MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 gennaio 2009 

  Revoca della massimizzazione delle importazioni di gas. (09A03519)
(GU n.78 del 3-4-2009)

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  28,  comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che
stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art.  28,  comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che
stabilisce   che   il   Ministero,  in  caso  di  crisi  del  mercato
dell'energia  o  di gravi rischi per la sicurezza della collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Vista  la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del 23 novembre 2007 ed il
successivo  aggiornamento  di cui nel decreto ministeriale 3 dicembre
2008;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 7 gennaio 2009, recante disposizioni sulla modifica
o  revoca,  in  tutto  o in parte, dell'obbligo della massimizzazione
delle importazioni di gas naturale;
  Considerato  l'attuale  completo ripristino dei quantitativi di gas
importati   dalla   Russia   in  esito  all'attuale  superamento  del
contenzioso  tra  la societa' russa Gazprom e le societa' ucraine del
gas,  il  quale  aveva prima ridotto e poi completamente interrotto i
flussi di provenienza russa;
  Considerato   il   parere  del  Comitato  tecnico  di  emergenza  e
monitoraggio  del sistema del gas il quale, in base ai dati esaminati
nel  corso  della  riunione  del 26 gennaio 2009 sul confronto tra la
previsione  del  fabbisogno e la disponibilita' di approvvigionamento
di  gas naturale, tenuto conto dell'alto livello di disponibilita' di
gas  in  stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilita'
di  revocare la massimizzazione delle importazioni di gas in atto dal
12 gennaio 2009;
  Considerati    l'andamento    climatico   finora   complessivamente
registrato  e  l'attuale consistenza degli stoccaggi di gas destinato
alla modulazione dei consumi;
  Ritenuto  opportuno  procedere  alla tempestiva revoca delle misure
volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno successivo alla data di
emanazione  del  presente  decreto  e' revocato l'obbligo di completo
utilizzo  delle  capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata
della  rete  nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1, comma
1, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009.
  2.  I corrispettivi di cui al punto 17 della procedura di emergenza
climatica di cui in premessa sono ripristinati a decorrere dal quarto
giorno successivo alla data di cui al comma 1.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.
   Roma, 29 gennaio 2009
                                                Il Ministro : Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 152