liberta' di emigrazione - Inconferenza dei principi evocati a parametro, non lesi dalla disciplina denunciata - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte I, art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, quale sostituito dall'art. 3, comma 131, legge 28 dicembre 1995, n. 549. - Costituzione, art. 35, commi primo e quarto.(GU n.7 del 18-2-2009 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza depositata il 26 febbraio 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Udine nel giudizio vertente tra Elvio Galasso e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cervignano del Friuli, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Franco Gallo. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 26 febbraio 2008, la Commissione tributaria provinciale di Udine - nel corso di un giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, con il quale erano state contestualmente revocate, con applicazione delle sanzioni di legge, le agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto di una unita' immobiliare abitativa - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato»; che il giudice rimettente premette: a) di avere gia' sollevato le stesse questioni di legittimita' costituzionale nel corso del medesimo procedimento, con ordinanza depositata il 21 febbraio 2006; b) che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 148 del 2007, aveva dichiarato manifestamente inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, perche' «l'ordinanza di rimessione non precisa ne' il tempo dell'acquisto e della vendita dell'immobile che ha fruito originariamente delle agevolazioni, ne' quello dell'acquisto del nuovo immobile, ne' - ancora - se la vendita e gli acquisti immobiliari riguardino la proprieta' o altro diritto reale»; che, nel descrivere la fattispecie al suo esame, il rimettente osserva, ad integrazione della precedente ordinanza, che: a) il contribuente «aveva comprato in piena proprieta' una casa di abitazione non di lusso ed aveva goduto, nell'acquisto, delle agevolazioni c.d. "prima casa"»; b) prima del decorso di cinque anni da tale acquisto, il contribuente «aveva alienato il diritto di piena proprieta' sulla predetta casa di abitazione e, entro l'anno successivo alla rivendita, aveva comprato in piena proprieta' altra casa di abitazione, usufruendo, nel riacquisto, delle medesime agevolazioni fiscali»; c) l'Agenzia delle entrate aveva revocato dette agevolazioni, perche' il contribuente non aveva adibito a propria abitazione il fabbricato acquistato; che, in punto di diritto, la Commissione tributaria provinciale osserva che la disciplina delle cosiddette agevolazioni per l'acquisto della prima casa, introdotta con la legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), e' stata nel tempo ripetutamente modificata; che il giudice rimettente rileva, in particolare, che la norma denunciata, quale modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e che la decadenza da detta agevolazione si verifica nel caso in cui l'immobile acquistato sia alienato entro cinque anni dal suo acquisto e non sia acquistato entro un anno dall'alienazione un altro immobile da adibire ad abitazione principale; che, secondo il rimettente, tale disciplina, distinguendo tra l'ipotesi di primo acquisto (avente ad oggetto - sempre per il giudice a quo - «il trasferimento della proprieta' o della nuda proprieta', o la costituzione dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione sull'immobile acquistato», senza che la legge richieda la destinazione dell'immobile ad abitazione principale) e l'ipotesi di «riacquisto» (avente ad oggetto l'acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale), genererebbe una serie di conseguenze paradossali: a) «l'acquirente della nuda proprieta' di un immobile, che rivenda il suo diritto nei cinque anni dall'acquisto e, che, riacquisti, entro un anno dalla alienazione, un diritto di nuda proprieta' su altro immobile, decade dall'agevolazione sul precedente acquisto, perche' non puo' adempiere all'obbligo di destinare a propria abitazione principale il nuovo immobile, di cui ha acquistato solo la nuda proprieta»; b) decade dall'agevolazione anche «l'acquirente che effettui il riacquisto non nel comune dove ha la propria residenza, ma nel comune dove svolge la propria attivita' e non vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria residenza nei diciotto mesi successivi al riacquisto»; c) ugualmente, «decade l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro che riacquisti l'immobile nel comune dove vi e' la sede o il luogo di esercizio dell'attivita' del proprio datore di lavoro e non vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria residenza»; d) «decade l'acquirente cittadino italiano emigrato all'estero, che riacquisti l'immobile in un qualunque comune del territorio italiano e che non vuole o non puo' rientrare in Italia e fissare in quel comune la propria residenza»; che, su queste premesse, la norma censurata si porrebbe, per il giudice a quo, «in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, perche', a fronte di situazioni identiche, vi e' una ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente che effettua «il primo acquisto» e quello che effettua il «riacquisto»; che la norma contrasterebbe, inoltre, sia con il primo comma dell'art. 35 Cost., «perche' rende piu' disagevole il lavoro, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" dell'immobile che non si identifichi anche con l'abitazione principale», sia con il quarto comma dello stesso articolo, «perche' pregiudica la liberta' di emigrazione, nei limiti in cui impedisce il riacquisto di un immobile senza il rientro in Italia»; che, secondo il giudice rimettente, la questione «e' rilevante per il giudizio in corso, essendo pregiudiziale e indispensabile per la decisione della controversia» accertare la legittimita' costituzionale della norma denunciata; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata «manifestamente inammissibile e quindi infondata»; che, in punto di ammissibilita', la difesa erariale sostiene che il giudizio sulla rilevanza delle questioni espresso dal giudice a quo e' assolutamente generico; che, nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che: a) il giudice a quo non ha considerato la possibilita' di interpretare la norma censurata nel senso che la decadenza dalle agevolazioni fiscali e' impedita dall'acquisto «di uno qualsiasi dei diritti indicati dal comma 1 (proprieta', nuda proprieta', usufrutto, uso, abitazione)»; b) la previsione della necessita' di adibire il secondo immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente non e' irragionevole, «in quanto persegue lo scopo di escludere dal godimento dei benefici fiscali le operazioni di compravendita di immobili [...] aventi una finalita' meramente speculativa»; che, quanto alle censure sollevate con riferimento all'art. 35 Cost., la difesa erariale sostiene che «la disciplina fiscale dell'acquisto non e' ispirata ad esigenze di tutela del lavoro e della liberta' di emigrazione, e non e' assolutamente idonea a menomare l'esercizio dei relativi diritti». Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Udine dubita, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), quale sostituito dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); che, in forza della disposizione censurata (nel testo in vigore sin dal 1° gennaio 1996), nel caso in cui il contribuente che ha usufruito delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di una casa di abitazione non di lusso (cosiddette «agevolazioni per la prima casa») trasferisca l'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, la decadenza dalle agevolazioni prevista dalla stessa legge per detto trasferimento infraquinquennale e' esclusa ove il contribuente stesso proceda, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale; che il rimettente censura la norma «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato»; che le questioni proposte sono in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate; che, secondo quanto riferito dal rimettente, nella fattispecie oggetto del giudizio principale, il contribuente ha acquistato in piena proprieta' una casa di abitazione non di lusso, godendo «delle agevolazioni c.d. "prima casa"», ha alienato, prima del decorso di cinque anni da tale acquisto, la proprieta' della predetta casa di abitazione ed ha, infine, acquistato, entro l'anno successivo alla rivendita, la piena proprieta' di altra casa di abitazione (e non la nuda proprieta' o altro diritto reale di godimento), subendo la revoca delle suddette agevolazioni per non avere adibito la nuova casa a propria abitazione principale; che, di conseguenza, la questione avente ad oggetto la norma «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto - avendo il contribuente acquistato la piena proprieta' e non la nuda proprieta', o un mero diritto reale di godimento - il rimettente non deve fare applicazione, nel giudizio principale, della suddetta norma denunciata; che e', invece, rilevante e deve, percio', essere esaminata nel merito la questione avente ad oggetto la norma «nella parte in cui [...] prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprieta'; che, nel merito, il giudice a quo sostiene che tale norma censurata si pone in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 Cost., perche' comporta «una ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente che effettua il "primo acquisto" e quello che effettua il "riacquisto"», ancorche' le due situazioni siano «identiche»; che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la situazione di chi effettua il primo acquisto sia omogenea rispetto a quella di chi effettua il secondo acquisto; che infatti il legislatore, con il denunciato ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale; che, al riguardo, non e' irragionevole che il legislatore, al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni, richieda, con riferimento all'acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e piu' restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto del primo immobile, in particolare dalla lettera a) del comma 1 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (e cioe' che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano); che, in conclusione, la censura in esame e' manifestamente infondata, perche' la previsione della decadenza dai benefici fiscali «prima casa» per chi non adibisca a propria abitazione principale il nuovo immobile acquistato e' adeguata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalita' riservata al legislatore in materia di agevolazioni: limiti che, come questa Corte ha piu' volte affermato, vanno individuati esclusivamente nella «palese arbitrarieta' od irrazionalita» (ex plurimis, sentenze n. 346 del 2003 e n. 431 del 1997 e ordinanze n. 124 del 2006 e n. 275 del 2005); che, per il rimettente, la norma denunciata si pone in contrasto, in secondo luogo, con l'art. 35, primo e quarto comma, Cost. «perche' rende piu' disagevole il lavoro, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" dell'immobile che non si identifichi anche con l'abitazione principale», e «perche' pregiudica la liberta' di emigrazione, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" di un immobile senza il rientro in Italia»; che anche tale censura e' manifestamente infondata, sia perche' il parametro evocato non ha nulla a che vedere con le agevolazioni tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto la tutela del lavoro e la liberta' di emigrazione, sia perche' - contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - la norma denunciata non impedisce al lavoratore o al cittadino emigrato all'estero «il riacquisto di un immobile», ma si limita a fissare specifiche condizioni per evitare la decadenza da agevolazioni fiscali. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del medesimo ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprieta', sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola