IL DIRETTORE GENERALE
per l'Universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma l, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visti il proprio decreto in data 2 novembre 2005, con il quale
l'istituto «Scuola ISIPSE» Scuola di psicoterapia in psicologia
psicoanalitica del se' e psicoanalisi relazionale» e' stato abilitato
ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di
specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto
ministeriale n. 509 del 1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto
l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi
ammissibili al primo anno di corso da 10 a 20 unita' e per l'intero
corso a 80 unita';
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta
del 31 ottobre 2008;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal
predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota
n. 20 del 21 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1.
1. L'istituto «Scuola Isipse - Scuola di psicoterapia in psicologia
psicoanalitica del se' e psicoanalisi relazionale» abilitato ad
Istituire e ad attivare con decreto 2 novembre 2005, nella sede di
Roma - via della Lungara, 233 presso John Cabot University, un corso
di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato ad
aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di
corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2009
Il direttore generale: Masia