MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2009 

  Divieto  di  utilizzo  delle bombole prodotte dalla «Provides sas»,
lotto di fabbricazione PM 36, dal n. 3601 al n. 3700.
(GU n.51 del 3-3-2009)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per i trasporti, la navigazione
                ed i sistemi informativi e statistici

  Visto  il decreto ministeriale 12 settembre 1925, con il quale sono
state  approvate  le  norme  di costruzioni e di collaudo relative ai
recipienti  destinati  al  trasporto  di  gas compressi, liquefatti o
disciolti;

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;

  Visto  in  particolare  l'art.  168,  comma  2, che prevede che con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono
stabilite le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto delle
merci pericolose;

  Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno 1971, con il quale sono
state  estese  al  trasporto su strada le disposizioni emanate con il
citato decreto ministeriale 12 settembre 1925;

  Tenuto conto dell'incidente del 22 gennaio 2008 presso lo stadio di
Ora  (Bolzano)  a  seguito  dello  scoppio  delle  bombola contenente
ammoniaca  costruita  dalla  ditta Provides sas di Latina (Bombola n.
3643  approvata  il  17  aprile 1985 con certificato cumulativo PM 36
relativo al lotto dalla bombola 3601 alla bombola 3700);

  Sentito  il parere della Commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti  per gas compressi, liquefatti o disciolti, di cui al
decreto  ministeriale  12 settembre 1925, espresso nella riunione del
25  novembre  2008,  in  base  agli accertamenti esperiti sul relitto
della  bombola  coinvolte  nell'incidente  e  su  un'altra bombola di
riferimento  del  lotto  individuato  dal  certificato  cumulativo di
approvazione PM 36 del 17 aprile 1985;

  Preso atto degli esami e delle prove curate dall' ISPESL - Istituto
Superiore  per  la  Prevenzione  e  la Sicurezza del Lavoro - che per
particolari   analisi  sulla  bombola  esplosa  e  sulla  bombola  di
riferimento si e' avvalsa del NAST Center & Dipartimento di scienze e
tecnologie chimiche, Universita' degli studi «Tor Vergata»;

  Preso  atto  delle  risultanze  formulate dall'ISPESL a conclusione
delle indagini relative allo scoppio della bombola;

  Considerata  la  necessita' di garantire le indispensabili esigenze
di sicurezza;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Si  fa  divieto a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono
bombole  costruite dalla ditta Provides sas di Latina appartenenti al
lotto  PM  36 contraddistinte dal numero di fabbricazione dal 3601 al
3700  di  utilizzare le suddette bombole per contenere qualsiasi gas,
compresa l'aria compressa.

  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
   Roma, 2 febbraio 2009
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero