Disposizioni speciali relative ai beni immobili destinati a finalita' espositive o congressuali.(GU n.14 del 4-4-2009)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 dell'8 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di perseguire la valorizzazione ed il potenziamento dell'attivita' del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia, la Regione Toscana puo' concedere i beni immobili di proprieta' regionale destinati a finalita' espositive o congressuali, al soggetto di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1998, n. 54 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della societa' del polo espositivo e congressuale dell'area metropolitana Firenze - Prato - Pistoia) ad un canone pari al 10 per cento di quello determinato in applicazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 30 settembre 2008 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008