DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2009 

  Autorizzazione  ad  assumere  unita'  di  personale,  ai  sensi del
combinato  disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge
n. 296/2006. (09A03838)
(GU n.81 del 7-4-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina  la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121, concernente
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, ai
comma  4  e  6,  che  le  funzioni gia' attribuite al Ministero della
solidarieta'  sociale,  fatto salvo quanto ivi previsto, e quelle del
Ministero   della   salute,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali  e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
  Visto  l'art.  1,  comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi'  come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia
ed  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le
Agenzie  fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di  cui  all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono
procedere  per  il  medesimo  anno ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente  corrispondente  ad  una spesa pari al 20% di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la
quale  prevede  che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono  autorizzate  secondo  le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del   decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni  previa  richiesta  delle  amministrazioni interessate,
corredata   da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  nota  n.  6316  del  12  dicembre 2008 del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale lo stesso
chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536,
della  predetta  legge  n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere
complessivamente n. 63 unita' di personale di cui n. 1 C3S, n. 33 C2,
n. 1 C1S, n. 4 C1, n. 4 B3S, n. 16 B3, n. 1 B2 e n. 3 dirigenti dando
analitica  dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno
2007, pari ad un risparmio complessivo di € 11.472.894,00;
  Considerato  che  l'onere  previsto per l'assunzione delle predette
unita'  e'  pari  a € 2.279.184,00 e che lo stesso non supera le
risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che sono
pari a € 2.294.578,80;
  Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
  Visto  il  citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  del  6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  74,  commi  1,  5 e 6, del predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la
riduzione   degli   assetti   organizzativi,  la  dotazione  organica
provvisoria  e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta».
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  1.  Fermo  restando  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
puo'  procedere  per  l'anno 2008, nei limiti della disponibilita' in
dotazione  organica,  all'assunzione,  a tempo indeterminato di n. 63
unita' di personale per una spesa complessiva annua lorda a regime di
euro 2.279.184,00.
  2. La predetta Amministrazione e' tenuta a trasmettere, entro e non
oltre il 30 giugno 2009, per le necessarie verifiche, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
  Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche amministrazioni, e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria   generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti  il
personale  assunto,  la  spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua
lorda  a  regime  effettivamente  da sostenere. A completamento delle
procedure    di    assunzione    va   altresi'   fornita   da   parte
dell'amministrazione  dimostrazione  del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
  3.  All'onere  derivante  dalle  assunzioni  di  cui  al comma 1 si
provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 17 febbraio 2009
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                         Il Ministro per la
                                       pubblica amministrazione
                                            e l'innovazione
                                               Brunetta

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
      Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 22