REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2008, n. 48 

  Disposizioni   speciali  relative  ai  beni  immobili  destinati  a
finalita' espositive o congressuali.
(GU n.14 del 4-4-2009)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 31
                        dell'8 ottobre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  Al  fine  di  perseguire la valorizzazione ed il potenziamento
dell'attivita'   del   polo   espositivo   e  congressuale  dell'area
metropolitana  Firenze  -  Prato  -  Pistoia, la Regione Toscana puo'
concedere  i  beni  immobili  di  proprieta'  regionale  destinati  a
finalita'  espositive  o congressuali, al soggetto di cui all'art. 1,
comma  2,  della legge regionale 6 agosto 1998, n. 54 (Partecipazione
della  Regione  Toscana  alla  costituzione  della  societa' del polo
espositivo  e  congressuale dell'area metropolitana Firenze - Prato -
Pistoia)  ad  un canone pari al 10 per cento di quello determinato in
applicazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e
patrimonio  della  Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21
marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 30 settembre 2008
                               MARTINI
La presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale nella
   seduta del 23 luglio 2008