DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2009 

  Istruttoria degli atti normativi del Governo. (09A03923)
(GU n.82 del 8-4-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante: «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  11-ter  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio» e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  14  della  legge  28 novembre 2005, n. 246, recante:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle  strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
novembre   1993,  recante  «Regolamento  interno  del  Consiglio  dei
Ministri»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre  2008,  n.  170,  «Regolamento recante disciplina attuativa
dell'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR),  ai sensi
dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10
settembre   2008,   recante:  «Tempi  e  modalita'  di  effettuazione
dell'analisi   tecnico-normativa  (ATN),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2008»;
  Vista  la  circolare  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 20
aprile   2001,   n.   1.1.26/10888/9.92,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;
  Vista  la  circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi, 2 maggio 2001,
n.  1/1.1.26/10888/9.92,  «Guida alla redazione dei testi normativi»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3  maggio  2001, n. 101,
supplemento ordinario;
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare  l'applicazione  di criteri
puntuali,  regole  e  procedure  condivise  al  fine di migliorare la
qualita' e la trasparenza della normazione;
  Ritenuto  di  dover  fornire  indirizzi uniformi per consentire che
l'attivita'  normativa  del Governo si svolga in un contesto unitario
ed armonico;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

Premessa.
  La  «qualita' della regolazione» e' termine usuale per indicare una
normazione  sia  aderente  a  canoni formali, sia contenutisticamente
adeguata,  coerente  con  i parametri costituzionali e sistematici e,
infine,   realmente   idonea  a  perseguire  gli  obiettivi  politici
governativi. Essa costituisce un obiettivo prioritario dell'attivita'
di  Governo da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione
delle  iniziative  normative,  un'approfondita  analisi  dell'impatto
degli  interventi  nonche'  una  completa  istruttoria ed un efficace
coordinamento delle Amministrazioni coinvolte.
  Una  produzione  normativa  di  qualita'  rappresenta  non  solo un
elemento  di  trasparenza  e  di  certezza del diritto ma costituisce
anche  un  fattore  determinante  per  la  buona  amministrazione, la
crescita e lo sviluppo economico del paese.
  La  presente  direttiva  disciplina,  dunque,  il  procedimento che
conduce   all'approvazione  in  Consiglio  dei  Ministri  degli  atti
normativi  di  qualsiasi  livello, non quale processo burocratico, ma
come  vero  procedimento  di  formazione della volonta' normativa del
Governo. Con tale atto si intende fornire un quadro sistematico delle
regole  e  delle  procedure che devono essere seguite dal Governo per
assicurare  un'attivita'  normativa  «di  qualita'»  e  per garantire
l'attuazione del programma di Governo.
1. Programmazione dell'attivita' normativa del Governo.
  Al   fine   di   consentire  un'efficace  azione  di  coordinamento
dell'attivita'  normativa  del Governo, e' necessario assicurare, con
il   concorso   di   tutte   le   amministrazioni   interessate,  una
programmazione  dell'attivita'  normativa  coerente  e correlata alle
priorita'    e    agli   obiettivi   indicati   nelle   dichiarazioni
programmatiche del Governo.
  A  questo  riguardo, le Amministrazioni predispongono e trasmettono
al  Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi (DAGL), con
cadenza  trimestrale, una scheda analitica, nella quale sono indicati
i  provvedimenti  normativi  di  prossima  definizione  che  ciascuna
amministrazione  intende  sottoporre,  nel  trimestre,  all'esame del
Consiglio dei Ministri.
  Il  DAGL  provvede  a  costituire  una  «Agenda  dei  provvedimenti
normativi» sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni
e   degli   esiti   dell'attivita'   di  monitoraggio  delle  deleghe
legislative  in  scadenza,  effettuata  dal  medesimo  dipartimento a
supporto dell'azione di Governo.
2. Istruttoria degli atti normativi.
  L'istruttoria  degli  atti  normativi  non  puo'  prescindere dalla
corretta   redazione   dell'articolato,   dalla   esaustivita'  delle
prescritte   relazioni   nonche'   dal   completo  svolgimento  degli
adempimenti  che  si  rendono necessari per la definizione degli atti
medesimi.
  In particolare, deve essere cura dell'amministrazione proponente:
   a)   corredare   gli   schemi  di  provvedimento  delle  relazioni
illustrativa,    tecnica,   tecnico-normativa   (ATN),   di   analisi
dell'impatto della regolazione (AIR);
   b)  acquisire  i  concerti, le adesioni e le intese che si rendano
necessari  in  relazione  all'ambito dell'intervento normativo, prima
della trasmissione al DAGL;
   c)  acquisire  gli  eventuali  pareri  tecnico-giuridici necessari
(Ragioneria  Generale  dello  Stato,  Autorita',  enti  ed  organismi
interessati), prima della trasmissione al DAGL;
   d)  accertare  e  dichiarare  la  compatibilita'  degli schemi con
l'ordinamento comunitario;
   e)  trasmettere al DAGL gli schemi di provvedimento, corredati dei
concerti,  delle  intese, dei pareri e delle relazioni, indicati alle
lettere  precedenti,  con  un congruo anticipo, al fine di consentire
una  completa istruttoria delle iniziative e un'efficace attivita' di
coordinamento  prima  della  riunione  preparatoria del Consiglio dei
Ministri  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 novembre 1993. Cio', anche al fine di consentire alla
Presidenza del Consiglio di effettuare la diramazione ufficiale degli
schemi  nel  termine  stabilito, che e' di almeno cinque giorni prima
della  convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale la questione
sara' esaminata.
  A  tale  riguardo,  e' importante sottolineare che la funzionalita'
dei  lavori  del  Consiglio  dei  Ministri  e' strettamente correlata
all'effettuazione  di  una  completa  attivita' di coordinamento e di
verifica  dei  testi  che presuppone l'invio dei medesimi al DAGL, in
tempo utile.
  Si segnala, pertanto, che la mancanza o la carenza dei requisiti di
cui  alle  lettere  a),  b), c), d) nonche' il mancato rispetto degli
adempimenti   di   cui   alla  lettera  e),  costituisce  impedimento
all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione
preparatoria del Consiglio dei Ministri.
2.1 Redazione dei testi normativi.
  La  qualita'  della  redazione  e'  essenziale  per  assicurare  la
chiarezza  e  la comprensibilita' dei testi normativi. Si raccomanda,
pertanto,  una  particolare  attenzione alle regole e raccomandazioni
per   la  formulazione  tecnica  dei  testi,  gia'  codificate  nella
circolare  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 20 aprile
2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana n. 97 del 27 aprile 2001, elaborata d'intesa con
i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' nella «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio
2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3  maggio  2001,  n.  101,  che  indica,  nel dettaglio, le regole di
carattere  formale  e sostanziale cui si attengono le Amministrazioni
nella  redazione  dei testi normativi. Le regole di carattere formale
riguardano  il  linguaggio normativo e la ricerca dei moduli omogenei
di  redazione  dei  testi;  le  indicazioni  di carattere sostanziale
attengono  prevalentemente  al  contenuto  dell'atto  e riguardano il
corretto uso delle fonti.
  Il  DAGL  provvedera'  ad  effettuare  il coordinamento formale dei
testi  sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri verificando la
qualita'  dei  testi  normativi,  con  riguardo al corretto uso delle
fonti,  all'omogeneita' e chiarezza della formulazione, e procedendo,
d'ufficio, alle successive modifiche.
2.2 Relazioni a corredo degli atti normativi.
  L'istruttoria degli atti normativi e' fortemente condizionata anche
dalla  completezza ed esaustivita' delle relazioni, che devono essere
predisposte a corredo dei predetti atti.
  Si   richiama   quindi  l'attenzione  delle  amministrazioni  sulla
necessita'   di  prestare  particolare  cura  nella  redazione  delle
relazioni  di  seguito  indicate,  le  quali  costituiscono strumenti
fondamentali per assicurare la qualita' della regolazione:
   a) relazione illustrativa;
   b) relazione tecnica (relazione tecnico-finanziaria);
   c) relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
   d) relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  All'inizio  della  corrente  legislatura,  si e' ritenuto opportuno
dedicare   un'attenzione  prioritaria  a  tali  relazioni,  adottando
specifiche  misure  al fine di rafforzare la loro efficacia e il loro
grado di complementarieta'.
  In particolare, si e' provveduto alla revisione e all'aggiornamento
dei contenuti della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), e
all'adozione   dei   regolamenti   sull'analisi   di   impatto  della
regolamentazione   (AIR)   e   sulla   verifica   dell'impatto  della
regolamentazione  (VIR),  anche  per  adeguarsi  al dettato normativo
introdotto  dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha disciplinato
l'introduzione  obbligatoria e generalizzata delle predette analisi e
verifiche.
2.2.1 La relazione illustrativa.
  Principali riferimenti:
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 novembre
1993,  regolamento interno del Consiglio dei Ministri - art. 3, comma
1;
    circolare   DAGL   15  ottobre  2001,  n.  1/1.1.4/27720/234,  in
Attivita'   normativa   del   Governo   (Tecnica   e  qualita'  della
regolamentazione),  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,
Roma, 2002.
  Gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti,
ministeriali  o  interministeriali  devono essere accompagnati da una
relazione illustrativa.
  E'  utile  ricordare  che  la  funzione  essenziale della relazione
illustrativa   e'   quella   di   indicare   i   principi  ispiratori
dell'iniziativa e i contenuti del provvedimento.
  In  particolare,  la  relazione  deve  esplicitare  le  motivazioni
dell'intervento  normativo,  le  sue finalita', i prevedibili effetti
del  provvedimento  anche  con  riferimento  alle  esigenze  cui esso
intende  rispondere  e  al  contesto economico e sociale sul quale il
provvedimento interviene.
  Nella  relazione  devono  essere  illustrati,  inoltre, i contenuti
generali del provvedimento, la struttura dell'atto e il contenuto dei
singoli  articoli,  dando  eventualmente conto delle scelte normative
adottate.
  La   relazione  dovra'  indicare,  con  chiarezza,  come  le  nuove
disposizioni che si introducono intervengono sulla normativa vigente,
al  fine  di  agevolare  la  lettura  delle  nuove norme e di evitare
possibili dubbi interpretativi.
  Nella  relazione  illustrativa devono essere descritti, altresi', i
passi  salienti  dell'iter.  Qualora  i  provvedimenti  prevedano una
procedura  complessa,  con  l'acquisizione  di  pareri  degli  organi
consultivi,   e'   necessario   che   le   Amministrazioni  indichino
nell'ambito  della  relazione  le modificazioni apportate al testo in
conseguenza  dei  suddetti  pareri  nonche'  i  motivi dell'eventuale
mancato  accoglimento  di  alcune  osservazioni.  Si ricorda che, ove
necessario,  i  citati  pareri  dovranno essere riportati anche nelle
premesse.
  La  relazione  illustrativa  da' conto, inoltre, della coerenza del
provvedimento con la politica di semplificazione del Governo.
  Qualora   il   provvedimento  normativo  non  sia  accompagnato  da
relazione   tecnica   in   quanto  non  comporta  alcuna  conseguenza
finanziaria,  si  raccomanda  che  nella  relazione  illustrativa, in
conclusione,   sia   espressamente   indicato   che   l'atto  non  e'
accompagnato  da  relazione  tecnica  in quanto non comporta maggiori
oneri ne' minori entrate per il bilancio dello Stato.
  Nel  caso  di  atto  normativo  non sottoposto ad AIR, la relazione
illustrativa  che  accompagna  il  provvedimento  deve  in  ogni caso
contenere,  oltre  al  riferimento alla disposta esenzione e alle sue
ragioni  giustificative,  la sintetica indicazione della necessita' e
dei  previsti  effetti  dell'intervento normativo sulle attivita' dei
cittadini  e  delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento
delle  pubbliche  amministrazioni che dovranno applicare la normativa
che  si introduce, dando conto dell'eventuale comparazione di opzioni
regolatorie alternative.
  Nelle  relazioni  illustrative  a  corredo  dei  decreti-legge,  si
raccomanda  una particolare cura nella redazione della motivazione in
ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti, di cui all'art. 77 della
Costituzione,  della  «straordinaria  necessita' e urgenza», in linea
anche  con  la  piu'  recente Giurisprudenza Costituzionale (sent. n.
171/2007; n. 128/2008).
  Nelle  relazioni  illustrative a corredo dei decreti legislativi si
ravvisa  l'esigenza  di una particolare attenzione nell'illustrare la
puntuale attuazione, nei contenuti e nella tempistica, dei principi e
criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
2.2.2 La relazione tecnica.
  Principali riferimenti:
    art. 81 della Costituzione;
    art.   11-ter,   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 novembre
1993, recante: «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», art.
3, comma 1.
  La  relazione  tecnica  deve accompagnare tutti i disegni di legge,
gli  schemi  di  decreto  legislativo  e gli emendamenti d'iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie e va predisposta a
norma  dell'art.  11-ter  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, come
evidenziato  nella  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri del 2 maggio 2001, recante 1a guida alla redazione dei testi
normativi. La relazione tecnica, inoltre, puo' essere richiesta dalle
Commissioni   parlamentari   su   qualsiasi   proposta   di  legge  o
emendamento. Per quanto riguarda gli schemi di regolamento, l'obbligo
di  predisporre la relazione tecnica e' spesso previsto da specifiche
disposizioni di legge. La predetta relazione e', comunque, necessaria
in  ordine  a  regolamenti  che attuino ricadute finanziarie previste
dalla legge.
  Nell'ambito  della  relazione,  oltre  alla  quantificazione  delle
entrate  e  degli  oneri  derivanti  da ciascuna disposizione, devono
essere indicati i mezzi di copertura finanziaria secondo le modalita'
specificamente indicate nel citato art. 11-ter.
  Nella  relazione  sono riportati i dati e i metodi utilizzati dalle
amministrazioni per la quantificazione degli oneri, le relative fonti
e  ogni  altro  elemento utile per consentire le necessarie verifiche
tecniche in sede parlamentare.
  L'art.  11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, stabilisce che le
relazioni   tecniche   predisposte  dal  Dicastero  competente  siano
verificate   dal   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze;  in
particolare,  il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
accertata   la   corretta  quantificazione  degli  oneri  recati  dal
provvedimento  e  l'idoneita'  della  relativa copertura finanziaria,
appone un «visto di conformita'».
2.2.3 La relazione tecnico-normativa.
  Principali riferimenti:
    direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre
2008,    «Tempi    e    modalita'   di   effettuazione   dell'analisi
tecnico-normativa»  (Gazzetta  Ufficiale  n.  219,  del  18 settembre
2008).
  L'Analisi tecnico-normativa (ATN) e' contenuta in una relazione che
accompagna gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i
regolamenti, ministeriali o interministeriali.
  La  relazione  tecnico-normativa e' mirata a verificare l'incidenza
della  normativa che si intende introdurre sull'ordinamento giuridico
vigente,  nonche'  a verificare la corretta applicazione dei principi
in materia di redazione tecnica degli atti normativi.
  La  disciplina  della  relazione tecnico-normativa, contenuta nella
Direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000,
«Analisi   tecnico-normativa   e   analisi   dell'impatto   e   della
regolamentazione»  (e nel relativo Allegato A), e' stata recentemente
rivisitata  dalla  nuova  direttiva  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   10   settembre   2008,   recante  «Tempi  e  modalita'  di
effettuazione   dell'analisi   tecnico-normativa»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219, del 18 settembre
2008,  al  fine  di  potenziarne l'efficacia e di adattarla al quadro
ordinamentale vigente.
  La nuova griglia metodologica contiene 23 indicatori, invece dei 13
precedenti,  divisi in tre parti: I. Contesto nazionale; II. Contesto
internazionale;  III.  Qualita'  sistematica e redazionale. L'aumento
degli  indicatori  e'  stato  curato  con  un  approccio strettamente
funzionale  al  miglioramento  della  regolazione  e ai tempi serrati
richiesti dall'iter dei provvedimenti.
  Nella  nuova  scheda  ATN  viene  attribuito  maggiore  spazio agli
aspetti   comunitari   e  internazionali  rilevanti,  con  il  chiaro
obiettivo di assicurare la piena compatibilita' delle nuove norme con
l'ordinamento  comunitario  e  migliorare  la  posizione italiana nel
quadro  delle  procedure  d'infrazione  e  delle sentenze di condanna
anche in materia di diritti dell'uomo.
  La  nuova  direttiva  promuove  e  incoraggia, in fase di redazione
della  scheda  ATN  e  successivamente  alla  prima  compilazione, la
collaborazione   tra   gli   uffici   legislativi   di   Ministeri  e
Dipartimenti.  La  scheda  che  accompagna  il provvedimento contiene
sistematicamente  l'indicazione  di un referente dell'amministrazione
proponente,   precisamente  individuato  e  contattabile  nell'ambito
dell'iter del provvedimento.
  Si rammenta che la Direttiva affida al DAGL il compito di segnalare
le  schede  ATN inadeguate alla loro funzione, prevedendo tra l'altro
che la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludono l'iscrizione del
provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
2.2.4 La relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione.
  Principali riferimenti normativi:
   legge  28  novembre  2005,  n.  246  «Semplificazione  e riassetto
normativo per l'anno 2005», art. 14, commi 1-11;
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11 settembre
2008,  n.  170, regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi
dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR),  ai sensi dell'art. 14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
  Com'e'   noto,   l'AIR   e'   un   insieme   di  attivita'  che  le
amministrazioni  statali devono realizzare in fase di predisposizione
degli  atti normativi al fine di verificare ex ante l'opportunita' di
un  nuovo  intervento  normativo, tenendo conto dei probabili effetti
sulle  attivita'  dei  cittadini  e delle imprese e sul funzionamento
delle pubbliche amministrazioni.
  L'art. 14 (commi da 1 a 11), della legge n. 246/2005, ha modificato
in modo rilevante il quadro normativo in materia di AIR, chiudendo la
fase  sperimentale  (introdotta dall'art. 5 della legge 8 marzo 1999,
n. 50), e stabilendo un'applicazione generalizzata dell'AIR - salvo i
casi  di  esclusione  ed  esenzione  -  a  tutti  gli  schemi di atti
normativi del Governo.
  In   particolare,  l'art.  14  prevede,  tra  l'altro,  i  seguenti
adempimenti:
   a)  l'elaborazione  degli  schemi di atti normativi del Governo e'
sottoposta  all'AIR,  salvo  i  previsti  casi  di  esclusione  e  di
esenzione;
   b)   le   Amministrazioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa   e   senza  oneri  aggiuntivi,  individuano  l'ufficio
responsabile    del    coordinamento    delle    attivita'   connesse
all'effettuazione  dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel
caso  non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti
pubblici,  le  amministrazioni  possono  avvalersi  di  esperti  o di
societa'  di  ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie;
   c)   l'Amministrazione   competente   a   presentare  l'iniziativa
normativa provvede all'AIR e comunica al DAGL i risultati dell'AIR;
   d)  il  DAGL  assicura  il  coordinamento delle amministrazioni in
materia  di AIR e di VIR e su motivata richiesta dell'amministrazione
interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dall'AIR;
   f)  le Amministrazioni, entro il 30 marzo di ogni anno, inviano al
DAGL i dati necessari alla predisposizione della relazione annuale in
materia di AIR.
  L'art.  14 della legge n. 246/2005 rinvia, infine, la disciplina di
dettaglio  dell'AIR a successivi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e a direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il  regolamento  che  reca la disciplina attuativa dell'AIR prevede
che  gli  atti  normativi,  da sottoporre all'esame del Consiglio dei
Ministri,  salvo  i  casi  di esclusione e di esenzione previsti, non
sono  iscritti  all'ordine  del  giorno  se  non  sono  corredati  da
un'adeguata relazione AIR.
  In  fase  di  prima  applicazione,  la  relazione AIR dovra' essere
redatta  in base all'apposito «Modello di relazione AIR» annesso come
allegato al regolamento.
  La  redazione  della  relazione  AIR  e'  preceduta  da un'adeguata
istruttoria,   comprensiva   delle   fasi   di  consultazione,  anche
telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati
destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.
  Il DAGL verifichera' l'adeguatezza e la completezza delle attivita'
svolte  per l'AIR e potra' richiedere integrazioni e chiarimenti alle
amministrazioni proponenti.
  L'AIR  e'  esclusa  per i seguenti atti normativi: disegni di legge
costituzionale;  atti  normativi  in  materia di sicurezza interna ed
esterna  dello  Stato;  disegni  di  legge  di  ratifica  di trattati
internazionali  che  non  comportino  spese  o  istituzione  di nuovi
uffici.
  Il  DAGL,  su  motivata richiesta dell'amministrazione interessata,
puo'   consentire  l'esenzione  dall'AIR,  in  particolare,  in  casi
straordinari  di  necessita'  ed urgenza (es. decreti legge), nonche'
nelle  ipotesi  di  peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento
normativo  e dei suoi possibili effetti (es. legge finanziaria). Tale
esenzione,   come   gia'   segnalato,  va  indicata  nella  relazione
illustrativa con le relative ragioni giustificative.
  Tenuto   conto   di   quanto   sopra  esposto  si  raccomanda  alle
amministrazioni di:
    riconsiderare  l'individuazione  degli  uffici AIR e VIR, tenendo
conto  della  necessita'  di valorizzare professionalita' specifiche,
possibilmente gia' esistenti all'interno dell'Amministrazione;
    porre  una  particolare cura nella redazione della relazione AIR,
da  predisporre  seguendo  il modello annesso al regolamento di nuova
emanazione;
    programmare  l'attivita'  normativa  di  rispettiva competenza in
modo  da  disporre  di spazi temporali adeguati per potere effettuare
l'AIR  svolgendo  altresi'  le  necessarie procedure di consultazione
delle categorie interessate dall'intervento di regolazione;
    tenere  conto  gia'  in  fase di predisposizione della scheda AIR
(con  particolare riferimento agli indicatori relativi agli obiettivi
e  ai  risultati  attesi)  della futura necessita' di effettuare, nei
casi prescritti, la VIR.
2.2.5  Relazione  sulla  verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR).
  Principali riferimenti normativi:
   legge  28  novembre  2005,  n.  246  «Semplificazione  e riassetto
normativo per l'anno 2005» (Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1°dicembre
2005), art. 14, commi 4-9.
  La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione  (VIR) e' stata
introdotta  nel  nostro ordinamento dall'art.14, comma 4, della legge
28 novembre 2005, n. 246, con riferimento all'attivita' normativa del
Governo,  e  consiste  nella  valutazione  del  raggiungimento  delle
finalita'  e  nella  stima dei costi e degli effetti prodotti da atti
normativi   sulle   attivita'   dei   cittadini  e  delle  imprese  e
sull'organizzazione    e    sul    funzionamento    delle   pubbliche
amministrazioni. La VIR si fonda, quindi, sulla verifica a posteriori
dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni a corredo degli
atti   normativi,   allo  scopo  di  verificare  l'effettivo  impatto
sull'ordinamento  e sui destinatari degli atti normativi approvati. I
risultati di tale verifica sono riportati nell'apposita relazione VIR
che  e'  predisposta  dalla  stessa  amministrazione che ha curato la
relazione  AIR  e  si  pone,  quindi,  in  stretta relazione logica e
funzionale con le altre relazioni descritte.
  La  disciplina  attuativa  della VIR e' in corso di adozione con un
apposito  regolamento  che  ne  disciplina i casi di effettuazione, i
contenuti  e  le  modalita'  procedurali  con  l'obiettivo di rendere
pienamente  operative  le  prescrizioni  dell'art.  14 della legge n.
246/2005,  sia con riguardo alla puntuale applicazione della VIR, che
con  riferimento  alle  prerogative  della  Presidenza  del Consiglio
stabilite  dal  comma  8,  a  norma  del  quale  «il DAGL assicura il
coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR».
2.3 Concerti ed intese.
  L'acquisizione  dei  concerti  e delle intese costituisce una delle
fasi   piu'  delicate  dell'istruttoria  normativa.  Pertanto,  fermi
restando   gli   adempimenti  dell'amministrazione  proponente  sopra
indicati, il DAGL ove se ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare,
su  richiesta  dell'amministrazione  proponente  o  concertante  o di
propria  iniziativa,  riunioni  di coordinamento al fine di acquisire
concerti  ed  intese o di effettuare ulteriori verifiche sugli schemi
normativi.
  A  tale  riguardo,  si  rammenta  che  e'  necessario  acquisire il
concerto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze nonche' quello
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel caso
di  provvedimenti contenenti disposizioni relative all'organizzazione
ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.
  Si  rappresenta  comunque  l'esigenza  che i concerti, le intese, i
dissensi  e le proposte di modifica dei provvedimenti siano formulati
con sollecitudine ed inviati formalmente dalle amministrazioni, anche
per via telematica.
3. La fase di acquisizione dei pareri.
  La  diversa  tipologia  di  interventi  normativi comporta, ai fini
della   loro  adozione,  iter  differenziati  che  possono  prevedere
l'acquisizione  di  pareri  di  organi consultivi e organismi vari di
settore.
3.1  Pareri  del  Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei  conti, di
Autorita' indipendenti, di enti ed organismi vari di settore.
  L'amministrazione   proponente  provvede  alla  trasmissione  degli
schemi  di  atto  normativo  al  Consiglio  di  Stato, alle Autorita'
indipendenti,  alle  organizzazioni  sindacali  nonche' ad ogni altro
eventuale   organo   o   soggetto   a   competenza   settoriale,  per
l'acquisizione dei relativi pareri.
  E'  a  cura dell'Amministrazione proponente anche la richiesta alla
Corte  dei  conti  del  parere da rendersi ai sensi dell'art. 88, del
regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, nel caso di provvedimenti
che  rechino  modifiche  alle  norme  di  contabilita' generale dello
Stato.
  La  medesima  amministrazione  provvede, altresi', all'acquisizione
dei  pareri  di singole Regioni ove previsto o ritenuto necessario in
considerazione degli interessi coinvolti.
  Si  evidenzia che i pareri delle Autorita', di enti, organizzazioni
sindacali  e  di  categoria, devono essere acquisiti prima dell'esame
preliminare  del  provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri e
comunque,  in  ogni caso, prima di acquisire, ove previsto, il parere
del Consiglio di Stato.
  In  via  generale,  la  trasmissione dei provvedimenti normativi al
Consiglio  di  Stato e' preceduta dalla preliminare deliberazione del
Consiglio  dei Ministri. Qualora si tratti di provvedimenti normativi
di  rango secondario, previa verifica della tipologia del regolamento
nonche'    dell'ambito    e   della   complessita'   dell'intervento,
l'amministrazione  proponente, d'intesa con il DAGL, puo' valutare di
prescindere    da   tale   preliminare   deliberazione,   ritenendosi
sufficiente l'acquisizione del concerto formale delle amministrazioni
interessate.
  Tale  procedura  semplificata  non e' adottata nei casi in cui, sui
medesimi  provvedimenti,  sia  necessaria  anche  l'acquisizione  del
parere delle Commissioni parlamentari.
  Si  rammenta  che, nel caso in cui il Governo richieda al Consiglio
di Stato, ai sensi dell'art. 14, del regio decreto n. 1054, del 1924,
la redazione di testi normativi da sottoporre all'esame del Consiglio
dei  Ministri,  il requisito del parere dello stesso Consesso e' gia'
in se' soddisfatto.
3.2 Conferenze Stato-regioni, Stato-citta' e unificata.
  La   richiesta   dei   pareri   della   Conferenza   Stato-regioni,
Stato-citta'  e  unificata  e'  effettuata  a  cura  del DAGL che, al
contempo,  certifica  la  conformita'  del testo trasmesso con quello
approvato  e da' atto della posizione del Governo, nel suo complesso,
sul  provvedimento.  Per  i regolamenti ministeriali, la trasmissione
alle  Conferenze  avviene,  di  norma,  a  cura  dell'amministrazione
proponente.
  Si  rammenta  che per i decreti-legge e, comunque, nei casi in cui,
per  ragioni  di urgenza, il Presidente del Consiglio dichiara di non
poter  procedere  a  consultazione  preventiva,  le  Conferenze  sono
consultate  successivamente  ed  il Governo tiene conto dei pareri in
sede di esame parlamentare dei provvedimenti.
  E'  appena  il  caso  di osservare che qualora la normativa vigente
preveda   intese   nelle   Conferenze,   il   testo   definitivo  del
provvedimento non puo' non essere conforme all'intesa raggiunta.
  A  tale  riguardo,  si  ricorda  che per le intese da acquisirsi ai
sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
caso  di  mancato raggiungimento dell'intesa medesima entro 30 giorni
dalla  prima seduta della Conferenza in cui il provvedimento e' posto
all'ordine  del  giorno,  la  questione  e'  rimessa al Consiglio dei
Ministri  che  decide  con  deliberazione  motivata.  Tale  procedura
sostitutiva e' espressamente esclusa nel caso di intese da acquisirsi
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  In  via  generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle
Conferenze e' preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
  Per  provvedimenti  normativi  di  rango secondario, analogamente a
quanto  evidenziato  per  il  Consiglio  di  Stato, l'amministrazione
proponente,  d'intesa  con  il  DAGL,  puo' valutare, previa verifica
della   tipologia   del   regolamento  nonche'  dell'ambito  e  della
complessita'  dell'intervento,  di  prescindere  da  tale preliminare
deliberazione,  ritenendosi  sufficiente  l'acquisizione del concerto
formale delle amministrazioni interessate.
3.3 Commissioni parlamentari.
  La   fase  di  acquisizione  del  parere  parlamentare  sugli  atti
normativi  del Governo e' un adempimento cui provvede il DAGL, per il
tramite  del  Dipartimento  per i rapporti con il Parlamento. In tale
fase, il DAGL certifica la conformita' del testo trasmesso con quello
approvato  in  sede di Consiglio dei Ministri, assicurando, altresi',
che  i testi siano corredati da tutti i prescritti pareri, condizione
imprescindibile,   secondo   la   prassi,   per  l'assegnazione  alle
Commissioni competenti.
3.4 Sequenza dei pareri.
  Secondo un orientamento costante, piu' volte espresso dal Consiglio
di  Stato, il parere di tale Consesso, in virtu' del ruolo neutrale e
di  garanzia svolto nell'esercizio della funzione consultiva, e' reso
dopo    l'acquisizione    di    tutti   gli   altri   pareri,   prima
dell'approvazione   definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri.  Unica
eccezione  a  tale  regola e' costituita dai pareri delle Commissioni
parlamentari  che,  laddove  previsti,  vengono  resi  al termine del
processo di definizione degli atti normativi, in considerazione della
differente natura di detti pareri.
  In  ossequio  alla  richiesta  piu'  volte formulata dai Presidenti
delle  Camere,  la  trasmissione  dei  provvedimenti  normativi  alle
Commissioni   parlamentari  viene,  pertanto,  effettuata  solo  dopo
l'acquisizione  di  tutti  gli  altri  pareri  e  la  Presidenza  del
Consiglio   non  procede  all'invio  qualora  gli  schemi  non  siano
corredati da tutti i necessari pareri.
  Si  segnala  che solo in casi eccezionali, nei quali sia necessario
assicurare  comunque  il  rispetto  della  scadenza  del  termine per
l'esercizio  di una delega legislativa, si puo' procedere all'inoltro
dello  schema,  facendo  riserva  di  trasmettere i pareri non appena
acquisiti.  Anche  in  questo  caso  le  Commissioni  parlamentari si
esprimono solo dopo la trasmissione degli altri pareri richiesti.
  Si ricorda, infine, che tutti i pareri formalmente acquisiti devono
essere espressamente indicati nelle premesse del provvedimento, nelle
quali,  nei  casi  di  maggiore  rilevanza  e per pareri obbligatori,
andranno anche indicati i motivi del mancato adeguamento del testo ad
osservazioni formulate dagli organi consultivi.
4.  Comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dei
regolamenti ministeriali.
  I regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della  legge n. 400 del 1988, cosi' come previsto dalla norma citata,
devono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
prima  della  loro  emanazione.  Secondo  la prassi instaurata, detti
regolamenti,  sono comunicati al DAGL a cura dell'ufficio legislativo
del  Ministero  competente, unitamente a tutti gli atti presupposti o
connessi indicati nei paragrafi precedenti. Il DAGL, previa verifica,
provvede  a  comunicare  l'eventuale  nulla osta per l'emanazione del
regolamento.  Di  tale comunicazione va fatta menzione nelle premesse
del regolamento stesso.
5. Diramazione.
  La  diramazione  dei testi - indispensabile adempimento preliminare
all'iscrizione   all'ordine   del  giorno  del  Pre-Consiglio  e  del
Consiglio  dei  Ministri  - appartiene all'esclusiva competenza della
Presidenza  del  Consiglio,  che  procedera'  alla  diramazione  solo
qualora  siano  soddisfatti  tutti i necessari presupposti secondo le
modalita' indicate.
  La  diramazione  dei  testi  avviene, di norma, in via informatica,
tramite la casella ufficiale di posta elettronica del DAGL, collegata
con  le  analoghe  caselle  ufficiali  corrispondenti  agli uffici di
Gabinetto   ed   agli  uffici  legislativi  dei  vari  Ministeri.  La
diramazione su supporto cartaceo verra' effettuata esclusivamente per
la trasmissione di eventuale documentazione allegata agli schemi, non
disponibile in formato elettronico. Si dispone, pertanto, che i testi
siano trasmessi al DAGL in via informatica, al fine di consentire una
maggiore  celerita'  nella  diramazione  degli  stessi nonche' per lo
svolgimento  degli  adempimenti  successivi  alle  deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri.
6. Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.
  La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, rappresenta la
sede   propria   nella  quale,  previa  diramazione,  sono  esaminati
collegialmente   i   provvedimenti   ai   fini  della  loro  completa
definizione  e della conseguente iscrizione all'ordine del giorno del
Consiglio  dei  Ministri.  La riunione preparatoria del Consiglio dei
Ministri  rappresenta, quindi, il momento conclusivo dell'istruttoria
normativa  e,  al  contempo,  la  sede  di verifica della completezza
dell'istruttoria medesima.
  L'iscrizione  all'ordine del giorno della riunione preparatoria del
Consiglio  dei  Ministri resta subordinata, in maniera assoluta, alla
previa  diramazione  del  provvedimento  e,  di conseguenza, alla sua
compiuta  istruttoria  normativa  a  cura  dei competenti servizi del
DAGL.
  I  provvedimenti,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  10  novembre  1993,  sono
sottoposti  all'esame  della  riunione preparatoria tenuta almeno due
giorni  prima  della riunione del Consiglio, gia' verificati sotto il
profilo  della  loro  completezza  formale  nonche' della conformita'
dell'intervento   alla   Costituzione,   della   compatibilita'   con
l'ordinamento  comunitario  e con le competenze delle regioni e delle
autonomie   locali,   con   gli   interventi   di  semplificazione  e
delegificazione   sulla  materia  oggetto  dell'intervento  medesimo,
nonche' dell'adeguata copertura finanziaria ed amministrativa e della
coerenza con il programma di governo.
  E appena  il  caso  di  osservare  che,  a  norma  del comma 2, del
medesimo  art.4,  nessun  atto  puo'  essere inserito nell'ordine del
giorno  del  Consiglio dei Ministri, senza essere stato, previamente,
esaminato  nella  riunione  preparatoria  del Consiglio dei Ministri,
salvo,  ovviamente,  questioni  per  le  quali  il Presidente ravvisi
l'indifferibilita'  della  trattazione,  come  previsto  dall'art. 5,
comma 3, e dall'art. 6, del citato decreto.
  Al  termine  della riunione preparatoria si stabilisce l'elenco dei
provvedimenti  che  possono essere iscritti all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri.
  Qualora   nel   corso  della  predetta  riunione  rimangano  alcune
questioni  da definirsi in sede tecnica, puo' stabilirsi di convocare
un'apposita   riunione  alla  quale  partecipano  le  Amministrazioni
interessate alle specifiche questioni.
  Gli schemi degli atti normativi, iscritti all'ordine del giorno del
Consiglio  dei  Ministri, che comportino conseguenze finanziarie e le
relative  relazioni  tecniche  e' necessario che siano verificati dal
Ministro  dell'economia e delle finanze a norma dell'art.11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 478, prima dell'esame del predetto Consiglio,
secondo quanto disposto dall'art, 3, comma 1, del regolamento interno
del  Consiglio. Qualora i provvedimenti siano approvati dal Consiglio
dei  Ministri  con modifiche, la Presidenza provvedera' a trasmettere
al  Ministero  dell'economia i nuovi testi per le ulteriori verifiche
tecniche.
7. Emendamenti.
  Le  proposte  di  emendamento  del  Governo  a  progetti  di  legge
all'esame   del   Parlamento   sono   redatte  dalle  amministrazioni
competenti  secondo  le  regole e raccomandazioni sulla redazione dei
testi  normativi,  di cui alle circolari del 20 aprile e del 5 maggio
2001,  e  sono  accompagnate dalle relazioni previste a corredo degli
atti  normativi  al  fine  di consentire una compiuta valutazione del
contenuto  e  dell'impatto  dell'intervento proposto sull'ordinamento
giuridico vigente.
  Tali  proposte sono trasmesse al Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento  e  al  DAGL,  al fine di assicurare un'efficace azione di
coordinamento e di realizzare un'adeguata istruttoria che tenga conto
delle   diverse   valutazioni   dei   Ministeri  di  volta  in  volta
interessati.
  Con  successiva  direttiva  saranno  definite le procedure relative
all'autorizzazione   ed   alla   presentazione   alle   Camere  degli
emendamenti del Governo.
   Roma, 26 febbraio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 86